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Decreto 7 agosto 2006
Ministero dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio e della decisione C(2006)776 della Commissione europea del 20 marzo 2006 relativa alle prescrizioni tecniche dettagliate per l'esecuzione delle prove di cui alla direttiva 2005/66/CE.
(GU n. 279 del 30-11-2006- Suppl. Ordinario n.226)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a
recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce
la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al
diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995,
di recepimento delle direttive n. 92/53/CEE e n. 93/81/CEE che modificano la
direttiva n. 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27
giugno 1995, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio
2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in
particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei
trasporti;
Vista la direttiva n. 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 309
del 25 novembre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui
veicoli a motore e recante modifica della direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio;
Vista la decisione C(2006)776 della Commissione europea del 20 marzo 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 140 del 29 maggio
2006, relativa alle prescrizioni tecniche dettagliate per l'esecuzione delle
prove di cui alla direttiva n. 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore;
A d o t t a
il seguente decreto:
Recepimento della direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui
veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio e
della decisione C(2006)776 della Commissione europea del 20 marzo 2006 relativa
alle prescrizioni tecniche dettagliate per l'esecuzione delle prove di cui alla
direttiva 2005/66/CE.
Art. 1.
1. Scopo del presente decreto e' il miglioramento della sicurezza dei pedoni
e dei veicoli attraverso misure passive. Esso stabilisce prescrizioni tecniche
per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di
protezione frontale forniti come equipaggiamento originale del veicolo oppure
come entita' tecniche separate.
Art. 2.
1 . Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni e le
definizioni di cui all'allegato I, punto 1 al presente decreto:
a) «veicolo», qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 ai sensi dell'art. 2
e dell'allegato II del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
maggio 1995, e successive modificazioni, di massa totale autorizzata non
superiore a 3,5 tonnellate, e qualsiasi veicolo a motore della categoria N1 ai
sensi dell'art. 2 e dell'allegato II del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;
b) «entita' tecnica separata», un'entita' tecnica separata ai sensi dell'art. 2
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e
successive modificazioni, destinata all'installazione o all'uso su uno o piu'
tipi di veicoli.
Art. 3.
1. A decorrere dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di veicoli che
sono provvisti di sistemi di protezione frontale rispondenti alle prescrizioni
dell'allegato I e dell'allegato II al presente decreto, non e' consentito:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.
2. A decorrere dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di sistemi di
protezione frontale resi disponibili come entita' tecnica separata e che
rispondono alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II al presente
decreto, non e' consentito:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;
b) vietare la vendita o la messa in circolazione.
3. A decorrere dal 25 novembre 2006 per i nuovi tipi di veicoli provvisti di
sistemi di protezione frontale o per i nuovi tipi di sistemi di protezione
frontale resi disponibili come entita' tecnica separata che non rispondono alle
prescrizioni degli allegati I e II al presente decreto, non e' consentito il
rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale.
4. A decorrere dal 25 maggio 2007, riguardo ai veicoli non rispondenti alle
prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II al presente decreto, per motivi
riguardanti i sistemi di protezione frontale:
a) non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i
veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1, del
decreto medesimo; e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione
di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformita' ai
sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.
5. A decorrere dal 25 maggio 2007, le prescrizioni degli allegati I e II al
presente decreto relative ai sistemi di protezione frontale forniti come entita'
tecniche separate si applicano ai fini dell'art. 7, comma 2, del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.
Art. 4.
1. Durante le prove di cui al punto 3 dell'allegato I al presente decreto
devono essere osservate le prescrizioni tecniche dettagliate dell'allegato IV al
presente decreto.
Art. 5.
1. Gli allegati I, III, IV e XI del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni sono modificati
conformemente all'allegato III al presente decreto.
Art. 6.
1. Gli allegati I, II, III e IV al presente decreto ne costituiscono parte
integrante.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 25 agosto 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 agosto 2006
Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2006 Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio
n. 64
Allegati omessi