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Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 1 del 10-02-2006
Norme per la tutela sanitaria della
popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti
(B.U.R.
Emilia-Romagna n. 18 del 10 febbraio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge, ai sensi delle direttive comunitarie in materia recepite
nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 9/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom
in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di seguito indicato
come ‘decreto legislativo’, nonché dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria
delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad
esposizioni mediche), istituisce e disciplina un sistema regionale di controllo
in riferimento alle attività che comportano l’uso di sorgenti di radiazioni
ionizzanti, al fine di garantire la tutela sanitaria della popolazione e dei
lavoratori in relazione ai rischi connessi a tale impiego.
ARTICOLO 2
Oggetto e definizioni
1. La presente legge individua:
a) le procedure per il rilascio del nullaosta all’impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti classificato di Categoria B, in base alle condizioni
fissate dall’articolo 27 del decreto legislativo per le pratiche comportanti
esposizioni a scopo medico;
b) le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento dei
rifiuti prodotti nell’ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a
radiazioni ionizzanti;
c) le autorità competenti, sul territorio regionale, al rilascio dei
provvedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli Organismi tecnici incaricati di supportare le autorità di cui alla
lettera c);
e) le strutture incaricate di esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo
sul corretto uso delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
f) le modalità di organizzazione di un’anagrafe delle sorgenti di radiazioni
ionizzanti al fine di consentirne un’effettiva conoscenza;
g) le modalità di organizzazione della rete regionale di controllo della
radioattività ambientale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalità per l’espressione del parere al
competente Ministero nell’ambito del procedimento di rilascio del nullaosta di
Categoria A e del nullaosta per le installazioni di deposito e smaltimento dei
rifiuti radioattivi previsti rispettivamente dall’articolo 28 e dall’articolo 33
del decreto legislativo.
3. Ai fini della presente legge si richiamano integralmente le definizioni di
cui al Capo II del decreto legislativo.
4. Per pratica deve intendersi un’attività omogenea, in relazione alle finalità
di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, svolta in una sede operativa
identificata per via e numero civico. Nel caso di aziende in cui le pratiche
comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti siano svolte in edifici separati,
identificati però dallo stesso indirizzo, dette pratiche si considerano ognuna
soggetta a specifico nullaosta preventivo.
ARTICOLO 3
Autorità competente
1. Il nullaosta preventivo di Categoria B di cui all’articolo 29 del decreto
legislativo per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato
dal Comune nel cui territorio è ubicato l’insediamento, in relazione
all’idoneità della ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle
modalità di esercizio, delle attrezzature,della qualificazione del personale
addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili
il nullaosta è richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede
operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non
vengono utilizzate in campo.
2. L’autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti prodotti nell’ambito di
pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti, non soggette
ai provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo è rilasciata dal
Comune nel cui territorio è ubicatol’insediamento.
3. I Comuni, nell’esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si
avvalgono degli Organismi tecnici di cui all’articolo 5, nonché delle
strutture addette alla vigilanza, di cui all’articolo 6. Di tali Organismi e
strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato
nell’esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del decreto legislativo.
ARTICOLO 4
Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell’autorizzazione
all’allontanamento dei
rifiuti
1. Le domande di nullaosta e di
autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti devono essere presentate al Comune
territorialmente competente. Il Comune trasmette la domanda all’Organismo
tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.
Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia il
provvedimento finale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, definisce le informazioni che devono essere contenute
nelle richieste di nullaosta preventivo e di autorizzazione all’allontanamento
dei rifiuti.
3. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino
modifiche all’oggetto del provvedimento, e comunque alle prescrizioni tecniche
in esso contenute, l’interessato è venuto a richiedere un nuovo nullaosta
preventivo o una nuova autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti.
4. Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nullaosta è rilasciato
dall’autorità competente, di cui all’articolo 3 della presente legge,
contestualmente all’autorizzazione di cui alla legge regionale 12 ottobre 1998,
n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997), acquisito
il preventivo parere dell’Organismo tecnico di cui al seguente articolo 5.
ARTICOLO 5
Organismi tecnici
1. Le Aziende Unità sanitarie locali, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, costituiscono presso i Dipartimenti di Sanità
pubblica appositi Organismi tecnici che operano a supporto delle autorità
competenti al rilascio del nullaosta preventivo e delle autorizzazioni
all’allontanamento dei rifiuti.
2. Gli Organismi provvedono, ai sensi dell’articolo 4, all’espressione dei
pareri tecnici necessari all’adozione dei provvedimenti finali. Tali pareri
hanno, in particolare, ad oggetto:
a) la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l’esercizio delle
pratiche;
b) la consulenza per le problematiche di protezione della popolazione e dei
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti anche rispetto alle conseguenze di
eventuali incidenti;
c) le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per garantire la tutela
della popolazione e dell’ambiente.
3. Lo svolgimento dell’istruttoria preordinata al rilascio dei pareri da parte
degli Organismi tecnici di cui al presente articolo è effettuata dal
Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Unità sanitaria locale
territorialmente competente che si avvale dell’Agenzia regionale per la
Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente ARPA dell’Emilia-Romagna).
4. Il Direttore generale della Azienda Unità sanitaria locale nomina i
componenti dell’Organismo tecnico, che è presieduto dal Direttore del
Dipartimento di Sanità pubblica o da suo delegato.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, definisce la composizione, l’organizzazione e le modalità di
funzionamento degli Organismi tecnici di supporto, prevedendo che in tali
Organismi venga garantita la presenza delle competenze professionali
fondamentali in riferimento alle valutazioni da effettuare e comunque di
rappresentanti di ARPA e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Nel
medesimo atto sono determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti
richiedenti non pubblici ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo n.
241 del 2000, per il rilascio del parere tecnico di cui al comma 2.
ARTICOLO 6
Strutture addette alle attività di vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata dai
Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali
territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela della salute
della popolazione e dei lavoratori di competenza del Servizio Sanitario
Nazionale e dall’ARPA per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente da
inquinamenti radioattivi.
ARTICOLO 7
Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. Al fine di consentire una effettiva conoscenza delle strutture che esercitano
pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti nonché
dell’ubicazione e consistenza delle sorgenti detenute ed utilizzate in tali
strutture, nell’ambito dell’anagrafe regionale di cui all’articolo 6 della legge
regionale n. 34 del 1998, viene istituita una specifica sezione in cui sono
raccolte le informazioni necessarie alle autorità competenti, agli Organismi
tecnici e alle strutture addette alle attività di vigilanza per programmare e
attuare gli interventi di competenza.
2. Per le medesime finalità, è istituita una anagrafe regionale delle strutture
che esercitano pratiche utilizzando sorgenti di radiazioni ionizzanti nel
settore industriale e della ricerca.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, indica il contenuto delle informazioni
da inserire nelle anagrafi, le modalità di gestione, di accesso, di
comunicazione e diffusione dei dati in esse raccolti e i soggetti a cui è
affidata la gestione a livello regionale e territoriale di tali banche dati.
ARTICOLO 8
Controllo della radioattività ambientale
1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di controllo della
radioattività ambientale programmando e organizzando una rete regionale di
prelievo e di analisi in grado di rilevare ed evidenziare eventuali variazioni
della contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari ed
ambientali.
2. La gestione della rete regionale è affidata, per le attività di rilevamento e
di misura, ad ARPA Emilia-Romagna.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità di organizzazione
e funzionamento della rete regionale di controllo della radioattività
ambientale, nonché di diffusione dei dati rilevati.
ARTICOLO 9
Norme transitorie e finali
1. Sino alla costituzione degli Organismi tecnici, di cui all’articolo 5, le
autorità competenti al rilascio dei nullaosta preventivi di Categoria B, si
avvalgono delle Commissioni provinciali Radiazioni Ionizzanti operanti presso le
sezioni provinciali di ARPA ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale n.
44 del 1995. Tali Commissioni cessano dalle loro funzioni al momento della
costituzione degli Organismi tecnici.
2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai
provvedimenti da essa derivanti, si applicano il decreto legislativo n. 230 del
1995 ed il decreto legislativo n. 187 del 2000.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione
Emilia-Romagna.
Bologna, 10 febbraio 2006 VASCO ERRANI