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Deliberazione 18 ottobre 2006
Senato della Repubblica. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».
(GU n. 248 del 24-10-2006)
Art. 1.
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162
del regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette
«morti bianche», di seguito denominata «Commissione».
Art. 2.
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del
Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il
Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti
componenti, e convoca la Commissione affinche' proceda all'elezione di due
vicepresidenti e di due segretari.
Art. 3.
1. La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle
invalidita' e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresi'
le aree in cui il fenomeno e' maggiormente diffuso;
b) l'entita' della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori
provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro
entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;
d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della
legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento
alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;
e) l'idoneita' dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione
delle norme antinfortunistiche;
f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica,
nonche' sul Servizio sanitario nazionale;
g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine
della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
h) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o
indirettamente dalla criminalita' organizzata.
Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria e puo' avvalersi delle
collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite
massimo di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni
successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica. Il Presidente del Senato della Repubblica puo' autorizzare
annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in
misura non superiore del 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal
Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento
dell'inchiesta.
Art. 5.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione
disponga diversamente. L'attivita' e il funzionamento sono disciplinati da un
regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
Art. 6.
1. La Commissione conclude i lavori nel termine di due anni dal suo
insediamento. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta al
Senato una relazione sulle risultanze delle indagini.
Roma, 18 ottobre 2006
Il Presidente: Marini