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Regione Toscana

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 01-06-2006

 

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti).


(B.U.R. Toscana n. 17 del 7 giugno 2006)

 


 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 16 ai sensi del quale la Giunta regionale disciplina con apposito regolamento:
a) le modalità di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all’articolo 4, comma 4;
b) le forme e le modalità di funzionamento e di attuazione dell’archivio, come previsto dall’articolo 11, comma 3;
c) le modalità organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all’articolo 14;
Vista la preliminare decisione n. 15 del 20 marzo 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, e delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003;
Acquisito il parere favorevole espresso dalla IV commissione consiliare “Sanità” nella seduta del 20 aprile 2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 29 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti);

EMANA

il seguente Regolamento:

Capo I
Ambito di applicazione

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), e specificamente:
a) le modalità di funzionamento dei lavori della Commissione di cui all’articolo 4, comma 4 della l.r. n.32/2003;
b) le forme e le modalità di funzionamento e di attuazione dell’archivio, come previsto dall’articolo 11, comma 3, della l.r. n.32/2003;
c) le modalità organizzative relative alla valutazione delle esposizioni, di cui all’articolo 14 della l.r. n.32/2003.

Capo Il
Disposizioni organizzative e procedurali

Sezione I
Norme sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione

ARTICOLO 2
Disposizioni sull’organizzazione interna
1. La Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 34, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, si riunisce una volta al mese, nella sede individuata dal Presidente con l’atto di convocazione.
2. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione è coadiuvata da un dipendente regionale, in qualità di segretario, individuato dal dirigente del settore competente della Direzione generale Diritto alla salute e Politiche di Solidarietà, designato Presidente della Commissione ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 7luglio 2003, n. 32, mediante apposita disposizione, tra il personale in servizio presso lo stesso settore.

ARTICOLO 3
Convocazione della Commissione
1. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta ai sensi dell’articolo 2, comma 1.
2. Il Presidente indica, nell’atto di convocazione, l’ordine del giorno della seduta, e definisce i compiti istruttori spettanti a ciascun membro della Commissione.
3. I membri componenti la Commissione che non possano partecipare alla seduta, sono tenuti, entro tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, a comunicare al Presidente tale impossibilità, specificando altresì le motivazioni dell’impedimento.
4. L’assenza non giustificata a più di due sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla nomina.

ARTICOLO 4
Modalità di svolgimento del procedimento finalizzato all’espressione dei pareri
1. La Commissione esprime il parere previsto dall’articolo 4, comma 1, della l.r. n. 32/2003, ed adempie altresì agli ulteriori compiti ad essa attribuiti dal medesimo articolo 4.
2.Ai fini di cui al comma 1, la Commissione, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, lettera a), della l.r. n.32/2003, qualora ne ravvisi l’opportunità si può avvalere:
a) dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL;
b) delle strutture dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
c) dei comandi provinciali dei vigili del fuoco;
d) di eventuali altri organismi ai quali la normativa vigente sul servizio sanitario regionale attribuisca specifiche funzioni consultive, in relazione alle materie oggetto della l.r. n.32/2003.

ARTICOLO 5
Norme per il funzionamento della Commissione
1. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno quattro membri, tra cui il Presidente, almeno un membro in possesso di diploma di laurea in fisica, ed uno in possesso di diploma di laurea in medicina.
2. Ai fini della valida espressione dei pareri di competenza della Commissione, è necessaria l’approvazione a maggioranza dei membri effettivi presenti.
3. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza di cui al comma 2, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 6
Spese di funzionamento della Commissione
1. La Giunta regionale determina, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3-bis, della l.r. 32/2003, come modificata dall’articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 2005, n.70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), la misura dell’indennità di presenza spettante, per ogni seduta, ai membri della Commissione disciplinata dal presente capo.

Sezione II
Norme procedurali per l’espressione del parere di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 32/2003

ARTICOLO 7
Attività istruttoria preliminare all’esame della Commissione
1. Ai fini dell’espressione del parere di cui alla presente sezione, il Dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente trasmette alla Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento, la domanda di nulla osta, previa la verifica della regolarità formale e della completezza di essa.
2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, il Dipartimento di prevenzione, previa l’effettuazione degli accertamenti eseguiti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2003, trasmette inoltre alla Commissione, unitamente alla domanda di nulla osta, la documentazione inerente agli accertamenti effettuati.

ARTICOLO 8
Improcedibilità
1. Il segretario della Commissione procede all’esame della regolarità formale delle domande trasmesse ai sensi dell’articolo 7.
2. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, della l.r. n. 32/2003, non possono essere sottoposte all’esame della Commissione le domande che non risultino corredate dalla documentazione prevista dall’allegato IX, n. 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti).
3. Nei casi di cui al comma 2, il segretario della Commissione procede alla relativa comunicazione al soggetto richiedente, specificando espressamente le cause dell’improcedibilità, ai fini della necessaria integrazione della domanda presentata. Copia della comunicazione è trasmessa al Dipartimento di prevenzione di cui all’articolo 7, ed al comune competente.
4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 della l.r. n.32/2003, la Commissione può richiedere la produzione di ulteriore documentazione tecnica in possesso del soggetto interessato, qualora lo ritenga indispensabile ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 10.

ARTICOLO 9
Attività istruttoria della Commissione
1. Il Presidente della Commissione individua, tra i membri componenti di essa, un relatore con il compito di verificare i contenuti tecnici della documentazione a corredo di ciascuna domanda.
2. Il relatore individuato ai sensi del comma 1 può richiedere al Presidente, anche ai fini di cui al comma 5, la collaborazione di altri membri della Commissione, esperti nella materia di cui si tratti, nonché di eventuali ulteriori esperti, in rappresentanza degli organismi elencati dall’articolo 4, comma 2.
3. Il segretario della Commissione, su richiesta del relatore, procede a richiedere agli interessati le necessarie informazioni e la eventuale documentazione aggiuntiva di cui all’articolo 8, comma 4, effettuando altresì le necessarie verifiche inerenti la regolarità formale di essa.
4. Preliminarmente alla seduta della Commissione, ciascun membro di essa può procedere all’esame della documentazione relativa alle domande di nulla osta presentate.
5. La Commissione può effettuare, qualora lo ritenga necessario, sopralluoghi di approfondimento, in relazione alle peculiarità delle pratiche pervenute.
6. Il relatore, a conclusione dell’istruttoria, formula, in base alla documentazione presentata, le osservazioni scritte ritenute necessarie ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 10, illustrando alla Commissione le problematiche inerenti alla fattispecie esaminata.

ARTICOLO 10
Parere
1. La Commissione, regolarmente costituita, esprime, nel rispetto delle maggioranze previste dall’articolo 5, il parere di sua competenza, e lo trasmette al comune, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 1, della l.r. n.32/2003. Copia del parere è trasmessa altresì al Dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente.
2. Qualora il parere di cui al comma 1 contenga prescrizioni e condizioni, la Commissione provvede tempestivamente alla relativa comunicazione, sia al comune competente che al soggetto richiedente.

Capo III
Modalità di funzionamento, di attuazione e di finanziamento dell’Archivio radiologico toscano

ARTICOLO 11
Archivio radiologico toscano
1. L’Archivio radiologico toscano, di seguito denominato ART, è disciplinato dall’articolo 11 della l.r. 32/2003. Al finanziamento di esso si provvede nei modi di cui all’articolo 17-bis della l.r. n.32/2003, come modificata dall’articolo 25 della l.r. n.70/2005.
2. L’ART contiene i dati informativi sulle apparecchiature radiogene e sulle sostanze radioattive effettivamente detenute in Toscana. A tal fine, tutte le sorgenti radiogene sottoposte al censimento dell’ART sono soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 2000, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), da ultimo modificata dalla legge 1° marzo 2002, n. 39.
3. In conformità con quanto previsto dalle disposizioni di cui al capo V della l.r. 32/2003, l’ART costituisce la base di conoscenza necessaria per le azioni della programmazione regionale, nonché per la vigilanza in materia di impiego delle radiazioni ionizzanti e della sicurezza degli interventi, relativamente ai quali la presenza di sorgenti radiogene possa costituire rischio aggiuntivo.

ARTICOLO 12
Modalità di gestione dell’ART
1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, l’ azienda USL competente a provvedere all’amministrazione ed alla gestione dell’ART.
2. L’ART è organizzato come archivio unico centralizzato, accessibile anche tramite rete informatica, con le modalità previste dal presente capo.
3. I dipartimenti di prevenzione delle aziende USL competenti provvedono:
a) a garantire agli utenti interessati l’accesso all’ART;
b) ad inserire nell’ ART le comunicazioni degli utenti che optino, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, per la modalità cartacea.
4. La competente struttura amministrativa regionale provvede all’effettuazione di verifiche periodiche sul funzionamento dell’ART, predisponendo altresì, annualmente, un’apposita relazione sull’attività svolta.

ARTICOLO 13
Funzionamento dell’ART
1. Le comunicazioni dei detentori di apparecchiature radiogene di cui all’articolo 12 della l.r. 32/2003 possono essere effettuate sia in forma cartacea che mediante modalità informatica.
2. La comunicazione cartacea è effettuata utilizzando i moduli di cui all’allegato al presente regolamento, ed è inviata, a cura del detentore interessato, al dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente per territorio.
3. La comunicazione informatica è effettuata previa richiesta, al dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente, di apposito identificativo di accesso, e di una parola d’ordine specifica.
4. I detentori di apparecchiature radiogene, ove autorizzati secondo la procedura di cui al comma 3, accedono direttamente all’ ART, e gestiscono il proprio archivio.

ARTICOLO 14
Accesso dei soggetti pubblici competenti
1. L’ accesso all’ART è garantito a tutti gli enti ed organi pubblici che, secondo quanto previsto dal capo V della l.r. n.32/2003, svolgano funzioni amministrative di controllo e di prevenzione, in relazione alle materie oggetto del presente regolamento.

ARTICOLO 15
Termini per l’applicazione
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, i detentori di sostanze radiogene interessati possono, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, richiedere, ai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL competenti, l’accesso all’ ART per la gestione informatizzata del proprio archivio.
2. Tutti i detentori di sostanze radiogene devono, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, provvedere all’aggiornamento dell’archivio delle sorgenti radiogene, mediante comunicazione al dipartimento di prevenzione della azienda USL di appartenenza, ovvero tramite accesso informatizzato all’ART, ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3 dell’articolo 13.

Capo IV
Modalità organizzative e di finanziamento per la valutazione delle esposizioni

ARTICOLO 16
Valutazione della dose alla popolazione
1. La valutazione della dose alla popolazione dovuta a esposizioni a scopo medico ottempera agli obblighi previsti dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).
2. La valutazione di cui al comma 1 costituisce, con riguardo alla popolazione della Regione Toscana ed ai gruppi di riferimento della stessa, l’adempimento previsto dall’articolo 14 della l.r. n.32/2003.
3. La Regione Toscana, ai fini di cui al presente articolo, promuove e realizza progetti mirati, correlati alle direttrici del piano sanitario regionale; Al relativo finanziamento si provvede ai sensi dell’articolo 17-bis della l.r. n.32/2005, introdotto dalla l.r.70/2005.
4. La realizzazione dei progetti di cui al comma 3 è effettuata anche mediante la collaborazione delle strutture sanitarie territoriali, e dei soggetti istituzionali interessati, predisponendo altresì rapporti periodici sui risultati della valutazione di cui al comma 1.

ARTICOLO 17
Modalità organizzative
1. La competente struttura amministrativa regionale individua, con apposito decreto, una struttura sanitaria di riferimento, per la valutazione disciplinata dall’articolo 16, garantendo ad essa altresì la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni dettate dal presente capo.
2. La struttura sanitaria di riferimento, individuata ai sensi del comma 1, è tenuta a comunicare i risultati ottenuti alla competente struttura amministrativa regionale, mediante relazioni periodiche, ed altresì con apposita relazione tecnica finale.

ARTICOLO 18
Obbligo di informazione
1. In attuazione dell’articolo 14 della l.r. n.32/2003, le strutture sanitarie, pubbliche e private, forniscono le informazioni richieste dalla competente struttura amministrativa regionale.
2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 sono inoltre tenute, ai fini della valutazione disciplinata dalle disposizioni del presente capo, ad autorizzare l’accesso alle apparecchiature detenute, per l’esecuzione di eventuali misure sperimentali.

Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI
Firenze, 1 giugno 2006