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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 16 del 25-06-2007
Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonchè di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004.
(B.U.R. Abruzzo n. 38 dell'11.7.2007
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo, previa rilevazione dei dati effettuata ai sensi
dell’art. 3, determina le modalità di monitoraggio e di verifica sul
funzionamento e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto
(GPL), con capacità complessiva non superiore a 13 mc., in attuazione
della disciplina statale in materia e dei nuovi controlli di esercizio
previsti dal D.M. 23 settembre 2004.
ARTICOLO 2
Disposizioni tecniche
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i depositi
di GPL di nuova installazione sono soggetti alla denuncia di inizio
attività per la posa in opera, l’installazione e l’esercizio del
deposito, da inoltrare all’Ufficio urbanistico del Comune di competenza.
La denuncia è corredata della seguente documentazione:
a) indicazione del soggetto richiedente;
b) località ed ubicazione del deposito;
c) progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di
protezione posti a tutela del manufatto a firma di un progettista
abilitato;
d) dichiarazione della ditta richiedente ovvero di altro soggetto
abilitato che il manufatto rientra nella tipologia degli apparecchi di
cui al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 relativo: “Attuazione della
Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”;
e) dichiarazione dell’interessato di aver già inviato, all’Assessorato
regionale alla Sanità, i dati e la documentazione previsti ed indicati
dalle lettere da a) ad e) del presente articolo.
2. In mancanza della dichiarazione di cui alla lett. e), le
amministrazioni comunali comunicano all’interessato il divieto di
prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che,
ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a formalizzare la
comunicazione di cui alla lett. e) dandone evidenza all’amministrazione
comunale.
3. In caso di omessa dichiarazione di cui alla lettera e) ovvero
d’incompletezza dei dati inviati, l’amministrazione comunale adotta ogni
opportuno provvedimento anche con riferimento alla procedura di
formazione del silenzio assenso di cui all’art. 20 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 relativa a “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così
come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 relativa a
“Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull’azione amministrativa”.
4. In caso di omessa comunicazione dei dati di cui al comma 1, lett. a),
b), c), d) l’Assessorato alla Sanità procede d’ufficio per il tramite
del proprio servizio ispettivo a reperire i dati necessari.
ARTICOLO 3
Provvedimenti in materia di monitoraggio dei depositi di gas di petrolio
liquefatto esistenti sul territorio regionale e programmazione del piano
delle verifiche
1. Le amministrazioni comunali segnalano all’Assessorato alla Sanità
della Regione Abruzzo, entro il termine di 120 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, la presenza, l’ubicazione e la titolarità
di tutti i depositi GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc.,
di nuova e di vecchia installazione, realizzati.
2. Ai fini di attivare le prescritte misure di controllo sull’esercizio,
l’Assessorato regionale alla Sanità, per il tramite delle ASL competenti
per territorio o di soggetti abilitati ai sensi del D.M. 17 gennaio
2005, provvede, entro i successivi 120 giorni dal termine di cui al
comma 1, ad attivare il monitoraggio ed a predisporre il piano delle
verifiche di tutti i depositi GPL con capacità complessiva non superiore
a 13 mc.
3. L’Assessorato alla Sanità, per il tramite di specifiche circolari,
valuta di procedere in ogni caso alla raccolta ed al monitoraggio dei
dati formulando specifiche istanze di raccolta delle informazioni di cui
all’articolo 2), lettere da a) a d), anche agli operatori del settore,
ivi comprese le aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto ed i
costruttori di manufatti. Detti operatori comunicano all’Assessorato,
ciascuno per quanto di propria competenza, i dati relativi alle vendite
di manufatti nonché i nominativi e l’ubicazione dei depositi. In caso di
omessa comunicazione, l’Assessorato alla Sanità può procedere a
segnalare l’omissione alle competenti autorità.
ARTICOLO 4
Disposizioni in materia di verifiche
1. L’Assessorato regionale alla Sanità, per il tramite delle ASL
competenti per territorio, provvede ad eseguire i controlli relativi
all’effettiva esecuzione delle verifiche decennali di cui al D.M. 23
settembre 2004, nonché quelle di funzionamento e di integrità introdotte
dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 329
dell’1.12.2004. Le rispettive ASL, secondo le indicazioni e le
tempistiche individuate con circolari esplicative della competente
Direzione, provvedono con il Servizio ispettivo ad eseguire i prescritti
controlli redigendo una relazione in base all’allegato A della presente
legge.
2. In occasione di ogni ispezione sono controllati tutti i presidi di
sicurezza e le protezioni attive e passive previste da ciascun deposito,
verificandone l’effettiva esistenza e funzionalità e, in caso di nuova
installazione, la rispondenza ai dati di cui all’art. 2 della presente
legge. La ASL competente valuta, nel rispetto della normativa di
settore, l’adozione di ogni ed opportuno provvedimento anche relativo al
divieto di prosecuzione dell’esercizio del serbatoio.
ARTICOLO 5
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale
della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 25 giugno 2007