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Circolare 28 marzo 2007, n.1875
Ministero dello Sviluppo Economico. Gru mobili - Rischio di uso improprio del dispositivo di bypass del limitatore di carico o di momento.
(GU n. 82 del 7-4-2007)
Alle Direzioni reg.li e prov.li del lavoro
Agli Assessorati alla sanita' delle Regioni
Alle Aziende unita' sanitarie locali (per il tramite degli Assessorati
alla sanita' delle Regioni)
Alla provincia autonoma di Trento -Dip. serv. sociali - serv. lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Ag. Prov. prot. ambiente e tutela
del lavoro
All'ISPESL - D.T.S. e D.OM.
Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Agli Organismi notificati per la direttiva 98/37/CE
Ai costruttori di gru mobili
Agli utilizzatori di gru mobili
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 299 del 28 ottobre 2006
e' stato pubblicato il riferimento della norma CEN 13000: 2004 come
norma armonizzata alla direttiva 98/37, accompagnato con l'avvertenza
che l'applicazione dei punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e 4.2.6.3.3 di tale
norma non conferisce presunzione di conformita' al requisito di
sicurezza 4.2.1.4. (controllo delle sollecitazioni) - in connessione con
i punti 1.1.2c) (situazione di utilizzo anormale prevedibile), 1.2.5
(selettore modale), 1.3.1, 4 e 1.2.1 1 (stabilita) e 4.1.2.3 (resistenza
meccanica) - dell'All. I della direttiva 98/37.
In sostanza, la Commissione europea ha riconosciuto che la norma in
questione non prevede misure adeguate per prevenire il rischio di uso
improprio (da parte dell'operatore) del dispositivo di by-pass del
limitatore di carico o di momento, quando il costruttore decida di
applicarlo.
In effetti, l'uso di tale by-pass - la cui installazione puo' essere
prevista per consentire l'effettuazione di manovre molto particolari
(montaggio-smontaggio, manutenzione del braccio, ecc.) o per superare
condizioni di emergenza - comporta praticamente una drastica esclusione
di uno specifico dispositivo di sicurezza fondamentale contro alcuni
rischi caratteristici (cedimento strutturale per sovraccarico meccanico,
perdita di stabilita' e conseguente rovesciamento/ribaltamento) di tali
macchine e pertanto deve poter avvenire nel quadro dell'adozione di un
complesso di contromisure che garantiscano che, al momento
dell'azionamento:
da una parte, vi sia la ragionevole certezza che l'operatore abbia piena
consapevolezza delle condizioni di rischio maggiorato - per se' e le
altre persone - in cui opera, e delle gravi responsabilita' (in rapporto
alle possibili conseguenze del proprio comportamento) che si assume,
e dall'altra, risulti ridotta l'entita' dei rischi conseguenti
all'esclusione di un dispositivo di sicurezza mediante l'adozione di
misure che comunque portino a condizioni di sicurezza migliorata.
La citata avvertenza della Commissione europea riconosce, in pratica,
che il complesso delle disposizioni della EN 13000 non garantisce allo
stato il rispetto di quanto appena illustrato.
Sentiti al riguardo i competenti Servizi dell'Ispesl e il Coordinamento
tecnico delle Regioni, tanto si porta, quindi, a conoscenza:
a) dei costruttori di gru mobili: perche' tengano conto di quanto
rilevato dalla Commissione europea e mettano in commercio macchine in
linea col requisito di sicurezza di cui al citato punto 4.2.1.4
dell'all. I della direttiva 98/37, adottando le opportune disposizioni
tecniche, in attesa di una elaborazione definitiva del punto 4.2.6.3.2
della norma EN13000,
b) degli utilizzatori di gru mobili costruite in conformita' alla citata
direttiva 98/37/CE: perche' - in caso risulti effettivamente installato
sulle macchine gia' in servizio il dispositivo in argomento - prendano
in debita considerazione la situazione di pericolosita' sopra rilevata
ed adottino le necessarie misure in modo da prevenire ugualmente l'uso
improprio dello stesso, in particolare verificando che:
la presenza del dispositivo di by-pass del limitatore risulti
effettivamente necessaria in rapporto alle condizioni di impiego normali
o eccezionali previste dal fabbricante;
le istruzioni per l'uso contengano le specifiche procedure da osservarsi
nelle suddette condizioni;
il dispositivo di comando del by-pass sia del tipo a chiave e ad azione
mantenuta;
l'intervento del by-pass sia accompagnato dall'attivazione di un
avvertitore acustico e luminoso e determini una modalita' di
funzionamento in condizioni di sicurezza migliorate (quali ad es:
riduzione delle velocita' dei movimenti pericolosi, intermittenza dei
movimenti, temporizzazione dell'intervento del dispositivo, ecc.), salvo
che dalla valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante e basata
sulle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali della
macchina, dette modalita' non risultino superflue.
Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la
presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di
farne oggetto della piu' ampia diffusione presso i soggetti interessati.
Roma, 28 marzo 2007
Il direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitivitą
del Ministero dello sviluppo economico
Bianchi
Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Battistoni