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Decreto 12 Luglio 2007, n. 155
Ministero della Salute. Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.
(GU n. 217 del 18-9-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e in particolare
l'articolo 70, comma 9, e l'articolo 17, comma 1, lettera d), che
prevedono rispettivamente la determinazione dei modelli e delle
modalita' di tenuta del registro delle cartelle sanitarie e di rischio
dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e l'istituzione da parte
del medico competente della cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17,
commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, ed in particolare l'articolo 20;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nel testo sostituito
dall'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentito il parere dell'AIPA ora Centro Nazionale per l'Informatica nella
Pubblica Amministrazione;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 maggio
2000 e il parere del 16 aprile 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 100.1/1667-G/1956, dell'11 maggio 2007, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito, finalita' e campo di applicazione
1. Il regolamento si applica ai settori di attivita' pubblici o
privati rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
2. I dati relativi agli accertamenti sanitari e la conseguente
registrazione degli stessi nelle cartelle sanitarie o nel registro di
cui ai successivi articoli possono essere trattati esclusivamente per le
finalita' di igiene e sicurezza del lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 70, e dell'art. 17, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), pubblicato
nelle Gazzette Ufficiali 12 novembre 1994, n. 265, S.O., e' il seguente:
"Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie). - 1. I
lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale e'
riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente
cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del
medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i
rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69,
provvede ad istituire e aggiornare una cartelle sanitaria e di rischio,
custodita presso l'azienda o l'unita' produttiva sotto la
responsabilita' del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta,
le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria
e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel
registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di lavoro
consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e
le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro
almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a
quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti
cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle
sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del
segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti
cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni
tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del
registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia del
registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per
territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di
lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e
di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del
comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro delle
sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di
sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a
richiesta li rende disponibili alle regioni.".
"Art. 17 (Il medico competente). - 1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure
per la tutela della salute e dell'integrita' psico-fisica dei
lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica al lavoro, di
cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e
di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli
rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai
fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le
visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia
correlata a rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio
di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attivita' di formazione e informazione di cui al capo
VI.
2. Il medico competente puo' avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne
sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui
all'art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneita' parziale o
temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca
del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente
capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro,
questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per
lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere l'attivita'
di medico competente, qualora esplichi attivita' di vigilanza.".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) reca:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento",
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.".
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), e' il seguente:
"Art. 20 (Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili). - 1.
Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e'
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella
quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di
operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento
ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche
finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui
all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al
parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g),
anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione
di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante
l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi
soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interesse
pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'art. 26, comma 2 il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento
e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi' a
identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi
di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2
e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.".
- Il testo dell'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro), reca:
"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e' istituita una commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei
rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in
ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
d) il direttore generale competente del Ministero della sanita' ed un
funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed
artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e
forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri --
Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla
Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale
assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del
fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale
protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa,
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti
d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai predetti
componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone
di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 5, e successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo' istituire comitati
speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di cui al comma
3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle
associazioni professionali, dell'universita' e degli enti di ricerca, in
relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono
disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari
sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica
tre anni.".
- Il testo dell'art. 26 del gia' citato decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, reca:
"Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro). - 1. Sostituisce l'art. 393, decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
2. Sostituisce l'art. 394, decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547.
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e' soppresso.".
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si
vedano le note alle premesse.
Art. 2.
Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
1. Il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni di cui
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e' istituito dal datore di lavoro,
conformemente al modello di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente regolamento e compilato sulla base della
valutazione di cui all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 626
del 1994.
2. Il registro di cui al comma 1 e' costituito da fogli legati e
numerati progressivamente.
3. Il datore di lavoro invia in busta chiusa, siglata dal medico
competente, la copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e
all'organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni
dalla sua istituzione.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 70 del decreto legislativo n. 626 del 1994 si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, reca:
"Art. 63 (Valutazione del rischio). - 1. Fatto salvo quanto previsto
all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della
quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei
quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della capacita' degli stessi di
penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se
in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno
contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la
fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi
di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di
cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente
titolo, adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, e' integrato con i
seguenti dati:
a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze o
preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui
all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita' o
sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della
stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente
utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al
comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.".
Art. 3.
Cartella sanitaria e di rischio
1. Le cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 17 e 70
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono compilate in
conformita' al modello di cui all'allegato 2 che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
2. I documenti di cui al comma 1 sono costituiti da fogli legati e
numerati progressivamente.
3. E' consentita l'adozione di cartelle sanitarie e di rischio diverse
dal modello di cui all'allegato 2, sempre che vi siano comunque inclusi
i dati e le notizie indicati nell'allegato stesso.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 162 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le cartelle
sanitarie di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per la
sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626.
5. Nel caso di lavoratori esposti contemporaneamente a radiazioni
ionizzanti e ad agenti cancerogeni per i quali e' istituito il documento
sanitario personale ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, il predetto documento va integrato con le
informazioni previste nel modello di cui all'allegato 2.
6. La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere assicurata
per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad
agenti cancerogeni.
7. La conservazione dei dati raccolti deve essere assicurata per 30 anni
dalla cessazione del lavoro comportante esposizione a radiazioni
ionizzanti, e dovranno essere cancellati successivamente a tale termine
dalla cartella sanitaria solo nel caso in cui tali dati non risultano
indispensabili, quale fonte d'informazione polivalente in relazione alla
relativa esposizione anche ad agenti cancerogeni.
Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 17 e 70 del decreto legislativo n. 626 del
1994 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) reca: "Art. 162. - I rilievi clinici e radiologici
eseguiti ai sensi dell'art. 160 sono riportati dal medico su di una
scheda personale conforme al modello A, allegato n. 9. Sulla base di
detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art. 157,
conforme al modello B, allegato n. 10. Nel caso in cui il lavoratore
venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associate a
tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta
attestazione e' redatta secondo il modello C, allegato n. 10, contenente
la precisazione che il lavoratore non puo' essere assunto o permanere
nelle lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato art.
157. L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla
data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del risultato degli
accertamenti. La scheda, l'originale ed una copia firmata
dell'attestazione, nonche' i documenti radiografici e schermografici,
sono trasmessi, entro dieci giorni dall'esecuzione degli accertamenti, a
cura del medico o dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro.
Quest'ultimo e' tenuto a far pervenire la copia dell'attestazione, entro
cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore interessato ed a conservare
i documenti originali, unitamente al registro di cui all'art. 160, nel
luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno sette anni,
nonche' a presentarli ad ogni richiesta dell'Ispettorato del lavoro o
del Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro puo' autorizzare la
conservazione dei documenti e del registro predetti in altro luogo.".
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, reca:
"Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
sanitaria e' effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal medico competente
e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari
dal medico competente.".
- Il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom
e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), e' il seguente:
"Art. 90 (Documento sanitario personale). - 1. Per ogni lavoratore
esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire,
tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui
sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche
periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica
eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi
mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni
normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette
ad autorizzazione speciale utilizzando i dati trasmessi dall'esperto
qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni
di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici,
nonche' ai risultati delle valutazioni di idoneita', che li riguardano,
e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa
documentazione. Copia del documento sanitario personale deve essere
consegnata dal medico all'interessato alla cessazione del rapporto di
lavoro.
3. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino alla
data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il
settantacinquesimo anno di eta', ed in ogni caso per almeno trenta anni
dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni
ionizzanti.
4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attivita'
di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a
consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai
documenti di cui all'art. 81, comma 1, lettere d) ed e) all'ISPESL, che
assicurera' la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle
modalita' previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del
medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l'Ispettorato medico
centrale del lavoro puo' concedere proroga ai predetti termini di
consegna.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari modalita' di
tenuta e di conservazione della predetta documentazione e approvati i
modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle
radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio.".
Art. 4.
Accertamenti integrativi
1. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella
sanitaria e di rischio, vistati e numerati dal medico competente, devono
essere allegati alla cartella stessa, di cui costituiscono parte
integrante.
Art. 5.
Modalita' di istituzione del registro e delle cartelle sanitarie e di
rischio
1. Il datore di lavoro istituisce il registro di cui all'articolo 2
apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro
stesso, debitamente compilato con le informazioni previste nell'allegato
1.
2. Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di rischio di
cui all'articolo 3 per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza
sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della
cartella, debitamente compilata, con le informazioni previste
nell'allegato 2.
3. Il datore di lavoro appone la data e la propria sottoscrizione sulla
prima pagina dei documenti istituiti ai sensi del comma 2, dichiarando
altresi' il numero di pagine di cui si compongono i documenti medesimi.
Art. 6.
Compilazione dei documenti
1. I registri di cui all'articolo 2 e le cartelle sanitarie di cui
all'articolo 3 sono compilati in modo chiaramente leggibile, con
inchiostro o altro materiale indelebile, senza abrasioni; le rettifiche
o correzioni, siglate dal compilatore sono eseguite in modo che il testo
sostituito sia leggibile, gli spazi bianchi tra annotazioni successive
sono barrati.
2. La compilazione dei registri di cui al comma 1 e' effettuata in
conformita' alle indicazioni riportate nell'allegato 4 che fa parte
integrante del presente regolamento.
3. Le registrazioni sui documenti di cui al comma 1 sono effettuate, ove
sia possibile, mediante fogli prestampati. In tale caso tutti i fogli
devono essere applicati in modo stabile sulle pagine dei documenti e
controfirmati dai responsabili delle informazioni ivi contenute in
maniera che la firma interessi il margine di ciascun foglio e la pagina
sulla quale e' applicato.
Art. 7.
Comunicazioni periodiche
1. Il datore di lavoro provvede a comunicare le variazioni di cui
all'articolo 70, comma 8, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del
1994, inerenti i dati dell'azienda o dell'unita' produttiva, utilizzando
il modello di cui all'allegato 1A, compilato solo nelle parti
interessate dalle variazioni stesse. Le variazioni inerenti i dati
individuali dei lavoratori sono comunicate tramite invio della copia, in
busta chiusa siglata dal medico competente, della corrispondente pagina
del registro all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio.
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, si vedano le note alle premesse.
Art. 8.
Comunicazione all'ISPESL in caso di cessazione delle attivita'
lavorative
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio del
dipendente di una amministrazione pubblica ad altri soggetti, pubblici o
privati il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche' siano
trasmesse, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro (ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le variazioni delle annotazioni
individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio
entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o nel caso
di passaggio o trasferimento.
2. In caso di cessazione dell'attivita' dell'azienda, di trasferimento o
conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni ad altri
soggetti, pubblici o privati, ovvero di soppressione di pubblica
amministrazione, il datore di lavoro trasmette il registro e le cartelle
sanitarie e di rischio all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro, nel termine previsto al comma 1 e con le modalita'
di cui al comma 3.
3. Al fine di assicurare la riservatezza dei dati, le cartelle sanitarie
e di rischio vanno trasmesse in busta chiusa, siglata dal medico
competente.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, si vedano le note alle premesse.
Art. 9.
Esposizioni precedenti
1. In caso di assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati
esposti, presso precedenti datori di lavoro, ad agenti cancerogeni il
datore di lavoro chiede, all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) copia, se non consegnata dal lavoratore,
della documentazione di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, facendo uso del modello di cui all'allegato 3,
che fa parte integrante del presente regolamento, compilato in ogni sua
parte.
Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, si vedano le note alle premesse.
Art. 10.
Sistemi di elaborazione automatica dei dati
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei
dati per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle
sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 1 e 2, nel rispetto del
principio di necessita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonche' delle condizioni previste nel presente
articolo.
2. I datori di lavoro e i medici competenti adottano adeguate misure di
sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche mediante il ricorso a tecniche
di cifratura dei dati personali sensibili o a codici identificativi che
assicurano accessi selettivi ai dati trattati, nonche' il tracciamento
degli accessi medesimi.
3. Le modalita' informatiche di acquisizione, comunicazione,
elaborazione e di archiviazione dei dati riguardanti la gestione dei
registri e delle cartelle sanitarie e di rischio devono assicurare che
l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito ai soli soggetti a
cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro e devono rispondere a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10
novembre 1997, n. 513 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 gennaio 2004. Ai fini della conservazione ed esibizione dei
documenti con modalita' alternative al supporto cartaceo deve farsi
riferimento alla deliberazione AIPA n. 24 del 30 luglio 1998.
4. L'accesso alle funzioni del sistema e' consentito ai soli soggetti
espressamente abilitati dal datore di lavoro all'inserimento dei dati da
memorizzare o alla loro integrazione, come previsto dal successivo comma
5, quali incaricati del trattamento di dati personali.
5. Le operazioni di validazione delle informazioni, originarie o
integrative, devono essere univocamente riconducibili al soggetto, al
quale si riferisce l'adempimento della tenuta del registro o
predisposizione della cartella sanitaria e di rischio, con l'apposizione
al documento stesso della firma digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
6. Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire il
dato originario gia' memorizzato, ma solo integrarlo.
7. Qualora la formazione del registro o della cartella sanitaria e di
rischio non avvenga direttamente su supporto informatico non
riscrivibile, di cui alla deliberazione AIPA n. 24 del 30 luglio 1998,
al fine di garantire,al termine della giornata lavorativa, la non
modificabilita' delle informazioni comunque registrate, il relativo
contenuto e' riversato su tale tipo di supporto che, duplicato, e'
conservato dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004.
8. Deve essere garantita la riproduzione in stampa delle informazioni
contenute sui supporti informatici, raccolte secondo le modalita' di cui
agli articoli 1 e 2.
9. La rispondenza dei sistemi di elaborazione automatica dei dati ai
requisiti di cui ai commi 2 e 3 e' dichiarata dal datore di lavoro.
10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, o di passaggio del
dipendente di una pubblica amministrazione ad altri soggetti, pubblici o
privati, l'estratto del registro contenente i dati relativi al singolo
lavoratore e la cartella sanitaria e di rischio, riportati su supporto
cartaceo e firmati dai responsabili dei dati e delle notizie in esso
contenuti, e' inviato all'organo di vigilanza competente per territorio,
nonche' all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro
(ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626.
11. In caso di cessazione dell'attivita' dell'azienda, di trasferimento
o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni ad
altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di soppressione di pubblica
amministrazione, i registri e le cartelle sanitarie e di rischio sono
trasmessi all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro (ISPESL) secondo le modalita' previste al comma 10.
12. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 70, comma 8,
lettere a), b), c), e d), del decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modificazioni, possono essere effettuate anche mediante
sistemi informatizzati con modalita' fissate dagli organismi destinatari
di tali comunicazioni, idonee ad assicurare in maniera adeguata la
riservatezza e la sicurezza dei dati comunicati, anche mediante
l'eventuale ricorso a posta elettronica certificata (PEC) e cifratura
con firma digitale delle informazioni trasmesse, o altri sistemi
telematici che assicurano livelli equivalenti di sicurezza.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., e' il seguente:
"Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei dati). - 1. I
sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo
al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei
singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessita'.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513
reca: "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici
e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004
reca: "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici".
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca: "Codice
dell'amministrazione digitale".
- Per il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.
Art. 11.
Norme finali e transitorie
1. Il presente regolamento costituisce nei confronti dei soggetti
pubblici legittimati a trattare i dati sensibili per le finalita' di
rilevante interesse pubblico, che non hanno adottato il regolamento
previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
fonte legittimante al trattamento dei dati sensibili di cui all'articolo
1, comma 2 fino all'emanazione del regolamento stesso.
2. L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL)
trasmette annualmente al Ministero della salute e alle regioni dati di
sintesi relativi alle risultanze dei registri di cui all'articolo 2.
3. I registri e le cartelle sanitarie e di rischio di cui agli articoli
2 e 3 del presente decreto, devono essere istituiti entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In fase di prima applicazione, al fine di consentire all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL)
l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, il datore di lavoro richiede
all'Istituto medesimo copia della documentazione di cui all'articolo 70,
comma 8, lettera d) del decreto legislativo n. 626 del 1994, non prima
che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Nelle more il datore di lavoro puo' desumere le
informazioni necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 luglio 2007
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Nicolais
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 6, foglio n. 187
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e dell'art. 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si
vedano le note alle premesse.
Allegati omessi