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Decreto 16 febbraio 2007
Ministero dell'Interno. Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
(GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n.87)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante
l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499,
recante l'approvazione del regolamento concernente le norme di attuazione della
direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia
di prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante
l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi alla
prevenzione incendi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95
del 22 aprile 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e
l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante
disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle
domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita'
dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2004, recante
norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed
omologazione di porte ed altri elementi di chiusura;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2000/367/CE del 3
maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, per quanto
riguarda la classificazione di resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da
costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/629/CE del 27
agosto 2003, che attua della direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, che
modifica la decisione 2000/367/CE per quanto riguarda l'inclusione dei prodotti
di controllo del fumo e del calore;
Vista la raccomandazione della Commissione dell'Unione europea 2003/887/CE
dell'11 dicembre 2003, relativa all'applicazione e all'uso degli eurocodici per
lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione;
Viste le norme EN 13501-2, EN 13501-3, EN 1363-1, EN 1363-2, ENV 1363-3, EN
1364-1, EN 1364-2, EN 1364-3, EN 1365-1, EN 1365-2, EN 1365-3, EN 1365-4, EN
1365-5, EN 1365-6, EN 1366-1, EN 1366-2, EN 1366-3, EN 1366-4, EN 1366-5, EN
1366-6, EN 1366-7, EN 1366-8, EN 1634-1, EN 1634-3, EN 14135 recanti i metodi di
prova e le procedure di classificazione per la determinazione della classe di
resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione;
Viste le norme ENV 13381-2, ENV 13381-3, ENV 13381-4, ENV 13381-5, ENV 13381-6,
ENV 13381-7 recanti metodi di prova per la determinazione del contributo alla
resistenza al fuoco di elementi strutturali;
Visti gli eurocodici EN1991-1-2, EN1992-1-2, EN1993-1-2, EN1994-1-2, EN1995-1-2,
EN1996-1-2 recanti metodi comuni per calcolare la resistenza al fuoco dei
prodotti strutturali da costruzione;
Viste le norme UNI 9502, UNI 9503, UNI 9504 recanti i procedimenti analitici per
valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato
cementizio armato normale e precompresso, di acciaio e di legno;
Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione n. 284 del 30 maggio 2006
dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
e successive modificazioni;
Espletata con notifica n. 2006/0344/I la procedura di informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva
83/189/CEE;
Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione dell'8 novembre 2006,
dalla Commissione europea;
Considerata la necessita' di recepire il sistema europeo di classificazione di
resistenza al fuoco dei prodotti e delle opere da costruzione per i casi in cui
e' prescritta tale classificazione al fine di conformare le stesse opere e le
loro parti al requisito essenziale «Sicurezza in caso d'incendio» della
direttiva 89/106/CE;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi
per i quali e' prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della
sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui sono inseriti.
2. E' considerato «prodotto da costruzione» o «prodotto» qualsiasi prodotto
fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi
o opere da costruzione.
3. Le «opere da costruzione» o «opere» comprendono gli edifici e le opere di
ingegneria civile.
4. Ai fini del presente decreto le parti e gli elementi di opere da costruzione,
composte da uno o piu' prodotti anche non aventi specifici requisiti di
resistenza al fuoco, sono definite «elementi costruttivi».
5. Le «norme armonizzate», gli atti di «benestare tecnico», le «norme nazionali
che recepiscono norme armonizzate», le «norme nazionali riconosciute dalla
Commissione beneficiare della presunzione di conformita», di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono di seguito denominati
«specificazioni tecniche».
6. Il «campo di applicazione diretta del risultato di prova» e' l'ambito,
previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di
classificazione, delle limitazioni d'uso e delle possibili modifiche apportabili
al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori
valutazioni, calcoli o approvazioni per l'attribuzione del risultato conseguito.
7. Il «campo di applicazione estesa del risultato di prova» e' l'ambito, non
compreso tra quelli previsti al precedente comma 6, definito da specifiche norme
di estensione.
8. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
del Ministero dell'interno, e' di seguito denominata «DCPST».
9. Ai fini del presente decreto e' definito «laboratorio di prova»:
a) il laboratorio, notificato alla Commissione UE, che effettua prove su
prodotti aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco, ai fini
dell'apposizione della marcatura CE, in riferimento alla direttiva 89/106/CEE;
b) il laboratorio di resistenza al fuoco dell'Area protezione passiva della
DCPST e i laboratori italiani autorizzati ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 26 marzo 1985 ovvero i laboratori di resistenza al fuoco di uno
degli altri Stati della Unione europea o di uno degli Stati contraenti l'accordo
SEE e la Turchia, cui viene riconosciuta da questo Ministero l'indipendenza e la
competenza dei laboratori di prova prevista dalla norma EN ISO/CEI 17025 o da
equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.
Art. 2.
Classificazione di resistenza al fuoco
1. I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro
caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate
nelle tabelle dell'allegato A al presente decreto, in conformita' alle decisioni
della Commissione dell'Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000 e
2003/629/CE del 27 agosto 2003.
2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si aggiornano le
tabelle di cui al precedente comma 1, a seguito delle ulteriori decisioni della
Commissione dell'Unione europea emanate in materia.
3. Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi
costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:
a) prove;
b) calcoli;
c) confronti con tabelle.
4. Le modalita' per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in
base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo sono
descritte nell'allegato B al presente decreto.
5. Le modalita' per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in
base ai risultati di calcoli sono descritte nell'allegato C al presente decreto.
6. Le modalita' per la classificazione di elementi costruttivi in base a
confronti con tabelle sono descritte nell'allegato D al presente decreto.
Art. 3.
Prodotti per i quali e' prescritta la classificazione di resistenza al fuoco
1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della Unione
europea e quelli provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e Turchia,
possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui e'
prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l'uso conforme
all'impiego previsto, se muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni
tecniche di prodotto.
2. Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di resistenza al fuoco, ove
prevista, e' riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE e
nella documentazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni.
3. Per tutti i prodotti, con esclusione di quelli di cui al successivo comma 4,
per i quali non e' ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE in
assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di
coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in cui e' prescritta la
loro classe di resistenza al fuoco, e' consentito in conformita' alle specifiche
di cui al successivo art. 4.
4. Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non e' ancora
applicata la procedura ai fini della marcatura CE in assenza delle
specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza,
l'impiego in elementi costruttivi e opere in cui e' prescritta la loro classe di
resistenza al fuoco, e' subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli
articoli 5 e 6 del decreto del Ministero dell'interno 21 giugno 2004 e
consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo
di coesistenza, definito con comunicazione della Commissione dell'Unione
europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti gia' immessi sul
mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego entro la data di scadenza
dell'omologazione stessa.
5. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo deve essere
prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla traduzione in lingua
italiana in conformita' alle norme vigenti.
Art. 4.
Elementi costruttivi per i quali e' prescritta la classificazione di resistenza
al fuoco
1. Gli elementi costruttivi, per i quali e' prescritta la classificazione di
resistenza al fuoco, possono essere installati ovvero costruiti in opere
destinate ad attivita' soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in
presenza di certificazione redatta da professionista in conformita' al decreto
del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza
al fuoco secondo le modalita' indicate all'art. 2, commi 4, 5, 6 del presente
decreto.
2. La certificazione di cui al precedente comma 1 garantisce anche nei confronti
delle mutue interazioni tra prodotti ed elementi costruttivi che ne possano
pregiudicare o ridurre la classificazione ottenuta.
3. Qualora la classificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi
sia ottenuta attraverso la sola modalita' indicata all'art. 2, comma 4 del
presente decreto, la certificazione di cui al precedente comma 1 garantisce che
l'elemento costruttivo ricada all'interno del campo di diretta applicazione del
risultato di prova. In caso contrario la classificazione di resistenza al fuoco
deve fare riferimento alla ulteriore documentazione resa disponibile dal
produttore, in conformita' alle prescrizioni di cui all'allegato B al presente
decreto.
4. Qualora l'elemento costruttivo coincida con un prodotto munito di marcatura
CE la certificazione, di cui al precedente comma 1, costituisce la dichiarazione
di uso conforme all'impiego previsto.
Art. 5.
Norme transitorie
1. I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della
circolare MI.SA. (Ministero dell'interno - Servizi antincendi) 14 settembre
1961, n. 91, dal laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed
esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da laboratorio
autorizzato ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, sono
da ritenersi validi, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi
costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:
rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino a un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto;
rapporti emessi dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: fino a tre anni
dall'entrata in vigore del presente decreto;
rapporti emessi dal 1° gennaio 1996: fino a cinque anni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
2. Per i prodotti e gli elementi costruttivi di opere esistenti, le cui
caratteristiche di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di
controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' necessario
procedere ad una nuova determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco
anche nei casi di modifiche dell'opera che non riguardino i prodotti e gli
elementi costruttivi stessi.
3. Nelle costruzioni il cui progetto e' stato approvato dal competente Comando
provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente
all'entrata in vigore del presente decreto, e' consentito l'impiego di prodotti
ed elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco
determinate sulla base della previgente normativa, ferme restando le limitazioni
di cui al precedente comma 1.
Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2007
Il Ministro: Amato
Allegato omesso