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Decreto 18 Maggio 2007
Ministero dell'Interno. Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante.
(GU n. 136 del 14-6-2007)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229;
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive
modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sui circhi equestri e
sullo spettacolo viaggiante;
Visto l'allegato VII, punto 7.7, del proprio decreto 19 agosto 1996,
recante le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la
progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico
spettacolo e intrattenimento;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1997 recante la sospensione
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7,
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e
intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, sino
all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi
equestri e per lo spettacolo viaggiante;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21
dicembre 2005, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi
in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante ed in materia di
autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento;
Rilevata la necessita' di emanare la specifica normativa sulla sicurezza
delle attivita' dello spettacolo viaggiante a cui e' condizionata
l'attuazione delle disposizioni di cui al predetto punto 7.7 della
regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto ministeriale
19 agosto 1996;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da
osservare, ai fini della sicurezza, per le attivita' dello spettacolo
viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto
dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed
integrazioni per le attivita' dello spettacolo viaggiante comprese fra i
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del
medesimo decreto ministeriale.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) attivita' di spettacolo viaggiante: attivita' spettacolari,
trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o
installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di
divertimento. Tali attivita' sono quelle classificate per tipologia
con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
b) attrazione: singola attivita' dello spettacolo viaggiante compresa
nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra
per bambini, ecc.);
c) attivita' esistente: attivita' di spettacolo viaggiante compresa per
tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.
337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in
vigore del presente decreto;
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed
attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie
previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.
337, destinato allo svago, alle attivita' ricreative e ludiche,
insistente su una medesima area e per il quale e' prevista una
organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attivita' di spettacolo
viaggiante e a cui fa capo la titolarita' della licenza di cui all'art.
69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso
dei parchi di divertimento, per le finalita' del presente decreto, e'
equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della
sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale
rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al
controllo di conduzione di una o piu' attrazioni;
f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del
funzionamento della attivita' quando questa e' posta a disposizione del
pubblico;
g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le
istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un
sicuro utilizzo dell'attivita', incluse quelle relative al
montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di
emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
h) libretto dell'attivita': registro che contiene tutte le informazioni
relative alla storia tecnica e amministrativa della attivita' a partire
dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le
eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione
tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione
iniziali e delle successive verifiche annuali nonche' delle manutenzioni
ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti
verificatisi.
Art. 3.
Requisiti tecnici delle nuove attivita' di spettacolo viaggiante
1. Ogni nuova attivita' di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli
adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione
incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita,
collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei
o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validita'.
Art. 4.
Registrazione e codice identificativo delle nuove attivita'
1. Ogni nuova attivita' di spettacolo viaggiante, prima di essere
posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui
ambito territoriale e' avvenuta la costruzione o e' previsto il primo
impiego dell'attivita' medesima o e' presente la sede sociale del
gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal
medesimo Comune.
2. L'istanza di registrazione e' presentata al Comune di cui al comma 1,
corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa,
atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art.
3, e dalla seguente altra:
a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attivita', redatto dal
costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al
montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
b) copia del libretto dell'attivita'.
3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attivita' devono
essere redatti in lingua italiana e, ove cio' risulti impossibile,
essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia
della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di
registrazione della attivita' deve essere inviato, a cura del Comune, al
Ministero per i beni e le attivita' culturali-Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport.
4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della
commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della
competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di
esperti esterni:
a) verifica l'idoneita' della documentazione allegata all'istanza di
registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o
tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione
accreditato;
b) sottopone l'attivita' ad un controllo di regolare funzionamento nelle
ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un
verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita
certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
5. E' fatta salva la facolta' della commissione comunale o provinciale
di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere,
ulteriori approfondimenti.
6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di
vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la
sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la
registrazione dell'attivita' e le assegna un codice identificativo
costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo
dell'attivita' e dall'anno di rilascio.
7. Il codice deve essere collocato sull'attivita' tramite apposita targa
metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a
cura del gestore, con i seguenti dati:
Comune di....;
Denominazione della attivita'....;
Codice / ;
Estremi del presente decreto...., art. 4.
8. Nel caso in cui l'attivita' appartenga ad una tipologia non ancora
iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge
18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o
provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di
sicurezza e di igiene, l'attivita' istruttoria prevista dall'art. 141,
primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attivita', il gestore
deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e
rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il
gestore dovra' consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta
distruzione.
10. Per l'utilizzo di un'attivita' esistente da parte di un nuovo
gestore, oltre al cambio di titolarita' della licenza, lo stesso deve
ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di
assegnazione del codice identificativo.
Art. 5.
Registrazione e codice identificativo delle attivita' esistenti
1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attivita' esistenti
sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso
codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in
vigore del presente decreto. La relativa istanza e' presentata dal
gestore al Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede
sociale del gestore medesimo, o e' in corso l'impiego dell'attivita',
corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e
dei particolari costruttivi;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato
non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti
almeno alla idoneita' delle strutture portanti, degli apparati
meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti
elettrici/elettronici;
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attivita'.
2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le
attivita' esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in
Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere
la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4.
La relativa istanza puo' essere presentata dal gestore, oltre che al
Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale del
gestore medesimo, a quello in cui e' previsto il primo impiego
dell'attivita' sul territorio nazionale. Essa e' corredata dal fascicolo
tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:
a) certificato di origine dell'attivita' o altro atto equivalente,
redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi
della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il
periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
b) copia della documentazione contabile di acquisto della attivita' da
parte del richiedente;
c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo
utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attivita'
ha gia' legalmente operato in tale Paese;
d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita
certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del
fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di
registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo e'
trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione
dell'autorita' preposta ad eventuali controlli.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle
relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o
provinciale di vigilanza.
Art. 6.
Dichiarazione di corretto montaggio
1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attivita'
devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore
nel manuale di uso e manutenzione.
2. Il corretto montaggio di ciascuna attivita' deve essere attestata con
una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purche' in
possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista
abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello
relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni
effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia gia' presente un impianto
di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna
attivita', da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso
l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui
e' presente il solo contatore della societa' erogatrice, la
dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una
dichiarazione di conformita' dell'impianto elettrico di alimentazione
dell'attivita', a firma di tecnico abilitato.
3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto
montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attivita' deve frequentare,
con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le
cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero
dell'interno, che puo' prevedere differenziazioni di contenuto e durata
del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal
gestore nelle attivita' di spettacolo viaggiante.
Art. 7.
Verifiche periodiche
1. Ogni attivita', successivamente al primo utilizzo, deve essere
oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in
ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato
sulla idoneita' delle strutture portanti, degli apparati meccanici,
idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai
fini della pubblica e privata incolumita'. Le risultanze delle verifiche
devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto
dell'attivita'. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto
dell'attivita' devono essere a disposizione degli organi di controllo
locali.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 18 maggio 2007
Il Ministro: Amato