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Decreto 22 novembre 2007
Ministero della Salute. Piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
(GU n. 12 del 15-1-2008)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE EUROPEE
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante:
«Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed
internazionali» ed in particolare i commi 3 e 5 ove si prevede che con
decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie, deve essere approvato il piano di
attivita' riguardante i compiti previsti nel citato regolamento (CE) n.
1907/2006 e l'utilizzo delle relative risorse;
Vista la direttiva 2006/121/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548 del Consiglio,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per
adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982,
n. 904 e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva n.
76/769 (CEE) relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune
sostanze e preparati pericolosi»;
Visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993,
relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle
sostanze esistenti;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 recante «Attuazione
della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive
modificazioni recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n.
2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
l'etichettatura dei preparati pericolosi»;
Visto il decreto del 28 febbraio 2006 recante il recepimento della
direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico
della direttiva n. 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio
ed etichettatura di sostanze pericolose pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile 2006, n. 92,
supplemento ordinario;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Decreta:
Art. 1.
Piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie
1. E' approvato il piano di attivita' e utilizzo delle relative
risorse di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto,
per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
2. Gli organismi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, utilizzano, per gli
adempimenti previsti dal presente decreto, le risorse indicate nell'art.
5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 nei limiti
rispettivamente indicati nella tabella 1 dell'allegato I.
Art. 2.
Autorita' competente
1. L'Autorita' competente di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 2007, n. 46 ha sede presso il Ministero della salute e fa capo
alla Direzione generale della prevenzione sanitaria.
2. Le attivita' dell'Autorita' competente sono quelle individuate nel
punto 1.2 dell'allegato I.
Art. 3.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare svolge le attivita' previste dal punto 1.3 dell'allegato I.
Art. 4.
Ministero dello sviluppo economico
1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le attivita'
previste dal punto 1.4 dell'allegato I.
Art. 5.
Centro nazionale delle sostanze chimiche - CSC
1. Il Centro nazionale sostanze chimiche (CSC), istituito presso
l'Istituto superiore di sanita' (ISS), in collaborazione con l'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), svolge
le attivita' previste dal punto 1.5 dell'allegato I.
Art. 6.
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT
1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), in collaborazione con il Centro nazionale sostanze chimiche (CSC),
svolge le attivita' previste dal punto 1.6 dell'allegato I.
Art. 7.
Composizione e funzioni del Comitato tecnico di coordinamento
1. E' istituito presso il Ministero della salute il Comitato tecnico
di coordinamento, che svolge le attivita' previste dal punto 1.7
dell'allegato I. I componenti del Comitato tecnico di coordinamento sono
nominati con decreto del Ministro della salute, durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente titolare e'
nominato un supplente.
2. Il Comitato tecnico di coordinamento e' composto da:
a) un membro designato dal Ministro della salute, con funzioni di
presidente;
b) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;
d) un membro designato dal Ministro dell'economia e finanze;
e) un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento delle politiche comunitarie;
f) un membro designato dal Centro nazionale sostanze chimiche;
g) un membro designato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici;
h) un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome su indicazione della Conferenza
dei presidenti delle regioni e province autonome.
3. Nella prima seduta, il Comitato tecnico di coordinamento disciplina
il proprio funzionamento.
4. Il Comitato tecnico di coordinamento si riunisce su convocazione del
presidente ogni qualvolta risulta necessario, anche su richiesta di uno
dei componenti del Comitato e comunque almeno ogni trimestre.
5. Le attivita' di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale
della prevenzione sanitaria.
6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non e'
corrisposto alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.
All'istituzione e al funzionamento del suddetto Comitato si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 8.
Utilizzo risorse finanziarie
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 2 sono destinate ad appositi
capitoli di bilancio dello stato di previsione dei Ministeri della
salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello
sviluppo economico.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2007
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro per le politiche europee
Bonino
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2007 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 7, foglio n. 137
Allegato I
1. Attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento REACH e
attivita' di interfaccia con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
1.1. Generalita'.
Il regolamento REACH si presenta come un sistema integrato di norme e
presuppone l'attivazione di strutture nazionali altrettanto integrate e
sufficientemente dimensionate per poter rispondere in maniera adeguata
ai compiti previsti dal regolamento stesso.
Il quadro multidisciplinare delle competenze richieste rende necessario
il coinvolgimento di diverse amministrazioni e il coordinamento da parte
di una struttura centrale delle competenze attualmente distribuite tra
diverse amministrazioni e organi tecnici.
L'Autorita' competente a livello nazionale e' stata individuata nel
Ministero della salute, che opera d'intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi con le
regioni e province autonome.
L'intesa tra le amministrazioni responsabili dell'attuazione del
regolamento REACH e il coordinamento tra i soggetti istituzionali
coinvolti sono assicurati nell'ambito del Comitato tecnico di
coordinamento che opera secondo le modalita' indicate al successivo
paragrafo 1.7.
Per gli aspetti tecnico-scientifici l'Autorita' competente si avvale
principalmente di due organi tecnici, l'Istituto superiore di sanita' (ISS),
presso il quale viene istituito il Centro nazionale delle sostanze
chimiche (CSC), e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT).
1.2. Compiti dell'Autorita' competente.
Il Ministero della salute, designato quale Autorita' competente, svolge
i seguenti compiti:
1) stabilisce e mantiene i rapporti ufficiali con la Commissione
europea;
2). formula le proposte di inserimento delle sostanze prioritarie nel
«Piano d'azione a rotazione»;
3) partecipa alle attivita' del Forum dell'Agenzia europea per lo
scambio delle informazioni tra le autorita' nazionali;
4) partecipa, in collaborazione con il CSC e l'APAT, ai lavori del
Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea, con
particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai
processi di valutazione (titolo VI), autorizzazione (titolo VII) e
restrizione (titolo VIII);
5) partecipa, in accordo con il Comitato di coordinamento, ai lavori
degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di
competenza;
6) partecipa, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori comunitari
concernenti la revisione degli allegati al regolamento;
7) istituisce e presiede un Comitato tecnico di coordinamento, come
indicato nel paragrafo 1.7;
8) indica, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico e con il Dipartimento
delle politiche comunitarie, sentiti il CSC e l'APAT, i nominativi dei
rappresentanti nazionali per le attivita' dei comitati e degli organi
dell'Agenzia europea (Comitato degli Stati membri, Comitato per la
valutazione dei rischi, Comitato per la valutazione socio-economica,
Forum per lo scambio delle informazioni, Comitato di cui all'art. 133
del regolamento). Tali rappresentanti potranno essere accompagnati dagli
esperti;
9) promuove le attivita' di controllo e vigilanza sul territorio
nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del
regolamento;
10) adotta, anche su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, iniziative di carattere urgente ai sensi
dell'art. 129 del regolamento per tutelare la salute umana o l'ambiente;
11) partecipa all'attivita' di Help desk centrale svolta dal Ministero
dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto;
12) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento,
proposte per favorire l'attuazione di programmi di formazione rivolti
alle imprese, da realizzare in accordo con le associazioni industriali
di categoria, le autorita' locali ed altri soggetti pubblici e privati
in possesso di competenze specifiche (centri di eccellenza, centri di
ricerca, universita', etc.);
13) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un
piano di iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del
sistema pubblico, da realizzare con il contributo attivo di tutti i
livelli istituzionali coinvolti e dei soggetti in possesso di specifiche
competenze al riguardo (centri di eccellenza, centri di ricerca,
universita', Formez, etc.);
14) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un
piano per favorire l'adeguamento dei percorsi formativi delle
universita' italiane e per soddisfare il fabbisogno di alta formazione,
in relazione ai compiti di carattere tecnico-scientifico previsti dal
regolamento REACH;
15) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento,
proposte al Ministero dello sviluppo economico per favorire l'utilizzo
nazionale dei fondi dei programmi operativi nazionali (Programma Quadro
per la competitivita' e l'innovazione 2007-2013 e Programma Operativo
Nazionale «Ricerca e Competitivita' 2007/2013») e degli strumenti
offerti dal sistema legislativo nazionale in vigore (legge n. 46/1982 e
legge n. 488/1992), allo scopo di:
colmare il deficit di laboratori di saggio operanti secondo le buone
pratiche di laboratorio (BPL);
stimolare e promuovere lo sviluppo delle attivita' dei laboratori
nazionali che effettuano i saggi sperimentali previsti dal regolamento;
16) formula, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un
piano per promuovere attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate alla
sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti», favorendo
l'utilizzo nazionale dei fondi resi disponibili attraverso la
programmazione 2007-2013, con particolare riferimento al VII Programma
quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attivita'
dimostrative per il periodo 2007-2013, al Programma quadro per la
competitivita' e l'innovazione 2007-2013, al Programma operativo
nazionale «Ricerca e competitivita' 2007/2013» e agli strumenti offerti
dal sistema legislativo nazionale in vigore (legge n. 46/1982 e legge n.
488/1992) o in corso di predisposizione;
17) definisce, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento,
proposte per la promozione di attivita' di ricerca finalizzate alla
messa a punto di metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo di
animali;
18) elabora, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, un
piano di iniziative di informazione per favorire la sensibilizzazione
del pubblico e di tutte le parti interessate sull'attuazione del
Regolamento REACH;
19) comunica all'Agenzia, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, i nominativi di esperti di comprovata esperienza
nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 3 art. 77 del
regolamento REACH.
1.3. Compiti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
assicura in particolare:
1) la partecipazione, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori del
Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea, con
particolare riferimento alle sostanze candidate o da candidare ai
processi di valutazione (titolo VI), autorizzazione (titolo VII) e
restrizione (titolo VIII);
2) la partecipazione, con il supporto dell'APAT e del CSC, ai lavori
comunitari concernenti la revisione degli allegati al regolamento e, in
particolare, degli allegati I, IV e V nonche' dell'allegato XIII sulle
sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche;
3) la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per
gli aspetti di competenza;
4) la definizione, in accordo con il Ministero della salute, di
iniziative di carattere urgente ai sensi dell'art. 129 del regolamento
per tutelare la salute umana o l'ambiente;
5) lo sviluppo di attivita' di ricerca, con il supporto dell'APAT e del
CSC, volte ad aumentare le conoscenze sulle correlazioni tra esposizione
ambientale ad agenti chimici ed effetti nocivi sulla salute umana e
sull'ambiente nonche' di iniziative volte ad integrare le conoscenze sui
rischi delle sostanze con i programmi nazionali di sorveglianza
ambientale e della salute umana;
6) lo sviluppo, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di
attivita' di informazione sui rischi delle sostanze chimiche, ai sensi
dell'art. 123 del regolamento, anche con il coinvolgimento di
associazioni di consumatori e ambientaliste;
7) la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento,
di iniziative di formazione e per l'adeguamento dell'offerta formativa
delle universita' italiane;
8) assicura la partecipazione all'attivita' di Help desk centrale svolta
dal Ministero dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto;
9) la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento,
di attivita' per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni
sulle sostanze chimiche, anche attraverso la costituzione di banche dati
che consentano un accesso facilitato alle informazioni sulle proprieta'
pericolose delle sostanze, tenendo conto di basi e banche dati gia'
esistenti.
1.4. Compiti del Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministero dello sviluppo economico assicura in particolare:
1) l'istituzione e il funzionamento, avvalendosi del supporto
tecnico-scientifico del CSC e dell'APAT, di un servizio nazionale di
informazione e assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 124 del
regolamento, per fornire ai fabbricanti, agli importatori e agli
utilizzatori a valle di sostanze chimiche adeguate informazioni sugli
obblighi e sulle responsabilita' che competono loro, in particolare in
relazione alle procedure di registrazione;
2) la partecipazione ai lavori del Comitato per l'analisi
socio-economica dell'Agenzia europea, con particolare riferimento alle
sostanze candidate o da candidare ai processi di autorizzazione (titolo
VII) e restrizione (titolo VIII): a questo scopo, il Ministero dello
sviluppo economico sviluppa le competenze specialistiche necessarie
avvalendosi del supporto di enti di ricerca o universita' o di altri
organismi pubblici e privati;
3) la partecipazione, d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento,
ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di
competenza;
4) la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento,
di iniziative di formazione e informazione nonche' per l'adeguamento
dell'offerta formativa delle universita' italiane;
5) la promozione di iniziative per rimediare a controversie tra aziende
ed eventuali contenziosi.
1.5. Compiti del Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC).
L'ISS segue istituzionalmente gli aspetti tecnico scientifici della
regolamentazione comunitaria attualmente in vigore sulle sostanze
chimiche, ed ha al proprio interno le competenze necessarie per lo
svolgimento delle attivita' previste.
L'ISS, attraverso l'istituzione del CSC, consolida le proprie competenze
in materia di tossicologia, ecotossicologia, stima dell'esposizione
umana diretta e indiretta e di caratterizzazione del rischio,
organizzando una struttura tecnica adeguata ai compiti relativi alle
attivita' di valutazione delle sostanze chimiche nonche' ai compiti
relativi alle procedure di restrizione,
autorizzazione e classificazione armonizzata delle sostanze.
La struttura tecnica del CSC assicura altresi' l'espletamento di tutte
le funzioni tecnico-scientifiche previste dalle norme in vigore in
materia di sostanze chimiche, fino alla loro abrogazione.
L'ISS, attraverso il CSC, concorre inoltre a supportare le attivita' di
controllo e vigilanza, in accordo con l'Autorita' competente e le
regioni e province autonome.
Il CSC in particolare:
1) partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle
sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
2) effettua per le sostanze assegnate all'Italia, in collaborazione con
l'APAT per gli aspetti relativi alla valutazione dell'esposizione umana
attraverso l'ambiente, la valutazione del rischio per la salute umana;
3) collabora con l'APAT, per le sostanze assegnate all'Italia, in
particolare per l'ecotossicologia, alla stima dell'esposizione
ambientale mediante l'uso di modelli predittivi e la caratterizzazione
del rischio, alla valutazione del rischio ambientale;
4) definisce, in collaborazione con l'APAT, le informazioni
supplementari da richiedere alle imprese per le sostanze oggetto di
valutazione;
5) istituisce e gestisce, in accordo con l'Autorita' competente e le
regioni e province autonome, un sistema informativo integrato per la
gestione dei dati, agendo da interfaccia con l'Agenzia europea;
6) scambia con l'Agenzia europea, in accordo con l'autorita' competente,
le informazioni sulle sostanze prodotte o importate nel territorio
nazionale;
7) elabora, in collaborazione con l'APAT, una bozza di parere per le
richieste relative alle sostanze prodotte o importate per scopi di
ricerca e sviluppo;
8) propone al Comitato tecnico di coordinamento iniziative per
l'informazione del pubblico sui rischi chimici;
9) propone al Comitato tecnico di coordinamento, in collaborazione con
l'APAT, le sostanze da candidare all'inserimento in allegato XIV
(autorizzazioni) o alle procedure di restrizione o alla classificazione
armonizzata;
10) compila i fascicoli di cui all'allegato XV per gli aspetti di
propria competenza;
11) puo' partecipare con propri esperti ai Comitati tecnici dell'Agenzia
europea;
12) assicura il supporto tecnico-scientifico per la partecipazione dei
rappresentanti nazionali alle attivita' dei suddetti Comitati e organi
dell'Agenzia europea;
13) stabilisce, d'intesa con l'autorita' competente, rapporti diretti e
operativi con l'Agenzia europea;
14) partecipa con propri esperti alle attivita' nazionali di
informazione e formazione;
15) partecipa all'attivita' di Help desk centrale svolta dal Ministero
dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto
tecnico-scientifico;
16) fornisce supporto tecnico-scientifico per le attivita' di controllo
e vigilanza, per le attivita' di sviluppo dei laboratori di saggio e per
le attivita' di ricerca finalizzate all'individuazione di metodi
alternativi ai test che richiedono l'uso di animali.
1.6. Compiti dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i
servizi Tecnici (APAT).
L'APAT, collaborando anche con il sistema della rete nazionale delle
agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente ha al proprio interno le competenze per svolgere un ruolo
determinante nella valutazione del rischio delle sostanze e organizza
nel proprio ambito una struttura tecnica adeguata ai compiti previsti.
L'APAT in particolare:
1) partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle
sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
2) effettua, per le sostanze assegnate all'Italia, la valutazione dei
rischi per l'ambiente, anche avvalendosi del sistema delle agenzie
ambientali ed in collaborazione con il CSC per gli aspetti relativi alla
ecotossicologia, alla caratterizzazione del rischio e all'uso di modelli
predittivi dell'esposizione;
3) collabora con il CSC, per le sostanze assegnate all'Italia, per gli
aspetti relativi alla valutazione dell'esposizione attraverso l'ambiente
alla valutazione del rischio per la salute umana;
4) definisce, in collaborazione con il CSC, le informazioni
supplementari da richiedere alle imprese per le sostanze oggetto di
valutazione;
5) collabora con il CSC alla definizione della bozza di parere per le
richieste relative alle sostanze prodotte o importate per scopi di
ricerca e sviluppo;
6) propone al Comitato tecnico di coordinamento iniziative per
l'informazione del pubblico sui rischi chimici;
7) propone al Comitato tecnico di coordinamento, in collaborazione con
il CSC, le sostanze da candidare all'inserimento in allegato XIV
(autorizzazioni) o alle procedure di restrizione o alla classificazione
armonizzata;
8) compila i fascicoli di cui all'allegato XV per gli aspetti di propria
competenza;
9) puo' partecipare con propri esperti ai Comitati tecnici dell'Agenzia
europea;
10) assicura il supporto tecnico-scientifico per la partecipazione dei
rappresentanti nazionali alle attivita' dei suddetti comitati e organi
dell'Agenzia europea;
11) partecipa con propri esperti alle attivita' nazionali di
informazione e formazione;
12) partecipa all'attivita' di Help desk centrale svolta dal Ministero
dello sviluppo economico, fornendo il proprio supporto
tecnico-scientifico;
13) fornisce supporto tecnico-scientifico per le attivita' di controllo
e vigilanza, per le attivita' di sviluppo dei laboratori di saggio e per
le attivita' di ricerca finalizzate all'individuazione di metodi
alternativi ai test che richiedono l'uso di animali;
14) concorre, in collaborazione con l'Autorita' competente, a promuovere
le attivita' di controllo e vigilanza sul territorio nazionale.
1.7. Funzioni del Comitato tecnico di coordinamento.
Per il necessario coordinamento delle citate amministrazioni e delle
attivita' connesse ai compiti delle stesse e' istituito presso il
Ministero della salute un Comitato tecnico di coordinamento.
Per l'assunzione delle decisioni, il Comitato adotta un regolamento di
funzionamento interno.
La nomina dei rappresentanti del Comitato tecnico di coordinamento puo'
essere rinnovata. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o
gettone di presenza.
Il Comitato tecnico di coordinamento svolge un'attivita' di raccordo
operativo per gli aspetti connessi all'attuazione del regolamento REACH
tra le amministrazioni centrali, gli organismi tecnici di supporto e le
regioni e province autonome.
I componenti designati a far parte del Comitato tecnico di coordinamento
assicurano la loro presenza e partecipazione alle attivita' del Comitato
in modo assiduo e continuativo.
Per quanto riguarda le sostanze da candidare all'inserimento nel «Piano
d'azione a rotazione» nonche' per le sostanze da valutare, le proposte
sono presentate dal CSC e dall'APAT al Comitato di coordinamento, che ha
il compito di esaminare la fattibilita' del programma proposto e
approvarlo.
Per quanto riguarda le attivita' che richiedono la compilazione di un
fascicolo tecnico ai sensi dell'allegato XV, il Comitato tecnico di
coordinamento tiene conto per le proprie decisioni dei pareri forniti
dal CSC e dall'APAT, oltre che delle proposte avanzate dai
rappresentanti dei citati Ministeri e dal rappresentante delle regioni,
in particolare nei seguenti casi:
proposte di inserimento di una sostanza nell'elenco delle sostanze
candidate all'autorizzazione (allegato XIV);
proposte di restrizioni;
proposte di classificazione armonizzata.
Per le decisioni da adottare in relazione alle procedure comunitarie
(«procedure di comitato» e pareri dei comitati dell'Agenzia europea)
inerenti alla valutazione, autorizzazione, restrizione e classificazione
delle sostanze, il Comitato tecnico di coordinamento tiene conto dei
pareri forniti dal CSC e dall'APAT nonche' delle proposte avanzate dai
rappresentanti dei citati Ministeri e dal rappresentante delle regioni e
province autonome.
Il Comitato tecnico di coordinamento assicura altresi' lo svolgimento
delle funzioni indicate ai successivi paragrafi 2 e 3, concernenti
l'informazione e l'assistenza tecnica alle imprese e le attivita' di
ispezione e vigilanza.
Il piano annuale di attivita', predisposto da ciascuna delle
amministrazioni di cui ai paragrafi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.6 entro il
31 gennaio di ciascun anno, viene discusso dal Comitato tecnico di
coordinamento, che formula e trasmette all'Autorita' competente e alle
altre amministrazioni rappresentate, osservazioni e proposte ai fini
della ottimizzazione della complessiva programmazione delle azioni da
porre in essere.
Entro la stessa data, a partire dal 2009, ciascuna delle amministrazioni
predette presenta un rapporto sulle attivita' svolte nell'anno
precedente al Comitato medesimo, il quale ne effettua una valutazione e
presenta all'Autorita' competente una relazione sui risultati
conseguiti, anche ai fini della riprogrammazione delle attivita' e della
eventuale ridefinizione delle attribuzioni di risorse.
2. Rete nazionale di sportelli per l'informazione e l'assistenza
tecnica alle imprese.
Il regolamento REACH prevede che gli Stati membri allestiscano
servizi di assistenza tecnica per fornire alle imprese le informazioni
necessarie per adeguarsi alle disposizioni previste dal regolamento, in
particolare per quanto riguarda gli obblighi relativi alla registrazione
delle sostanze.
L'azione pubblica non deve sostituire il ruolo pro-attivo richiesto
all'industria nel controllo e nella gestione dei rischi delle sostanze
chimiche, e non deve neppure sovrapporsi all'offerta di servizi privati
in relazione alla prevedibile domanda di consulenza da parte delle
imprese (in particolare delle piccole e medie imprese).
Il servizio pubblico ha invece lo scopo principale di fornire
informazioni circa la corretta applicazione delle disposizioni previste
dal Regolamento e, nella fase iniziale, di orientare le imprese
nell'interpretazione degli obblighi richiesti che ne derivano.
L'attivita' di assistenza tecnica erogata dal settore pubblico puo'
favorire l'adeguamento del sistema produttivo alle disposizioni previste
dal regolamento e, se presente sul territorio, puo' costituire un
«sensore» privilegiato della domanda relativa alle attivita' di supporto
necessarie (formazione, supporti informativi, assistenza e attivita' di
ricerca e sviluppo).
La realizzazione di un Help desk nazionale e' una delle priorita'
nell'ambito delle attivita' di implementazione del regolamento REACH.
L'Help desk nazionale assicura il funzionamento del servizio di
assistenza attraverso:
la corrispondenza, in via telematica, direttamente con i singoli
soggetti interessati o con le amministrazioni pubbliche statali e
regionali, le associazioni imprenditoriali, le Camere di commercio, le
stazioni sperimentali e gli enti pubblici e privati facenti parte
dell'articolazione territoriale del servizio;
la gestione e la manutenzione del sito internet e la banca dati
dell'Help desk;
lo scambio di informazioni con gli Help desks degli altri Stati membri
dell'Unione europea, con l'Help desk dell'Agenzia europea e con i
competenti servizi della Commissione attraverso il network creato a
livello comunitario.
Un funzionario del Ministero dello sviluppo economico e' stato
accreditato come «Correspondent» per l'Italia e cura i rapporti a
livello comunitario con il relativo network (REHCORN) in corso di
organizzazione da parte della Commissione europea.
Il REHCORN, composto dai punti di contatto degli Help desks nazionali e
dell'Agenzia europea, e' l'organismo che avra' in carico il controllo
del REACH Help-net e dovra' assicurare che gli obiettivi del network
siano realizzati.
Il REACH Help-net, composto dagli Help desks nazionali e dell'Agenzia
europea, ha l'obiettivo di fornire pareri coerenti e armonizzati ai
fabbricanti, agli importatori, agli utilizzatori a valle e alle altre
parti interessate, al fine di facilitare un'applicazione del regolamento
REACH appropriata ed efficace.
L'articolazione territoriale della rete nazionale di Help desk
rappresenta un obiettivo importante da realizzare a seguito di una
approfondita analisi delle effettive esigenze del mondo produttivo.
Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Comitato tecnico
di coordinamento, provvede ad effettuare:
1) una ricognizione sul territorio nazionale per l'individuazione dei
fabbisogni del tessuto produttivo, in collaborazione con le associazioni
industriali nazionali;
2) una ricognizione sul territorio nazionale, in collaborazione con le
autorita' locali e le con le associazioni industriali nazionali, per
l'individuazione delle strutture che possono costituire la base per la
creazione degli sportelli a livello locale. L'attuazione a livello
territoriale del servizio potra' essere realizzata attraverso accordi di
partenariato con autorita' locali, organismi pubblici e privati gia'
presenti sul territorio (regioni, sistema delle agenzie ambientali,
sistema camerale, stazioni sperimentali che fanno capo al Ministero
dello sviluppo economico, Agenzie o organismi che fanno capo alle
regioni, associazioni industriali di categoria).
I termini in cui il servizio sara' esercitato dalla rete nazionale di
sportelli dovra' tener conto dell'esigenza di mantenere uno stretto
rapporto con l'Help desk nazionale al fine di garantire la coerenza e
l'armonizzazione dei pareri resi alle parti interessate.
3. Rete nazionale per le attivita' di ispezione e vigilanza, in
stretto raccordo con le Regioni e gli organismi tecnici operanti sul
territorio.
L'Autorita' competente avvia il sistema dei controlli ufficiali
previsto dal regolamento REACH, assicurando che sia intrapresa
un'appropriata attivita' di vigilanza e controllo al fine di verificare
la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti
della catena di distribuzione delle sostanze, dalla
produzione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle
sostanze, come tali o contenute nei preparati o negli articoli.
Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza,
nel rispetto del decreto legislativo n. 52/1997 e del decreto
legislativo n. 65/2003, lo Stato e le regioni e province autonome
definiscono in un apposito atto di accordo, da stipularsi entro il 30
giugno 2008, le modalita' per concorrere all'attuazione del regolamento
(CE) n. 1907/2006.
L'attivita' di vigilanza riguarda la verifica:
1) dell'avvenuta presentazione di una registrazione, di una notifica, di
una proposta di test, di una richiesta di autorizzazione;
2) del rispetto delle restrizioni stabilite ai sensi del titolo VIII del
regolamento;
3) dell'esistenza e dell'efficacia di un sistema di gestione e
controllo, da parte di tutti gli attori della catena, relativo ai
seguenti aspetti:
le prescrizioni per la registrazione;
la presenza della relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista;
la verifica della presenza, nella scheda di sicurezza, dell'allegato
tecnico con la sintesi degli scenari di esposizione;
la verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica
in conformita' alle condizioni di produzione, importazione, uso e
immissione sul mercato della sostanza, della preparazione o degli
articoli;
la verifica dell'applicazione delle misure di gestione del rischio
previste e della loro efficacia;
la comunicazione delle informazioni lungo la catena di
approvvigionamento;
la verifica della completezza dei dati riportati nella schede di
sicurezza;
la verifica della completezza dei dati riportati nelle etichette
applicate sia sulle confezioni esterne che sui flaconi.
Il Comitato tecnico di coordinamento effettua una ricognizione
preliminare al fine di individuare le peculiarita' delle strutture
regionali e periferiche attualmente impegnate nelle attivita' di
vigilanza, per valorizzare le risorse esistenti e potenziarle laddove
necessario.
Il Comitato tecnico di coordinamento, individua le modalita' per
consentire i necessari apporti tecnico scientifici degli operatori della
rete interregionale dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, delle
Agenzie regionali per la protezione ambientale, delle Agenzia delle
dogane e dell'ISPESL.
Il Comitato tecnico di coordinamento propone annualmente all'Autorita'
competente un piano di attivita' ispettive secondo la seguente
articolazione:
ispezioni da effettuare (numero di ispezioni, distribuzione sul
territorio, tipologia in base alle classi di utilizzo dei prodotti,
soggetti che svolgeranno l'attivita' ispettiva);
predisposizione di programmi di visite congiunte tra due o piu' paesi
dell'Unione europea al fine di armonizzare i sistemi ispettivi;
valutazione degli interventi ispettivi effettuati, al fine della
formulazione dei nuovi piani di vigilanza.
Entro il 1° luglio di ogni anno, come previsto dal regolamento,
l'Autorita' competente presenta all'Agenzia una relazione sui risultati
dei controlli ufficiali. Il primo rapporto e' presentato due anni dopo
l'entrata in vigore del regolamento, ovvero entro il 1° giugno 2009.
I problemi comuni sono discussi nell'ambito del Forum per lo scambio
delle informazioni tra le autorita' nazionali (che svolgera' le funzioni
attualmente garantite dal programma del Chemical Legislation European
Enforcement Network (CLEEN), cui prende parte un rappresentante
dell'Autorita' competente.
Allo scopo di potenziare la rete nazionale per le attivita' di ispezione
e vigilanza, l'Autorita' competente, su proposta del Comitato tecnico di
coordinamento, tenendo conto anche delle posizioni espresse dall'Agenzia
europea, emana linee guida concernenti le attivita' ispettive da
realizzare per garantire il controllo sull'applicazione del regolamento
REACH nel territorio nazionale, anche con il coinvolgimento di altre
strutture, quali l'Agenzia delle dogane.
Tali linee guida individuano anche le modalita' di attuazione delle
attivita' di vigilanza, per tenere conto dell'entrata in vigore graduale
degli obblighi previsti dal Regolamento.
L'Autorita' competente attiva, con il supporto di CSC e APAT, una rete
nazionale per lo scambio delle esperienze e delle informazioni; a tale
scopo prevede la costituzione di un sito interattivo in cui sia
possibile mantenere aggiornate le informazioni relative alle attivita'
di vigilanza e controllo.
4. Adempimenti a breve e medio termine (2007-2009).
4.1. Azioni previste nel 2007.
Nel corso del 2007 sono attuate, in particolare, le iniziative correlate
all'entrata in vigore delle prime disposizioni del regolamento REACH.
Le azioni previste riguardano:
l'organizzazione delle strutture dell'Autorita' competente, dei
Ministeri che operano d'intesa con il Ministero della salute nonche'
degli organi tecnici di supporto (APAT e CSC);
i compiti di informazione e assistenza tecnica alle imprese;
l'istituzione di un sistema di controlli ufficiali;
l'avvio di alcune azioni strategiche di supporto.
4.1.1. Autorita' competente.
Il Ministero della salute, designato quale Autorita' competente:
1) definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'organizzazione della struttura tecnica dell'Autorita' stessa
e definisce la consistenza delle risorse umane ad essa dedicate;
2) istituisce, con decreto da adottare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico di
coordinamento di cui al precedente paragrafo 1.7, sulla base delle
designazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per le politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, dell'ISS (CSC) e dell'APAT;
3) istituisce una segreteria tecnica per le attivita' e il funzionamento
del Comitato tecnico di coordinamento;
4) adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
un piano relativo alle attivita' di controllo e vigilanza sul territorio
nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del
regolamento;
5) adotta d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento, entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di iniziative
per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico,
da realizzare con il contributo attivo di tutti i livelli istituzionali
coinvolti;
6) effettua tramite il CSC e l'APAT, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, un censimento dei
laboratori di saggio operanti in ambito nazionale;
7) effettua tramite il CSC e l'APAT, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, un censimento delle
strutture pubbliche e private impegnate nelle attivita' di ricerca per
l'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo
di animali;
8) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;
9) adotta in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente, un piano di
iniziative di informazione e provvede d'intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
all'organizzazione di un convegno di particolare evidenza, da tenersi
nel secondo semestre del 2007, per la presentazione del Piano nazionale
per l'attuazione del regolamento REACH.
4.1.2. Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC) L'Istituto superiore di
sanita' definisce, non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto la struttura organizzativa e la consistenza delle
risorse umane del CSC.
Il CSC:
1) designa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento
di cui al precedente paragrafo 1.7, assicurandone la partecipazione
assidua e continuativa;
2) organizza le proprie attivita' per assicurare l'espletamento delle
funzioni tecnico-scientifiche previste dalle norme in vigore in materia
di sostanze chimiche, fino alla loro abrogazione;
3) fornisce supporto tecnico-scientifico all'Autorita' competente per la
definizione del piano relativo alle attivita' di controllo e vigilanza
sul territorio nazionale;
4) fornisce supporto tecnico-scientifico al Ministero dello sviluppo
economico per le attivita' dell'Help desk centrale;
5) istituisce e gestisce, in accordo con l'Autorita' competente, un
sistema informativo integrato per lo scambio dei dati con l'Agenzia
europea e cura il collegamento in rete dei soggetti istituzionali che
partecipano al Comitato tecnico di coordinamento nonche' di altri
soggetti, eventualmente coinvolti su proposta del Comitato stesso;
6) definisce in accordo con l'Autorita' competente, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un programma di
armonizzazione delle schede di sicurezza sul territorio nazionale;
7) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;
8) effettua, in collaborazione con l'APAT, sulla base delle indicazioni
dell'Autorita' competente, il censimento dei laboratori di saggio
operanti in ambito nazionale;
9) effettua, in collaborazione con l'APAT e sulla base delle indicazioni
dell'Autorita' competente, il censimento delle strutture pubbliche e
private impegnate nelle attivita' di ricerca per l'individuazione di
metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo di animali;
10) fornisce supporto tecnico-scientifico per la definizione del piano
di iniziative di informazione e partecipa alla presentazione di un
convegno di particolare evidenza, da tenersi nel secondo semestre del
2007, del Piano nazionale per l'attuazione del regolamento REACH;
11) stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le attivita' di formazione necessarie per dotare la
struttura del CSC di risorse umane adeguate e organizza al proprio
interno corsi di formazione e/o aggiornamento.
4.1.3. Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
L'APAT definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, l'organizzazione della struttura tecnica per le
attivita' di supporto all'attuazione del Regolamento REACH e definisce
la consistenza delle risorse umane ad essa dedicate.
L'APAT:
1) designa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento
di cui al precedente paragrafo 1.7., assicurandone la partecipazione
assidua e continuativa;
2) fornisce supporto tecnico-scientifico all'Autorita' competente per la
definizione del piano relativo alle attivita' di controllo e vigilanza
sul territorio nazionale;
3) fornisce supporto tecnico-scientifico al Ministero dello sviluppo
economico per le attivita' dell'Help desk centrale;
4) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;
5) effettua in collaborazione con il CSC un censimento delle strutture
pubbliche e private impegnate nelle attivita' di ricerca per
l'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'utilizzo
di animali;
6) effettua, in collaborazione con il CSC, sulla base delle indicazioni
dell'Autorita' competente, il censimento dei laboratori di saggio
operanti in ambito nazionale;
7) fornisce supporto tecnico-scientifico per la definizione del piano di
iniziative di informazione e partecipa alla presentazione di un convegno
di particolare evidenza, da tenersi nel secondo semestre del 2007, del
Piano nazionale per l'attuazione del regolamento REACH;
8) stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, le attivita' di formazione necessarie per dotare la struttura
tecnica dell'APAT di risorse umane adeguate e organizza al proprio
interno corsi di formazione e/o aggiornamento.
4.1.4. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
1) designa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento
di cui al precedente paragrafo 1.7, assicurandone la partecipazione
assidua e continuativa;
2) definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, attivita' di ricerca volte ad aumentare le conoscenze sulle
correlazioni tra l'esposizione ambientale ad agenti chimici e gli
effetti sulla salute umana e sull'ambiente;
3) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;
4) collabora con l'Autorita' competente alla definizione del piano di
iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema
pubblico;
5) definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, iniziative per garantire l'accesso del pubblico alle
informazioni sulle sostanze chimiche, anche attraverso la costituzione
di una banca dati;
6) collabora con l'Autorita' competente alla definizione del piano di
iniziative di informazione e alla loro realizzazione, ivi incluso il
convegno per la presentazione del Piano nazionale per l'attuazione del
regolamento REACH.
4.1.5. Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministero dello sviluppo economico:
1) designa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il proprio rappresentante nel Comitato tecnico di coordinamento
di cui al precedente paragrafo 1.7, assicurandone la partecipazione
assidua e continuativa;
2) istituisce e organizza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del decreto, un servizio di informazione e assistenza tecnica alle
imprese (sportello nazionale);
3) partecipa al network REHCORN degli Help desks nazionali
(REACH-Help-net), in corso di organizzazione a livello comunitario;
4) garantisce la partecipazione, in accordo con il Comitato tecnico di
coordinamento, agli organi della Commissione europea e dell'Agenzia;
5) definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, un piano per l'articolazione territoriale della rete nazionale
di Help desk in collaborazione con le Autorita' locali e le associazioni
industriali nazionali;
6) collabora con l'Autorita' competente alla definizione del piano di
iniziative di informazione e alla loro realizzazione, ivi incluso il
convegno per la presentazione del Piano nazionale per l'attuazione del
regolamento REACH.
7) avvia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, le
iniziative per la messa a punto delle competenze specialistiche
necessarie per l'analisi socio economica.
4.1.6 Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie. Analogamente
alle amministrazioni gia' indicate, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie designano, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, il proprio rappresentante nel Comitato
tecnico di coordinamento di cui al precedente paragrafo 1.7.
4.2. Azioni previste nel 2008.
Nel corso del 2008 vengono consolidate e in alcuni casi completate le
iniziative correlate all'entrata in vigore delle disposizioni del
Regolamento REACH.
Entro il 31 gennaio 2008, il Comitato tecnico di coordinamento
acquisisce e valuta le proposte relative ai programmi annuali di
attivita' da parte del CSC e dell'APAT nonche' le proposte dei
rappresentanti del Comitato medesimo e presenta all'Autorita' competente
un piano annuale di attivita' e di utilizzo delle risorse finanziarie.
Sulla base del piano approvato, l'Autorita' competente adotta i
provvedimenti conseguenti.
4.2.1. Autorita' competente.
Nel 2008, l'Autorita' competente:
1) indica, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico e con il Dipartimento
delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
i nominativi dei rappresentanti e degli esperti nazionali per le
attivita' dei comitati e degli organi dell'Agenzia europea (Comitato
degli Stati membri, Comitato per la valutazione dei rischi, Comitato per
la valutazione socio-economica, Forum per lo scambio delle informazioni,
Comitato di cui all'art. 133 del regolamento);
2) definisce, entro il 30 giugno 2008, linee guida per armonizzare le
attivita' di controllo e vigilanza sul territorio nazionale;
3) trasmette formalmente alla Commissione europea, entro il 1° dicembre
2008, il decreto concernente le sanzioni previste nei casi di infrazione
alle disposizioni previste dal Regolamento REACH;
4) partecipa con propri rappresentanti ed esperti alle attivita' del
Forum dell'Agenzia europea per lo scambio delle informazioni tra le
autorita' nazionali competenti;
5) definisce, entro il 30 giugno 2008, un piano generale per favorire
l'attuazione di programmi di formazione rivolti alle imprese, da
realizzare in accordo con le associazioni industriali di categoria e le
autorita' locali;
6) aggiorna, entro il 31 dicembre 2008, il piano di iniziative per
soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema pubblico;
7) definisce, entro il 30 giugno 2008, un piano per favorire
l'adeguamento dei percorsi formativi delle universita' italiane volto a
soddisfare il fabbisogno di alta formazione, in relazione ai compiti di
carattere tecnico-scientifico previsti dal Regolamento REACH;
8) definisce, entro il 30 giugno 2008, sulla base del censimento
effettuato, un piano per favorire l'ampliamento dei laboratori di saggio
esistenti e l'insediamento di nuovi laboratori nelle aree maggiormente
deficitarie;
9) definisce, entro il 30 giugno 2008, sulla base del censimento
effettuato, un piano per promuovere le attivita' di ricerca volte
all'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono
l'utilizzo di animali vertebrati;
10) definisce, entro il 30 giugno 2008, un piano per promuovere le
attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate alla sostituzione delle
sostanze «estremamente preoccupanti»;
11) aggiorna entro il 31 dicembre 2008 il piano di iniziative di
informazione.
4.2.2. Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC).
Nel 2008, il CSC consolida la propria struttura tecnica, per assicurare
l'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche di cui al precedente
paragrafo 4.1.2, punto 1, nonche' per fornire il supporto
tecnico-scientifico di cui al precedente paragrafo 4.1.2, punti 2, 3, 4
e 5 (norme in vigore, attivita' di controllo e vigilanza, attivita'
dell'Help desk centrale, sistema di gestione dei dati).
Il CSC presenta al Comitato tecnico di coordinamento, entro il 15
gennaio 2008, il proprio programma di attivita' per la definizione da
parte del Comitato medesimo della proposta relativa al piano annuale di
attivita' e di utilizzo delle risorse finanziarie.
Inoltre, il CSC fornisce supporto tecnico-scientifico:
1) ai rappresentanti designati a partecipare agli organi tecnici della
Commissione e ai Comitati dell'Agenzia europea, anche attraverso la
partecipazione diretta di propri esperti;
2) alla definizione di linee guida per l'armonizzazione delle attivita'
di controllo e vigilanza, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 2;
3) all'aggiornamento del piano di iniziative per soddisfare le esigenze
formative prioritarie del sistema pubblico, di cui al
precedente paragrafo 4.2.1, punto 6, proseguendo le proprie attivita' di
formazione interna per dotare la struttura del CSC di risorse umane
adeguate;
4) alla definizione dei piani di cui al precedente paragrafo 4.2.1,
punti 5, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di formazione rivolti alle imprese,
adeguamento percorsi formativi delle universita' italiane, ampliamento e
insediamento di laboratori di saggio, attivita' di ricerca per
l'individuazione di metodi di prova alternativi, attivita' di ricerca
per la sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti»,
iniziative di informazione).
4.2.3. Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
Nel 2008, l'APAT consolida la propria struttura tecnica, per assicurare
il supporto tecnico-scientifico di cui al precedente paragrafo 4.1.3,
punti 1 e 2 (attivita' di controllo e vigilanza, attivita' dell'Help
desk centrale).
L'APAT presenta al Comitato tecnico di coordinamento, entro il 15
gennaio 2008, il proprio programma di attivita' per la definizione da
parte del Comitato medesimo della proposta relativa al piano annuale di
attivita' e di utilizzo delle risorse finanziarie.
Inoltre, l'APAT fornisce, in collaborazione con il CSC e per le materie
di competenza, il supporto tecnico-scientifico:
1) ai rappresentanti designati a partecipare agli organi tecnici della
Commissione e ai Comitati dell'Agenzia europea, anche attraverso la
partecipazione diretta di propri esperti;
2) alla definizione di linee guida per l'armonizzazione delle attivita'
di controllo e vigilanza, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 2;
3) all'aggiornamento del piano di iniziative per soddisfare le esigenze
formative prioritarie del sistema pubblico, di cui al precedente
paragrafo 4.2.1, punto 6, proseguendo le proprie attivita' di formazione
interna per dotare la struttura dell'APAT di risorse umane adeguate;
4) alla definizione dei piani di cui al precedente paragrafo 4.2.1,
punti 5, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di formazione rivolti alle imprese,
adeguamento percorsi formativi delle universita' italiane, ampliamento e
insediamento di laboratori di saggio, attivita' di ricerca per
l'individuazione di metodi di prova alternativi, attivita' di ricerca
per la sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti»,
iniziative di informazione).
4.2.4. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nel 2008, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare:
1) partecipa alle attivita' del Comitato per la valutazione dei rischi
dell'Agenzia europea nonche', per gli aspetti di competenza, ai lavori
degli altri comitati e organi tecnici;
2) partecipa ai lavori comunitari per la revisione degli allegati al
regolamento REACH;
3) aggiorna, entro il 31 dicembre 2008, il programma delle attivita' di
ricerca di cui al precedente paragrafo 4.1.4, punto 2 e promuove, se del
caso, studi volti a migliorare le metodologie di valutazione del rischio
ambientale;
4) definisce, entro il 30 giugno 2008, iniziative volte ad integrare le
conoscenze sui rischi delle sostanze con i programmi nazionali di
sorveglianza ambientale e della salute umana;
5) collabora con l'Autorita' competente all'aggiornamento del piano di
iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema
pubblico, di cui al precedente paragrafo 4.1.1, punto 5;.
6) aggiorna, entro il 31 dicembre 2008, le iniziative per garantire
l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche, di cui
al precedente paragrafo 4.1.4, punto 5;
7) promuove, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento,
attivita' di informazione sui rischi delle sostanze, secondo quanto
indicato al precedente paragrafo 1.3.6;
8) collabora con l'Autorita' competente all'aggiornamento dei piani di
cui al paragrafo 4.2.1, punti 5, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di
formazione rivolti alle imprese, adeguamento percorsi formativi delle
universita' italiane, ampliamento e insediamento di laboratori di
saggio, attivita' di ricerca per l'individuazione di metodi di prova
alternativi, attivita' di ricerca per la sostituzione delle sostanze
«estremamente preoccupanti», iniziative di informazione) e contribuisce
alla loro attuazione;
4.2.5. Ministero dello sviluppo economico.
Nel 2008, il Ministero dello sviluppo economico:
1) partecipa alle attivita' del Comitato per l'analisi socio-economica
dell'Agenzia europea nonche', per gli aspetti di competenza, ai lavori
degli altri comitati e organi;
2) organizza l'articolazione territoriale della rete nazionale di Help
desk, di cui al precedente paragrafo 4.1.5, punto 5;
3) promuove, in collaborazione con istituti specializzati e universita',
lo studio e la messa a punto di metodologie e strumenti di valutazione
per effettuare l'analisi socio-economica;
4) collabora con l'Autorita' competente all'aggiornamento dei piani di
cui al paragrafo 4.2.1, punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (programmi di
formazione rivolti alle imprese, esigenze formative del sistema
pubblico, adeguamento dei percorsi formativi delle universita' italiane,
ampliamento e insediamento di laboratori di saggio, attivita' di ricerca
per l'individuazione di metodi di prova alternativi, attivita' di
ricerca per la sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti»,
iniziative di informazione) e contribuisce alla loro attuazione.
4.3. Azioni previste nel 2009.
Nel 2009, il regolamento REACH entra in vigore in tutte le sue parti e
l'Agenzia europea inizia l'attivita' per l'identificazione delle
sostanze da includere nell'allegato XIV («sostanze soggette all'obbligo
di autorizzazione») nonche' per l'individuazione delle prime sostanze da
includere nel «Piano d'azione a rotazione» per la valutazione da parte
degli Stati membri.
Entro il 31 gennaio 2009, il Comitato tecnico di coordinamento
acquisisce e valuta le proposte relative ai programmi annuali di
attivita' da parte del CSC e dell'APAT nonche' le proposte dei
rappresentanti del Comitato medesimo e presenta all'Autorita' competente
un piano annuale di attivita' e di utilizzo delle risorse finanziarie.
Sulla base del piano approvato, l'Autorita' competente adotta i
provvedimenti conseguenti.
In relazione all'esperienza maturata, procede altresi' ad una verifica
del piano di attivita' di cui al presente decreto e, se del caso,
propone una modifica del presente decreto. A tale scopo, l'Autorita'
competente, acquisito il parere del Comitato tecnico di coordinamento
entro il 31 ottobre 2009, presenta una proposta al Ministro della salute
entro il 31 dicembre 2009.
4.3.1. Autorita' competente.
Nel 2009, l'Autorita' competente, oltre ad espletare le funzioni di cui
al precedente paragrafo 4.2.1:
1) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, le linee guida per
armonizzare le attivita' di controllo e vigilanza, di cui al precedente
paragrafo 4.2.1, punto 2);
2) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano generale per
favorire l'attuazione dei programmi di formazione rivolti alle imprese,
di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 5;
3) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano di
iniziative per soddisfare le esigenze formative prioritarie del sistema
pubblico, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto 6);
4) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per favorire
l'adeguamento dei percorsi formativi delle universita' italiane, di cui
al precedente paragrafo 4.2.1, punto 7;
5) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per favorire
l'ampliamento e l'insediamento dei laboratori di saggio, di cui al
precedente paragrafo 4.2.1, punto 8;
6) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per
promuovere le attivita' di ricerca volte all'individuazione di metodi di
prova alternativi, di cui al paragrafo 4.2.1, punto 9;
7) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano per
promuovere le attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate alla
sostituzione delle sostanze «estremamente preoccupanti», di cui al
precedente paragrafo 4.2.1, punto 10;
8) aggiorna, se del caso entro il 31 ottobre 2009, il piano di
iniziative di informazione, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, punto
11.
4.3.2. Centro nazionale sostanze chimiche (CSC).
Nel 2009, il CSC completa la propria struttura tecnica, per assicurare
l'espletamento delle funzioni di supporto tecnico-scientifico previste.
Il CSC presenta al Comitato tecnico di coordinamento, entro il 15
gennaio 2009, il proprio programma di attivita' per la definizione da
parte del Comitato medesimo della proposta relativa al piano annuale di
attivita' e di utilizzo delle risorse finanziarie.
Oltre alle funzioni indicate al precedente paragrafo 4.2.2, il CSC:
1) partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle
sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
2) fornisce il proprio supporto per l'aggiornamento, se del caso, delle
linee guida e dei piani di cui al precedente paragrafo 4.3.1 punti da 1
a 8;
4.3.3. Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)
Nel 2009, l'APAT completa la propria struttura tecnica, per assicurare
l'espletamento delle funzioni di supporto tecnico-scientifico previste.
L'APAT presenta al Comitato tecnico di coordinamento, entro il 15
gennaio 2009, il proprio programma di attivita' per la definizione da
parte del Comitato medesimo della proposta relativa al piano annuale di
attivita' e di utilizzo delle risorse finanziarie.
Oltre alle funzioni indicate al precedente paragrafo 4.2.3, l'APAT:
1) partecipa alla formulazione delle proposte di inserimento delle
sostanze prioritarie nel «Piano d'azione a rotazione»;
2) fornisce il proprio supporto per l'aggiornamento, se del caso, delle
linee guida e dei piani di cui al precedente paragrafo 4.3.1, punti da 1
a 8.
4.3.4. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nel 2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare assicura l'espletamento delle funzioni indicate al precedente
paragrafo 4.2.4 e provvede, se del caso, ad aggiornare le iniziative
intraprese.
Collabora con l'Autorita' competente all'aggiornamento dei piani
indicati al precedente paragrafo 4.3.1, contribuendo alla loro
attuazione.
4.3.5. Ministero dello sviluppo economico.
Nel 2009, il Ministero dello sviluppo economico assicura l'espletamento
delle funzioni indicate al precedente paragrafo 4.2.5 e provvede, se del
caso, ad aggiornare le iniziative intraprese. Collabora con l'Autorita'
competente all'aggiornamento dei piani indicati al precedente paragrafo
4.3.1, contribuendo alla loro attuazione.
5. Utilizzo delle risorse finanziarie.
Per gli adempimenti previsti dal Regolamento REACH, come specificati nel
paragrafi precedenti, le amministrazioni e gli organismi coinvolti
utilizzano le risorse di cui all'art. 5-bis della legge 6 aprile 2007 n.
46 nei limiti degli importi rispettivamente attribuiti, come indicato
nella tabella 1.
Tabella 1
UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART 5-BIS LEGGE 6 APRILE
2007, N. 46
omissis