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Decreto 25 Ottobre 2007
Ministero dell'Interno. Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio".
(GU n. 257 del 5-11-2007)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo
2005, recante "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione
da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della
sicurezza in caso d'incendio", in particolare il comma 2 dell'art. 2 e
il comma 2 dell'art. 3;
Vista la decisione 2007/348/CE del 15 maggio 2007 della Commissione
dell'Unione europea che determina le classi di reazione all'azione
dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i
pannelli a base di legno;
Vista la decisione 2006/751/CE del 27 ottobre 2006 della Commissione
dell'Unione europea che modifica la decisione 200/147/CE che attua la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la
classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da
costruzione;
Vista la decisione 2006/673/CE del 5 ottobre 2006 della Commissione
dell'Unione europea che determina le classi di reazione all'azione
dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i
pannelli in cartongesso;
Vista la decisione 2006/213/CE del 6 marzo 2006 della Commissione
dell'Unione europea che determina le classi di reazione al fuoco per
alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in
legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio;
Vista la decisione 2005/610/CE del 9 agosto 2005 della Commissione
dell'Unione europea che determina le classi di reazione al fuoco per
taluni prodotti da costruzione;
Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati A e C del citato
decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005;
Sentito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato A del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005,
citato in premessa, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.
Art. 2.
1. L'allegato C del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005
e' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 25 ottobre 2007
Il Ministro: Amato
Allegati omessi