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Decreto 26 Luglio 2007
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Misure relative al Fondo per la promozione dei trasporti marittimi sicuri.
(GU n. 234 del 8-10-2007)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come modificato
dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante,
tra l'altro, disposizioni per il sostegno e l'incentivazione per l'alta
formazione professionale realizzate da istituti per la professionalita'
nautica partecipati da istituti di istruzione universitaria o
convenzionate con gli stessi e misure per la promozione di trasporti
marittimi sicuri e ricerche;
Visto l'art. 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005), con il quale il fondo di cui all'art.
145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da
diporto, nella misura e con le modalita' disciplinate dal combinato
disposto della lettera c) del comma 14 dell'art. 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 e del comma 13 dell'art. 80 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
affida al Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione con
proprio decreto, delle modalita' di attuazione delle disposizioni recate
dall'art. 145, comma 40, della legge n. 388/2000, come modificato dal
suddetto art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
dell'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge
17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri con il quale sono stati istituiti i Ministeri delle
infrastrutture e il Ministero dei trasporti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo ed accesso ai documenti;
Ritenuta l'opportunita' di definire le modalita' di utilizzazione dei
finanziamento con riferimento all'anno 2007 e agli anni successivi in
relazione alle corrispondenti previsioni del citato art. 80, comma 13,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la sola quota relativa a studi
e ricerche aventi per oggetto la promozione di trasporti marittimi
sicuri nel settore della nautica da diporto;
rinviando a successivo decreto ministeriale l'emanazione delle
disposizioni in merito alla concessione del finanziamento per
l'incentivazione e il sostegno per l'alta formazione professionale;
Considerato pertanto, che occorre stabilire le modalita' di attuazione
delle disposizioni dell'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2007,
per la quota relativa a studi e ricerche aventi per oggetto la
promozione di trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da
diporto secondo il disposto dell'art. 1, comma 236, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
Considerato che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, aventi
titolo al finanziamento per il sostegno e l'incentivazione per l'alta
formazione professionale nel settore nautico, e avvenuta, previa
selezione, da parte dell'apposita Commissione interministeriale
nominata, ai sensi dell'articolo unico, comma 5 del decreto ministeriale
17 aprile 2003, in data 1° luglio 2005, che ha individuato per il
triennio 2005/2007 il soggetto al quale attribuire il finanziamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Il contributo autorizzato dall'art. 145, comma 40, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, iscritto sul capitolo
n. 1962, istituito nell'ambito della U.P.B. 3.1.2.6 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 2007 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi, secondo le percentuali indicate
dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n 448, come
modificato dall'art. 80, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' utilizzato nel settore della nautica da diporto ai sensi dell'art. 1
comma 236, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per finanziare
l'incentivazione ed il sostegno per l'alta formazione professionale e
progetti di studio e ricerca per la promozione di trasporti marittimi
sicuri.
2. Lo stanziamento annuale per ciascuna delle tipologie di intervento
previste dalla normativa indicata al comma 1, e' ripartito nella misura
dell'80 per cento a favore delle misure di sostegno ed incentivazione
per l'alta formazione professionale e del 20 per cento a favore del
finanziamento di programmi di studio e ricerca per la promozione di
trasporti marittimi sicuri nel settore della nautica da diporto.
3. L'assegnazione dei finanziamenti per le finalita' di studio e ricerca
nella misura del 20 per cento di cui all'art. 145, comma 40, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, sara' effettuata, a
decorrere dall'anno 2007, a cura del Ministero dei trasporti a favore di
soggetti specializzati nel campo della ricerca nel settore della nautica
da diporto per programmi mirati al conseguimento delle specifiche
finalita' di legge ed in particolare alla:
a) riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi attraverso
studio di metodologie e modalita' di progettazione e costruzione di
unita' da diporto caratterizzate da elementi innovativi;
b) riduzione dei fattori di rischio di sinistri marittimi connessi ad
aspetti tecnico-impiantistici delle navi e imbarcazioni da diporto;
c) riduzione dei fattori di rischio per la sicurezza della navigazione
connessi alla progettazione ed alla verifica di mezzi di salvataggio e
delle tecniche di evacuazione utilizzate a bordo delle unita' da
diporto;
d) riduzione dei rischi per la nave e per le persone derivanti dalla
gestione della sicurezza della navigazione e della security a bordo
delle unita' da diporto,
e) riduzione dei rischi per la nave ed il personale navigante imbarcato
sulle navi e imbarcazioni da diporto, correlati all'organizzazione ed
alle modalita' delle prestazioni lavorative.
4. Il finanziamento e' accordato ai programmi di cui al comma 3 nella
misura del 90 per cento dei costi per attivita' di ricerca fondamentale,
del 50 per cento dei costi per attivita' di ricerca industriale e del 25
per cento dei costi per attivita' di ricerca precompetitiva, nel
rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee n. 96/C45/ 06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. C45 del 17 febbraio 1996.
5. Le istanze di finanziamento, devono essere presentate entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso di
presentazione di piu' programmi aventi i requisiti per essere ammessi al
finanziamento, il finanziamento stesso, nell'ambito delle risorse
disponibili a tale titolo e nel rispetto delle aliquote di cui al comma
4 sara' ripartito pro-quota proporzionalmente all'ammontare dei costi
complessivi di ciascun programma.
6. La selezione delle richieste ammissibili al finanziamento, sulla base
delle specifiche finalita' indicate al comma 3, e' effettuata da una
commissione composta da due dirigenti del Ministero dei trasporti e da
un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da nominarsi,
rispettivamente, con decreto del Capo Dipartimento per la navigazione e
il trasporto marittimo ed aereo e del Capo Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2007 Ufficio controllo
atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze,
foglio n. 112