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Decreto 4 gennaio 2007
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle stesse prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
(GU n. 77 del 2-4-2007)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare
l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di
cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in
materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la
liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;
Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale
nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennita' integrativa
speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare
la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone
peraltro che essa possa avere luogo solo in presenza di una variazione
non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente
stabilita;
Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni dal 2000 al 2002;
Visto che tali retribuzioni sono variate per effetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica del
Servizio sanitario nazionale, in misura pari a 10,44 per cento per gli
anni 2000 al 2002;
Visto che tali retribuzioni sono variate, per effetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica del
Servizio sanitario nazionale, in misura pari a 11,01 per cento per gli
anni 2002 al 2004;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra
l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal
1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la
liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli
invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza
dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione
effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali
verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20,
commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla
retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi
del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2005, concernente la
rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e
da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
per gli anni 2002, 2003 e 2004;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2005 concernente la
rivalutazioni delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei
medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal
1° luglio 2005;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 414 del
30 ottobre 2006;
Visto che si e' verificata la variazione minima non inferiore al 10 per
cento prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e vi
e', quindi, la necessita' di provvedere alla determinazione della misura
della retribuzione annua dei medici suddetti, da assumersi a base della
liquidazione delle prestazioni economiche con decorrenza rispettivamente
1° gennaio 2003 e 1° gennaio 2005;
Considerata la necessita' di provvedere alla rideterminazione delle
medesime retribuzioni annue per gli anni 2004 e 2006 applicando gli
indici ISTAT;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2003 rispetto all'anno 2002,
calcolata dall'ISTAT, in misura percentuale pari a 2,5;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004,
calcolata dall'ISTAT, in misura percentuale pari 1,7;
Considerato che per l'anno 2005 non si e' verificata la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Vista la Conferenza dei servizi tenuta in data 13 dicembre 2006, ove e'
stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e
del Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
Le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle
prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e
dei loro superstiti, sono le seguenti:
dal 1° gennaio 2003 euro 45.293,32;
dal 1° luglio 2004 euro 46.425,65;
dal 1° gennaio 2005 euro 50.280,11;
dal 1° luglio 2006 euro 5l.134,87.
Art. 2.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, la retribuzione pari ad euro 45.293,32 al 1° gennaio 2003 riassorbe
l'incremento operato con effetto dal 1° luglio 2002.
La retribuzione pari ad euro 50.280,11 al 1° gennaio 2005 riassorbe
l'incremento operato con effetto dal 1° luglio 2004.
Gli incrementi annuali a partire dal 1° luglio 2006 dovranno essere
riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima
non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della
legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima
rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e
per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 gennaio 2007
Il Ministro: Damiano
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 186