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Decreto 5 marzo 2007
Ministero delle Infrastrutture. Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' dei «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni».
(GU n. 66 del 20-3-2007)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della
direttiva n. 93/68/CEE;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione
dell'Unione europea;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';
Vista la decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L n. 254 del 8
ottobre 1996 con la quale e' fissato il sistema di attestazione della
conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2002/C 310/02 del
13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie C310
del 13 dicembre 2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in
materia di «Sistemi fissi di estinzione
incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni» EN 671-1:2001, EN 671-2:2001;
Visto il decreto 7 aprile 2004 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle
norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi
dell'art. 1 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;
Espletata, con notifica 2005/0233/I la procedura d'informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decretano:
Art. 1.
Metodi di attestazione della conformita'
1. I prodotti-oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative
norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno
riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per
l'aggiornamento della dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso,
quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformita'
ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati
nell'allegato 2 al presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati nell'appendice
ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformita» delle relative
norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.
Art. 2.
Caratteristiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunita' Europea di Sistemi fissi di estinzione incendi -
Sistemi equipaggiati con tubazioni, dichiara le caratteristiche tecniche alle
quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui
all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla
norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.
Art. 3.
Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE
non conforme al presente decreto
1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero
con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito
nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre 36 mesi dalla
data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 5 marzo 2007
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'interno
Amato
Allegati omessi