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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto 5 marzo 2007
Ministero delle Infrastrutture. Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' di «Sistemi per il controllo di fumo e calore».
(GU n. 66 del 20-3-2007)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della
direttiva n. 93/68/CEE;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione
dell'Unione europea;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24 giugno
1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L n. 254
dell'8 ottobre 1996 con la quale e' fissato il sistema di attestazione della
conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2004/C 67/05 del 17
marzo 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C67
del 17 marzo 2004 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in
materia di «Sistemi per il controllo di fumo e calore» EN 12101-2:2003 e EN
12101-3:2002;
Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti
delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai
sensi dell'art. 1 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, reso nella seduta del 19 aprile 2005;
Espletata, con notifica 2005/0227/I la procedura d'informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decretano:
Art. 1.
Metodi di attestazione della conformita'
1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative
norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno
riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per
l'aggiornamento della dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso,
quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformita'
ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati
nell'allegato 2 al presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati nell'appendice
ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformita» delle relative
norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.
Art. 2.
Caratteristiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunita' europea di sistemi per il controllo di fumo e calore,
dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo
quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle
forme previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui
all'allegato 1.
Art. 3.
Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE
non conforme al presente decreto
1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero
con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito
nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre ventiquattro
mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia'
scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 5 marzo 2007
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'interno
Amato
Allegato 1
INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO
Per i prodotti «Sistemi per il controllo di fumo e calore» le norme europee
di riferimento sono:
EN 12101-2:2003 recepita come UNI EN 12101-2:2004 «Sistemi per il controllo di
fumo e calore - Parte 2 - Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e
calore»;
EN 12101-3:2002 recepita come UNI EN 12101-3:2004 «Sistemi per il controllo di
fumo e calore - Parte 3 - Specifiche per gli evacuatori motorizzati di fumo e
calore».
Allegato 2
SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'
I metodi di attestazione della conformita' dei sistemi per il controllo di
fumo e calore sono quelli riportati nella decisione comunitaria n. 96/577/CE del
24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e
dettagliati nella seguente tabella.
=====================================================================
| |Sistema di attestazione
Prodotto | Impiego previsto | della conformita'
=====================================================================
Sistemi per il | |
controllo di fumo e | |
calore |Sicurezza all'incendio|1
Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove
per sondaggio di campioni.
Allegato 3
CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE
Il fabbricante di sistemi per il controllo di fumo e calore dichiara tutte
le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle
appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.
Sistemi per il controllo di fumo e calore Evacuatori naturali di fumo e calore
=====================================================================
Caratteristiche tecniche |Dichiarazione
=====================================================================
Condizioni nominali di attivazione/sensibilita'.... |SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta).... |SI
Affidabilita' del funzionamento.... |SI
Efficacia di estrazione di fumo/gas caldi.... |SI
Superficie utile di apertura.... |SI
Parametri prestazionali in condizione di incendio.... |SI
Resistenza al fuoco - stabilita' meccanica.... |SI
Capacita' di aprirsi in condizioni ambientali.... |SI
Reazione al fuoco.... |SI
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono
soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria
applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
Sistemi per il controllo di fumo e calore Evacuatori motorizzati di fumo e
calore
=====================================================================
Caratteristiche tecniche |Dichiarazione
=====================================================================
Ritardo di risposta.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Affidabilita' operativa.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Efficacia di estrazione di fumo/gas caldo.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Parametri prestazionali in condizioni d'incendio.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Resistenza all'incendio: perdite di fumo, stabilita' |
mec- canica.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Abilita' di apertura in condizioni ambientali.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono
soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria
applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.