AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto 5 marzo 2007
Ministero delle Infrastrutture. Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' di «Accessori per serramenti».
(GU n. 67 del 21-3-2007)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della
direttiva n. 93/68/CEE;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione
dell'Unione europea;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24 giugno
1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L n. 254
dell'8 ottobre 1996 con la quale e' fissato il sistema di attestazione della
conformita' per le famiglie di prodotti «Accessori per serramenti»;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2005/C319/01
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C n. 319 del
14 dicembre 2005 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate EN
1125:1997/A1:2001, EN 179:1997/A1:2001, EN 1935:2002 EN 1154:1996/A1:2002, EN
1155:1997/A1:2002, EN 1158:1997/A1:2002, EN 12209:2003;
Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti
delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;
Espletata, con notifica 2005/0234/I la procedura d'informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decretano:
Art. 1.
Metodi di attestazione della conformita'
1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative
norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno
riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per
l'aggiornamento della dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso,
quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformita'
ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati
nell'allegato 2 al presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati nell'appendice
ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformita» delle relative
norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.
Art. 2.
Caratteristiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunita' europea di accessori per serramenti, dichiara le
caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto
riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme
previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.
Art. 3.
Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE
non conforme al presente decreto.
1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero
con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito
nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre sei mesi
dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 5 marzo 2007
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'interno
Amato
Allegato 1
INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO
Per i prodotti accessori per serramenti le norme europee di riferimento sono:
EN 1125:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 1125:2002 «Accessori per serramenti -
Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra
orizzontale - Requisiti e metodi di prova»;
EN 179:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 179:2002 «Accessori per serramenti -
Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra
a spinta - Requisiti e metodi di prova»;
EN 1935:2002 recepita come UNI EN 1935:2004 «Accessori per serramenti - Cerniere
ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova»;
EN 1154:1996/A1:2002 recepita come UNI EN 1154:2003 «Accessori per serramenti -
Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova»;
EN 1155:1997/A1:2002 recepita come UNI EN 1155:2003 «Accessori per serramenti -
Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi
di prova»;
EN 1158:1997/A1:2002 recepita come UNI EN 1158:2003 «Accessori per serramenti -
Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte -
Requisiti e metodi di prova»;
EN 12209:2003 recepita come UNI EN 12209:2005 «Accessori per serramenti -
Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e
piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova».
Allegato 2
SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'
I metodi di attestazione della conformita' degli Accessori per serramenti sono
quelli riportati nella decisione comunitaria n. 96/577/CE del 24 giugno 1996
indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella
seguente tabella.
| |Sistema di attestazione
Prodotto |Impiego previsto |della conformita'
---------------------------------------------------------------------
Accessori per | |
serramenti.... |Sicurezza all'incendio|1
Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva n. 89/106/CEE, senza
prove per sondaggio di campioni.
Allegato 3
CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE
Il fabbricante di Accessori per serramenti dichiara tutte le caratteristiche
di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della
norma armonizzata di cui all'allegato 1.
Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante
maniglia a leva o piastra a spinta
Caratteristiche
tecniche |Dichiarazione
---------------------------------------------------------------------
Capacita' di aprirsi.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Durabilita' della capacita' di aprirsi (per porte |
chiuse da serrature su uscite di sicurezza).... |SI
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono
soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria
applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza
azionati mediante una barra orizzontale
Caratteristiche
tecniche |Dichiarazione
---------------------------------------------------------------------
Capacita' di aprirsi.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Durabilita' della capacita' di aprirsi (per porte |
chiuse da serrature su uscite di sicurezza).... |SI
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono
soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria
applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo
Caratteristiche
tecniche |Dichiarazione
Chiusura automatica.... |SI
Durabilita'.... |SI
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono
soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria
applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte
Caratteristiche
tecniche |Dichiarazione
Chiusura automatica.... |SI
Durabilita' della chiusura automatica.... |SI
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono
soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria
applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte
girevoli
Caratteristiche
tecniche |Dichiarazione
Capacita' di rilascio.... |SI
Durabilita' della capacita' di rilascio.... |SI
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono
soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria
applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di
chiusura delle porte
Caratteristiche
tecniche |Dichiarazione
Chiusura automatica.... |SI
Durabilita' della chiusura automatica.... |SI
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono
soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria
applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate
meccanicamente, chiavistelli e piastre di blocccaggio
Caratteristiche
tecniche |Dichiarazione
---------------------------------------------------------------------
Chiusura automatica.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Durabilita' della chiusura automatica.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Capacita' di mantenere la porta in posizione chiusa e |
di non contribuire alla propagazione del fuoco.... |SI
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di sostanze pericolose.... |*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono
soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria
applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.