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Decreto 7 marzo 2007
Ministero dei Trasporti. Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi (IBCs).
(GU n. 75 del 30-3-2007- Suppl. Ordinario n.89)
IL COMANDANTE
GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante
riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare
l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della
navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,
recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,
concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei
requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose ed
in particolare il Capo V recante disposizioni relative ad imballaggi,
grandi imballaggi e contenitori intermedi;
Considerato che l'art. 29, comma 2, del succitato decreto del Presidente
della Repubblica n. 134/2005, prevede che gli imballaggi, grandi
imballaggi e contenitori intermedi siano conformi alle prescrizioni del
codice IMDG;
Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 35, comma 1, del succitato
decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005 l'Amministrazione
deve definire le modalita' per la verifica del permanere delle
condizioni in base alle quali gli organismi preposti all'approvazione di
imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi hanno rilasciato i
relativi certificati di approvazione;
Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione
delle succitate norme, e quindi garantire il regolare svolgimento dei
traffici, determinare le modalita' di controllo e gli intervalli per la
ripetizione delle prove su dei campioni di produzione di imballaggi e
grandi imballaggi;
Ritenuto inoltre necessario istituire il modello del rapporto di
ispezione iniziale o periodica per contenitori intermedi (IBCs), di cui
al punto 6.5.1.6.4 del codice IMDG, nonche' aggiornare i modelli
relativi al rapporto di prova ed al certificato di approvazione di
imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi approvati con
proprio decreto 13 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
Ripetizione delle prove sugli imballaggi e sui grandi imballaggi
1. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 6.1.5.1.3 (imballaggi) e
6.6.5.1.3 (grandi imballaggi) del codice IMDG, l'organismo autorizzato
ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2005, n. 134, provvede all'effettuazione delle prove su campioni
di produzione con periodicita' non superiore a cinque anni.
2. Il fabbricante provvede all'effettuazione di prove su campioni di
produzione secondo quanto previsto nel programma di garanzia della
qualita' contenuto nella documentazione fornita ai sensi dell'art. 32,
comma 4, lettera b), del succitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 134/2005.
3. I documenti comprovanti le prove effettuate ai sensi dei commi 1 e 2
devono essere conservati per dieci anni dal titolare del certificato di
approvazione ed esibiti a richiesta dell'Amministrazione o
dell'organismo autorizzato.
Art. 2.
Modello del rapporto di ispezione iniziale o periodica per contenitori
intermedi (IBCs)
1. L'ispezione iniziale o periodica dei contenitori intermedi (IBCs)
prevista dal punto 6.5.1.6.4 del codice IMDG, deve essere effettuata
utilizzando il modello di cui all'allegato 1.
Art. 3.
Modelli dei rapporti di prova e del certificato di approvazione di
imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi.
1. Gli allegati 2, 3, 4 e 5 al decreto 13 marzo 2006, citato in
premessa, sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati 2, 3, 4 e 5
al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2007
Il comandante generale: Dassatti
Allegati omessi