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Legge 3 Agosto 2007, n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
(GU n. 185 del 10-8-2007)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. l.
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformita'
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e
alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione
delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario
coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto
delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della
Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro a tutti i settori di attivita' e a tutte le tipologie di rischio,
anche tenendo conto delle peculiarita' o della particolare pericolosita'
degli stessi e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
quelli presenti nella pubblica amministrazione, come gia' indicati
nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b),
secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive (modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di
sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonche' assicurando il
coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e
subordinati, nonche' ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori
e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di
attivita';
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in
relazione ai rischi propri delle attivita' svolte e secondo i principi
della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno
rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole,
medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti,
attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione
individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le
direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della
salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico
di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le
infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati
in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilita'
e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in
particolare alla responsabilita' del preposto, nonche' della natura
sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e
l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e
l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei
provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda,
previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali
dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli
articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con
previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le
infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le
infrazioni di particolare gravita', della pena dell'arresto fino a tre
anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione defila sanzione ammininistrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le
infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della
particolare gravita' delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei
familiari delle vittime della possibilita' di esercitare, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale,
i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con riferimento
ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni
pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di
informazione e alle attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle
funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il
medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con
particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi
paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese
nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale
delle attivita' e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla
promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni
italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonche' ridefinizione
dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di
norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi
aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su base volontaria, dei
codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle
competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e
circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone
pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze
esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema
informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome,
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli
organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a
carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute
delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da
finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attivita' di cui ai
numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di
accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma
780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio
consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite
forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con
particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da
indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralita', nei
confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano
sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali
dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la
semplicita' delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro all'interno dell'attivita' scolastica ed
universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle
disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di
autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e
territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23,
comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci gli interventi di
pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel
rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni,
duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche
competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli
enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in
materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di
coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la
lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione
all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei
lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure
dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilita' solidale tra appaltante
ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei
rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso
l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il
rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle
gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad
agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al
massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini
la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano
essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui
rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o
delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalita' di attuazione della sorveglianza
sanitaria, adeguandola alle differenti modalita' organizzative del
lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche' al
criteri ed alle linee Guida scientifici piu' avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell' interpello previsto dall'articolo
9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive
modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.
3. 1 decreti di cui al presente articolo non possono disporre un
abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una
riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro
rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto
della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto
dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a
quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il
Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta'
sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2,
nonche' gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di
cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal
presente articolo, il Governo puo' adottare, attraverso la procedura di
cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo,
con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2),
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della
presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una
diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed
economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato in
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni
la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo
in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I comuni, le
province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e
con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ("Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. (Omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di
protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli
archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello
Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e
della funzione pubblica.".
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per: (omissis);
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa
ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai sensi della lettera i),
in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale;".
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003,
n. 229), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80,
supplemento ordinario.
- Il regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che
istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- La raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003
(Raccomandazione del Consiglio relativa al miglioramento della
protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori
autonomi), e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. L 53.
- Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla
disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario.
- Il testo degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), e' il seguente:
"Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del
primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);
b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194,
sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli
esplosivi;
d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio
1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le
contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30
aprile 1962, n. 283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti
per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque
dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico
dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda
l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto
previsto dal successivo art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed
all'igiene del lavoro;
o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.".
"Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni
previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del
versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai
sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di
previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento
ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non
versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo
di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che
da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la
relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza
e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso
l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto
dall'art. 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del
lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto
comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi
degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si
osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29
e 38 in quanto applicabili. L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del
secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni
del debitore, nei casi in cui essa e' consentita, quando la opposizione
non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o
rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione
dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono
nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono
allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le
disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste
dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".
- Il testo degli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, e' il
seguente:
"Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali,
anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state
riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi
lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del
procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal
reato.".
"Art. 92 (Consenso della persona offesa). - 1. L'esercizio dei diritti e
delle facolta' spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi
di interessi lesi dal reato e' subordinato al consenso della persona
offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata e puo' essere prestato a non piu' di uno degli enti o delle
associazioni. E' inefficace il consenso prestato a piu' enti o
associazioni.
3. Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi momento con le forme
previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non puo' prestarlo
successivamente ne' allo stesso ne' ad altro ente o associazione.".
- Il testo dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato" (legge finanziaria 2007), e' il seguente:
"780. Riduzione dei premi INAIL per il 2008. Con effetto dal 1" gennaio
2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita con riferimento
alla gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse
originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo
relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio
consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del
prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione
previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo
non superiore a 300 milioni di euro.".
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 758 del 19
dicembre 1994, e' il seguente:
"Art. 19 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente capo, si intende per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in
base alle norme indicate nell'allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse
competenze previste da altre norme.
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli
effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art.
34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nonche' agli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto,
del codice penale.".
- Il testo dell'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo del 19
settembre 1994, n. 626, e' il seguente: "4. Restano ferme le competenze
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle
autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per
le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che
riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita'. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi
istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione
con i rispettivi ministeri, nonche' dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie.".
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
(Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30
luglio 1990, n. 212), e' il seguente:
"Art. 8 (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici). - 1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi
sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente
chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da
un'attivita' comportante esposizione ad un agente, in conformita' al
parere del medico competente e' assegnato, in quanto possibile, ad un
altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il
parere del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di
vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli
accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle
misure adottate nei confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni
inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Si applicano le
norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il
lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano
nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo
massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.".
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
n. 30), e' il seguente:
"Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi associativi a
rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici
nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali
degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale,
esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi
chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal
quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di
cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili.".
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.), e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia
entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che
deve essere espresso entro trenta giorni.".
Art. 2.
(Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale)
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia
professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL
ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di
regresso.
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Al decreto legislalivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le
interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o
d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.";
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
"3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute
del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei
contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli
articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere
specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A
tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori.";
c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo e' di norma
eletto dai lavoratori";
d) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su
tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita'
di attuazione del presente comma.";
e) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per la
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,
nonche' del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4,
comma 5, lettera o).";
f) all'articolo i9, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di
cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le
attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le
unita' produttive del territorio o del comparto di rispettiva
competenza".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 18 e 19 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera). - 1. Il datore di
lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola
unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto
dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le
interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o
d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore,
nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti
i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute
del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei
contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli
articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere
specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A
tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori di cui all'art. 18 e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori.".
"Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). - 1. In tutte le aziende, o
unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante per la
sicurezza.
2. Nella aziende, o unita' produttive, che occupano sino a quindici
dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici
dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato
per piu' aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto
produttivo. Il rappresentante di cui al precedente periodo e' di norma
eletto dai lavoratori.
3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di quindici
dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In
assenza di tali rappresentanze, e' eletto dai lavoratori dell'azienda al
loro interno.
4. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e
gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva.
4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su
tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita'
di attuazione del presente comma.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al
comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie
di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro
per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 e'
il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200
dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a
1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unita'
produttive.
7. Le modalita' e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.".
"Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza). - 1. Il
rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unita'
produttiva;
c) e' consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attivita' di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche'
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella
prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure
di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei
lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorita' competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attivita' di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attivita';
o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche'
dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta'
riconosciutegli.
3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non puo' subire pregiudizio alcuno
a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti
si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per la
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonche'
del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5,
lettera o).
5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di
cui all'art. 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di
cui al presente articolo con riferimento a tutte le unita' produttive
del territorio o del comparto di rispettiva competenza.".
Art. 4.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato il
coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di
coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:
a) nell'ambito della normativa gia' prevista in materia, i settori
prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attivita'
ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte
di amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento
delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' esercitato dal presidente della provincia o da
assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle
amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti
nell'ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le regioni, le province autonome, l'INAIL, l' IPSEMA, l'ISPESL
e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono
le attivita' necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi
informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate
relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il
coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive in materia di
prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le
ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette
amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi
pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1,
comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalita'
di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono
cosi' utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui
all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dal lĀ° luglio 2007;
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento
dell'attivita' ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto
intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai
sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta
d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in
materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica
istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,
nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei
Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a
titolarita' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione
professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.), e' il seguente:
"Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere
sostitutivo). - (Omissis).
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza
Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso
e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli
atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.".
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994,
e' il seguente:
"Art. 27 (Comitati regionali di coordinamento). - 1. Con atto di
indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanita', previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione
di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul
luogo di lavoro al fine di realizzare uniformita' di interventi ed il
necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri
di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e
dell'UNICEM.".
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri
generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1998, n. 29.
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 544, lettera a) e comma 545, della citata
legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
"544. Assunzione ispettori del lavoro e immissione nei ruoli di
destinazione finale del personale "riqualificato". (Omissis).
a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di personale
risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per
esami, a complessivi settecentonovantacinque posti di ispettore del
lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana,
Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;".
"545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 e'
autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al
comma 544, lettera a), e di 5 milioni di euro con riferimento al comma
544, lettera b).".
- Il testo dell'art. 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
il seguente:
"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono,
per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla
privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad
ogni altra operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono
formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con
cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto
in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e
del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato
rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che
esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a
perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni
stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del
primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.".
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, e' il seguente:
"Art. 13 (Diffida). - 1. In caso di constatata inosservanza delle norme
in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale
ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
ammini-strative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il
relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e' ammesso
al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo
previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della
sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle
sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'art. 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per
la regolarizzazione di cui al comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalita'
di cui ai commi 2 e 3, e' esteso, limitatamente alla materia della
previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti
previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.".
Art. 5.
(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente
articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni
pubbliche secondo le rispettive competenze, puo' adottare provvedimenti
di sospensione di un'attivita' imprenditoriale qualora riscontri
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento
del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli
articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata alle
competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste
ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione
nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al
doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due
anni.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a
quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative
complessivamente irrogate.
3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili
e amministrative vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera
c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
ed e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro
sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di cui all'articolo I. comma 1156, lettera g),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto
a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle
sanzioni amministrative complessivamente irrogate".
6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi,
nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime
aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2,
lettere b) e c).
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 36-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 36-bis (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di
garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel
settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo
unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le
attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui
all'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, e successive modificazioni, nonche' le competenze in tema di
vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e
sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), puo' adottare il provvedimento
di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora
riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere
ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di
cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici
del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di
sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari
alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di
tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque
non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale predispongono le attivita' necessarie per
l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento
delle attivita' di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e
sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni
penali e amministrative vigenti.
b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a
quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle
sanzioni amministrative complessivamente irrogate.
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a
decorrere dal 1" ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita' nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel
cantiere piu' datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo
risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro
di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del
presente comma, nel computo delle unita' lavorative si tiene conto di
tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti
di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che
non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la
procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
6. L'art. 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e' sostituito dal seguente: "10-bis. Nei casi di instaurazione
di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti
a dare la comunicazione di cui all'art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1" ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il
giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,
mediante documentazione avente data certa".
7. All'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla
normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con
la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro
effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui
al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3
provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente. Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura di
diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124".
8. Le agevolazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di
lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della
certificazione di regolarita' contributiva anche da parte delle Casse
edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti
dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato
per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della
sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale
ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)".
10. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,".
11. Il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a),
della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione
per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'art. 2, comma
26, della predetta legge n. 335 del 1995, e' prorogato fino al 31
dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalita'
di cui all'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono
corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro
le risorse destinate alla finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.".
- Il testo degli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n. 87,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 1. I contratti
collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale
dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare,
per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di
lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo
non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il
limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a
fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del
lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso
prestazioni di lavoro straordinario, per le unita' produttive che
occupano piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a
informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento
di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro -
Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti
collettivi di lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al
predetto obbligo di comunicazione.".
"Art. 7 (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la durata normale
dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo
consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere
fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati durante la giornata.".
"Art. 9 (Riposi settimanali). - 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette
giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di
regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all'art. 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi
squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e
l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo
giornaliero o settimanale;
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante
la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le
attivita' discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le
attivita' connesse con gli orari del trasporto ferroviario che
assicurano la continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel
rispetto delle condizioni previste dall'art. 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo' essere fissato in un
giorno diverso dalla domenica e puo' essere attuato mediante turni per
il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione
particolare ovvero addetto alle attivita' aventi le seguenti
caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a
combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi
caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni
collegate, nonche' attivita' industriali ad alto assorbimento di energia
elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte,
lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza
riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro
deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che
trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di
lavorazione si svolge in non piu' di 3 mesi all'anno, ovvero quando
nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle
suddette attivita' con un decorso complessivo di lavorazione superiore a
3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento domenicale corrisponda ed
esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della
collettivita' ovvero sia di pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta
intensita' di capitali o ad alta tecnologia;
f) attivita' di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000,
n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione
del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonche' le
deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero,
per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le
attivita' aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano
gia' ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive
modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del
12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalita' il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici
dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede
all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attivita'. Nel caso
di cui al comma 2, lettera d), e salve le eccezioni di cui alle lettere
a), b), e c) l'integrazione avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni
dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.".
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
"Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - (Omissis).
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di
spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al
presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto
Fondo.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1156, lettera g), della citata legge n.
296 del 2006, e' il seguente:
"1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi,
nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via
definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:
a)-f) (omissis);
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi
strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la
capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e
delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare,
promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni
altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.".
Art. 6.
(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici)
1. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o
subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le Generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro
vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel
computo delle unita' lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori
impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma I.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di' riconoscimento di cui al Comma 1 che
non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 124 del
2004, si vedano le note all'art. 4.
Art. 7.
(Poteri degli organismi paritetici)
1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di
lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza
sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme
in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Iavoro::
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la
competente autorita' di coordinamento delle attivita' di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorita'
di coordinamento delle attivita' di' vigilanza di disporre
l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a
specifiche situazioni.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994,
e' il seguente:
"Art. 20 (Organismi paritetici). - 1. A livello territoriale sono
costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo.".
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163)
1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito
dai seguenti:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle
forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai' sindacati comparativa-mente
piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque
soggetto a ribasso d'asta".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, come modificato dalla presente legge:
"Art. 86 (Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse). -
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti
valutano la congruita' delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita' di
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'
determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque
soggetto a ribasso d'asta.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai
sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle
giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 relative alle voci di prezzo
che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il
bando o la lettera di invito precisano le modalita' di presentazione
delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e
prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita' dell'offerta,
la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti
giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88.
All'esclusione potra' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore
verifica, in contraddittorio.".
Art. 9.
(Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai
delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa'
e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Art. 10.
(Credito d'imposta)
1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e' concesso per il
biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a
20 milioni di curo annui, un credito d'imposta nella misura massima del
50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori
a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di
tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di
cui al presente comma, i criteri e le modalita' della certificazione
della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno,
uno o piu' decreti per determinare il riparto delle risorse tra i
beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma puo' essere
fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della
disciplina dei minimi di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante
utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la
formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
Note all'art. 10:
- Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, e' pubblicato nel GUCE n. L 379 del 28 dicembre 2006.
- Il testo dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
(Legge-quadro in materia di formazione professionale ), e' il seguente:
"Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per favorire
l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei
progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, e'
istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di
rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata
in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con
l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1" gennaio 1979, le aliquote
contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 20 del decreto-legge
2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16
aprile 1974, n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto
per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in
misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo
di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il
versamento delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al
termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione
per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979,
si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato
"Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a
promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del consiglio delle
Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1" febbraio 1971, modificata
dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977".".
- Il testo dell'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del
1993, e' il seguente: "Art. 9 (Interventi di formazione professionale).
- (Omissis). 5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto,
le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento
contributivo gia' stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo
di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo.".
Art. 11.
(Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma
1198 e' sostituito dal seguente:
"1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza
di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a
decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali
ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza
nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle
concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta
ferma la facolta' dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di
eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto
della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione
medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al
comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori".
Nota all'art. 11:
- Per i riferimenti alla legge n. 296 del 2006, si vedano le note
all'art. 1.
Art. 12.
(Assunzione di ispettori del lavoro)
1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul
lavoro e di rendere piu' incisiva la politica di contrasto del lavoro
sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio
2008, nel numero massimo complessivo di 300 unita' di personale
risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici
regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del
lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico
del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'arca funzionale C,
posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al
comma 1, per le spese relative all'incremento delle attivita' ispettive,
all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonche' per i
buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal
medesimo personale e' autorizzata,a decorrere dall'anno 2008, la spesa
di euro 9.448.724.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in curo
10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro
9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando la
proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della
solidarieta' sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Note all'art. 12:
- Il testo degli articoli 7, secondo comma, numero 2) e 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.), e' il
seguente:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). -
(Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei
conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia
delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le
somme necessarie: (omissis).
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle
entrate.". "Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e
assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le
cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente
comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa
procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".