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Decreto 16 giugno 2008
Ministero dell'Interno. Approvazione del programma e delle modalita' di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.
(GU n. 152 del 1-7-2008)
IL CAPO DIPARTIMENTO
dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2006 - supplemento ordinario n.
83;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante
«Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del
14 giugno 2007, ed in particolare l'art. 6, recante «Dichiarazione di
corretto montaggio», che al comma 3 demanda ad un successivo decreto del
Ministro dell'interno l'individuazione delle modalita' di svolgimento
del corso di formazione teorico-pratica per i gestori delle attivita'
dello spettacolo viaggiante;
Considerata la necessita' di prevedere per i gestori delle attivita' di
spettacolo viaggiante una formazione adeguata e uniforme sul territorio
nazionale, ai fini della legittimazione degli stessi alla firma della
dichiarazione di corretto montaggio di cui all'art. 6 del citato decreto
del 18 maggio 2007;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti formatori
1. Sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare i corsi di
formazione dei gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante, le
associazioni di categoria, gli enti o le societa' qualificate, di
seguito denominati «organismi», che siano stati preventivamente
autorizzati dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale
per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata previo
accertamento della professionalita' ed esperienza nel settore dello
spettacolo viaggiante degli organismi richiedenti, del possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, nonche' della conformita' dei programmi
proposti rispetto ai contenuti di cui agli allegati 1 e 2 che
costituiscono parte integrante del presente decreto. L'autorizzazione
costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' formativa
nonche' alla organizzazione e gestione di corsi rivolti ai gestori delle
attivita' di spettacolo viaggiante, sempre che le lezioni vengano svolte
dal corpo docente indicato dai richiedenti nell'istanza di cui all'art.
3.
Art. 2.
Requisiti per l'autorizzazione
1. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, ai fini
dell'autorizzazione, gli organismi richiedenti devono disporre di
adeguata dotazione logistica e gestionale nonche' di un corpo docente
formato da:
a) tre unita' in possesso, alla data di presentazione della domanda, di
laurea ad indirizzo tecnico o diploma di scuola media superiore a
indirizzo tecnico, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno
biennale, nella progettazione e/o la costruzione e/o il collaudo di
attivita' dello spettacolo viaggiante, maturata presso enti, societa' o
studi professionali;
b) tre unita', di cui almeno una in possesso del diploma di scuola media
superiore a indirizzo tecnico, dotate, alla data di presentazione della
domanda, di comprovata esperienza, almeno quinquennale, come gestore
individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto del
Ministro dell'interno 18 maggio 2007.
Art. 3.
Istanza di autorizzazione
1. L'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione, redatta in
duplice copia, di cui una con il contrassegno telematico dell'importo
vigente, e' indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento dei
Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e viene
presentata per il tramite della Direzione regionale dei Vigili del fuoco
competente per territorio, da individuarsi in ragione del luogo in cui
ha sede l'organismo richiedente.
2. L'istanza contiene:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) la documentazione attestante il requisito di cui all'art. 1, comma 2;
c) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
all'art. 2, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge, relativa
ai soggetti che compongono il corpo docente e a quelli che svolgono le
funzioni di direttore del corso;
d) il programma dei corsi;
e) un ulteriore contrassegno telematico dell'importo vigente per
l'autorizzazione richiesta.
3. La Direzione regionale dei Vigili del fuoco, accertata la completezza
e la regolarita' dell'istanza, la trasmette entro trenta giorni,
corredata di parere sintetico, al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica, che si esprime nel termine di
sessanta giorni.
Art. 4.
Modalita' di svolgimento del corso
1. A favore dell'efficacia didattica, nello svolgimento dei corsi,
ciascuna classe e' composta da un numero non superiore a venti
frequentanti.
2. Ogni corso ha un proprio direttore che e' responsabile del progetto
formativo e che possiede la competenza necessaria a garantirne la
corretta realizzazione. Lo stesso direttore del corso gestisce il
registro delle presenze, verifica il rispetto nel numero massimo di
assenze individuali, che comunque non puo' superare il 10% del totale
complessivo di ore, curando che non si verifichino scostamenti dal
programma didattico approvato.
3. L'intervento formativo, in funzione del grado di esperienza del
gestore, ha durata minima indicata in allegato 2 al presente decreto,
compresi i tempi della verifica finale.
4. Ai partecipanti e' fornito il materiale didattico esaustivo dei temi
trattati durante le fasi pratica e d'aula e, comunque, idoneo a
consentire un'adeguata preparazione sugli argomenti che sono sottoposti
ai candidati nella prova finale.
5. Al fine di consentire gli eventuali controlli, l'organismo
autorizzato allo svolgimento del corso conserva agli atti la
documentazione da cui si evince, per ogni corso effettuato, i nominativi
dei candidati che hanno partecipato al corso, con i relativi fogli firma
dei discenti e dei docenti, nonche' i verbali delle prove d'esame
firmati dall'esaminando e dalla commissione esaminatrice.
Art. 5.
Percorso formativo e prova finale
1. L'organismo autorizzato allo svolgimento del corso garantisce che
il programma formativo includa i contenuti minimi, individuati in
funzione del grado di esperienza del gestore, come precisati
all'allegato 1.
2. Per i gestori esperti il corso si conclude con una verifica teorica
che prevede la compilazione di un questionario a risposta multipla di
almeno venti domande inerenti il programma formativo indicato al comma
1. Tale verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad
almeno il 70% delle domande.
3. Per i gestori non esperti il corso si conclude invece con una
verifica teorico-pratica che prevede la compilazione di un questionario
a risposta multipla di almeno quaranta domande e lo svolgimento di due
prove pratiche inerenti il programma formativo indicato al comma 1. Tale
prova finale si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno il
70% delle domande, e sempre che il candidato abbia riportato una
valutazione soddisfacente nelle due prove pratiche.
4. La commissione esaminatrice e' composta da almeno tre dei membri del
corpo docente autorizzato ai sensi dell'art. 2, di cui uno con funzioni
di segretario.
5. I candidati che superano la prova finale ricevono un attestato di
idoneita' e sono inseriti in un apposito elenco che l'organismo
autorizzato allo svolgimento dei corsi ha cura di tenere e aggiornare,
anche per consentire eventuali controlli da parte dell'amministrazione
competente.
6. L'elenco di cui al comma precedente, opportunamente aggiornato, e'
trasmesso annualmente, a cura degli organismi formatori, al Ministero
dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica.
7. La frequenza ai moduli formativi previsti costituisce credito
formativo permanente salvo l'obbligo, in capo ad ogni gestore, del
proprio aggiornamento.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2008
Il Capo dipartimento: Pecoraro
Allegato 1
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI GESTORI DELLE ATTIVITA' DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE AI SENSI DELL'Art. 6 (DICHIARAZIONE DI CORRETTO
MONTAGGIO) COMMA 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 18 MAGGIO 2007.
Modulo A - per gestori esperti (1)
Obiettivi generali.
1. Acquisire elementi di conoscenza sui compiti e le responsabilita' del
gestore alla luce alla normatiiva generale e specifica in tema di igiene
e sicurezza del lavoro.
(1) Ai fini del presente decreto si considerano «esperti» i gestori che,
al 1° gennaio 1998, erano in possesso del «nulla osta ministeriale» di
cui all'art. 6 della legge n. 337/1968 ed avevano, alla stessa data e
per la stessa tipologia di attivita', esperienza continuativa almeno
biennale di controllo di attivita' di spettacolo viaggiante quali
titolari della licenza di cui all'art. 69 del TULPS o quali preposti,
come direttori tecnici o responsabili della sicurezza, alla conduzione o
al controllo di una o piu' attrazioni per delega formale del gestore o
del legale rappresentante di un parco di divertimento.
A1 - Nozioni teoriche.
1. Nozioni fondamentali sulla legislazione vigente in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro. Compiti e responsabilita' del datore di lavoro,
del preposto e dell'addetto. Principi di analisi e valutazione del
rischio applicati alle fasi di montaggio e messa in servizio delle
attivita' dello spettacolo viaggiante. Documentazione di esercizio e
sicurezza, e sua gestione. Responsabilita' civili, penali e patrimoniali
nei confronti di terzi.
Modulo B - per gestori non esperti
Obiettivi generali.
1. Acquisire elementi di conoscenza sui compiti e le responsabilita' del
gestore alla luce alla normativa generale e specifica in tema di igiene
e sicurezza del lavoro.
2. Acquisire elementi di conoscenza sulle problematiche generali di
montaggio e messa in servizio delle attivita'.
B1 - Nozioni teoriche.
1. Nozioni fondamentali sulla legislazione vigente in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro. Compiti e responsabilita' del datore di lavoro,
del preposto e dell'addetto. Principi di analisi e valutazione dei
rischi del rischio applicati alle fasi di montaggio, utilizzo, ispezione
e gestione in emergenza delle attivita' dello spettacolo viaggiante.
Documentazione di esercizio e sicurezza e sua gestione. Responsabilita'
civili, penali e patrimoniali nei confronti di terzi.
2. Montaggio e messa in servizio. Scelta del sito. Valutazione dei
carichi. Movimentazione delle parti. Attrezzature di sollevamento.
Imbrachi. Movimentazione manuale dei carichi.
Attrezzature ausiliarie (p.e. G.E.). Sicurezza elettrica. Carburanti.
Collegamenti, appoggi a terra, sistemi di ancoraggio, zavorre.
Verifiche di stabilita'. Altre verifiche e controlli (es. controlli
visivi saldature). Prove di funzionamento ordinario a vuoto. Prove dei
sistemi di sicurezza.
B2 - Nozioni pratiche.
1. Esercitazioni di montaggio/smontaggio. Movimentazione carichi.
Movimentazione parti dell'attrazione/attivita'. Imbracatura di carico e
guida. Comunicazione con segnali a mano e via radio. Stabilizzatori e
appoggi dell'attrazione. Allacciamenti alle fonti di energia.
Collegamenti di messa a terra.
2. Esercitazioni operative per la messa in servizio. Uso dei comandi,
supporti operativi e strumentazione di controllo. Funzionamento senza
passeggeri ma con zavorre. Funzionamento automatico e manuale. Esercizi
di avviamento e arresto. Ispezioni ordinarie (p.e. controllo
lubrificazione, livelli, ecc.).
Allegato 2
DURATA MINIMA DEI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTO AI GESTORI DELLE ATTIVITA'
DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
Modulo A (Gestori esperti)
=====================================================================
Tipo di attivita' | A1 (teoria)
=====================================================================
Piccole attrazioni e spettacoli di strada | 4 ore
Altre attivita' | 8 ore
Modulo B (Gestori non esperti)
=====================================================================
Tipo di attivita' |B1 (teoria) |B2 (pratica)
=====================================================================
Piccole attrazioni e spettacoli di strada | 8 | 8
Altre attivita' | 16 | 56