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Decreto 16 giugno 2008

Ministero dell'Interno. Approvazione del programma e delle modalita' di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.

(GU n. 152 del 1-7-2008)
 

 

 


 IL CAPO DIPARTIMENTO
dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 83;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2007, ed in particolare l'art. 6, recante «Dichiarazione di corretto montaggio», che al comma 3 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle modalita' di svolgimento del corso di formazione teorico-pratica per i gestori delle attivita' dello spettacolo viaggiante;
Considerata la necessita' di prevedere per i gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante una formazione adeguata e uniforme sul territorio nazionale, ai fini della legittimazione degli stessi alla firma della dichiarazione di corretto montaggio di cui all'art. 6 del citato decreto del 18 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.
Soggetti formatori
1. Sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare i corsi di formazione dei gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante, le associazioni di categoria, gli enti o le societa' qualificate, di seguito denominati «organismi», che siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata previo accertamento della professionalita' ed esperienza nel settore dello spettacolo viaggiante degli organismi richiedenti, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nonche' della conformita' dei programmi proposti rispetto ai contenuti di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto. L'autorizzazione costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' formativa nonche' alla organizzazione e gestione di corsi rivolti ai gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante, sempre che le lezioni vengano svolte dal corpo docente indicato dai richiedenti nell'istanza di cui all'art. 3.

Art. 2.
Requisiti per l'autorizzazione
1. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, ai fini dell'autorizzazione, gli organismi richiedenti devono disporre di adeguata dotazione logistica e gestionale nonche' di un corpo docente formato da:
a) tre unita' in possesso, alla data di presentazione della domanda, di laurea ad indirizzo tecnico o diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nella progettazione e/o la costruzione e/o il collaudo di attivita' dello spettacolo viaggiante, maturata presso enti, societa' o studi professionali;
b) tre unita', di cui almeno una in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, dotate, alla data di presentazione della domanda, di comprovata esperienza, almeno quinquennale, come gestore individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.


Art. 3.
Istanza di autorizzazione
1. L'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione, redatta in duplice copia, di cui una con il contrassegno telematico dell'importo vigente, e' indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e viene presentata per il tramite della Direzione regionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, da individuarsi in ragione del luogo in cui ha sede l'organismo richiedente.
2. L'istanza contiene:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) la documentazione attestante il requisito di cui all'art. 1, comma 2;
c) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge, relativa ai soggetti che compongono il corpo docente e a quelli che svolgono le funzioni di direttore del corso;
d) il programma dei corsi;
e) un ulteriore contrassegno telematico dell'importo vigente per l'autorizzazione richiesta.
3. La Direzione regionale dei Vigili del fuoco, accertata la completezza e la regolarita' dell'istanza, la trasmette entro trenta giorni, corredata di parere sintetico, al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, che si esprime nel termine di sessanta giorni.

Art. 4.
Modalita' di svolgimento del corso
1. A favore dell'efficacia didattica, nello svolgimento dei corsi, ciascuna classe e' composta da un numero non superiore a venti frequentanti.
2. Ogni corso ha un proprio direttore che e' responsabile del progetto formativo e che possiede la competenza necessaria a garantirne la corretta realizzazione. Lo stesso direttore del corso gestisce il registro delle presenze, verifica il rispetto nel numero massimo di assenze individuali, che comunque non puo' superare il 10% del totale complessivo di ore, curando che non si verifichino scostamenti dal programma didattico approvato.
3. L'intervento formativo, in funzione del grado di esperienza del gestore, ha durata minima indicata in allegato 2 al presente decreto, compresi i tempi della verifica finale.
4. Ai partecipanti e' fornito il materiale didattico esaustivo dei temi trattati durante le fasi pratica e d'aula e, comunque, idoneo a consentire un'adeguata preparazione sugli argomenti che sono sottoposti ai candidati nella prova finale.
5. Al fine di consentire gli eventuali controlli, l'organismo autorizzato allo svolgimento del corso conserva agli atti la documentazione da cui si evince, per ogni corso effettuato, i nominativi dei candidati che hanno partecipato al corso, con i relativi fogli firma dei discenti e dei docenti, nonche' i verbali delle prove d'esame firmati dall'esaminando e dalla commissione esaminatrice.

Art. 5.
Percorso formativo e prova finale
1. L'organismo autorizzato allo svolgimento del corso garantisce che il programma formativo includa i contenuti minimi, individuati in funzione del grado di esperienza del gestore, come precisati all'allegato 1.
2. Per i gestori esperti il corso si conclude con una verifica teorica che prevede la compilazione di un questionario a risposta multipla di almeno venti domande inerenti il programma formativo indicato al comma 1. Tale verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno il 70% delle domande.
3. Per i gestori non esperti il corso si conclude invece con una verifica teorico-pratica che prevede la compilazione di un questionario a risposta multipla di almeno quaranta domande e lo svolgimento di due prove pratiche inerenti il programma formativo indicato al comma 1. Tale prova finale si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno il 70% delle domande, e sempre che il candidato abbia riportato una valutazione soddisfacente nelle due prove pratiche.
4. La commissione esaminatrice e' composta da almeno tre dei membri del corpo docente autorizzato ai sensi dell'art. 2, di cui uno con funzioni di segretario.
5. I candidati che superano la prova finale ricevono un attestato di idoneita' e sono inseriti in un apposito elenco che l'organismo autorizzato allo svolgimento dei corsi ha cura di tenere e aggiornare, anche per consentire eventuali controlli da parte dell'amministrazione competente.
6. L'elenco di cui al comma precedente, opportunamente aggiornato, e' trasmesso annualmente, a cura degli organismi formatori, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
7. La frequenza ai moduli formativi previsti costituisce credito formativo permanente salvo l'obbligo, in capo ad ogni gestore, del proprio aggiornamento.

Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2008
Il Capo dipartimento: Pecoraro


Allegato 1
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI GESTORI DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE AI SENSI DELL'Art. 6 (DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO) COMMA 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 18 MAGGIO 2007.

Modulo A - per gestori esperti (1)
Obiettivi generali.
1. Acquisire elementi di conoscenza sui compiti e le responsabilita' del gestore alla luce alla normatiiva generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro.
(1) Ai fini del presente decreto si considerano «esperti» i gestori che, al 1° gennaio 1998, erano in possesso del «nulla osta ministeriale» di cui all'art. 6 della legge n. 337/1968 ed avevano, alla stessa data e per la stessa tipologia di attivita', esperienza continuativa almeno biennale di controllo di attivita' di spettacolo viaggiante quali titolari della licenza di cui all'art. 69 del TULPS o quali preposti, come direttori tecnici o responsabili della sicurezza, alla conduzione o al controllo di una o piu' attrazioni per delega formale del gestore o del legale rappresentante di un parco di divertimento.
A1 - Nozioni teoriche.
1. Nozioni fondamentali sulla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Compiti e responsabilita' del datore di lavoro, del preposto e dell'addetto. Principi di analisi e valutazione del rischio applicati alle fasi di montaggio e messa in servizio delle attivita' dello spettacolo viaggiante. Documentazione di esercizio e sicurezza, e sua gestione. Responsabilita' civili, penali e patrimoniali nei confronti di terzi.

Modulo B - per gestori non esperti
Obiettivi generali.
1. Acquisire elementi di conoscenza sui compiti e le responsabilita' del gestore alla luce alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro.
2. Acquisire elementi di conoscenza sulle problematiche generali di montaggio e messa in servizio delle attivita'.
B1 - Nozioni teoriche.
1. Nozioni fondamentali sulla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Compiti e responsabilita' del datore di lavoro, del preposto e dell'addetto. Principi di analisi e valutazione dei rischi del rischio applicati alle fasi di montaggio, utilizzo, ispezione e gestione in emergenza delle attivita' dello spettacolo viaggiante. Documentazione di esercizio e sicurezza e sua gestione. Responsabilita' civili, penali e patrimoniali nei confronti di terzi.
2. Montaggio e messa in servizio. Scelta del sito. Valutazione dei carichi. Movimentazione delle parti. Attrezzature di sollevamento. Imbrachi. Movimentazione manuale dei carichi.
Attrezzature ausiliarie (p.e. G.E.). Sicurezza elettrica. Carburanti.
Collegamenti, appoggi a terra, sistemi di ancoraggio, zavorre.
Verifiche di stabilita'. Altre verifiche e controlli (es. controlli
visivi saldature). Prove di funzionamento ordinario a vuoto. Prove dei sistemi di sicurezza.
B2 - Nozioni pratiche.
1. Esercitazioni di montaggio/smontaggio. Movimentazione carichi. Movimentazione parti dell'attrazione/attivita'. Imbracatura di carico e guida. Comunicazione con segnali a mano e via radio. Stabilizzatori e appoggi dell'attrazione. Allacciamenti alle fonti di energia. Collegamenti di messa a terra.
2. Esercitazioni operative per la messa in servizio. Uso dei comandi, supporti operativi e strumentazione di controllo. Funzionamento senza passeggeri ma con zavorre. Funzionamento automatico e manuale. Esercizi di avviamento e arresto. Ispezioni ordinarie (p.e. controllo lubrificazione, livelli, ecc.).

Allegato 2
DURATA MINIMA DEI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTO AI GESTORI DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Modulo A (Gestori esperti)
 

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                Tipo di attivita'                |    A1 (teoria)

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Piccole attrazioni e spettacoli di strada        |       4 ore

Altre attivita'                                  |       8 ore



Modulo B (Gestori non esperti)
 

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            Tipo di attivita'             |B1 (teoria) |B2 (pratica)

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Piccole attrazioni e spettacoli di strada |     8      |      8

Altre attivita'                           |     16     |     56