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Decreto 1 agosto 2008
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Aggiornamento dell'appendice 1 al decreto ministeriale 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.
(GU n. 202 del 29-8-2008)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante
riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare
l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della
navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n.
271, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, ed in particolare l'art. 1, comma 20;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del
12 ottobre 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza
per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei materiali compresi
nell'appendice 1 al succitato decreto;
Decreta:
Articolo unico
1. Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e
successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto
marittimo alla rinfusa di carichi solidi, e' cosi' modificato:
a) in appendice 1, dopo la scheda «Sottoprodotti di fusione
dell'alluminio» o «Sottoprodotti di rifusione dell'alluminio UN 3170» e'
inserita la scheda riportata in allegato al presente decreto;
b) in appendice 8, dopo la voce «Sottoprodotti di rifusione
dell'alluminio UN 3170» e' inserita la seguente tabella:
---------------------------------------------------------------------
Sottoprodotti di fusione/rifusione dell'alluminio| |
{spenti} con acqua e/o sostanze alcaline, anche | |
addizionati di elementi inerti | A e B |
---------------------------------------------------------------------
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il comandante generale: Pollastrini
Appendice 1
OMESSA