Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 20 marzo 2008
Ministero dei Trasporti. Modifiche al decreto 31 ottobre 2007, recante «Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, allegate al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991 e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi».
(GU n. 92 del 18-4-2008)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive
modificazioni (SOLAS 1974/78);
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in
particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di
sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,
recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri;
Tenuto conto che i Capitoli VI e VII della precitata convenzione, come
emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni
contenute nel Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC
Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con
Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979, come emendato;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 2007, recante «Aggiornamento delle
norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi
solidi allegate al decreto del Ministro della marina mercantile 22
luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 240 del 12 ottobre
1991) e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione
all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei
carichi medesimi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 274 del 24 novembre 2007;
Considerato che il succitato decreto consente il trasporto dei
«materiali pericolosi solo se trasportati alla rinfusa» (Material
Hazardous only in Bulk MHB) sulle navi munite di attestazione di
idoneita' rilasciata dall'organismo tecnico, attestante la rispondenza
alle norme del decreto medesimo;
Considerato, altresi', che il succitato Codice per il trasporto dei
carichi solidi alla rinfusa (BC Code), la cui applicazione a livello
internazionale e' raccomandata, disciplina in maniera equivalente il
trasporto dei «materiali pericolosi solo se trasportati alla rinfusa»
(Material Hazardous only in Bulk MHB);
Ritenuto opportuno consentire il trasporto dei «materiali pericolosi
solo se trasportati alla rinfusa» (Material Hazardous only in Bulk MHB)
anche sulle navi straniere munite di attestazione di rispondenza alle
equivalenti norme del succitato BC Code rilasciata dall'Amministrazione
di bandiera della nave o da un organismo autorizzato dalla stessa;
Decreta:
Art. 1.
1. Il paragrafo 4.2, delle «Disposizioni amministrative» di cui
all'allegato I al decreto 31 ottobre 2007, in premessa citato, e'
sostituito dal seguente:
«4.2 In caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al
gruppo B dell'Appendice 1 classificati MHB:
a) l'attestazione di idoneita', di cui al successivo punto 4.5,
rilasciata dall'organismo tecnico;
b) per le navi di bandiera straniera, in alternativa all'attestazione di
cui alla precedente lettera a), attestazione di rispondenza alle
equivalenti norme del Codice per il trasporto dei carichi solidi alla
rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima
(IMO) con Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979, come
emendato, rilasciata dall'Amministrazione di bandiera della nave o da un
organismo autorizzato dalla stessa.».
Art. 2.
1. Il paragrafo 5.2, di cui all'allegato II al decreto 31 ottobre
2007, in premessa citato, e' sostituito dal seguente:
«5.2 In caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al
gruppo B dell'Appendice 1 al decreto ministeriale 22 luglio 1991
classificati MHB:
a) l'attestazione di idoneita', di cui al successivo punto 5.5,
rilasciata dall'organismo tecnico;
b) per le navi di bandiera straniera, in alternativa all'attestazione di
cui alla precedente lettera a), attestazione di rispondenza alle
equivalenti norme del Codice per il trasporto dei carichi solidi alla
rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima
(IMO) con Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979, come
emendato, rilasciata dall'Amministrazione di bandiera della nave o da un
organismo autorizzato dalla stessa.». Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2008
Il comandante generale: Pollastrini