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Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
(GU n. 222 del 24-9-2009)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche,
che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le
direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e
2000/21/CE;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 3;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto
regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le
sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato
regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse
siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del regolamento
medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 novembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerata la necessita' di introdurre nel testo modifiche ulteriori
rispetto a quelle derivanti dai rilievi formulati dalle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione delle
sanzioni previste agli articoli 14 e 16;
Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
Acquisiti nuovamente i pareri delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato:
«regolamento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30
dicembre 2006, n. L 396.
- La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006,
n. L 396.
- Il regolamento (CE) n. 793/93 e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 aprile
1993, n. L 84.
- Il regolamento (CE) n. 1488/94 e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno
1994, n. 161.
- La direttiva 76/769/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre
1976, n. L 262.
- La direttiva 91/155/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 marzo 1991, n.
L 76.
- La direttiva 93/67/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1993,
n. L 227.
- La direttiva 93/105/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 novembre 1993,
n. L 294.
- La direttiva 2000/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 2000,
n. L 103.
- L'art. 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2007.), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O., cosi' recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie
vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1, e' esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con
le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1907/2006 vedi note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le
definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente
decreto, il rappresentante esclusivo di cui all'articolo 8 del
regolamento e' equiparato all'importatore.
3. L'Autorita' competente di cui all'articolo 121 del regolamento e' il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Art. 3.
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18
del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto
tale o in quanto componente di uno o piu' preparati in quantitativi pari
o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonche' di monomeri utilizzati come
intermedi isolati in sito o trasportati che non ottempera all'obbligo di
registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore
o il rappresentante esclusivo di un polimero che non ottempera
all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo
6, paragrafo 3, del regolamento, per la sostanza monomerica o le
sostanze monomeriche non ancora registrate da un attore a monte della
catena d'approvvigionamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o
il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di
registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 1,
del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 a 90.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o
il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di
notifica all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 a 90.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che all'atto
della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto le
informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, e'
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di una sostanza
intermedia isolata in sito in quantitativi pari o superiori a 1
tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto
all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 17 del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore
o il rappresentante esclusivo di una sostanza intermedia isolata
trasportata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che
non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di
registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 18 del regolamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che in violazione
all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, adempie agli obblighi che
spettano agli importatori senza essere stato designato come
rappresentante esclusivo, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Art. 4.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in
materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione
all'Agenzia per le attivita' di ricerca e sviluppo.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli
che non ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 9,
paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o
il rappresentante esclusivo della sostanza o il produttore o importatore
di articoli che fabbrica o importa la sostanza o produce o importa gli
articoli prima di due settimane dalla notifica di cui all'articolo 9,
paragrafo 5, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore,
il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli che non si
conforma alle condizioni poste dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 6, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
Art. 5.
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del
regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla
fascia di tonnellaggio.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore o il rappresentante esclusivo che non ottempera ovvero
ottempera in modo inesatto all'obbligo di informare immediatamente
l'Agenzia ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che dopo la
registrazione non ottempera ovvero ottempera con indebito ritardo o in
modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o
il rappresentante esclusivo di una sostanza notificata a norma della
direttiva 67/548/CEE che non ottempera all'obbligo di comunicare ovvero
comunica in modo inesatto le informazioni supplementari di cui
all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
Nota all'art. 5:
- La direttiva 67/548/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1967,
n. 196.
Art. 6.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in
materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione
dei rischi.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante della
sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10
tonnellate all'anno che non effettua o effettua in difformita' da quanto
previsto nel regolamento una valutazione della sicurezza chimica e non
compila ovvero compila in modo inesatto o incompleto la relazione sulla
sicurezza chimica di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non
ottempera agli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro.
Art. 7.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in
materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del
dichiarante.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che avvia o
continua la fabbricazione o l'importazione di una sostanza o la
produzione o l'importazione di un articolo in presenza di indicazione
contraria dell'Agenzia di cui all'articolo 21 del regolamento, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Art. 8.
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del
regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate
ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che effettua
esperimenti su animali vertebrati in casi di non assoluta necessita' e
senza adottare disposizioni per limitare le ripetizioni inutili di altri
test, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante potenziale di
una sostanza non soggetta a regime transitorio o di una sostanza
soggetta a regime transitorio che non ha effettuato una registrazione
preliminare ai sensi dell'articolo 28 del regolamento che non ottempera
all'obbligo di compiere accertamenti prima della registrazione tramite
richiesta all'Agenzia ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
3.000 a 18.000 euro.
Art. 9.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento in
materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di uno
studio che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi
3 e 4, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Art. 10.
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35
e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena
d'approvvigionamento.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o
l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non
ottempera all'obbligo di fornire istruzioni adeguate al destinatario
dell'articolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o
di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31,
paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o ogni attore della catena di
approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo
31, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o
di un preparato che in violazione dell'articolo 31, paragrafo 5, del
regolamento, non fornisce in lingua italiana al destinatario della
sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la scheda di dati
di sicurezza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
3.000 a 18.000 euro. La stessa sanzione si applica a colui che fornisce
la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta
relativamente alle informazioni di cui alle voci indicate nell'articolo
31, paragrafo 6, del regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, un attore della catena
d'approvvigionamento che in violazione all'articolo 31, paragrafo 7,
del regolamento, non riporta i pertinenti scenari di esposizione in
allegato alla scheda di dati di sicurezza, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o
di un preparato che, pur non essendo tenuto a fornire la scheda di dati
di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, non ottempera
agli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un articolo che
non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 33 del regolamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'attore della catena
d'approvvigionamento di una sostanza o di un preparato che non ottempera
agli obblighi di cui all'articolo 34 del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che non
ottempera agli obblighi dell'articolo 35 del regolamento, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore,
il rappresentante esclusivo, l'utilizzatore a valle o il distributore
che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
3.000 a 18.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, in casi di cessazione o
trasferimento anche parziale, dell'attivita' del dichiarante,
dell'utilizzatore a valle o del distributore, la parte che assume la
responsabilita' della liquidazione dell'impresa o dell'immissione sul
mercato della sostanza o del preparato che non ottempera all'obbligo di
cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
Art. 11.
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del
regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle di
una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che
non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del
regolamento, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una
sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non
ottempera o ottempera in modo inesatto all'obbligo di cui all'articolo
37, paragrafo 4, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non
ottempera o ottempera in modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo
37, paragrafi 5 e 6, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una
sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non
ottempera all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che
prima dell'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una
sostanza registrata da un attore a monte della catena
d'approvvigionamento che, nei casi di cui all'articolo 38, paragrafo 1,
del regolamento, non comunica o comunica in modo inesatto le
informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non
ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
3.000 a 18.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non
ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non
rispetta i termini di cui all'articolo 39 del regolamento, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 12.
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del
regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle
sostanze.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non
ottempera all'obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non comunica
ai sensi dell'articolo 49 del regolamento le informazioni supplementari
richieste dall'Autorita' competente, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi
dell'articolo 49, lettera b), del regolamento, non ottempera alle
disposizioni riguardanti le misure di riduzione dei rischi raccomandate
dall'Autorita' competente e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Art. 13.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in
materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o
importare.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante o
l'utilizzatore a valle che non ottempera agli obblighi di informazione
di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi
dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento, non comunica le
informazioni supplementari richieste dall'Autorita' competente e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Art. 14.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in
materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza
destinata ad un determinato uso.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante,
l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che
immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al
di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento, e' punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l'utilizzatore a
valle che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 56, paragrafo 2,
del regolamento.
Art. 15.
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del
regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una
autorizzazione che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 60,
paragrafo 10, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di
un'autorizzazione o l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56,
paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui
all'articolo 65 del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di cui
all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera
all'obbligo di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 16.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in
materia di restrizione
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante,
l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che
fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o
in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente
alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del
regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento,
e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a
150.000 euro.
Art. 17.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del regolamento
concernente le informazioni da notificare all'Agenzia.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante,
produttore di articoli o importatore, o gruppo di fabbricanti, o
produttori di articoli o importatori o rappresentante esclusivo che
immette sul mercato una sostanza che rientra nel campo di applicazione
dell'articolo 112 del regolamento, che non comunica o comunica in modo
inesatto all'Agenzia le informazioni di cui all'articolo 113, paragrafo
1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante, produttore di
articoli o importatore o gruppo di fabbricanti o produttore di articoli
o importatori o rappresentante esclusivo che ai sensi dell'articolo 113,
paragrafo 3, del regolamento, non ottempera all'obbligo di comunicare
l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1,
del regolamento, all'Agenzia, e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni
commesse successivamente alla data indicata nell'articolo 116 del
regolamento.
Art. 18.
Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 19.
Disposizione finale
1. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni
previste nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2009
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della
Costituzione
SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Alfano, Ministro della giustizia
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli Alfano