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Decreto Legislativo 24 febbraio 2009, n. 22
Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.
(GU n. 66 del 20-3-2009 - Suppl. Ordinario n.34)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34;
Vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i
requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
Vista la direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a
motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;
Visto l'articolo 11 della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di
merci pericolose;
Vista la direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione
interna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18 dicembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il presente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti
unita' navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne
situate nel territorio nazionale e indicate nell'Allegato I:
a) alle navi nuove di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
ovvero
b) alle navi nuove per le quali il prodotto tra lunghezza L, larghezza B
e immersione T e' pari o superiore in volume a 100 mĀ³,
indipendentemente dalla lunghezza.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle
seguenti unita' navali nuove:
a) ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere
oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unita' navali;
b) alle navi da passeggeri;
c) ai galleggianti.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti
unita' navali:
a) alle navi esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma
2;
b) alle navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due
sponde opposte di un fiume o canale;
c) alle navi militari e da guerra, nonche' alle navi e galleggianti in
servizio governativo non commerciale;
d) alle navi della navigazione marittima, che
1) navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea;
2) navigano temporaneamente nelle acque interne, purche' provviste:
2.1) di un certificato attestante la conformita' alla convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del
1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la
conformita' alla convenzione internazionale sulla linea di massimo
carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP)
che attesti la conformita' alla convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o
2.2) di un certificato rilasciato in conformita' al decreto legislativo
4 febbraio 2000, n. 45, ovvero ad altra disposizione dello Stato di
bandiera attuativa della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo
1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni
di cui all'alinea precedente; o
2.3) di un certificato di sicurezza rilasciato dallo Stato di bandiera
per le unita' da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui al
numero 2.1).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 25 febbraio 2008, n. 34, reca: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. (Legge comunitaria 2007). Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.».
- La direttiva 2006/87/CE e la direttiva 2006/137 sono pubblicate nella
G.U.C.E. n. L 389 del 30 dicembre 2006.
- La direttiva 82/714/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 ottobre 1982
n. L 301.
- La direttiva 2008/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2008 n.
L 166.
- La direttiva 2008/68/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 260 del 30
settembre 2008.
- La direttiva 2008/87/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 255 del 23
settembre 2008.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca: «Attuazione della
direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza
per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, S.O.».
- La direttiva 98/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 144 del
15/5/98.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) autorita' competenti: gli Uffici della Motorizzazione civile;
c) organismo di classificazione autorizzato: l'organismo tecnico
riconosciuto ai sensi dell'allegato VII;
d) certificato comunitario per la navigazione interna: un certificato
rilasciato ad una unita' navale dall'autorita' competente, ovvero, dalla
rispettiva autorita' competente di ogni Stato membro, che attesta la
conformita' ai requisiti tecnici stabiliti dalla direttiva 2006/87/CE
nella sua versione aggiornata;
e) navigazione interna: la navigazione effettuata in acque diverse da
quelle marittime;
f) unita' navale: qualsiasi nave o galleggiante;
g) nave nuova: una unita' navale la cui chiglia sia stata impostata, o
che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, dopo il 30 dicembre
2008. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) ha inizio la costruzione identificabile con una unita' navale
specifica;
2) ha avuto inizio, per quella determinata unita' navale, la
sistemazione in posto di almeno dieci tonnellate o del cinque per cento
della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il
minore di questi due valori;
h) nave esistente: una unita' navale che non sia una nave nuova;
i) nave della navigazione marittima: una unita' navale certificata per
la navigazione marittima;
l) nave della navigazione interna: una unita' navale destinata
esclusivamente o principalmente alla navigazione interna;
m) nave da passeggeri: una nave che trasporti piu' di dodici passeggeri,
oltre all'equipaggio;
n) nave traghetto (ro-ro/cargo): nave munita di attrezzature particolari
che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli
stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un
numero di passeggeri non superiore a dodici;
o) nave traghetto-passeggeri (ro-ro/pax): nave munita di attrezzature
particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o
veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con
imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;
p) rimorchiatore: una nave appositamente costruita per le operazioni di
rimorchio;
q) spintore: una nave appositamente costruita per provvedere alla
propulsione a spinta di un convoglio;
r) formazione di coppia: un insieme di unita' navali accoppiate
lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali e' collocata davanti a
quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso.
Note all'art. 2:
- Per la direttiva 2006/87/CE vedi note alle premesse.
Art. 3.
Certificato comunitario per la navigazione interna
1. Le unita' navali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono munite
di un certificato comunitario per la navigazione interna, rilasciato
dall'autorita' competente secondo il modello previsto nella parte I
dell'Allegato V ed emesso conformemente alle disposizioni del presente
decreto. L'autorita' competente istituisce altresi' il registro dei
certificati comunitari per la navigazione interna, secondo il modello
previsto dall'Allegato VI.
2. Il certificato comunitario per la navigazione interna e' tenuto a
bordo dell'unita' navale.
3. Le unita' navali cui si applica il presente decreto sono munite del
certificato comunitario appropriato alla zona di navigazione, se la
navigazione interessa le zone 1, 2, 3, 4 ed R degli Stati membri, tenuto
anche conto degli Allegati III e IV.
Art. 4.
Certificato supplementare comunitario per la navigazione interna
1. Le unita' navali munite di un certificato valido rilasciato ai
sensi dell'articolo 22 della Convenzione per la navigazione sul Reno
nella sua versione aggiornata, da tenersi a bordo, possono effettuare
navigazione interna nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, senza
necessita' del certificato di cui all'articolo 3.
2. Le unita' navali di cui al comma 1 che intendano usufruire della
riduzione dei requisiti tecnici prevista dall'articolo 5, sono munite di
un certificato supplementare comunitario per la navigazione interna,
rilasciato dall'autorita' competente secondo il modello previsto nella
parte II dell'allegato V e da tenersi a bordo, su presentazione del
certificato previsto dalla Convenzione per la navigazione sul Reno nella
sua versione aggiornata ed alle condizioni di cui all'articolo 5.
Art. 5.
Riduzione dei requisiti tecnici
1. Alle unita' navali che effettuano la navigazione interna
esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all'
Allegato I e' consentita la riduzione dei requisiti tecnici
relativamente agli elementi indicati nel Capo 19b dell'Allegato II.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, si puo' procedere, previa consultazione della Commissione
europea, alla riduzione dei requisiti tecnici limitatamente agli
argomenti contenuti nell'Allegato IV. La riduzione dei requisiti tecnici
e' comunicata alla Commissione europea almeno sei mesi prima della loro
entrata in vigore.
3. La conformita' ai requisiti ridotti e' attestata dal certificato
comunitario per la navigazione interna.
Art. 6.
Deroghe
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito
della navigazione interna effettuata nelle vie navigabili indicate
nell'Allegato I, in quanto vie navigabili non collegate, per via
navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri, puo'
prevedere con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, deroghe totali o parziali
dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto. Tali
deroghe sono indicate nel certificato dell'unita' navale.
2. L'Amministrazione, nell'ambito della navigazione interna effettuata
nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, puo' autorizzare deroghe
totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente
decreto per percorsi entro una zona geografica determinata o all'interno
di zone portuali. Tali deroghe, nonche' i percorsi o la zona per i quali
esse sono valide, sono indicati nel certificato dell'unita' navale.
3. Le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 1 e 2 sono notificate alla
Commissione europea.
Art. 7.
Rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna
1. Prima dell'entrata in servizio dell'unita' navale nuova, il
proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, richiede il
rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna all'autorita'
competente, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai
sensi dell'articolo 8, ed intesa a verificare che la stessa unita' e'
conforme ai requisiti definiti nell'Allegato II.
2. Il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, di una unita'
navale esistente che rientri nel campo di applicazione ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, e che risulti conforme ai requisiti
tecnici stabiliti nell'Allegato II, puo' richiedere il rilascio del
certificato comunitario per la navigazione interna all'autorita'
competente, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai
sensi dell'articolo 8. Il certificato e' tenuto a bordo dell'unita'
navale.
3. L'eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti
nell'Allegato II e' specificata nel certificato comunitario. Se le
autorita' competenti ritengono che tali lacune non costituiscono un
pericolo palese, l'unita' navale puo' continuare a navigare fino a
quando i componenti o le parti della stessa di cui e' stata certificata
la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati; i
componenti o le parti nuove soddisfano i suddetti requisiti.
4. Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in
particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di
robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita'
o le caratteristiche specifiche dell'unita' navale di cui all'Allegato
II. Le deroghe previste nell'Allegato II non vanno considerate come
lacune che costituiscano un pericolo palese. La sostituzione delle parti
esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione
equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione
periodici non si considerano una non conformita' ai sensi del presente
articolo.
5. L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle
autorita' competenti al rilascio del certificato comunitario per la
navigazione interna.
Art. 8.
Visite tecniche
1. Le visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna
sono effettuate dalle autorita' competenti che possono esentare,
totalmente o parzialmente, le unita' navali dalla visita tecnica se da
un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione
autorizzato, ai sensi dell'Allegato VII, risulta che l'unita' navale
possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti
nell'Allegato II, tenuto anche conto dell'Allegato IX.
2. L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle
autorita' competenti ad effettuare le visite tecniche di cui al comma 1.
Art. 9.
Validita' del certificato comunitario per la navigazione interna
1. Il periodo di validita' del certificato comunitario per la
navigazione interna e' fissato dall'autorita' competente in ogni singolo
caso secondo quanto previsto dall'Allegato II.
2. L'autorita' competente puo', nei casi specificati agli articoli 10 e
14 e ove previsto nell'Allegato II, rilasciare certificati comunitari
provvisori per la navigazione interna, redatti secondo il modello di cui
alla parte III dell'Allegato V.
Art. 10.
Sostituzione del certificato comunitario per la navigazione interna
1. In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato
comunitario per la navigazione interna, l'autorita' che ha rilasciato il
certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa
acquisizione, dal proprietario, dall'armatore, o dal loro
rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia
presentata alle istituzioni competenti.
2. Se il certificato comunitario per la navigazione interna e'
danneggiato, l'autorita' che lo ha rilasciato provvede al rilascio del
duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato a cura del
proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante.
Art. 11.
Rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna
1. Il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, richiede
all'autorita' competente il rinnovo del certificato comunitario per la
navigazione interna alla scadenza del suo periodo di validita', a
seguito di una visita tecnica ai sensi dell'articolo 8, intesa a
verificare che l'unita' navale in questione continua ad essere conforme
ai requisiti definiti nell'Allegato II.
Art. 12.
Proroga della validita' del certificato comunitario per la navigazione
interna
1. In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del
proprietario o dell'armatore dell'unita' navale, o di un loro
rappresentante, la validita' del certificato comunitario per la
navigazione interna puo' essere prorogata senza visita tecnica dall'autorita'
che l'ha rilasciato o rinnovato. La proroga della validita' e' indicata
su detto certificato e non puo' essere superiore a sei mesi dalla data
di rilascio.
Art. 13.
Rilascio di nuovo certificato comunitario per la navigazione interna
1. In caso di modifiche o riparazioni che incidono sulla robustezza
strutturale della costruzione, sulla navigabilita', sulla manovrabilita'
o sulle caratteristiche specifiche dell'unita' navale di cui
all'Allegato II, il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante,
chiede all'autorita' competente di sottoporre l'unita' navale
nuovamente, prima di un nuovo viaggio, alla visita tecnica di cui
all'articolo 8. A seguito della visita e' rilasciato un nuovo
certificato comunitario per la navigazione interna, che indica le
caratteristiche tecniche dell'unita' navale, oppure il certificato
esistente e' modificato di conseguenza. Quando il certificato precedente
e' stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro, l'autorita'
competente informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorita'
dello Stato membro che aveva proceduto al primo rilascio o al rinnovo.
Art. 14.
Rifiuto di rilascio o di rinnovo e ritiro di certificati comunitari per
la navigazione interna
1. Ogni decisione relativa al rifiuto di rilascio o di rinnovo del
certificato comunitario per la navigazione interna e' motivata e
notificata all'interessato secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente.
2. Ogni certificato comunitario per la navigazione interna in corso di
validita' puo' essere revocato dall'autorita' competente che l'ha
rilasciato o rinnovato, quando l'unita' navale non e' piu' conforme ai
requisiti tecnici specificati nel certificato.
Art. 15.
Accertamenti supplementari ed ispezioni
1. La vigilanza sulla rispondenza dei requisiti tecnici di cui al
presente decreto spetta all'autorita' competente.
2. L'autorita' competente puo' accertare in qualsiasi momento, ai sensi
dell'Allegato VIII, se l'unita' navale e' in possesso di un valido
certificato rilasciato ai sensi del presente decreto e la conformita'
dell'unita' navale a quanto in esso dichiarato. Essa puo' altresi'
accertare se l'unita' navale rappresenti un pericolo palese per le
persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la navigazione.
3. L'autorita' competente, se ritiene che una unita' navale adibita alla
navigazione su vie navigabili interne nel territorio nazionale, benche'
risulti, in base alla documentazione, conforme alle disposizioni del
presente decreto, costituisce un rischio di grave pericolo per la
sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, o se non
risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale
della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche
specifiche dell'unita' navale ai sensi dell'Allegato II, puo'
sospenderne l'attivita', ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive
finche' il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione entro
sette giorni all'Autorita' dello Stato membro che ha rilasciato o, da
ultimo, rinnovato il certificato.
Art. 16.
Riconoscimento di certificati di navigabilita' emessi da Paesi terzi
1. Nell'attesa che siano conclusi Accordi di riconoscimento
reciproco dei certificati di navigabilita' tra la Comunita' europea ed i
Paesi terzi, le unita' navali dei Paesi terzi possono navigare sulle vie
navigabili nazionali, a condizione che il proprietario, l'armatore, o un
loro rappresentante presenti una istanza all'autorita' competente per il
riconoscimento del certificato di navigabilita', o sottoponga l'unita'
navale a visita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per il rilascio del
certificato comunitario per la navigazione interna.
2. Il certificato di navigabilita' debitamente riconosciuto o il
certificato comunitario per la navigazione interna sono tenuti a bordo.
Art. 17.
Procedura di modifica degli allegati
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, si provvede a dare attuazione alle direttive comunitarie in
materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli
Allegati.
Art. 18.
Oneri
1. Gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla sostituzione
dei certificati previsti dal presente decreto, quelli per l'istituzione
del registro dei certificati, per l'esecuzione delle visite tecniche,
degli accertamenti supplementari e delle ispezioni sono a carico del
proprietario o dell'armatore dell'unita' navale o del loro
rappresentante.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinate, sulla base della copertura del costo
effettivo del servizio, le tariffe di cui al comma 1 e le relative
modalita' di versamento. Le tariffe sono soggette ad adeguamento
biennale, con lo stesso criterio della copertura dei costi.
3. Con lo stesso decreto e le medesime modalita' sono, altresi',
determinate le tariffe per l'autorizzazione degli organismi di
classificazione e per la vigilanza sugli stessi.
Art. 19.
Sanzioni
1. Il proprietario o l'armatore dell'unita' navale, o il loro
rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1,
l'obbligo di cui all'articolo 11, o quello di cui all'articolo 13, e'
punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della
navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave od al
responsabile del galleggiante che naviga senza essere provvisto del
certificato comunitario per la navigazione interna o del certificato
supplementare.
2. Il proprietario o l'armatore dell'unita' navale di Paesi terzi, o il
loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorita' competente
per il riconoscimento del certificato di navigabilita' o non sottopone
l'unita' navale a visita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per il
rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna, e'
punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della
navigazione.
3. Il comandante della nave ed il responsabile del galleggiante che non
tiene a bordo il certificato di cui agli articoli 3, 4, 7, comma 2, o
16, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all'articolo 1193 del codice della navigazione.
4. Il rapporto di cui all'articolo 17, della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' trasmesso all'autorita' competente come definita dall'articolo
2, comma 1, lettera b).
5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui
al presente articolo e' competente anche il personale del Corpo delle
capitanerie di porto.
Note all'art. 19:
- L'art. 1231 e l'art. 1193 del codice della navigazione, cosi'
recitano:
«Art. 1231 (Modalita' che non importano novazione). - Il rilascio di un
documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un
termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non
producono novazione.».
«Art. 1193 (Imputazione del pagamento). - Chi ha piu' debiti della
medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga,
quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il
pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra piu' debiti
scaduti, a quello meno garantito; tra piu' debiti ugualmente garantiti,
al piu' oneroso per il debitore; tra piu' debiti ugualmente onerosi, al
piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta
proporzionalmente ai vari debiti.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema
penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329,
S.O.
- L'art. 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' recita:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato
la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e
compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale
si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni
previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la
tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e
dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato
all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti
provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e'
stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorita'
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il
processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio
1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi
precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo
13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia
ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi'
stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge
nel termine previsto dal comma precedente.».
Art. 20.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato,
in particolare, il decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 572, recante attuazione della
direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna.
Note all'art. 20:
- Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie 28 novembre 1987, n. 572, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1987, n. 37 S.O.
- La direttiva 82/714/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 301 del 28
ottobre 1982.
Art. 21.
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegati omessi