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Decreto 23 luglio 2009
Ministero dello Sviluppo Economico. Miglioramento della
sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE.
(GU n. 189 del 17-8-2009)
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Vista la raccomandazione della Commissione europea 95/216/CE dell'8 giugno 1995
sul miglioramento della sicurezza degli ascensori
esistenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
relativo al regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva ascensori
95/16/CE;
Vista la norma UNI EN 81-80 «Regole per il miglioramento della sicurezza degli
ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti», approvata
dall'Ente nazionale italiano di unificazione nel maggio 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006 e sue modifiche e/o integrazioni
successive;
Vista l'importanza del tema sicurezza legato al mezzo di trasporto piu'
utilizzato nel nostro Paese con oltre 70 milioni di corse persona al giorno per
cui per una adeguata sensibilizzazione dell'opinione pubblica occorre assicurare
al presente decreto la massima diffusione a livello nazionale anche attraverso
comunicati stampa e/o comunicazioni radio/televisive;
Considerato l'obiettivo del Governo di rilanciare l'edilizia e pertanto di
perseguire anche l'obiettivo della messa in sicurezza degli edifici degli
impianti tecnologici , tra questi l'ascensore indispensabile mezzo di trasporto;
Considerando che il presente decreto e' rivolto espressamente a:
* proprietari/amministratori/associazioni di piccoli proprietari immobiliari;
* imprese che effettuano manutenzione/riparazione/ammodernamento di ascensori;
* organismi notificati/ASL/Ispettorato del lavoro;
considerata la necessita' di dover adeguare allo stesso livello di sicurezza
tutti gli ascensori in esercizio sul territorio italiano data l'effettiva
vetusta' di una parte rilevante degli stessi;
Decreta:
Art. 1.
Scopo
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti
sugli ascensori, come definiti dall'art. 1 e dall'art. 2, comma 1, lettera a)
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento», si dispone l'adozione di
appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale
miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in
esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in modo
selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto.
Art. 2.
Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori
1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire dall'entrata in
vigore del presente decreto in occasione della prima verifica periodica
sull'impianto gia' programmata dall'Organismo notificato/dalla ASL/dall'Ispettorato
del lavoro che ha in affidamento l'ascensore contestualmente richiede e concorda
l'effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14 del
regolamento, finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di
rischio presenti nell'impianto per la quale puo' essere utilizzata la norma di
buona tecnica piu' recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle
pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente (come UNI EN 81-80).
2. I soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 programmano che tali
verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termini perentorio di:
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori
installati prima del 15 novembre 1964;
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori
installati prima del 24 ottobre 1979;
quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli
ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli
ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
3. Qualora si valuti che alcune delle caratteristiche specifiche dell'ascensore
sono di ostacolo alla messa in opera di uno o piu' degli interventi di
adeguamento previsti dall'analisi dei rischi, in quanto protette dalla
Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario dell'ascensore o il suo legale
rappresentante puo' fare certificare la speciale situazione del componente
dell'impianto di ascensore da un ingegnere o architetto iscritto all'albo. In
questo caso particolare l'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche
e/o straordinarie, di cui all'art. 13 del regolamento, da' il suo parere
sull'impossibilita' della richiesta e indica le misure di compensazione che il
proprietario deve far mettere in opera per tenere conto dei requisiti di
sicurezza definiti nelle predette norme di buona tecnica.
Art. 3.
Interventi di adeguamento
1. L'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie,
di cui all'art. 13 del regolamento, che ha effettuato o approvato l'analisi dei
rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto, che
dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti:
entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le
situazioni di rischio riportate nella tabella A;
entro dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le
situazioni di rischio riportate nella tabella B.
2. Le situazioni di rischio riportate nella tabella C potranno essere eliminate
in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa
entita'.
3. Le situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C sono quelle
elencate nell'appendice NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse devono essere
rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come pure le possibili misure
da adottare.
Art. 4.
Controllo della esecuzione degli interventi prescritti
1. Gli enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso
delle ispezioni successive, l'avvenuto adeguamento previsto dal presente
decreto. Nel caso si verifichi il mancato adeguamento previsto dal presente
decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l'esito
negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza
informando, per le rispettive competenze e responsabilita', il proprietario
dello stabile e/o l'amministratore del condominio e la ditta di manutenzione.
Art. 5.
Responsabilita' dell'esecuzione degli interventi prescritti
1. Il proprietario dell'impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante,
e' responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei
termini previsti dal presente decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche
previste dall'analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona
tecnica.
2. In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza
prescritti dall'Organismo notificato o dalla ASL o dall'Ispettorato del lavoro,
l'impianto ascensore non potra' essere tenuto in esercizio.
Art. 6.
Adeguamenti specifici
1. I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all'art. 3, comma 3:
misure per assicurare l'accessibilita' ai disabili;
misure contro gli atti vandalici;
misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d'incendio, non sono
compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia,
gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli
utilizzatori e dell'ambiente in cui l'impianto ascensore e' inserito. Pertanto,
e' responsabilita' del proprietario richiedere esplicitamente quali misure
adottare.
Art. 7.
Oneri
1. Gli oneri per l'esecuzione dell'analisi e della valutazione dei rischi sono a
carico del proprietario o del legale rappresentante dell'impianto elevatore.
Art. 8.
Allegati
1. Costituiscono parte integrante del presente decreto le tabelle A, B e C con
l'elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al fine del loro
adeguamento.
Roma, 23 luglio 2009
Il Ministro : Scajola
Registrato alla Corte dei conti 31 luglio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 105
Allegato omesso