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Decreto 26 gennaio 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Individuazione delle autorita' e degli enti che provvedono alla diffusione
dell'informazione preventiva della popolazione per i casi di emergenza
radiologica. (09A04190)
(GU n. 88 del 16-4-2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PER LE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE E
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 134, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni ove si prevede che con decreto vengono individuati le
autorita' e gli enti che provvedono o concorrono alla diffusione
dell'informazione preventiva come individuata nel disposto di cui all'articolo
130 del citato decreto legislativo;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401;
Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Sentiti i Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'istruzione universita' e ricerca;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome;
Decreta:
Art. 1.
1. Alla diffusione dell'informazione preventiva alla popolazione che rischia di
essere interessata da un'emergenza radiologica, connessa a eventi oggetto di
pianificazione nazionale d'emergenza, provvede il Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalita'
operative stabilite nell'art. 2.
2. Alla diffusione dell'informazione preventiva alla popolazione che rischia di
essere interessata da un'emergenza radiologica connessa a eventi oggetto di
pianificazione locale, provvedono i prefetti, secondo le modalita' operative
stabilite nell'art. 2.
Art. 2.
1. Le modalita' operative di diffusione della informazione preventiva sono
stabilite in appositi piani di informazione, predisposti nell'ambito dei piani
di intervento previsti dal capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione permanente di cui
all'articolo 133 del predetto decreto legislativo.
Art. 3.
1. Il piano di informazione preventiva predisposto nell'ambito del piano
nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 230 del
1995 e successive modificazioni, puo' prevedere, in funzione delle specifiche
modalita' operative e dei destinatari dell'informazione stessa, il concorso alla
diffusione dell'informazione da parte delle amministrazioni statali, delle
Regioni e Province autonome, nonche' delle strutture operative del Servizio
Nazionale della Protezione Civile di cui alla legge 24 febbraio 1992. n. 225.
2. I piani di informazione preventiva predisposti nell'ambito dei piani di
emergenza di cui all'articolo 116 e degli analoghi piani di cui agli articoli
124 e 125 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni,
nonche' nell'ambito dei piani di intervento di cui all'articolo 115-ter del
medesimo decreto legislativo, prevedono, in funzione delle specifiche modalita'
operative e dei destinatari dell'informazione stessa, il concorso alla
diffusione dell'informazione da parte delle Regioni, delle Province, degli
organi locali del Servizio Sanitario Nazionale, dei sindaci.
3. Nell'ambito dei rispettivi compiti, il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i prefetti possono richiedere la
consulenza della Commissione permanente di cui all'articolo 133 del medesimo
decreto legislativo.
Art. 4.
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico
della finanza pubblica.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 26 gennaio 2008
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'interno
Maroni
Il capo del Dipartimento della Protezione civile
Bertolaso
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 167