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Decreto 2 marzo 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Caratteristiche
tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita'
di diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa. (09A03953)
(GU n. 85 del 11-4-200)
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto l'art. 54, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante il «Regolamento di attuazione dell'art.
65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171», il quale dispone che dal 1°
gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti devono essere sostituiti con zattere di
salvataggio autogonfiabili i cui requisiti tecnici saranno determinati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Norme sul riordino
della legislazione in materia portuale», che attribuisce la competenza in
materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto l'art. 7, comma g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211, recante il «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 2 dicembre 1977, recante
«Caratteristiche e requisiti degli apparecchi galleggianti (rigidi) per la
nautica da diporto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre
1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre
1999, n. 412, «Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche
ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi
collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da
diporto»;
Visto il decreto dirigenziale 16 luglio 2002, n. 641, recante «Modalita' di
revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio
gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2002;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto
2002, n.219, «Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle
zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto»
Decreta:
Art. 1.
Zattere per la navigazione entro 12 miglia
1. Ai sensi dell'art. 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146, gli apparecchi galleggianti installati sulle
unita' da diporto sono sostituiti da zattere di salvataggio aventi le seguenti
caratteristiche:
a) conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12
agosto 2002, n. 219, di seguito denominato decreto 219/2002, con le seguenti
prescrizioni e deroghe all'allegato «A»:
1. paragrafo 1, lettera i) - il fondo della zattera isolato contro il freddo non
e' richiesto;
2. paragrafo 1, lettera j) - la tenda di copertura della zattera non e'
richiesta;
3. paragrafo 5, lettera b) - la zattera deve avere almeno due tasche
stabilizzatrici, di uguale volume, posizionate simmetricamente, la cui capacita'
totale non deve essere, comunque, inferiore ad 80 litri;
4. paragrafo 6, lettera h) - il materiale retroriflettente da installare per
meta' sul fondo e per la restante parte sulla mezzeria del tubolare superiore
della zattera, deve avere una superficie complessiva minima non inferiore a 1000
cmq;
5. paragrafo 6, lettera i) - le luci interne ed esterne non sono richieste;
6. paragrafo 7 - le dotazioni minime di emergenza di cui deve essere dotata la
zattera sono le seguenti:
=====================================================================
tipo di dotazione | quantita'
=====================================================================
Soffietto di gonfiamento | 1
---------------------------------------------------------------------
Coltello, a lama fissa con impugnatura galleggiante (a) | 1
---------------------------------------------------------------------
Torcia elettrica stagna, dotata di idonee pile elettriche|
conservate separatamente in una busta stagna | 1
---------------------------------------------------------------------
Sassola | 1
---------------------------------------------------------------------
Kit di riparazione (b) | 1
---------------------------------------------------------------------
Pagaie | 2
---------------------------------------------------------------------
Spugna | 2
---------------------------------------------------------------------
Fischietto | 1
---------------------------------------------------------------------
Contenitore di acqua (per persona) |0.250 litri
(a) deve essere collegato ad una sagola e sistemato in una tasca vicino al punto
di attacco della barbetta della zattera.
(b) comprendente almeno una serie di pezze di varia misure e mastice adatti.
b) Almeno il tubolare superiore della zattera deve essere realizzato in un
colore altamente visibile, in accordo alla norme internazionali vigenti.
c) Ogni zattera comprensiva delle proprie dotazioni deve essere racchiusa in una
sacca, che ne permetta il sottovuoto, a sua volta inserita in un idoneo
contenitore.
d) Agli elementi per la marcatura previsti dall'allegato «E» al decreto
219/2002, deve essere aggiunta la dicitura «zattere aperte per la navigazione
entro dodici miglia dalla costa».
2. La prima revisione delle zattere di cui al presente articolo deve essere
effettuata a 36 mesi e le successive ogni 24 mesi.
3. Le zattere di salvataggio, per tutti gli altri aspetti non specificatamente
contemplati nel presente decreto, sono sottoposte alla disciplina dettata con il
decreto 219/2002 e devono essere approvate in accordo alle procedure di cui
all'art. 11 del medesimo decreto.
Art. 2.
Equivalenze
1. Possono essere utilizzate, a bordo delle unita' da diporto nazionali, zattere
gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli
stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione
europea o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, se tali prodotti
sono conformi ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per la
fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati ed a condizione che tale
norma o regola tecnica garantisca un livello di protezione equivalente a quello
perseguito dalla presente regolamentazione al fine della sicurezza della vita
umana in mare.
Roma, 2 marzo 2009
Il comandante generale: Pollastrini