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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009
Applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente alla complessiva azione di gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.
(GU n. 104 del 7-5-2009)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 2008, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante «Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in particolare
l'art. 3, comma 2;
Visto l'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 con il quale, in relazione allo
svolgimento delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania e fino alla cessazione dello stato di
emergenza nel predetto territorio, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono definite le misure di applicazione della
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro di cui al decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 81, tenuto
conto delle temporanee, effettive e particolari esigenze connesse alle
attivita' espletate ed alle peculiarita' organizzative;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 14 giugno 1999, n.
450, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di
Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali
e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le
sedi delle autorita' aventi competenze in materia di ordine e sicurezza
pubblica, di protezione civile e di incolumita' pubblica, delle quali
occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro» emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 2001,
recante «Articolazione organizzativa e funzionale della Direzione
interregionale della Polizia di Stato con particolare riguardo all'art.
7 riguardante l'espletamento dei compiti di vigilanza ex art. 23 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626»;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 giugno 2000, n.
284, recante «Regolamento di attuazione del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della
difesa»;
Considerato che per lo svolgimento della complessiva attivita' di
gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania occorre definire
specifiche norme organizzative in funzione delle particolari esigenze
straordinarie;
Ritenuto di individuare, principalmente, nei seguenti elementi ed
aspetti, le peculiarita' che caratterizzano le attivita' di protezione
civile per la gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania:
imprevedibilita' degli scenari di emergenza richiedenti il tempestivo
impegno di uomini e mezzi;
necessita' di intervento immediato in assenza di preliminare
pianificazione;
organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di
immediatezza e precarieta' con l'utilizzo delle sole risorse
disponibili, contestuale indisponibilita' dei tempi necessari per
l'immediato adeguamento ed ottimizzazione delle risorse necessarie in
ogni caso a fronteggiare l'emergenza in corso;
ridotta possibilita' di operare ai fini dell'adeguamento della
organizzazione di Protezione civile, sia a causa della imprevedibilita'
e particolarita' dell'evento emergenziale, sia in ragione del
coinvolgimento di unita' operative di diversa estrazione, in quanto
appartenenti a diverse Amministrazioni, enti, o soggetti gia' impiegati
in differenti organizzazioni, con competenze, specializzazioni e
specifica esperienza in diversi settori di impiego;
limitatezza dei tempi a disposizione per il superamento dell'emergenza
che, peraltro, richiede l'adozione di provvedimenti urgenti, talvolta
immediati;
impossibilita', o comunque forte difficolta' nel valutare, a priori, i
limiti e/o le opportunita' di scelte ottimali, rispetto alla
pianificazione delle attivita' a breve, medio e lungo termine;
impossibilita' pratica di programmare ed adottare completamente le piu'
adeguate misure di prevenzione e protezione, sia per la tempestivita' ed
a volte immediatezza dell'intervento, sia per le caratteristiche di
indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il
personale viene chiamato ad operare;
necessita' di dover derogare, prevalentemente per gli aspetti formali,
alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in
materia di prevenzione e protezione, ferma restando la condizione che
vengano osservati ed adottati sostanziali e concreti criteri operativi
in grado di garantire la tutela dei lavoratori e delle persone comunque
coinvolte;
impossibilita' di procedere preventivamente all'attuazione di mirati
interventi di informazione, formazione e addestramento del personale
coinvolto nell'emergenza in quanto riferiti oggettivamente a scenari non
noti o prevedibili, fermo restando, al riguardo, che sia garantita, in
via generale, la formazione, l'informazione e l'addestramento al
personale per gli aspetti generali della sicurezza dell'auto protezione,
ivi compresa la fornitura di Dispositivi di protezione individuale di
base, cosi' che sia assicurata la capacita' di iniziativa consapevole,
atta a fronteggiare i pericoli che possono presentarsi anche nelle
specificita' dell'emergenza;
Ravvisata la necessita' di conformare con l'indispensabile flessibilita'
l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle
specifiche esigenze derivanti dalla particolarita' delle attivita' e
servizi connesse all'emergenza rifiuti nella regione Campania come sopra
indicato, anche adeguando le disposizioni di cui al citato decreto del
Ministro dell'interno in data 14 giugno 1999, n. 450;
Ravvisata, altresi', la necessita', connessa alle peculiari esigenze
emergenziali, che la specifica e mirata attivita' di vigilanza, ai sensi
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, debba essere svolta da
un apposito organo di vigilanza composto da personale appartenente
all'Ufficio di cui all'art. 7 decreto del Ministro dell'interno del 10
settembre 2001, da personale militare e civile dell'Amministrazione
della difesa di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della difesa del
14 giugno 2000, n. 284, nonche' da personale esperto del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o di altri organi di vigilanza in materia di salute
e di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con qualifica di Ufficiale di
Polizia giudiziaria;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, i luoghi di lavoro,
i siti e gli ambienti in cui si svolgono, sotto il coordinamento della
struttura del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, attivita' e servizi connessi all'emergenza rifiuti nella
regione Campania, ove opera il personale, anche volontario, comunque
addetto ai servizi di protezione civile, sono soggetti al presente
regolamento per l'applicazione delle norme di prevenzione e protezione
per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione alle
particolarita' e peculiarita' delle attivita' svolte.
Art. 2.
Individuazione del datore di lavoro
1. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori che
operano nei luoghi e nelle condizioni di cui all'art. 1, il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di
cui individua uno o piu' datori di lavoro, secondo le dimensioni e
l'estensione dei luoghi di lavoro, siti ed ambienti, compatibilmentecon
la particolarita' e peculiarita' imposte dalla situazione emergenziale
in atto.
2. Il datore di lavoro si avvale di un servizio di prevenzione e
protezione diretto da un responsabile del servizio di previsione e
protezione, per quanto necessario integrato dalle figure di medico
competente, esperto qualificato e medico autorizzato, affinche' possa
essere adeguatamente supportato nelle scelte operative ai fini della
sicurezza dello svolgimento dell'attivita' di protezione civile.
Art. 3.
Informazione - Formazione - Addestramento
1. Il personale che opera nei luoghi di lavoro, nei siti e negli
ambienti di cui all'art. 1, deve essere opportunamente informato,
formato ed addestrato in materia di prevenzione e protezione sugli
aspetti generali di protezione civile e sulle misure generali di
prevenzione secondo quanto previsto nell'art. 4 del presente
Regolamento.
Art. 4.
Valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro valuta i rischi durante lo svolgimento delle
attivita' secondo i tempi e le modalita' compatibili con l'evoluzione
del servizio svolto, avvalendosi della consulenza specialistica dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, ove occorra, di ulteriori esperti
in materia di sicurezza.
2. Il datore di lavoro, ferma restando l'adozione di sostanziali e
concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei
lavoratori e delle persone comunque coinvolte nelle attivita' connesse
alla gestione dell'emergenza rifiuti nei luoghi di lavoro nei siti e
negli ambienti di cui all'art. 1, e' esonerato dal redigere il documento
di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 e dall'art. 28 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma, al termine della specifica
attivita', redige in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, un rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono
presentati nel corso dell'attivita' svolta, lo stesso datore di lavoro
deve indicare le misure di prevenzione e protezione che possono essere
adottate in occasione di analoghe situazioni. Il rapporto conclusivo
deve essere consegnato entro 60 giorni dal termine delle operazioni al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
delega all'emergenza rifiuti nella regione Campania, il quale dispone
per la divulgazione al personale ai fini informativi - formativi, cosi'
che possano essere implementate la consapevolezza e la capacita' di
affrontare adeguatamente la situazione di rischio nel caso delle
possibili future attivita' di protezione civile. Le principali misure e
procedure di sicurezza che si evidenziano dall'esame del rapporto
conclusivo debbono essere raccolte in un apposito «Documento delle
misure di procedure di sicurezza nell'attivita' di protezione civile»
che costituira' un utile strumento didattico per la informazione e
formazione generale del personale operativo potenzialmente impegnato
nelle attivita' di protezione civile.
Art. 5.
Sorveglianza sanitaria
1. Il personale comunque impegnato nelle attivita' di protezione
civile, in relazione alla specificita' della emergenza ed a giudizio del
medico competente e, ove necessario, del medico autorizzato, deve essere
sottoposto alla sorveglianza sanitaria «una tantum» a conclusione di
ogni emergenza e, se del caso, anche ad una sorveglianza periodica
secondo le indicazioni e motivazioni addotte dagli stessi medici.
Art. 6.
Riunione periodica di sicurezza
1. I datori di lavoro sono tenuti ad indire la riunione periodica di
sicurezza prevista dall'art. 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, nella quale esporre ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza l'attivita' svolta in materia di prevenzione. Di tale riunione
e' sufficiente redigere un verbale riepilogativo indicante le persone
che vi hanno partecipato e l'elenco degli argomenti trattati. I
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono far pervenire al
datore di lavoro eventuali considerazioni in merito agli argomenti
trattati. Tali considerazioni potranno essere allegate al rapporto
conclusivo dei rischi redatto coerentemente all'art. 4, comma 2, del
presente provvedimento.
2. Il datore di lavoro, nell'esercizio della propria attivita', in
ragione della peculiare situazione di emergenza in atto nel territorio
della regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti non ha
l'obbligo della formalizzazione delle incombenze in materia di
prevenzione e protezione, indicati all'art. 35, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 7.
Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81
1. Le attivita' rientranti nel titolo IV del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, poste in essere dalle strutture coordinate dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in ragione del
contesto emergenziale in atto, possono afferire a situazioni per le
quali le opere ritenute necessarie devono essere eseguite con
immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non
consentono la redazione preliminare del piano della sicurezza e
coordinamento. In tal caso la committenza e' esonerata dalla redazione
del piano della sicurezza e coordinamento ma e' tenuta alla nomina
immediata di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che
provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attivita' di
competenza, assicurando una presenza continua in cantiere, anche
avvalendosi di assistenti. Il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e' esonerato dalla redazione del piano della sicurezza e
coordinamento, ma e'tenuto comunque, ove presente, alla redazione del
fascicolo di cui art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, anche se successivamente alla realizzazione
dell'opera prevista e necessaria.
2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo
restando i propri compiti e mansioni, ai fini delle attivita' di
verifica, controllo, organizzazione, segnalazioni e sospensioni di cui
all'art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per rendere
piu' spedita la propria azione di coordinamento, considerata l'esigenza
di assicurare una presenza piu' assidua nel cantiere, integrata da
personale esperto della Struttura missione sicurezza, puo' limitare le
procedure di formalizzazione delle attivita' svolte alla sola
verbalizzazione delle situazioni di rischio grave riscontrate ed in
corso di sospensione per pericoli gravi ed imminenti, indipendentemente
dal fatto che trattasi di rischi interferenti tra le diverse imprese
ovvero di rischi propri della singola impresa.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, inoltre,
redige verbali di coordinamento con il datore di lavoro e con i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie ditte ed
imprese, secondo le modalita' semplificate indicate all'art. 6 del
presente regolamento. Per la migliore attuazione delle diversificate
incombenze di cui al presente articolo, i datori di lavoro si avvalgono
di unita' di personale qualificato, per l'espletamento delle necessarie
attivita' di Audit.
4. La notifica formale prevista dall'art. 99 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, puo' essere inoltrata all'organo di vigilanza anche
successivamente all'inizio dei lavori, purche' si provveda a darne
informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile, in ragione della
particolarita' e peculiarita' dell'attivita' svolta nell'ambito del
relativo scenario di emergenza.
Art. 8.
Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente
regolamento, ai sensi del decreto legislativo del 19 dicembre 1994, n.
758, viene effettuata in termini di esclusivita' da un apposito organo
composto da personale dell'Ufficio di vigilanza di cui all'art. 7 del
decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 2001, da personale
militare e civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'art. 3
del decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 2000, n. 284,
nonche' da personale esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o
da altri organi di vigilanza in materia di salute e di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
2. Con successivo decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, e' costituito l'organo di vigilanza e sono individuati i
funzionari dei predetti organismi, anche con qualifica di Ufficiale di
Polizia giudiziaria, che effettueranno l'attivita' di vigilanza.
Roma, 23 gennaio 2009
Il Presidente: Berlusconi