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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009

Applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente alla complessiva azione di gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.

(GU n. 104 del 7-5-2009)

 

 

 


 IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 2008, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in particolare l'art. 3, comma 2;
Visto l'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 con il quale, in relazione allo svolgimento delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e fino alla cessazione dello stato di emergenza nel predetto territorio, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure di applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 81, tenuto conto delle temporanee, effettive e particolari esigenze connesse alle attivita' espletate ed alle peculiarita' organizzative;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 14 giugno 1999, n. 450, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorita' aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumita' pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro» emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 2001, recante «Articolazione organizzativa e funzionale della Direzione interregionale della Polizia di Stato con particolare riguardo all'art. 7 riguardante l'espletamento dei compiti di vigilanza ex art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626»;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 giugno 2000, n. 284, recante «Regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa»;
Considerato che per lo svolgimento della complessiva attivita' di gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania occorre definire specifiche norme organizzative in funzione delle particolari esigenze straordinarie;
Ritenuto di individuare, principalmente, nei seguenti elementi ed aspetti, le peculiarita' che caratterizzano le attivita' di protezione civile per la gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania:
imprevedibilita' degli scenari di emergenza richiedenti il tempestivo impegno di uomini e mezzi;
necessita' di intervento immediato in assenza di preliminare pianificazione;
organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza e precarieta' con l'utilizzo delle sole risorse disponibili, contestuale indisponibilita' dei tempi necessari per l'immediato adeguamento ed ottimizzazione delle risorse necessarie in ogni caso a fronteggiare l'emergenza in corso;
ridotta possibilita' di operare ai fini dell'adeguamento della organizzazione di Protezione civile, sia a causa della imprevedibilita' e particolarita' dell'evento emergenziale, sia in ragione del coinvolgimento di unita' operative di diversa estrazione, in quanto appartenenti a diverse Amministrazioni, enti, o soggetti gia' impiegati in differenti organizzazioni, con competenze, specializzazioni e specifica esperienza in diversi settori di impiego;
limitatezza dei tempi a disposizione per il superamento dell'emergenza che, peraltro, richiede l'adozione di provvedimenti urgenti, talvolta immediati;
impossibilita', o comunque forte difficolta' nel valutare, a priori, i limiti e/o le opportunita' di scelte ottimali, rispetto alla pianificazione delle attivita' a breve, medio e lungo termine;
impossibilita' pratica di programmare ed adottare completamente le piu' adeguate misure di prevenzione e protezione, sia per la tempestivita' ed a volte immediatezza dell'intervento, sia per le caratteristiche di indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il personale viene chiamato ad operare;
necessita' di dover derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, ferma restando la condizione che vengano osservati ed adottati sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei lavoratori e delle persone comunque coinvolte;
impossibilita' di procedere preventivamente all'attuazione di mirati interventi di informazione, formazione e addestramento del personale coinvolto nell'emergenza in quanto riferiti oggettivamente a scenari non noti o prevedibili, fermo restando, al riguardo, che sia garantita, in via generale, la formazione, l'informazione e l'addestramento al personale per gli aspetti generali della sicurezza dell'auto protezione, ivi compresa la fornitura di Dispositivi di protezione individuale di base, cosi' che sia assicurata la capacita' di iniziativa consapevole, atta a fronteggiare i pericoli che possono presentarsi anche nelle specificita' dell'emergenza;
Ravvisata la necessita' di conformare con l'indispensabile flessibilita' l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle specifiche esigenze derivanti dalla particolarita' delle attivita' e servizi connesse all'emergenza rifiuti nella regione Campania come sopra indicato, anche adeguando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 giugno 1999, n. 450;
Ravvisata, altresi', la necessita', connessa alle peculiari esigenze emergenziali, che la specifica e mirata attivita' di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, debba essere svolta da un apposito organo di vigilanza composto da personale appartenente all'Ufficio di cui all'art. 7 decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 2001, da personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 2000, n. 284, nonche' da personale esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di altri organi di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i luoghi di lavoro, i siti e gli ambienti in cui si svolgono, sotto il coordinamento della struttura del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, attivita' e servizi connessi all'emergenza rifiuti nella regione Campania, ove opera il personale, anche volontario, comunque addetto ai servizi di protezione civile, sono soggetti al presente regolamento per l'applicazione delle norme di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione alle particolarita' e peculiarita' delle attivita' svolte.

Art. 2.
Individuazione del datore di lavoro
1. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano nei luoghi e nelle condizioni di cui all'art. 1, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di cui individua uno o piu' datori di lavoro, secondo le dimensioni e l'estensione dei luoghi di lavoro, siti ed ambienti, compatibilmentecon la particolarita' e peculiarita' imposte dalla situazione emergenziale in atto.
2. Il datore di lavoro si avvale di un servizio di prevenzione e protezione diretto da un responsabile del servizio di previsione e protezione, per quanto necessario integrato dalle figure di medico competente, esperto qualificato e medico autorizzato, affinche' possa essere adeguatamente supportato nelle scelte operative ai fini della sicurezza dello svolgimento dell'attivita' di protezione civile.


Art. 3.
Informazione - Formazione - Addestramento
1. Il personale che opera nei luoghi di lavoro, nei siti e negli ambienti di cui all'art. 1, deve essere opportunamente informato, formato ed addestrato in materia di prevenzione e protezione sugli aspetti generali di protezione civile e sulle misure generali di prevenzione secondo quanto previsto nell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 4.
Valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro valuta i rischi durante lo svolgimento delle attivita' secondo i tempi e le modalita' compatibili con l'evoluzione del servizio svolto, avvalendosi della consulenza specialistica dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, ove occorra, di ulteriori esperti in materia di sicurezza.
2. Il datore di lavoro, ferma restando l'adozione di sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei lavoratori e delle persone comunque coinvolte nelle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nei luoghi di lavoro nei siti e negli ambienti di cui all'art. 1, e' esonerato dal redigere il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 e dall'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma, al termine della specifica attivita', redige in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, un rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell'attivita' svolta, lo stesso datore di lavoro deve indicare le misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate in occasione di analoghe situazioni. Il rapporto conclusivo deve essere consegnato entro 60 giorni dal termine delle operazioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'emergenza rifiuti nella regione Campania, il quale dispone per la divulgazione al personale ai fini informativi - formativi, cosi' che possano essere implementate la consapevolezza e la capacita' di affrontare adeguatamente la situazione di rischio nel caso delle possibili future attivita' di protezione civile. Le principali misure e procedure di sicurezza che si evidenziano dall'esame del rapporto conclusivo debbono essere raccolte in un apposito «Documento delle misure di procedure di sicurezza nell'attivita' di protezione civile» che costituira' un utile strumento didattico per la informazione e formazione generale del personale operativo potenzialmente impegnato nelle attivita' di protezione civile.

Art. 5.
Sorveglianza sanitaria
1. Il personale comunque impegnato nelle attivita' di protezione civile, in relazione alla specificita' della emergenza ed a giudizio del medico competente e, ove necessario, del medico autorizzato, deve essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria «una tantum» a conclusione di ogni emergenza e, se del caso, anche ad una sorveglianza periodica secondo le indicazioni e motivazioni addotte dagli stessi medici.

Art. 6.
Riunione periodica di sicurezza
1. I datori di lavoro sono tenuti ad indire la riunione periodica di sicurezza prevista dall'art. 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella quale esporre ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l'attivita' svolta in materia di prevenzione. Di tale riunione e' sufficiente redigere un verbale riepilogativo indicante le persone che vi hanno partecipato e l'elenco degli argomenti trattati. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono far pervenire al datore di lavoro eventuali considerazioni in merito agli argomenti trattati. Tali considerazioni potranno essere allegate al rapporto conclusivo dei rischi redatto coerentemente all'art. 4, comma 2, del presente provvedimento.
2. Il datore di lavoro, nell'esercizio della propria attivita', in ragione della peculiare situazione di emergenza in atto nel territorio della regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti non ha l'obbligo della formalizzazione delle incombenze in materia di prevenzione e protezione, indicati all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7.
Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le attivita' rientranti nel titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, poste in essere dalle strutture coordinate dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in ragione del contesto emergenziale in atto, possono afferire a situazioni per le quali le opere ritenute necessarie devono essere eseguite con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare del piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza e' esonerata dalla redazione del piano della sicurezza e coordinamento ma e' tenuta alla nomina immediata di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie attivita' di competenza, assicurando una presenza continua in cantiere, anche avvalendosi di assistenti. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e' esonerato dalla redazione del piano della sicurezza e coordinamento, ma e'tenuto comunque, ove presente, alla redazione del fascicolo di cui art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche se successivamente alla realizzazione dell'opera prevista e necessaria.
2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando i propri compiti e mansioni, ai fini delle attivita' di verifica, controllo, organizzazione, segnalazioni e sospensioni di cui all'art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per rendere piu' spedita la propria azione di coordinamento, considerata l'esigenza di assicurare una presenza piu' assidua nel cantiere, integrata da personale esperto della Struttura missione sicurezza, puo' limitare le procedure di formalizzazione delle attivita' svolte alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave riscontrate ed in corso di sospensione per pericoli gravi ed imminenti, indipendentemente dal fatto che trattasi di rischi interferenti tra le diverse imprese ovvero di rischi propri della singola impresa.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, inoltre, redige verbali di coordinamento con il datore di lavoro e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie ditte ed imprese, secondo le modalita' semplificate indicate all'art. 6 del presente regolamento. Per la migliore attuazione delle diversificate incombenze di cui al presente articolo, i datori di lavoro si avvalgono di unita' di personale qualificato, per l'espletamento delle necessarie attivita' di Audit.
4. La notifica formale prevista dall'art. 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, puo' essere inoltrata all'organo di vigilanza anche successivamente all'inizio dei lavori, purche' si provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile, in ragione della particolarita' e peculiarita' dell'attivita' svolta nell'ambito del relativo scenario di emergenza.

Art. 8.
Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo del 19 dicembre 1994, n. 758, viene effettuata in termini di esclusivita' da un apposito organo composto da personale dell'Ufficio di vigilanza di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 2001, da personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 2000, n. 284, nonche' da personale esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da altri organi di vigilanza in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Con successivo decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' costituito l'organo di vigilanza e sono individuati i funzionari dei predetti organismi, anche con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria, che effettueranno l'attivita' di vigilanza.


Roma, 23 gennaio 2009

Il Presidente: Berlusconi