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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
(GU n. 58 del 11-3-2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed, in
particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 2 e l'Allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data
4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1992, di recepimento della direttiva
94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive
modificazioni, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE
relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della
direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione
professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada,
per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data
6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno
2000, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva
2000/18/CE relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di
consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per
via navigabile di merci pericolose, con il quale sono state emanate le
norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione
della direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 ottobre 2009;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica
non si sono espresse nel previsto termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose
effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia
all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunita'
europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un
modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle
condizioni di trasporto.
2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose
effettuato:
a) mediante veicoli, vagoni o unita' navali che appartengono alle forze
armate o che si trovano sotto la responsabilita' di queste ultime ovvero
mediante navi in servizio governativo non commerciale;
b) mediante unita' navali adibite alla navigazione marittima su vie
navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
c) mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una
via navigabile interna o di un porto;
oppure
d) interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2008/68/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre
2008, n. L 260.
- L'art. 1, commi 1 e 3, l'art. 2 e l'allegato B, della legge 7 luglio
2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di
recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate
negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto
ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che
non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad
adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti
dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega
legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a
quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di
cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative,
secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e
delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei
servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte
le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che
recano un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in
luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le
sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice
di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate
nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.
Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di
cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle
sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla
legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono
essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia'
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle
eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu'
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso
le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e
le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono
attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le
stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra
la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita'
transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la
direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la
direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione,
l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico
di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso
di alcune infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del
Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e delle
parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed
impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la
direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di
reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per
la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
2006, concernente la patente di guida (rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che
istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea (Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007,
relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007,
che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive
particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE,
92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della
razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007,
relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa'
quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme
minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007,
che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive
2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le
regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di
acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007,
che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti
preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del
Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,
che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,
relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di
locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica
delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga
la direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle
attivita' televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per
quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di
ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla
specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre
indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme
dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto
dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello
Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la
direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica
dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della
politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per
l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario
(rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti
tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla
concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre
2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le
procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione
in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive
64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE,
91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE,
2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/89/CE,
2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la
direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i
requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
(rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la
direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura
nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni
giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo
del valore energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime
generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre
1996, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282,
S.O.
- La direttiva 94/55/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994,
n. L 319.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale G.U.C.E. 24 dicembre 1996, n. L 335.
- La direttiva 96/49/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 1996,
n. L 235.
- La direttiva 96/87/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 1996,
n. L 335.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2000, n. 52.
- La direttiva 96/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 giugno 1996, n.
145.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno
2000, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2000, n. 144.
- La direttiva 2000/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 maggio 2000,
n. L 118.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2009, n. 66, S.O.
- La direttiva 2006/87/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 settembre
2008, n. L 255.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e
successive modificazioni;
b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci
pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione
sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il
3 giugno 1999, e successive modificazioni;
c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26
maggio 2000, e successive modificazioni;
d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada,
provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocita' massima per
costruzione superiore a 25 km/h, nonche' i relativi rimorchi, eccettuati
i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori
agricoli e forestali, purche' non viaggino ad una velocita' superiore a
40 km/h quando trasportano merci pericolose;
e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e
dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed e' utilizzato per il
trasporto di merci;
f) unita' navale: qualsiasi nave o galleggiante atta alla navigazione
marittima o alla navigazione interna, ivi compreso il traghetto quale
definito dall'articolo 1, comma 1, numero 34), del decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante
approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare;
g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 2:
- L'art. 1, comma 1, n. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio
1992, n. 17, S.O, cosi' recita:
«Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le denominazioni utilizzate
nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti
definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della
convenzione:
1) - 33) (Omissis).
34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la
rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco
degli stessi sulle proprie ruote;».
Art. 3
Disposizioni generali
1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o
le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci
pericolose, il trasporto di merci pericolose e' autorizzato a condizione
che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 2.
2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 35,
commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1,
lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonche' ai sensi
dell'articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di
trasporto nella misura in cui ne e' fatto divieto:
a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1°
gennaio 2009, restando inteso che i termini: «parte contraente» sono
sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno;
b) nell'allegato del RID che figura come appendice C della COTIF,
applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009;
c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere
dal 1° luglio 2011, cosi' come l'articolo 3, lettere f) ed h),
l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali i termini: «parte
contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come
opportuno.
Note all'art. 3:
- Per l'art. 168, del decreto legislativo n. 285 del 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., si veda nelle
note all'art. 6.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre
1980, n. 314.
Art. 4
Paesi terzi
1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i
Paesi terzi rispetto alla Comunita' europea e' autorizzato a condizione
che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell'ADR, nel RID e
nell'ADN, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalita'
previste dagli articoli 6, 7 e 8.
Art. 5
Recepimento modifiche all'ADR, al RID ed all'ADN
1. Con provvedimento dell'amministrazione, sono recepite le
direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e
tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per
ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche:
a) degli allegati A e B dell'ADR;
b) dell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF; e
c) dei regolamenti allegati all'ADN.
Art. 6
Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, in materia di disciplina del trasporto
su strada dei materiali pericolosi
1. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La circolazione dei
veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada,
nonche' le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al
carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali e' regolata
dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento
in conformita' alle norme vigenti.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo
economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea
ai fini dell'autorizzazione, puo' prescrivere, esclusivamente per motivi
inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu' rigorose
per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato
da veicoli, purche' non relative alla costruzione degli stessi. Con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute,
possono essere altresi' classificate merci pericolose, ai fini del
trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui
al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono
indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci
elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili
puo' altresi' essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo
trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le
modalita' da seguire.»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. A condizione che non
sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia
autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci
pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in
condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al
comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono
essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine
tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. A condizione che non sia
pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai
fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo
economico, puo' derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma
2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce, purche' non
relative a materie a media o alta radioattivita';
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.»;
e) ai commi 9, 9-bis e 9-ter le parole: «Chiunque viola le prescrizioni
fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2» sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:
«Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2»;
f) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «A tali
violazioni, qualora riconducibili alle responsabilita' del
trasportatore, cosi' come definite nell'accordo di cui al comma 1,
ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di
circolazione del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione
per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del
titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo,
si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8,
nonche' le disposizioni del periodo precedente.».
2. All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui all'articolo
168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, comma 4-bis, quale introdotto dal comma 1, si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi).
- 1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali
pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati
all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di
merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse
al trasporto su strada, nonche' le prescrizioni relative all'etichettaggio,
all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli
stradali e' regolata dagli Allegati all'accordo di cui al comma 1
recepiti nell'ordinamento in conformita' alle norme vigenti.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada e'
ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su
strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per
i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino
pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli
interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora
previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla
Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo' prescrivere,
esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto,
disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di
merci pericolose effettuato da veicoli, purche' non relative alla
costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo
economico e della salute, possono essere altresi' classificate merci
pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non
compresi fra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi
assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel
rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al
trasporto; per le merci assimilabili puo' altresi' essere imposto
l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorita'
competente, nonche' i criteri e le modalita' da seguire.
4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri
dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di
trasporto merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o
effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni
di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo
e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di
ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le
norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica
alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri
dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e dello sviluppo economico, puo' derogare le condizioni poste
dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce, purche' non
relative a materie a media o alta radioattivita';
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti
al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno
carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione,
e' soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma
2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione,
quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a
tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.842 a euro 7.369.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni
accessorie della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In
caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2 ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita'
tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose,
ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla
presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e
alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui
contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le
hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 373 a euro 1.498. A tali violazioni, qualora
riconducibili alle responsabilita' del trasportatore, cosi' come
definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il
quale e' stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi,
a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le
disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonche' le disposizioni del
periodo precedente.
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2 ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi
di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di
sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 373 a euro 1.498.
9-ter. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2 ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 599.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dell'art. 167, comma 9.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi
di trasporto
1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi
di trasporto e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 - 1. Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati
materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate nel
regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose
per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice C della
convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore
a decorrere dal 1° gennaio 2005, e successive modificazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse
al trasporto su ferrovia, nonche' le prescrizioni relative all'etichettaggio,
all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli
ferroviari sono regolate dagli allegati all'accordo di cui al comma 1,
recepiti nell'ordinamento in conformita' alle normative vigenti.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia e'
ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su
strada rotabile, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo
l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di
trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla
Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo' prescrivere,
esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto,
disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di
merci pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purche' non relative
alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno,
dello sviluppo economico e della salute, possono
altresi' essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su
ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1
ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le
condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono
essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo' altresi'
essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto,
precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da
seguire.
5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri
dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di
trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite
o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle
disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e
limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono
particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza
pubblica.
6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le
norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e successive modificazioni.
7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica
alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri
dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, puo' derogare le condizioni poste dalle norme di cui al
comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce, purche' non
relative a materie a media o alta radioattivita';
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su tragitti
debitamente designati del territorio nazionale, facenti parte di un
processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente
controllato in condizioni chiaramente definite.
8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta,
trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta
le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi
provvedimenti di autorizzazione e' punito con l'ammenda da 5.000 euro a
15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.
9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita'
tecnica dei veicoli, delle cisterne o contenitori che trasportano merci
pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di
segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle
cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose,
ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei
veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle
merci pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni
amministrative e' soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4
che impongono disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto
nazionale di merci pericolose.
10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi
di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di
sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 3.000 euro a 9.000 euro.
11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le
altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
12. Lo speditore o il trasportare che violano gli obblighi di sicurezza
in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2
del RID sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
13. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del
Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita' amministrativa
competente e' il Prefetto del luogo ove la violazione e' accertata.».
2. All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui al comma 5
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753, come modificato dal comma 1, si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
3. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11 e
12 dell'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 753 del 1980, come modificato dal comma 1, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato.
Art. 8
Disciplina del trasporto per via navigabile interna delle merci
pericolose
1. Ai fini del trasporto per via navigabile interna sono considerate
merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate dall'accordo
europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per
vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e
successive modificazioni.
2. La circolazione delle unita' navali che trasportano merci pericolose
ammesse al trasporto su via navigabile interna, nonche' le prescrizioni
relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed
allo stivaggio su unita' navali sono regolate dagli allegati all'accordo
di cui al comma 1.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su vie di
navigazione marittima e' ammesso dagli accordi internazionali, possono
essere trasportate su via navigabile interna, all'interno dello Stato,
alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti
internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per
i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle
licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti
disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla
Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo' prescrivere,
esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto,
disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di
merci pericolose effettuato su via navigabile interna mediante unita'
navali, purche' non relative alla costruzione delle stesse. Con decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono
altresi' essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su
via navigabile interna, merci ed oggetti non compresi tra quelli di cui
al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono
indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci
elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili
puo' altresi' essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo
trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le
modalita' da seguire.
5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri
dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di
trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite
o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle
disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e
limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono
particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza
pubblica.
6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le
norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e successive modificazioni.
7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica
alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri
dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, puo' derogare le condizioni poste dalle norme di cui al
comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce, purche' non
relative a materie a media o alta radioattivita';
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.
8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta,
trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta
le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi
provvedimenti di autorizzazione e' punito con l'ammenda da 5.000 euro a
15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.
9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita'
tecnica delle unita' navali, delle cisterne o contenitori che
trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione
dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate
sulle unita' navali, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che
contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora
bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e
trasporto in comune delle merci pericolose, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.
Alle stesse sanzioni amministrative e' soggetto chi non rispetta le
disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni piu' rigorose per la
disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose.
10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi
di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di
sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 3.000 euro a 9.000 euro.
11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le
altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
13. Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di
sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1
e 1.4.2.2 del ADN sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
14. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita'
amministrativa competente e' il prefetto del luogo ove la violazione e'
accertata.
15. All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui al comma 5 si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
16. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11,
12 e 13, sono versati all' entrata del bilancio dello Stato.
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
1° luglio 2011.
Note all'art. 8:
- L'art. 5, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27, sostituito dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1966, n. 112, cosi' recita:
«Art. 5. Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi
quantita' e delle materie radioattive in quantita' totale di
radioattivita' o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e
marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il
commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.
Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti
occasionali di materie radioattive in quantita' totale di radioattivita'
o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto
del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme
dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del trasporto, deve
esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle
Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante
apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.
Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantita', e
di materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso
che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere
effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati
con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con
il Ministro interessato. Le disposizioni contenute nei commi precedenti
non esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme sulla
disciplina dei trasporti. Con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti,
di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il
parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le
norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali
e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate
dalla Comunita' europea dell'energia atomica. Fino a quando non saranno
emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie
fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente,
il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza
delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina
mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di
protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili.».
- L'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O., cosi' recita:
«Art. 21 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Per il trasporto delle
materie di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
successive modifiche e integrazioni, effettuato in nome proprio e per
conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorche' avvalendosi
di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilita' e
disponibilita', restano ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle
autorizzazioni previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA
e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari
prescrizioni definite dall'ANPA.
2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita
l'ANPA, sono emanate le norme regolamentari per i diversi modi di
trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni
dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia di
trasporto di merci pericolose.
3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti
ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con
l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono
stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalita', i
termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonche' gli
eventuali esoneri.».
- Il capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recita: «Le
sanzioni amministrative.».
Art. 9
Ulteriori limitazioni in caso di incidente
1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di
sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti
alle operazioni di trasporto, e sussistano ragioni di urgenza,
limitazioni ulteriori possono essere adottate con provvedimento
dell'amministrazione, di concerto con i Ministeri dell'interno,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed eventuali
altri Ministeri interessati, ciascuna secondo i profili di specifica
competenza, previa mera notifica alla commissione.
Art. 10
Disposizioni transitorie aggiuntive
1. Le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di
interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva
2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Le disposizioni contenute negli allegati all'ADR, RID, ADN e
successive modificazioni, in merito all'uso delle lingue straniere nella
marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle
operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia,
per dette operazioni, con motivato parere puo' essere autorizzato, in
aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue diverse da quelle
contemplate nei sopra citati allegati.
Note all'art. 10:
- Per la direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note alle premesse.
Art. 11
Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il
trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID,
ADN.
2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attivita' comporta
trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di
carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina
un consulente per la sicurezza.
3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale
rappresentante comunica le complete generalita' del consulente nominato
all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede
l'impresa.
4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni
alle quali le imprese esercenti l'attivita' di cui al comma 2 possono
essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del
presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8,
dell'ADR, del RID e dell'ADN.
5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente
verificate le prassi e le procedure concernenti l'attivita' dell'impresa
presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna
operazione relativa all'attivita' di impresa, indica le eventuali
modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza
delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci
pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in
condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente
redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi
modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione
stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di
merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante
dell'impresa.
6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per
cinque anni.
7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell'ADR,
RID, ADN e' trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi
dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'impresa e per il
tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero
dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
8. Il certificato di formazione professionale di cui all'ADR, RID, ADN
e' rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 9.
9. L'esame per il conseguimento del certificato di formazione
professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si svolge
secondo le modalita' previste dal capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'
ADN.
10. Con provvedimento dell'amministrazione sono dettate le disposizioni
applicative relative agli esami di cui al comma 9, con particolare
riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel
trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo
1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN.
11. Con provvedimento dell'amministrazione e' individuato il numero e la
composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le
modalita' di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina
stessa.
12. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei
componenti delle commissioni, si applicano le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti gli importi delle tariffe posti a carico dei
candidati all'esame di primo rilascio, aggiornamento per l'integrazione
ed aggiornamento quinquennale, nonche' per il rilascio del relativo
certificato di formazione professionale, per il funzionamento delle
commissioni di cui al comma 11 e per i compensi di cui al comma 12,
sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato.
L'importo delle tariffe di cui al presente comma e' rideterminato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ogni due anni. I proventi
derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attivita'
previste dal presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto
tariffe di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 settembre
2000, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre
2000.
14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si
applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente
decreto.
15. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle
merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal
1° luglio 2011.
Note all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, si veda nelle note
alle premesse.
Art. 12
Sanzioni relative al consulente alla sicurezza
1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni
dell'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di
cui all'articolo 11, commi 3 e 6, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'articolo 11,
commi 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 euro a 24.000 euro.
4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11,
commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli
stessi commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 euro a 12.000 euro.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai
consulenti per la sicurezza e' affidata agli Uffici periferici del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici territorialmente competenti.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto
ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato.
Art. 13
Qualificazione di figure professionali previste dalla normativa ADR, RID
e ADN
1. Le attivita' di riconoscimento degli esperti per l'esecuzione
delle prove sulle cisterne previste dalla normativa ADR, RID e ADN e'
effettuata da una commissione nominata con decreto dell'amministrazione,
di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Le attivita' relative alla classificazione di prodotti pericolosi di
competenza dell'autorita' competente, secondo quanto stabilito dagli
allegati ADR, RID e ADN, e' effettuata da una commissione, nominata con
provvedimento dell'amministrazione, di concerto con il Ministero
dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
3. Le attivita' di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo
per la valutazione di conformita', i controlli periodici, i controlli
eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo
quanto stabilito dall' ADR, RID e ADN, sono effettuate da una
commissione nominata con provvedimento dell'amministrazione, di concerto
con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Gli importi delle tariffe per l'espletamento delle attivita' di
verifica di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' per il funzionamento delle
commissioni di cui ai medesimi commi, sono a carico dei soggetti
richiedenti e sono stabiliti con decreto dell'amministrazione, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della
copertura dei costi effettivi del servizio prestato, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'importo delle tariffe di cui al presente comma e' rideterminato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ogni due anni. I proventi
derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il
finanziamento delle attivita' previste dal presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle
merci pericolose per le vie navigabili interne si applicano a decorrere
dal 1° luglio 2011.
Art. 14
Abrogazione di norme precedentemente in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE,
96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i
sotto elencati decreti:
a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4
settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di recepimento della direttiva
94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada, e
successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e'
incompatibile con le disposizioni del presente decreto;
b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle
direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose
per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto
e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque,
ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5;
c) decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della
direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione
professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada,
per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive
modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le
disposizioni del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, sono inoltre
abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le
norme del presente decreto.
Note all'art. 14:
- Per le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 e 4 febbraio 2000,
n. 40, si veda nelle note alle premesse.
Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi oneri o maggiori
oneri, a carico della finanza pubblica.
2. I proventi delle ammende e delle sanzioni versate all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo
8, comma 16, sono riassegnati, entro i limiti previsti dalla
legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano