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Decreto 18 febbraio 2010
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.
(GU n. 59 del 12-3-2010)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione
della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci
pericolose»;
Rilevato che a norma dell'art. 10, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 35 del 2010, le norme concernenti disposizioni
transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I,
II e III della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'allegato I della piu' volte citata direttiva 2008/68/CE, sezione
I.2 Disposizioni transitorie aggiuntive, che prevede che «Gli Stati
membri possono autorizzare, sul loro territorio, l'utilizzo di cisterne
e veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non sono
conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le
disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le
cisterne e i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a
garantire i livelli di sicurezza richiesti»;
Ritenuto opportuno autorizzare, ai sensi delle summenzionate
disposizioni transitorie aggiuntive, l'utilizzo sul territorio nazionale
di cisterne e veicoli, costruiti anteriormente il 1° gennaio 1997,
stabilendo al contempo le condizioni atte a garantire i livelli di
sicurezza richiesti;
Ritenuto altresi' opportuno prevedere che le suddette condizioni possano
essere implementate, al fine di garantire sempre migliori livelli di
sicurezza;
Ritenuto sotto tale ultimo profilo opportuno prevedere una graduale
esclusione, dal servizio di trasporto interno di merci pericolose, dei
veicoli e delle cisterne non rispondenti alle norme comunitarie;
Considerato infine che la predetta autorizzazione alla circolazione in
deroga ristabilisce condizioni di corretta concorrenza di mercato tra
gli operatori di settore nazionali e quelli di altri Stati appartenenti
all'Unione europea, ove si e' analogamente provveduto;
Decreta:
Art. 1
Autorizzazione alla circolazione in deroga dei veicoli cisterna
costruiti anteriormente al 1º gennaio 1997
1. Gli autoveicoli-cisterna destinati al trasporto di materie
distinte con il numero ONU 1202 o 1965 della classificazione ADR ed i
rimorchi-cisterna o semirimorchi-cisterna destinati al trasporto di
materie distinte con il numero ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257
della classificazione ADR, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e
non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come
recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, possono continuare ad
essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci
pericolose su strada, per non oltre venticinque anni dalla data della
prima immatricolazione e limitatamente alle materie innanzi indicate,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore
al 31 dicembre 1996;
b) che siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di
sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle relative disposizioni
attuative.
2. I veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi
alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal
decreto legislativo n. 35 del 2010, che non sono ricompresi fra quelli
indicati al comma 1, possono continuare ad essere utilizzati sul
territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per
non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente decreto, purche' soddisfino le condizione di
cui al comma 1, lettera b).
Art. 2
Autorizzazione alla circolazione in deroga delle cisterne costruite
anteriormente al 1º gennaio 1997
1. Le cisterne destinate al trasporto su strada di materie distinte
con il numero ONU 1202, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 della
classificazione ADR o materie della classe 2 della classificazione ADR,
costruite anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle
disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto
legislativo n. 35 del 2010, possono continuare ad essere utilizzate sul
territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per
non oltre venticinque anni dalla data della prima immissione in
servizio, limitatamente alle materie innanzi indicate, qualora ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che siano state costruite secondo le disposizioni nazionali in vigore
al 31 dicembre 1996;
b) che siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di
sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di
merci pericolose su strada, vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo n. 35 del 2010.
2. Le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada
costruite anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle
disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto
legislativo n. 35 del 2010, che non sono ricomprese fra quelle indicate
al comma 1, possono continuare ad essere utilizzate sul territorio
nazionale su strada per non oltre ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, purche'
soddisfino le condizione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le cisterne destinate al trasporto dei gas liquefatti refrigerati,
possono continuare ad essere utilizzate per il trasporto nazionale di
merci pericolose su strada a condizione che siano mantenute in
condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle
disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada,
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del
2010.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
possono essere implementati i requisiti richiesti ai veicoli ed alle
cisterne destinati al trasporto di merci pericolose su strada atti a
garantire i livelli di sicurezza di cui rispettivamente all'art. 1,
comma 1, lettera b) ed all'art. 2, comma 1, lettera b).
Roma, 18 febbraio 2010
Il Ministro: Matteoli