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Circolare n. 29 del 16 dicembre 2002 

Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione.  Sentenza 26 novembre 2002, n. 478 Corte Costituzionale - Pianificazione territoriale paesistica regionale.



Ai Soprintendenti per i
Beni Culturali e Ambientali
LORO SEDI

All'Osservatorio Regionale
del Paesaggio
SEDE

All'On.le Assessore ai BB.CC.AA. e P.I.
Ufficio di Gabinetto
SEDE

All'Assessorato regionale 
Territorio ed Ambiente
Dipartimento Urbanistica
Palermo

Ai Sindaci dei Comuni di
Favignana
Lampedusa
Leni
Lipari
Malfa
Pantelleria
Santa Flavia
Santa Marina di Salina
Ustica

e p.c. alla Presidenza della
Regione Siciliana
Ufficio Legislativo e Legale
SEDE

 




Con la sentenza in oggetto, che si allega in copia, la Corte Costituzionale definitivamente pronunciandosi nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dal T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, ha confermato la norma contenuta nell'art. 149 del Decreto legislativo 29.10.1999 n. 490 e quella dell'art. 14 della L.r. 30.04.1991, n. 10.
Le motivazioni della sentenza sono destinate a incidere sul processo di rivisitazione della pianificazione pregressa e sull'assetto di quella in corso di redazione in conformità alle Linee Guida del P.T.P.R. che sono state confermate giusta D.A. n. 7199 del 27.09.2002.
La Corte, nell'affermare che in materia di pianificazione paesistica il grado di coinvolgimento degli enti locali assicurato dall'impianto legislativo statale è conforme ai principi costituzionali, fornisce il proprio apporto all'interpretazione di istituti, quali la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione e il rapporto tra urbanistica e tutela del bene culturale, sui quali si accentrano le prospettive di normazione degli usi dei suoli.
La dovuta attenzione alle motivazioni della sentenza, fa sì che va sottolineata adeguatamente la parte in cui viene rimarcata la "perdurante assenza nella Regione Siciliana di un intervento legislativo che esplicitamente disciplini e valorizzi l'apparato partecipativo degli enti locali alla pianificazione paesistica" e viene apprezzato l'orientamento espresso in tal senso dall'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali il quale, come è noto, con decreto dell'8 maggio 2002 ha recepito l'Accordo Stato-regioni dell'aprile 2001 e ha istituito l'O.R.P..
Da questo punto di vista, mentre si evidenzia che al vuoto legislativo in questione tendono a sopperire i disegni di legge di iniziativa governativa n. 317, 117 e collegati (Norme per il governo del territorio e del riordino delle coste), in atto all'esame della IV Commissione ARS, deve segnalarsi che l'orientamento della Corte Costituzionale va collegato a quello espresso dal CGA nel parere n. 826/98 del 16 gennaio 2001, trasmesso dall'Ufficio che legge per conoscenza con nota n. 17201/VII del 19.10.2001, con il quale è stato tra l'altro affermato che l'impianto normativo in questione deve essere applicato "nel contesto della nuova realtà assunta dalla pianificazione paesaggistica" e quindi garantendo "che la partecipazione procedimentale dei soggetti coinvolti, e tra questi in primo luogo degli enti esponenziali delle collettività locali interessate… si risolva in un effettivo e sostanziale rapporto dialettico, suscettibile di apportare un reale contributo al momento decisionale di competenza della regione".
Dal che si ricava che l'attività istituzionale degli organi regionale competenti non può prescindere da un "effettivo e sostanziale" confronto con quegli enti esponenziali, tanto in sede di redazione che di verifica dei piani territoriali paesistici e che però, come osservato dal giudice costituzionale, questo non può determinare "situazioni di stallo decisionale che esporrebbero a gravi rischi un interesse generale tanto rilevante come la tutela ambientale e culturale", né devono rilevarsi cedimenti sostanziali alla salvaguardia di un simile interesse generale cui presiede questa Amministrazione.
In tal senso si rendono partecipi dell'indirizzo interpretativo in oggetto gli uffici periferici del Dipartimento.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Giuseppe Grado)