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Regione Siciliana
Legge 16 aprile 2003, n. 4.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.
(Testo coordinato alla L.R.
n. 13 dell'8 settembre 2003, recante: "Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del
territorio", pubblicata su GURS n. 40 del 12.09.2003)
(GURS n. 17 del 17.4.2003)
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1.
Risultati differenziali
1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2003 resta determinato in termini di competenza in 144.108 migliaia di euro e tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 413.166 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2004 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 44.758 migliaia di euro, mentre per l'anno 2005 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 384.327 migliaia di euro; il livello massimo del ricorso al mercato è fissato per l'anno 2004 in 258.229 migliaia di euro.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
Art. 2.
Attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato alla contrazione di mutui ed all'effettuazione di altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto.
2. Ferme restando le autorizzazioni di cui al comma 1, le quote annuali riconosciute dallo Stato per la definizione del contenzioso finanziario sono utilizzate dalla Regione per far fronte a spese di investimento.
Art. 3.
Contenzioso finanziario
1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
2. In relazione al verificarsi delle entrate connesse alle diverse modalità di condono disciplinato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui allo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli in relazione alle finalità previste dal corrispondente accantonamento positivo.
Art. 4.
Norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le seguenti parole "con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. 27, 42, 43 e 44".
2. All'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.
5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.
6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione.
7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.".
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è abrogato.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006 l'importo dei canoni relativi alle concessioni del demanio marittimo è ridotto ad un decimo a favore delle imprese operanti nel settore dei cantieri navali.
Art. 5.
Disposizioni per la determinazione degli indennizzi per l'occupazione di beni del demanio marittimo
1. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 1994 e dall'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari a quella che sarebbe dovuta, maggiorata rispettivamente del 200 per cento e del 100 per cento. In ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore, rispettivamente, a quaranta volte e a venti volte il canone.".
2. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.P.R. 1 luglio 1997, n. 684, l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito.".
3. Al comma 3 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 dopo le parole "uffici del Genio civile competenti per territorio" aggiungere "ovvero delle Agenzie del demanio".
4. Per il contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello che può insorgere per gli atti notificati entro la medesima data, le posizioni irregolari possono essere definite nel modo seguente:
a) le maggiorazioni previste dal comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come modificato dalla presente legge, non si applicano nei confronti dei soggetti già titolari di concessione o di rapporti contrattuali con l'amministrazione, che non hanno rinnovato gli stessi, o che abbiano proseguito il rapporto con il bene già regolato dalla concessione, purché non abbiano apportato innovazioni sostanziali alle opere autorizzate, né modifiche alla destinazione d'uso del bene e presentino istanza di regolarizzazione entro
il 31 dicembre 2003.
b) nei confronti dei soggetti che occupano senza titolo beni demaniali marittimi si applica, maggiorato del 30 per cento, il solo canone concessorio nella misura dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, dalla data di inizio dell'occupazione fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, attualizzato alla data di pagamento. La domanda di regolarizzazione dell'occupazione deve essere presentata entro
il 31 dicembre 2003. Il rilascio della concessione demaniale è subordinato al pagamento della somma come sopra determinata.
(Comma
così modificato dalll'art. 8 della L.R. n. 13/2003 - Le modifiche sono
riportate in corsivo: l'originario termine di 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge è stato prorogato sino al 31 dicembre 2003.)
5. Nel caso di rigetto della domanda non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del com ma 4.
6. Ove per effetto dell'applicazione delle disposizioni che precedono la somma complessiva dovuta risulti superiore ad euro 15.000, la parte eccedente può essere corrisposta in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi legali.
7. Eventuali eccedenze di somme corrisposte dal concessionario rispetto a quelle dovute per effetto dei precedenti commi sono oggetto di compensazione con il canone successivo.
Art. 6.
Beni sdemanializzati
1. Gli impianti, i manufatti e le opere fisse regolarmente realizzate sul demanio
marittimo o che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) della legge 21 dicembre 2001, n. 443, a qualsiasi uso destinate, o che costituiscono pertinenza di immobili parimenti regolari, che abbiano definitivamente perduto la propria vocazione demaniale marittima e non siano più utilizzabili per la diretta fruizione del mare o per usi istituzionali o per altra finalità di interesse pubblico possono, a discrezione dell'Amministrazione, per iniziativa propria o su documentata richiesta di eventuali concessionari in regola con i pagamenti, essere esclusi dal demanio marittimo, con le modalità previste dall'articolo 35 del Codice della navigazione, unitamente all'area di sedime, previa verifica di compatibilità con gli interessi marittimi.
(Comma
così modificato dalll'art. 12 della L.R. n. 13/2003 - Le modifiche sono
riportate in corsivo)
2. I beni sdemanializzati vengono a far parte del patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana.
3. Ai fini del procedimento i pareri richiesti dall'Amministrazione regionale agli uffici competenti ed all'Amministrazione finanziaria si intendono favorevolmente resi decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il provvedimento di sdemanializzazione è adottato dall'Amministrazione regionale entro i successivi centottanta giorni. I predetti termini possono essere interrotti una sola volta, ripetendosi, per l'acquisizione di supplementi istruttori o di integrazioni supplementari.
4. I beni sdemanializzati acquisiti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana possono essere alienati a favore del concessionario richiedente valutatane anche la convenienza economica. Il prezzo di vendita è determinato dai competenti uffici finanziari ed è pari al valore di mercato del bene.
Art. 7.
Semplificazione procedure per il rilascio di concessioni marittime demaniali
1. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione, le capitanerie di porto competenti per territorio avviano l'iter istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, ovvero ne propongono il rigetto.
3. I pareri di cui al comma 2, non resi entro i successivi sessanta giorni, si intendono acquisiti con esito favorevole, anche con riferimento al disposto dell'articolo 542 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione. Il predetto termine può essere interrotto una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni e/o chiarimenti.
4. Entro il ventunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, la capitaneria di porto provvede all'inoltro della documentazione tecnico-amministrativa, in uno con le proprie valutazioni, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di acquisire l'autorizzazione al rilascio del titolo concessorio.
5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con riferimento al disposto dei commi 1 e 3, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione, fatta salva la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti alle capitanerie di porto, interrompendo il suddetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni, autorizza le stesse all'adozione dei provvedimenti finali.
6. Entro i successivi trenta giorni le capitanerie di porto provvedono all'emanazione delle concessioni.
7. Al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione del l'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione.
Art. 8.
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è così sostituito:
"5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.".
2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è abrogato.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, convertito in euro con decreto dirigenziale n. 506 del 20 dicembre 2001 è così determinata:
Tipologia | Tariffa |
1) Rifiuti dei settori edilizia, mineraria, estrattiva lapideo |
E 0,001236/kg |
2) Altri rifiuti speciali | E 0,00624/kg |
3) Restanti tipi di rifiuti | E 0,01236/kg |
4) Scarti e sovvalli corrispondente | 20% tariffa |
5) Fanghi anche palabili corrispondente | 20% tariffa |
6) Incenerimento senza recupero di energia corri- spondente |
20% tariffa |
Art. 9.
Vigilanza sulle attività di riscossione
1. La Regione nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di controllo sulla attività del concessionario della riscossione dei tributi, si avvale, per il tramite del dipartimento regionale finanze e credito nel cui ambito è istituito il servizio regionale di riscossione, degli uffici dell'Agenzia delle entrate, per esercitare controlli sulla procedura esecutiva relativa a singole partite iscritte a ruolo.
2. Per intensificare la vigilanza e al fine di favorire l'incremento dell'azione di recupero dei carichi iscritti a ruolo, gli uffici, di cui la Regione si avvale, provvedono ad eseguire accessi mirati ad accertare lo stato delle procedure esecutive relative a partite iscritte a ruolo, aventi importo non inferiore a 5.000 euro, individuati anche a campione sulla base di criteri oggettivi.
3. Gli uffici che a seguito degli accessi operano la verifica devono far pervenire al dipartimento regionale finanze e credito il relativo verbale contenente i risultati del controllo, l'accertamento di eventuali irregolarità connesse, le indicazioni per l'irrogazione delle relative sanzioni. Il verbale di verifica contiene, altresì, un quadro statistico sui singoli aspetti rilevati.
Art. 10.
Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale
1. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il committente privato versa in entrata al bilancio regionale una somma pari allo 0,1 per cento dell'importo del progetto di massima presentato.
2. Le somme versate sono finalizzate al miglioramento delle strutture necessarie per il rilascio dei giudizi richiesti e dei servizi forniti.
Art. 11.
Recupero risorse
1. Le disponibilità non utilizzate nel fondo di rotazione unificato istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono riversate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri di commissione, in entrata del bilancio regionale nel limite di 20.000 migliaia di euro.
2. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione versa in entrata del bilancio della Regione 20.000 migliaia di euro con prelevamento dalle disponibilità della gestione del Fondo siciliano lavoratori disoccupati, previa specifica previsione di spesa nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 del Fondo medesimo.
Art. 12.
Disposizioni in materia di terre di uso civico
1. I soggetti occupatori di terre di uso civico, proprietari in forza di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto o titolari di provvedimento di assegnazione da parte del comune che abbiano presentato, o presentino entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di legittimazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 per edificazioni in regola alla data del 31 dicembre 1997 con le norme degli strumenti urbanistici, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione. La legittimazione e l'affrancazione sono subordinate al versamento, da effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge a favore del comune interessato, del prezzo di affrancazione determinato, per ogni metro quadrato dell'area di sedime dell'edificazione e delle pertinenze, nella misura dell'80 per cento del valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, determinato per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni con obbligo entro i successivi tre mesi di integrare l'istanza con l'attestazione di avvenuto pagamento ed, in caso di assegnatari, con l'attestazione di avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione. Il prezzo di affrancazione, nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni, grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione esso è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione; per le terre e per le pertinenze degli edificati, il prezzo di affrancazione è ridotto ad un terzo. Il prezzo di affrancazione delle edificazioni, come precedentemente calcolato, viene ridotto alla metà, ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo ove si tratti anche di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta.
2. Fermo restando la conformità con le norme degli strumenti urbanistici, i soggetti proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto, ovvero in possesso di edificazione in virtù di provvedimento, da parte del comune, di assegnazione del terreno su cui insiste, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione presentando istanza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, integrata dalla attestazione di avvenuto pagamento a favore del comune interessato del prezzo di affrancazione determinato secondo le modalità previste dal comma 1, nonché dell'avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione in caso di assegnatari, entro i sei mesi successivi alla notifica, a cura del comune interessato, di essere occupatore di terre di uso civico a seguito di definitivo accertamento e/o ricognizione delle terre di uso civico.
3. Resta salva la possibilità del commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione di procedere, entro il termine di sei mesi dall'avvenuta consegna delle attestazioni, alla verifica della sussistenza delle condizioni da parte dei soggetti che abbiano tacitamente conseguito la legittimazione. In assenza delle prescritte condizioni il commissario revoca la legittimazione conseguita ai sensi dei commi 1 e 2.
4. A tutti i soggetti esclusi dalle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, individuati, a cura del comune interessato, quali occupanti abusivi di terre di uso civico, fino al conseguimento della eventuale legittimazione, ovvero fino all'esecuzione della reintegra al demanio civico o alla acquisizione al patrimonio comunale ai sensi del com ma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1999, n. 10, ed in caso di bonario rilascio, fino al verbale di avvenuta consegna, si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità di occupazione determinata per anno o frazione di anno calcolata in caso di edificazione su una o più elevazioni nella misura di euro 5,00 per metro quadrato edificato per ciascuna elevazione, ed in caso di pertinenze e terreni nella misura di euro 1,00 per metro quadrato di terreno occupato, a favore del comune interessato.
5. I comuni, con formale provvedimento di concessione, che in ogni caso non può superare la durata di anni 15, possono concedere, anche prima della assegnazione alle categorie di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre di uso civico in loro possesso, ivi incluse le terre già oggetto di quotizzazione ed abbandonate, per finalità agricole, di ripristino ambientale, di fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva, produttiva e turistica e, in questi ultimi tre casi ove l'utilizzo rappresenti un reale beneficio per la generalità della popolazione e risulti in conformità con i vigenti strumenti urbanistici, deve intendersi inefficace il vincolo di inedificabilità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, fermo restando l'obbligo dell'eventuale ripristino dello stato dei luoghi a cura del concessionario alla scadenza della concessione medesima.
6. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 è così sostituito:
"4. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso unitario a favore del comune interessato commisurato:
a) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per i fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate;
b) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà.".
7. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento.".
Art. 13.
Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili
1. L'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituito:
"1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.
2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza:
a) titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumano l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi;
b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri;
c) proprietari frontisti;
d) occupatori da oltre un ventennio.
3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprasuolo ed in relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione agraria di appartenenza nei seguenti modi:
a) per i suoli non edificabili o destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente;
b) per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistente: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio. Qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente, utilizzato come abitazione dello stesso o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è pari ad un terzo qualora si tratti di edificio avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di concessione dell'area di sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;
c) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 edificati o edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, aumentato di un quarto, con esclusione della coltura in serra e del vivaio;
d) per i suoli edificabili con densità fondiaria maggiore di 1 mc/mq: il valore è determinato moltiplicando il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio, per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;
e) su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo;
f) per i suoli trazzerali occupati prima della formazione delle mappe catastali, e pertanto catastati a privati sin dall'impianto del Catasto, il valore determinato è abbattuto del 20 per cento.
4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti può essere presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge entro il 30 giugno 2003 o entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione, al Servizio demanio trazzerale e usi civici che redige il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione.
5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso deve essere versata l'intera somma determinata con le modalità di cui al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione, la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato con le modalità di cui al comma 3, con un minimo di euro 25,82. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto dal predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa.
6. Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali, non catastati come sedi viarie, abusivamente occupati. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti, la riscossione delle sanzioni già irrogate resta sospesa. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro, può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.
7. Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici, sono da intendersi trasferite dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.
8. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come regie, che non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto nonché i suoli oggetto di provvedimento di esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del Belice del 1968.
9. Ai fini della determinazione dei canoni per la concessione di suoli trazzerali ricadenti in verde agricolo ed utilizzati a scopo agricolo, resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici con un minimo di canone annuo di cinquanta euro.".
Art. 14.
Sanzioni amministrative - Addizionale regionale
1. La sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'articolo 219 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 è integrata da una addizionale regionale di euro 2.000.
Art. 15.
Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico
1. All'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato:
1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha |
|
2.00.00 |
E 10,00 |
2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2.01 a Ha |
|
4.00.00 |
E 20,00 |
3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4.01 a Ha |
|
6.00.00 |
E 30,00 |
4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6.01 a Ha |
|
8.00.00 |
E 40,00 |
5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8.01 a Ha |
|
10.00.00 |
E 50,00 |
sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da |
|
Ha 10.01, per due Ha o frazione in più |
E 20,00 |
3. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:
"g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato:
1) fino a 2/10 di modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100;
2) sull'eccedenza per ogni 1/10 di modulo euro 150".
Art. 16.
Licenze di attingimento. Modifica dell'articolo 70 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10
1. L'art. 70 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 70 - 1. Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia di acque pubbliche di cui all'articolo 69, le licenze di attingimento si intendono annualmente rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento del canone relativo dal genio civile competente e salvo diverso avviso di quest'ultimo da esprimere entro trenta giorni.".
Art. 17.
Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia
1. Per le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora definite con l'emissione del relativo provvedimento, il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione entro
il 31 dicembre 2003.
(Comma
così modificato dalll'art. 8 della L.R. n. 13/2003 - Le modifiche sono
riportate in corsivo: l'originario termine di 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge è stato prorogato sino al 31 dicembre 2003.)
2. La perizia giurata deve asseverare l'esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l'ottenimento della sanatoria, ivi compreso l'avvenuto pagamento del conguaglio dell'oblazione dovuta o l'avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio a debito o al rimborso dell'oblazione stessa nei termini di cui all'articolo 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 convertito in legge con la legge 13 marzo 1988, n. 68 nonché la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La perizia giurata deve altresì contenere gli estremi dell'avvenuta richiesta di parere inoltrata agli enti di tutela qualora non possa asseverarsi l'avvenuto rilascio del parere degli stessi enti, al fine di poter computare l'eventuale avvenuta decorrenza del termine perentorio previsto dal comma 6 e del termine perentorio previsto per il tacito accoglimento delle istanze di sanatoria dal presente comma. Decorso il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione di detta perizia giurata da parte del comune, qualora non venga comunicato all'interessato alcun provvedimento motivato di diniego, la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria si intende accolta, sempre che si sia provveduto o si provveda entro i successivi trenta giorni al versamento a favore del comune degli oneri concessori dovuti in base a quanto calcolato in via provvisoria dalla perizia giurata e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali da adottarsi entro il termine perentorio di cui al comma 3; nell'ipotesi di rateizzazione si provvede con le modalità di cui al comma 5.
3. Gli uffici comunali devono effettuare l'esame delle perizie giurate anche successivamente all'avvenuto tacito accoglimento delle istanze di sanatoria e comunque entro il termine perentorio di duecentosettanta giorni dalla presentazione delle istanze medesime. Qualora gli uffici comunali rilevino dalla perizia giurata l'incompletezza della stessa o la mancanza dei requisiti di legge necessari per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria, il responsabile del procedimento amministrativo sospende il procedimento e sospende la concessione o autorizzazione in sanatoria eventualmente già assentita tacitamente, dandone comunicazione al richiedente la sanatoria ed al redattore della perizia giurata che possono presentare una perizia suppletiva tendente a superare i motivi della sospensione, entro quindici giorni dalla notifica della stessa; entro il successivo termine perentorio di quarantacinque giorni, il responsabile del procedimento può denegare la sanatoria richiesta e può annullare la concessione o autorizzazione edilizia già tacitamente assentita. Il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'annullamento della concessione o autorizzazione tacitamente assentite. Il professionista redattore della perizia giurata assume per tale atto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
4. Per le istanze di sanatoria per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata già richiesta o deve ancora essere richiesta dal comune l'integrazione documentale di cui al comma 1 è consentito effettuare l'integrazione in alternativa alla presentazione della perizia giurata. La perizia giurata sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, qualora munita di certificazione comunale di ricevimento da rilasciarsi all'atto della presentazione e di dichiarazione da effettuarsi da parte del richiedente la sanatoria, che comprovi l'avvenuto pagamento degli oneri concessori e l'avvenuta decorrenza del termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della perizia in assenza di determinazione comunale.
5. Decorso il termine di trenta giorni dalla espressa richiesta notificata dal comune, il ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, lettere b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; il mancato pagamento, decorso il termine di cui alla citata lettera c), comporta altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle somme maggiorate con dette sanzioni. All'iscrizione a ruolo di dette somme, oltreché delle eventuali spese di istruttoria e segreteria, consegue il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, da effettuarsi anche a mezzo di recapito al domicilio dell'istante. Gli oneri concessori dovuti, aventi importi superiori a 2.500 euro, riguardanti gli oneri relativi al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, ivi compreso quelli di urbanizzazione pro-quota di cui al comma 6, possono essere corrisposti fino ad un massimo di 6 rate semestrali di pari importo; in tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data di pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del pagamento della prima rata medesima.
6. Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i trenta giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.
7. Al fine di accelerare le procedure relative all'emissione dei pareri di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 sugli abusi edilizi, su richiesta delle competenti sovrintendenze ai beni culturali ed ambientali, possono essere assegnate, previo assenso dei lavoratori, presso le suddette strutture, senza ulteriori oneri, unità di personale in possesso di adeguato titolo di studio provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili in atto utilizzate dagli enti locali, dalla Regione e dagli enti sottoposti a controllo e vigilanza della medesima.
8. Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione relativo alle opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per la detrazione delle somme già versate, queste ultime vanno rese attuali. Per le istanze di sanatoria presentate per le opere di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli oneri di concessione comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute.
9. In sostituzione della convenzione di cui all'articolo 35, comma 9, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, gli oneri di urbanizzazione pro-quota sono determinati nella misura del centocinquanta per cento degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'ottenimento della sanatoria edilizia.
10. Il personale in servizio presso i comuni assunto per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 e successive modificazioni deve completare l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia e determinarsi sulle stesse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Il primo e il secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono così sostituiti:
"1. Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione del l'opera abusiva.
2. L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo.".
12. L'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 è così sostituito:
"1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.".
Art. 18.
Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio
1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.
3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7.
5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40.
7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il centro storico interessato risulti o meno sottoposto a vincolo paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non reso. E' fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla Regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale.
10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.
Art. 19.
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire il rapido trasferimento degli alloggi, gli enti gestori, previa richiesta motivata e specifica, sono autorizzati dalla Presidenza della Regione alla esecuzione dei frazionamenti ed agli accatastamenti degli immobili anche tramite tecnici liberi professionisti appositamente incaricati previ accordi con i rispettivi ordini professionali. Detti interventi sono consentiti solo ove gli immobili risultino completati anche nei prospetti.
2. Le spese per i frazionamenti sono poste a carico dei cessionari in sede di stipula degli atti di cessione degli immobili.
3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, è sostituito dal seguente:
"1. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto.".
4. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, nonché l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5. Al fine di favorire la riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività commerciali o artigianali, nei fabbricati realizzati con programmi di edilizia sovvenzionata ovvero convenzionata-agevolata è consentito il cambio di destinazione d'uso delle pertinenze degli alloggi realizzate alla data del 30 giugno 2002, fatta eccezione delle pertinenze assoggettate a vincolo permanente ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
6. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
7. E' consentito il riscatto degli alloggi popolari da parte degli inquilini che abbiano maturato dieci anni di locazione, a prescindere dai piani di vendita, dietro presentazione di domanda, sempreché gli stessi abbiano corrisposto i canoni e gli oneri accessori.
8. Il disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni si applica agli alloggi acquistati in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recepita, modificata ed integrata dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 37.
9. Gli alloggi acquistati ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni possono essere alienati trascorso il periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, purché sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto.
10. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato ed integrato dall'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, la parola "venti" è sostituita dalla parola "dieci".
Art. 20.
Opere interne
1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.
6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.
7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri.
8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile.
Art. 21.
Risparmi di energia
1. I dipartimenti regionali e gli uffici di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, gli enti locali e gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale sono tenuti, in linea con gli impegni assunti dallo Stato nell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, a realizzare diminuzioni di consumi di energia che comportino, oltre al contenimento dei costi, la riduzione dell'impatto ambientale sulla base di apposita programmazione energetica per il triennio 2003-2005, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
2. L'Assessore regionale alla Presidenza propone iniziative per la promozione della programmazione e della riduzione dei consumi e vigila sui livelli di realizzazione del risparmio energetico.
Art. 22.
Valorizzazione beni immobili demaniali e patrimoniali
1. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio della Regione, si applicano la disciplina e le procedure di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41.
2. Per la realizzazione degli interventi di valorizzazione possono essere applicate le procedure previste dall'articolo 3, comma 112, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché le disposizioni di cui al terzo periodo dello stesso articolo 3, comma 99.
3. Con decreto del Presidente della Regione sono indicati i criteri per la determinazione del canone, le modalità di pagamento e la durata della concessione o locazione che può essere superiore a quella indicata dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41.
4. Ove, ai fini del presente articolo, si rendesse necessaria la variazione della destinazione d'uso degli immobili oggetto di valorizzazione, al rilascio della relativa autorizzazione provvede il sindaco previa indizione da parte della Presidenza della Regione di apposita Conferenza dei servizi.
Art. 23.
Manutenzione del patrimonio regionale
1. All'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 88, sono aggiunti i seguenti commi:
"Su segnalazione delle amministrazioni competenti, l'Azienda regionale delle foreste demaniali, attraverso i propri uffici provinciali, assicura la manutenzione dei giardini annessi a palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque utilizzati per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale. Gli eventuali contratti in corso che prevedono oneri a carico della Regione restano in vita fino alla scadenza.
I lavori di cui al comma precedente sono effettuati in economia ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, utilizzando il personale iscritto nei contingenti di cui agli articoli 47 e seguenti della stessa legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nell'ambito dei lavori annualmente programmati, senza nuovi oneri per la Regione.".
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIDUZIONE DELLA SPESA
Art. 24.
Patto di stabilità regionale
1. Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i consorzi di bonifica, partecipano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale (Patto di stabilità regionale).
2. A tal fine il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente per materia, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, annualmente, con proprio decreto, individua le modalità per il rispetto dei parametri finanziari coerenti con le disposizioni vigenti per ciascuna categoria di enti.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli enti locali della Regione siciliana si applicano le disposizioni dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le comunicazioni previste dai commi 13 e 17 dell'articolo 29 della citata legge n. 289 del 2002 sono trasmesse anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro.
4. Il comma 3 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è abrogato.
Art. 25.
Tetti di spesa
(Articolo
così sostituito dal'art. 17 della L.R. n. 13/2003)
1. Nell'ambito delle risorse destinate al Fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale, effettuato con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro il 10 novembre di ogni anno, con decreto dell'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i tetti di spesa per provincia per l'anno
successivo.
2. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno successivo, il limite delle risorse destinate al Servizio sanitario regionale non può superare quello complessivamente stabilito dall'ultima delibera di riparto adottata dal CIPE.
3. Le eventuali successive maggiori assegnazioni sono ripartite per il finanziamento di attività sanitarie riferite all'esercizio di adozione del provvedimento di assegnazione.
4. Fermo restando il rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1, eventuali scostamenti, eccezionali e motivati, possono realizzarsi mediante compensazione tra i singoli aggregati economici, con le modalità di cui al medesimo comma 1.
5. I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nei successivi trenta giorni, negoziano, con ogni singola struttura, l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 26.
Enti vigilati
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.
2 ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.
2 quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.
2 quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell' inadempimento.
2 sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.".
2. Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, aggiunti con il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le riduzioni dei contributi regionali derivanti dalla mancata ottemperanza a dette disposizioni, gli enti, le aziende e gli istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio adeguano le spese e le entrate secondo le disposizioni dei commi seguenti.
3. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
4. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto consuntivo, rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
5. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite con le parole "di cui al comma 2".
6. Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
"6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.".
7. In deroga agli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale.
8. La disposizione di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, deve intendersi nel senso che le norme ivi richiamate sono estese ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione anche se già insediati alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9. Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di realizzazione dell'incremento delle entrate della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, acquisendo, dal commissario liquidatore, stati di avanzamento trimestrali delle liquidazioni.
10. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse. Le convenzioni devono basarsi sugli stessi criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
11. In ragione dell'autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, articolo 18, è recepito il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363.
Art. 27.
Monitoraggio spesa sanitaria
1. Al fine di assicurare il costante monitoraggio della spesa sanitaria, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende universitarie Policlinico, del Centro di formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS), dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia inviano trimestralmente all'Assessorato regionale della sanità, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alla Commissione legislativa Servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana i dati sullo stato di attuazione della spesa in relazione a quanto riportato nel bilancio di previsione secondo un modello di rilevazione concertato tra le predette Amministrazioni regionali.
2. I dati di cui al comma 1 devono essere certificati dai collegi dei sindaci e devono essere monitorati dagli Assessorati regionali vigilanti che, ove rilevassero uno scostamento sensibile tra lo stato di attuazione della spesa e le previsioni di bilancio, lo contestano al direttore generale, affinché assuma le conseguenziali iniziative di contenimento della spesa.
3. Il mancato invio dei dati di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla fine del trimestre, costituisce elemento di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.
4. In coerenza con il patto di stabilità regionale e secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche e integrazioni, per l'anno 2003 le Aziende unità sanitarie locali sono tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le Aziende ospedaliere a conseguire un utile di almeno l'uno per cento dei ricavi di competenza dell'esercizio. Gli obiettivi possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari la cui valenza è certificata dal collegio sindacale e verificata congiuntamente dall'Assessorato regionale della sanità e dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
5. Le Aziende sanitarie che nell'esercizio 2002 hanno riportato un risultato economico negativo o inferiore alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono tenute a redigere un piano di copertura delle perdite, di durata non superiore a tre anni, contestualmente all'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2003.
6. Il direttore generale che non consegue gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5, anche con riferimento al mancato rispetto degli obiettivi annuali previsti nel piano di copertura delle perdite di cui al comma 5, viene dichiarato decaduto dalla Regione con la procedura di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il costo relativo al personale di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non concorre alla determinazione del risultato economico ai fini della applicazione della sanzione.
7. I direttori generali delle Aziende sanitarie in applicazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono conferire incarichi esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 con la corresponsione di un compenso non superiore al 50 per cento di quello stabilito per i consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
8. Gli incarichi già stipulati cessano alla loro scadenza e sono rinnovabili nei limiti delle disposizioni di cui al comma 7.
Art. 28.
Ripiano disavanzi Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere
1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 sono abrogati.
2. Al ripiano definitivo dei disavanzi delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere relativi all'anno 2001, ammontanti complessivamente a 434.250 migliaia di euro, al netto della quota di 73.750 migliaia di euro cui si è provveduto mediante la spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 dall'articolo 3, com ma 5, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, che viene pertanto destinata alle finalità del presente articolo, si fa fronte mediante il maggiore avanzo finanziario presunto relativo all'esercizio finanziario 2002, di cui 48.250 migliaia di euro derivante dall'abrogazione di cui al comma 1.
Art. 29.
Sperimentazioni gestionali
1. Le sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato da ultimo dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono obiettivo della programmazione sanitaria ed ospedaliera della Regione. E' fatto divieto alla Regione di intervenire a copertura dei disavanzi della gestione finanziaria dei soggetti che sostengono la sperimentazione.
Art. 30.
Contenimento oneri per ritardati pagamenti
1. All'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 le parole "15 per cento" sono sostituite con le parole "20 per cento".
2. All'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a breve termine previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, purché i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi cumulati con quelli di cui al comma 1, non superino il limite di cui al comma 1.
3. Gli esiti delle suddette operazioni finanziarie affluiscono direttamente alle casse delle Aziende e sono da queste distribuite alle varie categorie di creditori in funzione dell'anzianità del credito e proporzionalmente all'ammontare dello stesso. Nella erogazione di dette somme deve anche tenersi conto della qualità del credito, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in genere e quelle salvavita in particolare.".
Art. 31.
Dismissione degli immobili delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere
1. I direttori generali delle Aziende sanitarie, titolari di patrimoni immobiliari non destinati ad uso assistenziale, verificano entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge la congruità dei loro proventi ai valori di mercato.
2. Qualora i proventi determinati dalla gestione immobiliare di cui al comma 1 risultino inferiori ai corrispondenti valori di mercato, i direttori generali devono procedere all'immediato adeguamento della rendita o alla dismissione del relativo patrimonio immobiliare.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, i direttori generali redigono l'elenco degli immobili e definiscono gli esiti delle verifiche di cui al comma 1, dandone comunicazione all'Assessorato regionale della sanità e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per gli aspetti finanziari.
4. Contestualmente i direttori generali pongono in essere tutti gli adempimenti finalizzati all'ottimale gestione del patrimonio immobiliare di cui al presente articolo, procedendo alla vendita dei beni immobili non proficuamente utilizzati mediante aste pubbliche per lotti costituiti da singoli immobili o porzioni immobiliari, dandone comunicazione secondo i criteri di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli acquirenti dei beni dismessi presentano allo sportello unico di cui all'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, un'unica domanda finalizzata al rilascio di ogni autorizzazione, nulla osta ed atto di assenso comunque denominato necessari allo svolgimento nell'immobile dell'attività produttiva prescelta. Il relativo procedimento deve concludersi nel termine di novanta giorni.
6. Qualora la richiesta di cui al comma 4 comporti il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi che, per quanto non previsto nel presente articolo, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Se una o più delle amministrazioni convocate richiedano, alla prima seduta, chiarimenti o integrazioni gli stessi vanno forniti nel termine di quindici giorni e comunque entro la data della seconda seduta, nella quale la conferenza deve concludere i propri lavori. L'assenza o il silenzio di una delle amministrazioni convocate in entrambe le sedute equivale ad assenso e comporta per il responsabile del procedimento l'onere di acquisire dichiarazione espressa del legale rappresentante dell'impresa circa la conformità alla normativa dell'attività che si va a realizzare.
7. I ricavi derivanti dalla cessione degli immobili devono essere destinati prioritariamente alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti e l'eventuale parte eccedente deve essere accantonata in un apposito fondo di riserva patrimoniale per almeno un biennio.
8. Le medesime procedure trovano applicazione per gli immobili non più destinabili ad uso assistenziale a seguito della ristrutturazione della rete ospedaliera regionale previa delibera della Giunta regionale.
Art. 32.
Conferimento sedi farmaceutiche
1. In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il 10 per cento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è conferito dall'Assessore regionale per la sanità, sulla base di una graduatoria regionale per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia rurale sussidiata delle isole minori con almeno 10 anni di anzianità di servizio.
2. Un'apposita commissione, da nominarsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, valuta i titoli presentati secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e definisce la graduatoria di cui al comma 1 che rimane in vigore fino ad un massimo di tre anni. A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la minore età anagrafica.
3. Il nuovo conferimento può avvenire solo dopo la rinuncia dei beneficiari alla sede farmaceutica sussidiata.
Art. 33.
Presidi farmaceutici di emergenza
1. Nelle località disagiate prive di assistenza farmaceutica, a seguito della chiusura dei dispensari farmaceutici disposta dall'Assessorato regionale della sanità in quanto non conformi alla vigente normativa introdotta dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono istituiti presidi farmaceutici di emergenza (P.F.E.) destinati alla distribuzione di farmaci di uso comune e di pronto soccorso aperti e funzionanti tutto l'anno, da affidare, previo concorso per titoli, ad un titolare di farmacia del comune di cui fa parte la località suddetta.
Art. 34.
Interventi in favore dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer
1. Nell'ambito degli obiettivi del vigente Piano sanitario regionale ogni Azienda unità sanitaria locale della Regione attiva i seguenti servizi per i pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer:
a) un servizio di assistenza domiciliare integrata, in tutti i distretti sanitari, per i pazienti residenti nel territorio di competenza;
b) almeno un centro diurno integrato da attivarsi anche mediante protocolli di intesa con i comuni;
c) una residenza sanitaria assistenziale e/o un nucleo specifico all'interno delle R.S.A. già operanti.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità sono definite le modalità operative per l'attivazione dei servizi di cui al comma 1.
Art. 35.
Controlli veterinari
1. I controlli veterinari effettuati a destinazione sugli allevamenti transumanti o che si spostano per urgenti motivi di alimentazione in base a quanto previsto dall'articolo 14 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, devono essere oggetto di compensazione economica da parte dell'Azienda unità sanitaria locale di partenza, presso la quale tali allevamenti sono censiti, a favore del settore di sanità pubblica veterinaria, competente sui territori di destinazione, che ha effettuato gli accertamenti sanitari.
Art. 36.
Forniture beni e servizi
1. Alle forniture di beni e servizi per le Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, effettuate ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano rispettivamente i limiti di importo previsti dal comma 3 dell'articolo 31 e dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, sono premesse le seguenti parole "Per l'appalto di forniture di beni e servizi superiori a 100.000 euro".
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è così sostituito:
"2. Nessuna fornitura di beni o servizi può essere frazionata allo scopo di sottrarla all'applicazione del presente
articolo.".
Art. 37.
Rinegoziazione mutui
1. Al fine di realizzare con modalità omogenee la rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, con gli istituti di credito mutuanti, apposite convenzioni, distinte per settore di intervento, tendenti ad individuare tassi di interesse alla cui stregua i singoli contratti di mutuo si intendono modificati e le più idonee modalità di applicazione in relazione alle diverse forme tecniche.
2. I tassi determinati nelle predette convenzioni non possono essere superiori a quelli che saranno fissati in campo nazionale per la rinegoziazione dei mutui agevolati ai sensi di leggi statali, ed avranno decorrenza dall'1 gennaio 2003 con effetti su tutti i ratei di interessi maturati successivamente a tale data. I predetti tassi devono comunque tener conto della differente decorrenza prevista dalla vigente normativa statale regionale.
3. Le convenzioni sono applicate su tutti i contratti di mutuo già stipulati che alla data del 1° gennaio 2003 risultino regolati ad un tasso di interesse superiore ai tassi individuati per la tipologia corrispondente o analoga nelle convenzioni medesime. Dalla rideterminazione delle rate e dei piani di ammortamento non possono derivare maggiori oneri né a carico dei mutuatari né a carico della Regione.
4. La riduzione del tasso derivante dalla rinegoziazione convenuta opera a favore della Regione siciliana e dei mutuatari in proporzione al rapporto sussistente tra interesse a carico della Regione ed a carico del mutuatario, con le modalità che saranno individuate nelle convenzioni di cui al comma 1 in relazione alle diverse forme tecniche di agevolazione. Il tasso a carico del mutuatario non può comunque essere inferiore all'1,50 per cento, fermo restando il mantenimento in suo favore di eventuali condizioni più favorevoli esistenti alla data di rinegoziazione.
5. A decorrere dalla data di stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, non trovano più applicazione, in ordine ai singoli contratti i cui tassi di interesse vengono in tal modo ridotti, le altre modalità di rinegoziazione già previste dall'ordinamento regionale.
6. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 le minori spese, rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, non possono essere destinate a nuove o maggiori spese, fatti salvi gli eventuali oneri discendenti da rapporti finanziari pregressi tra gli istituti di credito e la Regione siciliana. Dette somme vanno iscritte, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, in un apposito fondo dello stato di previsione della rubrica
bilancio.
Art. 38.
Interventi decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud
1. Per la prosecuzione degli interventi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud, i dipartimenti regionali competenti per materia trasferiscono le competenze e le relative risorse finanziarie previste per ciascun progetto direttamente agli enti attuatori, che provvedono a tutti gli adempimenti necessari per la definizione degli interventi medesimi.
2. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro provvede all'iscrizione nelle pertinenti rubriche del bilancio regionale delle somme necessarie all'attuazione del comma 1 su richiesta del dipartimento regionale della
programmazione.
Art. 39.
Sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Fatti salvi fino alla naturale scadenza i contratti in corso, ai fini del contenimento della spesa, nell'Amministrazione regionale, negli enti locali, negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione i datori di lavoro ricorrono, per l'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria, alle Aziende sanitarie locali competenti per
territorio.
Art. 40.
Soppressione ISMIG
1. L'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) è soppresso.
2. Il personale dipendente dell'Istituto che presta servizio nelle sedi di Palermo, Catania e Messina è trasferito rispettivamente all'Ente ospedaliero Villa Sofia di Palermo, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina. Il relativo trattamento economico, se più favorevole, è quello in godimento al momento della soppressione, con riassorbimento della parte eccedente nel caso di futuri miglioramenti.
3. Il dirigente incaricato di ciascuna delle Aziende provvede all'equiparazione giuridica delle posizioni contrattuali del personale nel rispetto delle qualifiche e delle posizioni funzionali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale del comparto sanità.
4. I finanziamenti già previsti per l'ente soppresso, pari a 7.747 migliaia di euro, dall'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui alla delibera della Giunta regionale del 15 novembre 2002, vengono trasferiti dal l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 all'Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO di Palermo. Il patrimonio dell'Istituto soppresso è trasferito all'Ente ospedaliero Villa Sofia, che subentra all'ISMIG in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi.
Art. 41.
Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna
1. In applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 il consorzio obbligatorio tra i produttori di manna è incorporato dall'Ente di sviluppo agricolo, che subentra nei rapporti attivi e passivi e nel patrimonio dell'incorporato consorzio, nonché nelle specifiche funzioni già esercitate dal consorzio stesso.
2. Il personale del consorzio, in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in un apposito ruolo ad esaurimento, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti al momento del
passaggio.
Art. 42.
Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia
1. L'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è abrogato.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai soggetti beneficiari previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91, dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, i contributi nella misura e con le modalità ivi previsti.
3. Ferme restando le finalità di cui alle leggi regionali citate, gli enti e le associazioni beneficiarie dei contributi sono autorizzati ad utilizzare e rendicontare le somme accreditate a titolo di contributo per gli anni di attività a decorrere dal 2001 entro un anno dalla data di accreditamento degli
stessi.
Art. 43.
Norme in favore delle IPAB
1. L'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si applica anche alle IPAB operanti in
Sicilia.
Art. 44.
Atti di programmazione economico-finanziaria
1. Il Governo regionale provvede, per quanto di competenza regionale, alla definizione dei contenuti del POR Sicilia, del Complemento di programmazione e degli Accordi di programma quadro, (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) previa espressione da parte dell'Assemblea regionale siciliana degli atti di indirizzo. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. Gli atti di indirizzo (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) costituiscono atti di programmazione economico-finanziaria.
3. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) Le proposte di modifica (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) finanziarie sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 45.
Diritto di accesso
1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunto il seguente articolo 28 bis:
"1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.
3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.
3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata del dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato.
3 quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori.".
Art. 46.
Istituzione del registro dei pareri
1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, nonché per assicurare omogeneità nell'attività degli uffici degli Assessorati regionali e dell'Ufficio legislativo e legale in ordine ai pareri resi e richiesti dagli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione siciliana, sono istituiti, presso gli stessi il "registro dei pareri resi" ed il "registro dei pareri richiesti".
2. Nel "registro dei pareri resi" e nel "registro dei pareri richiesti" sono specificati i dati identificativi dell'ente richiedente e/o emittente, la data e l'oggetto della richiesta di parere, nonché la data del rilascio dello stesso da parte degli uffici di cui al comma 1.
3. I pareri indicati nei registri di cui al comma 2, sono raccolti per esteso in un apposito "bollettino dei pareri" curato dalla Presidenza della Regione
siciliana.
Art. 47.
Immobili da destinare a sedi istituzionali
1. Nell'ambito delle dotazioni di bilancio destinate al pagamento di fitti per gli immobili ad uso dell'Amministrazione regionale, per l'acquisto o la realizzazione di immobili da destinare a sedi istituzionali dell'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a contrarre con gli istituti di credito mutui di durata massima ventennale.
2. Per l'attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Su disposizione del Presidente della Regione gli immobili ubicati nella città di Catania o negli altri capoluoghi di provincia che sono o saranno nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, possono essere adibiti a sede di strutture operative e di rappresentanza della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali o ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana e di organi ed organismi di rilievo
istituzionale.
Art. 48.
Attivazione spesa misure P.O.R.
1. Al fine di velocizzare la spesa relativa alle misure del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e conseguire gli obiettivi di spesa dell'anno 2003, le maggiori somme risultanti dalle rimodulazioni finanziarie delle misure vengono utilizzate per intero attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle circolari e ai bandi regionali già approvati al momento dell'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 49.
Ufficio idrografico regionale
1. All'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 1, 2, 3 e 4 le parole "Servizio" e "Servizio Tecnico" sono sostituite dalla parola "Ufficio";
b) al comma 2 le parole "sino alla riforma dell'Amministrazione regionale" sono sostituite dalle parole "nelle more dell'attuazione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali";
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Lo svolgimento organico e l'indirizzo delle attività tecnico-scientifiche-conoscitive, di previsione e prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al ciclo integrato del l'acqua, avviene ad opera del predetto ufficio che, a tal fine, provvede per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza e del relativo sistema informativo pluviometeoidrologico polifunzionale promuovendo, anche, l'innovazione tecnologica di interesse. A tal fine l'Ufficio utilizza stabilmente il personale tecnico di cui all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.";
d) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo:
"L'Ufficio, per le prerogative di autonomia di cui al comma 2, adotta le necessarie articolazioni organizzative e funzionali, previa deliberazione della Giunta regionale. Si applicano le norme e la disciplina discendenti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.";
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. Per il potenziamento dell'Ufficio e l'avviamento del centro funzionale di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267 sono trasferite le somme di cui al comma 2 dello stesso articolo, assegnate alla Regione siciliana e non impegnate, alla data del 28 febbraio 2003".
Art. 50.
Disposizioni in materia di motorizzazione civile
1. Una quota delle entrate previste nel bilancio della Regione e derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, nonché di quelle previste dall'articolo 19, comma sesto, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è destinata al funzionamento ed al potenziamento dei servizi delle motorizzazioni civili della Sicilia. Al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'ambito delle risorse regionali destinate a tali finalità, il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni è autorizzato a stipulare, per la certificazione e la rendicontazione della spesa oggetto della norma suddetta, apposita convenzione con società specializzata.
2. Ferma restando la titolarità dei relativi adempimenti per l'espletamento delle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli uffici della motorizzazione civile possono utilizzare, tramite convenzione, le stazioni realizzate da privati.
Titolo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art. 51.
Divulgazione agricola
1. Al fine del potenziamento e della più capillare diffusione sul territorio della Regione delle attività di divulgazione agricola, a valere delle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1 del bilancio della Regione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, di importo inferiore alla soglia di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, con le organizzazioni professionali di categoria e della cooperazione agricola che hanno realizzato progetti-programma nei settori dell'assistenza tecnica, della divulgazione e della contabilità aziendale.
2. L'articolo 14 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e l'articolo 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 sono abrogati.
Art. 52.
Indennità compensativa pregressa
1. Ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 7.500 migliaia di euro, relativa alle assegnazioni di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata nell'esercizio 2003 alla corresponsione della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Art. 53.
Attività di ricerca delle facoltà di agraria
1. Le università degli studi di Palermo e Catania utilizzano i fondi già attribuiti ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'articolo 55 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50 per il potenziamento delle attività di ricerca delle rispettive facoltà di agraria.
Art. 54.
Disposizioni sull'ESA
1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare, entro il corrente esercizio finanziario, l'avanzo di amministrazione utilizzabile, come determinato dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002, approvato secondo le vigenti disposizioni, per i seguenti fini istituzionali:
a) ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252);
b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali (capitolo 260);
c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);
d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
e) spese per la manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267);
f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507).
2. Ai fini del comma 1 per gli esercizi finanziari dal 2000 al 2002 non si applicano all'Ente di sviluppo agricolo le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
3. A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, l'incarico di direttore generale, equiparato a dirigente generale della Regione siciliana, viene conferito secondo la procedura prevista all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e la disciplina di cui al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, a dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione regionale. Il relativo contratto di lavoro sarà stipulato dal presidente dell'ente.
Art. 55.
Disposizioni per il settore agricolo
1. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta in attuazione del comma 4 octies, dell'articolo 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno 2003, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma è vincolata al finanziamento degli interventi previsti dai commi 4 bis e 4 ter del medesimo articolo 13, nonché dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Al coofinanziamento regionale degli interventi di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "prorogano al 30 giugno 2003" sono sostituite dalle parole "possono prorogare, con durata concordata tra le parti".
4. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano, con durata massima al 30 giugno 2004, le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento scadute a partire dal 31 dicembre 2002 o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2003, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 13, commi 4 bis e 4 ter del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 56.
Imprenditori agricoli
1. Nell'applicazione della legislazione regionale sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale anche le società di persone e di capitali, aventi sede sociale nel territorio della Sicilia, a condizione che:
a) l'oggetto sociale preveda la conduzione di azienda agricola o di allevamento del bestiame, agriturismo e/o turismo rurale;
b) il reddito derivante dall'attività agricola sia superiore al 50 per cento del reddito totale rilevabile dai bilanci societari;
c) la persona delegata per statuto alla conduzione dell'azienda sia in possesso dei requisiti di capacità professionale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Art. 57.
Turismo rurale
1. Per l'esercizio delle attività di turismo rurale, agrituristiche ed agricole, nei territori dei parchi naturali della Regione siciliana, è consentita, previo nulla osta dell'ente parco, la fornitura di energia elettrica ed il collegamento alla rete telefonica, anche per via aerea con palificazione.
Art. 58.
Mutamento destinazione opere per l'agricoltura
1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato di aiuti regionali per l'agricoltura non possono essere distolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto per almeno dieci anni dalla data di fine lavori.
Art. 59.
Risarcimento imprese agricole
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 3.000 migliaia di euro, relativa alle assegnazioni di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modifiche e integrazioni è destinata nell'esercizio finanziario 2003 alla corresponsione di risarcimenti alle imprese agricole e serricole danneggiate da calamità naturali nell'anno 2003 nella provincia di Ragusa.
Art. 60.
Istituzione del fondo regionale per l'impiantistica sportiva
1. E' istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo, il Fondo regionale per l'incremento, potenziamento e miglioramento degli impianti e delle attrezzature sportive di seguito denominato "Fondo", attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai requisiti per l'accesso ai finanziamenti dello stesso Istituto per il credito sportivo. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è disciplinato il funzionamento del Fondo.
2. Il Fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione siciliana e dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati.
3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti allo sport. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni da altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. Il Fondo, per le finalità indicate al comma 1, assolve alle concessioni di contributi per interessi in relazione a mutui concessi dall'Istituto per il credito sportivo.
5. La dotazione iniziale del Fondo, fissata in 1.500 migliaia di euro, è garantita con parte delle disponibilità del Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive isolane.
6. Per gli anni successivi, gli ulteriori conferimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
7. I contributi di cui al comma 4 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti dell'Istituto per il credito sportivo.
8. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso di soppressione del Fondo, le somme residue comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono versate in entrata nel bilancio della Regione.
9. Gli impianti realizzati con i contributi di cui al presente articolo sono posti a disposizione delle pubbliche istituzioni o comunque sono destinati a finalità sociali in misura proporzionale all'entità dell'intervento finanziario regionale concesso.
Art. 61.
Certificazione antisismica per strutture sanitarie
1. Per le case di cura esistenti e le strutture sanitarie di cui ai punti 2.1 e 2.2 del decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 che erogano prestazioni sanitarie in ambito extraospedaliero ed attualmente ubicate in edifici la cui costruzione sia antecedente al decreto ministeriale 3 giugno 1981, la produzione di certificazione antisismica è sostituita da certificazione di rispetto delle normative vigenti all'epoca della costruzione in materia di agibilità e di successive verifiche di conformità e di staticità comprovanti che sono state prese tutte le precauzioni possibili in relazione alla tipologia del fabbricato.
Art. 62.
Contributi a favore dello sport sociale, giovanile e scolastico
1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:
"Nel piano per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti finanziamenti nella misura massima del:
a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;
b) 20 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
c) 7,5 per cento a sostegno dell'attività scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;
d) 7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive.
Art. 63.
Concessione benefici legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
1. Gli aiuti ed i benefici previsti dagli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, per progetti e programmi di investimento di importo non superiore a 200 migliaia di euro, sono concessi secondo le disposizioni sulla procedura automatica stabilite dall'articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Per progetti e programmi di investimento di importo superiore si applicano le disposizioni dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sulla procedura valutativa.
Art. 64.
Assegnazioni agli enti locali
1. Per il triennio 2003-2005 le assegnazioni annuali a favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 745.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
2. Per l'esercizio 2003 l'assegnazione a favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, è determinata in 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, stimato definitivamente in 60.000 migliaia di euro, ed è destinata, per una quota pari almeno al 5 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
3. Le quote dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.
4. Per l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale alle province è ridotta in base ad una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003. Sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è determinata la riduzione definitiva della medesima assegnazione. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
5. A decorrere dall'esercizio 2005 le assegnazioni annuali a favore delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 un importo corrispondente alle somme complessivamente introitate dalle stesse province nell'anno 2003 per effetto delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
6. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.".
7. Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "promozione" sono aggiunte le parole "e/o gestione" e dopo le parole "Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "da iscrivere in un apposito capitolo di spesa".
8. Al comma 5 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "da emanarsi" sono aggiunte le parole "previo parere della Commissione legislativa permanente".
9. Per il triennio 2003-2005 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
10. La conferenza Regione-autonomie locali determina la percentuale a valere sui fondi di cui al comma 1, da destinare da parte dei comuni alla partecipazione finanziaria per l'attuazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari connesse all'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.
11. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "pari all'1 per cento" sono sostituite dalle parole "pari al 3 per cento".
12. I residui attivi relativi ai trasferimenti regionali sono esclusi, analogamente ai residui derivanti dai trasferimenti erariali, dal computo della somma totale dei residui attivi di fine esercizio che concorrono all'accertamento della condizione di ente locale strutturalmente deficitario ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
13. All'applicazione per l'anno 2002 delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, si provvede in sede di riparto del fondo per le autonomie per l'esercizio 2003 con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno scolastico 2001-2002.
14. Agli eventuali maggiori oneri a carico dei bilanci dei comuni derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dall'articolo 17 della presente legge.
15. Nell'ambito delle assegnazioni alle province di cui al comma 1, la somma di 7.747 migliaia di euro è destinata all'erogazione, in favore degli enti gestori di licei linguistici e musicali, delle somme previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, relative all'anno 1997.
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 65.
Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche. Proroga termine
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 per l'anno 2003 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 giugno 2003.
Art. 66.
Autorizzazione utilizzo risorse trasferite
1. Le risorse finanziarie trasferite agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli esercizi finanziari 2000 e 2001, possono essere utilizzate negli anni 2003 e 2004.
Art. 67.
Acquisizione di beni immobili in favore dell'IRCAC
1. Al fine di sostenere iniziative di sviluppo socio-economico, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a chiedere ai sensi dell'articolo 505 del codice di procedura civile l'assegnazione di beni immobili appartenenti a società cooperative a responsabilità limitata, gravati da ipoteche in favore dello stesso, e sottoposte a procedure esecutive o in liquidazione, a condizione che dalle assegnazioni non discendano per l'IRCAC obblighi di pagamenti nei confronti di altri creditori.
2. Gli immobili assegnati entrano a far parte del patrimonio dell'istituto e devono essere trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio ricadono gli immobili stessi e ad imprese che realizzano investimenti nel territorio della Regione nei settori agricoli, industriali, commerciali, artigianali o in altri settori produttivi.
3. Il prezzo di vendita è determinato dall'ispettorato regionale tecnico.
4. Il ricavato implementa il fondo unico costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni.
Art. 68.
Istituzione di centri di assistenza alle cooperative
1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad istituire centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
2. I centri svolgono a favore delle imprese cooperative siciliane attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie connesse al miglioramento delle attività aziendali, nonché le attività finalizzate alla certificazione di qualità e al controllo di gestione delle cooperative. I centri possono inoltre, nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 1, effettuare attività di scambio di buone prassi cooperative, promuovere iniziative di promozione e formazione cooperativa in collaborazione con scuole ed università e dotarsi di sistemi tecnologicamente avanzati finalizzati all'assistenza in rete delle cooperative siciliane.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese cooperative utenti.
Art. 69.
Sostegno piccole e medie imprese
1. L'IRFIS è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla disciplina comunitaria, che operano nei settori dell'industria vetraria, tessile, cartaria e delle materie plastiche, prestiti a tasso agevolato per far fronte alle spese di avvio dell'attività e di gestione, compresa la formazione di scorte. L'agevolazione è concessa alle imprese che hanno realizzato nuovi insediamenti produttivi avvalendosi dei finanziamenti della legge 9 dicembre 1992, n. 488, secondo l'ordine cronologico di approvazione delle relative graduatorie o altre fonti di finanziamento pubblico.
2. Nei limiti fissati dal Regolamento CE n. 69/01 della commissione 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis, il prestito è erogato al tasso dell'1 per cento per un importo non superiore al predetto contributo pubblico ottenuto ai sensi della legge n. 488 del 1992 o altre fonti di finanziamento pubblico. Il prestito ha una durata di trentasei mesi e può essere rinnovato per lo stesso periodo sussistendo le condizioni economiche e finanziarie dell' impresa.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 fermo restando l'importo massimo può essere concessa, su richiesta dell'impresa, in forma mista in parte come prestito a tasso agevolato e per la restante parte come contributo a fondo perduto.
4. Per le finalità del presente articolo l'IRFIS è autorizzato ad utilizzare 2.000 migliaia di euro a valere sulla disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
5. Le residue disponibilità nonché i successivi rientri in conto capitale degli stanziamenti di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, all'articolo 50 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, all'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
6. Le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e destinate quanto a 10.000 migliaia di euro alle originarie finalità del fondo e quanto a 24.000 migliaia di euro alle finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Alla lettera b) dell'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, dopo le parole "integrata la polizza fidejussoria rilasciata da primarie compagnie di assicurazioni" sono aggiunte le parole "o da società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui all'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non inferiore al 60 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso".
8. I benefici di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, sono applicati ai settori agevolabili ai sensi del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente le agevolazioni all'industria, individuati con la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero delle attività produttive.
Art. 70.
Rimborso anticipazioni consorzi ASI
1. Al fine di consentire la risoluzione dei contenziosi, sulla base di lodi arbitrali e/o decisioni giurisdizionali anche di primo grado, relativi all'acquisizione di aree mediante espropriazione o derivanti dalla realizzazione, anche in concessione, di infrastrutture, indipendentemente dall'ente finanziatore, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a prorogare i termini di restituzione delle anticipazioni concesse ai consorzi per le aree di sviluppo industriale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, anche se non ancora utilizzate. La proroga dei termini per la restituzione delle anticipazioni non può superare cinque anni.
2. I consorzi per le aree di sviluppo industriale devono predisporre un piano di rientro delle anticipazioni a partire dal terzo anno. Alla scadenza della proroga l'Assessorato regionale dell'industria provvede al recupero delle somme anticipate e non ancora rimborsate mediante compensazione con i contributi a qualsiasi titolo concessi ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. l.
3. A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa 642402 del bilancio della Regione non si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Art. 71.
Piani regolatori consorzi ASI
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nel testo modificato dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, continuano ad applicarsi ai piani regolatori dei consorzi ASI che conservano efficacia fino all'introduzione della nuova specifica disciplina prevista nella legge di riforma di detti enti.
Art. 72.
Aree e siti produttivi ASI
1. Le aree ed i siti produttivi allocati nelle zone ASI e nelle aree dei comuni destinate a Piani insediamenti produttivi conservano l'originaria destinazione d'uso ed urbanistica anche a seguito della dismissione della corrispondente attività produttiva.
Art. 73.
Ricerca e coltivazione delle sostanze minerali
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è aggiunto il seguente comma:
"Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il soggetto titolare che abbia ceduto il permesso o la concessione a terzi, senza la preventiva autorizzazione di cui al comma 1, può presentare istanza di autorizzazione in sanatoria alla suddetta cessione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché il soggetto cessionario sia in possesso dei necessari requisiti di legge. Il soggetto cessionario è tenuto al pagamento dei relativi oneri concessori anche riferiti ad anni
pregressi.".
Art. 74.
Interporti
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, per la realizzazione di interporti nella Regione siciliana con le risorse di cui all'articolo 52, comma 34, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dipartimento regionale trasporti è autorizzato ad avvalersi anche di società a prevalente capitale pubblico e partecipando anche al capitale di società operanti nel settore.
Art. 75.
Nautica da diporto
1. Nelle more della approvazione di una organica disciplina per la gestione del demanio marittimo regionale, nel territorio della Regione siciliana il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è disciplinato dagli articoli da uno a dieci del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo e dai decreti attuativi emessi in attuazione dell'articolo 10, commi 4, 5 e 6 del medesimo regolamento.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 le parole "dal dirigente generale preposto alla direzione generale del demanio marittimo dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente".
3. Al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 le parole da "redatto ai sensi" sino a "della legge 11 febbraio 1994, n. 109" sono sostituite dalle seguenti "redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7".
4. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia" sono sostituite dalle seguenti "ne dà pubblicità mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è gratuita".
5. Al comma 2 dell'articolo 5 le parole da "g) altre amministrazioni" sino a "tutela di specifici interessi pubblici" sono sostituite dalle seguenti:
"g) il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Amministrazione regionale per esprimersi in ordine alla valenza turistica dell'intervento, ed alla sua idoneità al perseguimento delle finalità di sviluppo turistico;
h) la capitaneria di porto competente per territorio per gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione;
i) il comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, per tutti gli aspetti di propria competenza;
l) il comando marittimo autonomo della Sicilia;
m) il comando zona fari;
n) il compartimento Ferrovie dello Stato;
o) l'Ufficio del Genio civile opere marittime ove il progetto comporti varianti a strumenti urbanistici comunali;
p) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.".
6. Al comma 9 dell'articolo 5 le parole "Ministero dei beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti "Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione".
7. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "strumenti di pianificazione ed urbanistici" sono aggiunte le parole "o in mancanza degli stessi".
8. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:
"6. L'approvazione del progetto definitivo equivale alla approvazione del piano regolatore portuale ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sia che la richiesta di concessione pervenga da un soggetto privato, sia che venga avanzata dal comune territorialmente competente.".
9. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
"7. Con successivo decreto emesso dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può essere modificato il contenuto dei decreti emessi in applicazione del comma 4 del presente articolo, al fine di adattare le modalità di espletamento della pubblica gara e fissare gli elementi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 alle esigenze di sviluppo turistico della Regione.".
10. La definizione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applica anche ai casi diversi da quelli relativi al rilascio della concessione demaniale marittima di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento.
11. Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, coordinato con le modifiche di cui alla presente legge è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contestualmente alla presente legge.
Art. 76.
Uffici dei Project managers
1. E' istituito nel bilancio della Regione siciliana, rubrica sanità, Fondo sanitario regionale, per l'anno 2003 un Fondo con la dotazione finanziaria di 1.500 migliaia di euro.
2. Il Fondo è destinato alle spese per l'anno 2003 relative all'avvio ed al funzionamento degli Uffici dei Project managers finalizzati all'istituzione delle Fondazioni e definizione dei Progetti gestionali dei Centri di Eccellenza di Catania, Messina e Palermo, nonché alla copertura degli oneri relativi ai contratti con i soggetti incaricati. Relativamente al rapporto contrattuale si fa riferimento alla tipologia contrattuale prevista per i direttori generali di Aziende sanitarie con quantificazione del compenso parametrato a quello previsto per i direttori di Aziende sanitarie di fascia B.
3. Il rapporto di lavoro del Project manager è regolato da contratto di diritto privato, stipulato dall'Assessore regionale per la sanità e disciplinato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Il Project Manager per le finalità di cui al presente comma si avvale della collaborazione di consulenti esterni, nonché di personale e di mezzi messi a disposizione dai membri pubblici o privati della Fondazione.
4. L'Azienda ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, incaricate di realizzare le strutture dei Centri di Eccellenza, mettono a disposizione dell'ufficio dei Project managers idonei locali, mezzi tecnologici, personale qualificato e quanto altro necessario per il suo funzionamento.
5. All'onere di cui al presente articolo si provvede con parte delle disponibilità del Fondo sanitario regionale.
6. Per gli anni successivi, gli oneri relativi gravano sul bilancio delle Fondazioni.
Art. 77.
Bed and breakfast
1. Al comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "di tre camere" sono sostituite con le parole "di cinque camere ed un massimo di venti posti letto".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati.".
3. All'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
"14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente
legge.".
Art. 78.
Centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia"
1. Al fine di promuovere e sostenere le attività informative sui programmi per la cooperazione, lo sviluppo rurale e le risorse umane, la Regione eroga contributi attraverso il centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia" per iniziative volte a favorire la diffusione delle conoscenze relative alla partecipazione di enti territoriali regionali, associazioni, scuole, singoli cittadini, ai programmi comunitari banditi nell'ambito dell'Unione, al fine di individuare nuove forme di attività che favoriscano lo sviluppo socio-economico regionale.
Art. 79.
Formazione e aggiornamento autista-soccorritore
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione finanzia, con le risorse destinate a tali finalità dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione, le attività di prima formazione e di aggiornamento per la qualifica di operatore esperto nelle situazioni di emergenza-urgenza (autista-soccorritore) programmate ed avviate dal Centro interaziendale per l'addestramento professionale integrato di Palermo.
Art. 80.
Aeroporto intercontinentale del Mediterraneo
1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad attivare tutte le procedure per l'affidamento dell'incarico dello studio di fattibilità e del progetto di massima, finalizzato alla realizzazione dell'aeroporto intercontinentale del Mediterraneo, da allocare nell'area centro orientale della Sicilia.
Art. 81.
Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive
1. E' istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive", al fine:
a) di favorire nuovi insediamenti produttivi e/o ampliamenti di quelli esistenti;
b) dello svolgimento di operazioni relative all'acquisizione di aree destinate o impegnate ad attività produttiva, loro infrastrutturazione per il recupero di beni dismessi ivi presenti.
2. Al fondo di rotazione possono partecipare consorzi per le aree di sviluppo industriale, soggetti di gestione dei contratti d'area, dei patti territoriali ed altri soggetti di gestione, pubblici o assimilati.
3. Il fondo è costituito con le risorse che annualmente sono individuate dall'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito di quelle di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e con le altre che perverranno allo stesso dalle misure nazionali o comunitarie o assegnate o di appartenenza agli enti di cui al comma 2 che vogliano concordare il modo di utilizzo di tali risorse e delle altre acquisite o di cui è prevista l'acquisizione da parte del fondo.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a) validità quinquennale del programma di utilizzazione delle risorse del fondo con riferimento ai programmi di spesa di ogni singolo ente o soggetto;
b) ripartizione del fondo per ogni ente o soggetto in misura minima proporzionale all'estensione territoriale di competenza o oggetto del programma di utilizzazione;
c) tempi di reintroito non superiori a cinque anni dalla erogazione;
d) garanzie di reintroito.
5. I Consorzi per le aree di sviluppo industriale possono svolgere le attività di cui al presente articolo anche in deroga alle prescrizioni di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, in materia di acquisizione aree e/o interventi infrastrutturali di cui agli articoli 26 e 27 della citata legge regionale e nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle aree di sviluppo industriale.
Art. 82.
Interventi in favore delle imprese operanti nel settore turistico
1. Per le finalità di cui agli articoli 76 e 78 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2003, un limite di impegno ventennale di 3.000 migliaia di euro per le opere murarie e gli impianti fissi e un limite di impegno decennale di 500 migliaia di euro per le attrezzature e per l'arredamento.
Art. 83.
Indennità integrativa attività socialmente utili
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare l'indennità integrativa di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso la Regione siciliana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.
Art. 84.
Ricostruzioni immobili ed infrastrutture Eruzione e sisma del 27 ottobre 2002
1. Il ripristino e la ricostruzione degli immobili e delle infrastrutture di Piano Provenzana e limitrofi, ricadenti nel comune di Linguaglossa, danneggiati o distrutti dall'eruzione e dal sisma del 27 ottobre 2002 possono avvenire nel rispetto della cubatura preesistente, ivi compresi i cantinati, anche in deroga alla vigente normativa di salvaguardia del parco dell'Etna, ai sensi del quarto comma dell'articolo 30 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.
2. Ove ricorrano motivi di ordine geologico connessi alla sismicità della zona, la ricostruzione medesima può avvenire, con il parere favorevole dell'ufficio del genio civile e dell'autorità preposta alla tutela del Parco, con diversa localizzazione rispetto al sito originario. In tale ipotesi gli interventi di ricostruzione possono essere effettuati prescindendo dalla esecutività del Piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Etna, così come previsto all'allegato A, parte terza, paragrafo 4.1.1. del decreto presidenziale 17 marzo 1987 di istituzione del Parco dell'Etna e con procedura d'urgenza, prevedendo la conferenza dei servizi da parte di tutti gli organi che devono rilasciare parere. Il comune di Linguaglossa può presentare agli organi competenti del Parco il piano particolareggiato per l'intera area, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo 8, punto 3, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 85.
Esecuzione opere
1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dei capitoli 672003, 672004, 672005 e 672006 le somme relative all'esecuzione delle opere ricomprese nel programma annuale di spesa dell'esercizio finanziario 2001, per le quali è stato adottato dall'organo competente il provvedimento di aggiudicazione a seguito delle procedure di gara espletate entro il 31 dicembre 2002.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 86.
Concessioni gas naturale
1. La data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015.
Art. 87.
Insediamenti produttivi in verde agricolo
1. Gli insediamenti produttivi, realizzati in verde agricolo in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mantengono la destinazione urbanistica di opificio industriale, anche qualora il programma di investimento che ne ha dato titolo non sia più ricompreso in patti territoriali, in contratti d'area e nelle previsioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, a condizione che i relativi immobili, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ultimati o in corso di ultimazione, secondo quanto indicato dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Art. 88.
Tariffe fornitura acqua dissalata
1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 sono così sostituiti:
"3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36. Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può erogare tale differenza anche attraverso società pubblica da costituire, finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari ambiti territoriali ottimali".
2. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'
Art. 89.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47
1. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole "alla lettera b)" sono sostituite con le parole "alla lettera a)";
b) il comma 14, punto 3) è così sostituito:
3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:
a) Programma operativo regionale;
b) altri interventi comunitari;
c) Fondo sanitario regionale;
d) finanziamenti dello Stato ed altri enti;
e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione.
2. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"23. L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.
24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall'1 gennaio 2005, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità
finanziaria.".
Art. 90.
Disposizioni in materia di residui attivi
1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2001 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2002, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art. 91.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti
1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1992, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2002, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2001 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2000 o, qualora trattasi di spese per investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni, fino all'esercizio 1997, cui alla chiusura dell'esercizio 2002 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 92.
Controlli atti di liquidazione delle spese
1. Le ragionerie centrali in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, esercitano i propri controlli sugli atti di liquidazione delle spese per indennità di missione e di quelle ad esse correlate sulla scorta della nota di liquidazione. Il dirigente responsabile della spesa predispone e sottoscrive la nota di liquidazione nella quale dichiara altresì che tutta la necessaria documentazione giustificativa è stata prodotta, è regolare ed è in suo possesso.
2. Lo schema tipo della nota di liquidazione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le Ragionerie centrali, almeno due volte l'anno, esercitano controlli a campione presso i dirigenti responsabili per verificare l'ammissibilità di ciascun documento giustificativo e la sua rispondenza con le voci riepilogate nella relativa nota di liquidazione.
Art. 93.
Disposizioni in materia di tesoreria unica regionale
1. All'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin quando le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per cento rispetto al saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro su richiesta delle amministrazioni regionali interessate all'emissione di specifici titoli di spesa può autorizzare, in casi motivati ed eccezionali, deroghe al rispetto del predetto limite.
1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti di cui al comma 1 negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, si provvede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale del consuntivo della Regione. Dell'eliminazione delle somme di cui al presente comma è data comunicazione agli enti interessati.
1 quater. Le disponibilità di cui al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un apposito Fondo da utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate prima dell'emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter.
1 quinquies. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il relativo obbligo, previa istanza documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del decreto di cui al comma 1 ter alle amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari trasferimenti, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui gravavano originariamente le spese, successivamente o, in mancanza di disponibilità, preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, mediante prelevamento dall'apposito Fondo.
1 sexties. Trascorso il termine sopra indicato nessuna somma può essere più richiesta all'Amministrazione regionale.".
2. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è sostituito dai seguenti:
"3. I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3 bis. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell'elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale".
Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
Art. 94.
Disposizioni per l'ARPA
1. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'ARPA Sicilia trovano applicazione il comma 2 dell'articolo 5, il comma 2 dell'articolo 7 e gli articoli 11 e 53 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e gli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, salvo i necessari adeguamenti disposti con apposito regolamento. Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario.";
b) al comma 4 le parole "laboratori provinciali" sono sostituite con le parole "laboratori chimici";
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle A.U.S.L. di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature.
4 ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione ed ai laboratori di igiene e profilassi medici con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8 sono definite le modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed integrazione.
4 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001.
4 quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia.";
d) alla lettera a) del comma 6 le parole "non immediatamente" sono soppresse;
e) alla lettera a) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'articolo 3 bis, commi 8, 10 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento delle tre figure apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie locali di massima dimensione";
f) alla lettera b) del comma 6 le parole da "un gettone" sino ad "analoghi enti" sono sostituite con le parole "una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aumentato al 20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzativa dell'Agenzia";
g) il comma 7 è così sostituito:
"7. Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte.";
h) il comma 10 è così sostituito:
"10. Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dei laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito l'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengono stabiliti i parametri per la definizione della quota di fondo sanitario regionale da destinare all'ARPA Sicilia.".
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale dei laboratori chimici di igiene e profilassi, ancorché temporaneamente amministrato dalla Azienda unità sanitaria locale di appartenenza e nelle more del definitivo inquadramento, ha comunque un rapporto di dipendenza funzionale esclusivo con l'ARPA.
Art. 95.
Fondo nazionale politiche migratorie
1. All'articolo 40 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole "capitolo 313301" sono aggiunte le seguenti: "nonché ad attivare le stesse risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie ripartite annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione siciliana in forza dell'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.".
Art. 96.
Personale enti parco
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole "dipendente dall'Amministrazione regionale o da enti pubblici" sono sostituite dalla parola "comandato".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole "31 marzo 1995" sono sostituite dalle parole "28 febbraio 2003" e le parole da "o che" a "ininterrotto" sono soppresse.
Art. 97.
Cessione gratuita di computer e di attrezzature non più in uso presso l'Amministrazione regionale
1. Per contribuire allo sviluppo della conoscenza informatica dei giovani, la Regione siciliana, su richiesta delle scuole e dei centri sociali, cede gratuitamente alle stesse le relative attrezzature non più utilizzate presso i propri uffici, né richieste dagli enti sottoposti a vigilanza e/o tutela della Regione. Il passaggio di proprietà avviene mediante firma di apposito contratto di cessione a titolo gratuito.
2. Il Presidente della Regione, con apposito decreto, fornisce l'elenco delle attrezzature che si possono cedere gratuitamente.
3. Entro trenta giorni gli enti e le onlus che ne hanno diritto formulano l'apposita richiesta.
Art. 98.
Vivaio di viti americane
1. Per l'esercizio finanziario 2003 il vivaio governativo di viti americane è autorizzato ad utilizzare le somme stanziate nell'esercizio finanziario 2002 per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 per far fronte ad oneri pregressi.
Art. 99.
Interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
1. Alle agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere generale rivolta a chiunque ponga in essere, nel termine previsto, gli atti indicati nello stesso articolo.
Art. 100.
Interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36
1. L'articolo 30, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 va interpretato nel senso che nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65, il pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie i cui stabili, costruiti con i contributi erogati dalla Regione, con propri fondi e/o con fondi statali acquisiti ed iscritti nel bilancio della Regione stessa, siano stati colpiti da ordinanze di sgombero perché inagibili, con inagibilità anche parziale, per effetto degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, è sospeso sino al totale riattamento e alla ricostruzione degli immobili cui si riferiscono.
Art. 101.
Interpretazione autentica della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16
1. Per "ciascuno dei nuclei familiari" di cui alla legge regionale 1 agosto 1990, n. 16 deve intendersi "moglie e figli, anche non conviventi" dei marittimi deceduti o dispersi nei naufragi previsti dallo stesso articolo 1.
2. Il contributo straordinario di lire 50 milioni a favore dei "nuclei familiari", come definiti al comma 1, deve intendersi per ogni vittima appartenente allo stesso nucleo familiare.
3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16 per "familiari delle vittime e dei dispersi del naufragio della nave-traghetto Espresso Trapani-Livorno, avvenuto al largo del porto di Trapani il 29 aprile 1990", devono intendersi "moglie e figli, anche non conviventi" delle vittime e dei dispersi del naufragio stesso.
Art. 102.
Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71
1. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è da interpretarsi nel senso che non è obbligatoria la contestuale adozione del Piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le prescrizioni esecutive possono essere adottate anche dopo l'approvazione del Piano regolatore generale e comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione dello strumento urbanistico generale.
Art. 103.
Interpretazione autentica dell'articolo 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6
1. La disposizione contenuta nell'articolo 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 "almeno centottantuno giorni di navigazione" deve intendersi nel senso della detrazione dai giorni di navigazione effettiva dei periodi di fermo di cui agli articoli 170, comma 2, e 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Art. 104.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 105.
Estensione benefici ex articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4
1. I benefici disposti dall'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 sono estesi ai creditori ex soci del consorzio Casa Nostra a fronte dei versamenti effettuati in conto costruzione del complesso edilizio Ritiro Tremonti del comune di Messina colpiti da ordinanza di sgombero.
2. La spesa autorizzata per le finalità dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 è destinata, nel limite di 250 migliaia di euro alle finalità del comma 1.
Art. 106.
Consorzi di bonifica
1. Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Per il triennio 2003-2005 sono assicurate agli operai, ai braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 2000-2002 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, a qualunque titolo salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti garanzie occupazionali:
a) 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
b) 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;
c) 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1).
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1).
5. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui ai commi 3 e 4 sono quantificati ai sensi della lettera g) dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Alle spese di vigilanza e custodia delle dighe e delle opere di ritenuta soggette al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 2.3.1.3.1, capitolo 146514.
7. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
"6 ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7".
8. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, dopo le parole "in servizio" sono aggiunte le parole "o in quiescenza".
9. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2003-2004 e la relativa copertura di spesa deve essere assicurata entro l'esercizio finanziario 2004.
Art. 107.
Provvedimenti in favore familiari vittime del dovere
1. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi in favore del coniuge superstite o dei genitori o degli orfani o del convivente more uxorio dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende unità sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati vittime di azioni criminose nell'adempimento del proprio dovere.
2. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, il servizio competente del dipartimento regionale enti locali acquisisce dal Prefetto della provincia dove è stato commesso il delitto un dettagliato rapporto redatto secondo quanto stabilito all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito e lo trasmette al Presidente della Regione che dispone il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere" con apposito decreto. All'emanazione dei provvedimenti concessivi dei suddetti benefici provvede il competente servizio del dipartimento regionale enti locali.
Art. 108.
Provvedimenti in favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Ustica
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, nati o residenti in Sicilia, a condizione che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età o che non siano dipendenti di enti pubblici.
Art. 109.
Proroga termine per la gestione del sistema di emergenza
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 2004.
Art. 110.
Pareri di idoneità statica e sismica
1. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, ai fini dell'idoneità statica e sismica di cui all'articolo 4 delle legge 5 novembre 1971, n. 1086, e degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si applicano le procedure di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26.
2. I competenti uffici di zona del Genio civile provvedono a disporre verifiche a campione dei progetti assoggettati alla procedura di cui al presente articolo.
Art. 111.
Autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico
1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di novanta giorni.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1, nei successivi trenta giorni, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che si pronunzia attraverso un commissario ad acta. Trascorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta il parere si intende reso in senso favorevole.
Art. 112.
Scuole di restauro lapideo
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può autorizzare gli enti locali ad istituire scuole di restauro lapideo in città facenti parte del patrimonio dell'Unesco per l'arte barocca.
Art. 113.
Smaltimento dei reflui
1. Nei comuni privi di fognature, in deroga alle disposizioni generali e fino alla realizzazione delle stesse, è possibile utilizzare una tipologia alternativa di scarichi prevista dalla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, con il supporto di una relazione idrogeologico-ambientale che accerti le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della citata delibera.
Art. 114.
Consiglio di amministrazione CIAPI
1. Per i centri interaziendali di addestramento professionale integrato della Sicilia, enti rientranti tra quelli ai quali si applica il dettato dell'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la stessa norma trova applicazione anche per i componenti del consiglio di amministrazione.
2. L'onere conseguente all'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza.
Art. 115.
Assegnazioni legge 31 dicembre 1991, n. 433
1. Le assegnazioni di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433 sono utilizzate anche per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 116.
Diritto allo studio in favore di detenuti in espiazione di pena
1. Al fine di estendere il diritto allo studio anche ai detenuti in espiazione di pena è stanziata la somma di euro 200 mila da assegnare agli Atenei. Detta somma è così ripartita:
a) 100 mila euro per le tasse e quote di iscrizione e per l'acquisto dei testi e dei materiali didattici;
b) 100 mila euro per l'attrezzatura e la predisposizione delle aule multimediali per lo svolgimento delle lezioni e per gli esami.
Art. 117.
Assicurazione infortuni alunni scuole materne
1. Dopo il comma 2bis dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il seguente:
"2ter. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il capitolo 372524 "Spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei bambini delle scuole materne regionali" confluisce nel fondo previsto, dal comma 1, terzo capoverso, è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato
diretto.".
Art. 118.
Norme in materia di autoservizi pubblici
1. Dopo l'articolo 3quinquies della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è aggiunto il seguente articolo 3 sexies:
"Art. 3 sexies. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2002, n. 395.".
2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 è così sostituito:
"1. Le licenze sono concesse con bando di concorso esclusivamente a persona fisica. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da comuni diversi. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il
cumulo.".
Art. 119.
Gestione del personale RESAIS
1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è così sostituito:
"6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, specificata al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, cui compete l'obbligo della rendicontazione annuale.".
2. La Resais subentra all'Assessorato regionale dell'industria ed agli enti economici in liquidazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nel contenzioso relativo al personale di cui al comma 6 dell'articolo 7 della medesima legge.
3. Ogni semestre la Resais presenta all'Assessorato regionale dell'industria una relazione sull'andamento del contenzioso e sulle transazioni intervenute.
Art. 120.
Edifici di culto
1. Nelle more di una generale razionalizzazione della gestione del patrimonio regionale, finalizzata al contenimento dei costi di mantenimento, gli edifici di culto e le loro pertinenze di proprietà della Regione, affidati a qualunque titolo ad enti ecclesiastici da almeno 40 anni, sono ceduti in proprietà a titolo gratuito in favore degli stessi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per gli immobili che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico costituenti abbazie, certose e monasteri.
Art. 121.
Gestione di riserve
1. Le province regionali nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, possono avvalersi, mediante la stipula di specifica convenzione, di società per azioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 le cui finalità statutarie prevedono espressamente lo svolgimento di servizi afferenti la salvaguardia e la valorizzazione ambientale.
Art. 122.
Composizione Consiglio regionale delle miniere
1. Il Consiglio regionale delle miniere è integrato da un geologo, membro di diritto, nominato dall'Assessore regionale per l'industria e scelto su una terna proposta dall'ordine regionale dei geologi.
Art. 123.
Eliminazione barriere architettoniche
1. Al fine di assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche degli edifici privati, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare i relativi fondi in favore dei comuni per consentire la liquidazione delle istanze presentate dai soggetti portatori di handicap riconosciuti invalidi secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria regionale formata ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 500 migliaia di euro.
Art. 124.
Contributi a favore dell'Azienda delle foreste demaniali
1. L'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, è sostituito dal seguente:
"Articolo 14 - La Regione trasferisce annualmente all'Azienda delle foreste demaniali due contributi finalizzati rispettivamente al finanziamento integrale delle spese in conto capitale ed al pareggio del bilancio di parte corrente.
2. Alle erogazioni di cui al comma 1 provvede il dipartimento regionale bilancio e
tesoro.".
Art. 125.
Licei socio-psico-pedagogici
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, lo stanziamento di cui all'U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373710, è destinato agli istituti licei socio-psico-pedagogici sperimentali paritari legalmente riconosciuti (ex istituti magistrali).
Art. 126.
Contingente dei Carabinieri
1. Le somme stanziate, nell'esercizio finanziario 2003, per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni possono essere utilizzate anche per far fronte agli oneri afferenti gli anni precedenti.
Art. 127.
Benefici in favore soci cooperative agricole
1. I benefici di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 in favore dei soci delle cooperative agricole sono estesi anche ai soggetti che hanno concesso garanzie in favore di consorzi di cooperative agricole, alle condizioni di cui al medesimo articolo.
2. Per godere dei benefici di cui al comma 1, i soggetti garanti debbono avere già presentato domanda ed essere compresi nell'elenco delle cooperative escluse, approvato con decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca del 28 aprile 2000, pubblicato sulla Gazzetta Uf-ficiale della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000.
Art. 128.
Aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, con riferimento all'aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro nell'ambito delle disponibilità della U.P.B. 6.2.2.6.4.
Art. 129.
Comuni con aree boscose superiori al 30 per cento dell'intero territorio
1. Nei comuni le cui aree boscose superano il 30 per cento dell'intero territorio, la densità edilizia territoriale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è aumentata a 0,20
mc/mq.
Art. 130.
Collegamenti marittimi isole minori
1. Alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 5 bis - Norma transitoria - 1. Al fine di assicurare la continuità dei collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia, a partire dall'1 gennaio 2003 e fino all'affidamento dei servizi, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, trova applicazione il Capo II della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è prorogato il piano di riparto dei servizi di collegamento di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 40 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, fino all'affidamento, tramite procedura concorsuale, della rete dei servizi individuati ai sensi dell'articolo 1 della presente
legge.".
Art. 131.
Piani regolatori generali
1. Nella redazione dei piani regolatori generali dei comuni con più di sessantamila abitanti caratterizzati dalla maggioranza della popolazione residente al di fuori del nucleo urbano centrale, in aggregazioni costituite da contrade e frazioni diffuse sul territorio e caratterizzati altresì dall'utilizzazione agricola del territorio stesso su proprietà fondiarie che presentano forti frazionamenti nelle zone agricole individuate nel piano regolatore stesso ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, può essere consentito un indice edilizio fondiario massimo di 0,10 mc/mq. Tale indice non è computato ai fini del dimensionamento complessivo del piano regolatore generale.
Art. 132.
Fondo di garanzia personale formazione professionale
1. E' costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all'albo previsto dall'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzato ad una politica di sostegno al reddito.
2. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2003, è di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni successivi la spesa è quantificata ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il fondo è, altresì, alimentato dalle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. I benefici non possono superare la durata di 60 mesi. Durante tale periodo l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a prevedere nel piano dell'offerta formativa appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, nonché l'inserimento negli sportelli multifunzionali ove necessario.
Art. 133.
Banca del sangue cordonale
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, l'ulteriore spesa di 300 migliaia di euro. Le spese occorrenti sono poste a carico del fondo sanitario regionale di parte corrente.
Art. 134.
Concessioni immobili in uso gratuito
1. Gli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale già in uso alle compagnie portuali della Sicilia che hanno mantenuto invariata l'utilizzazione e la destinazione, possono essere concessi in uso gratuito alle società sorte dalla trasformazione delle compagnie portuali a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 fino a quando mantengono tale utilizzazione e, comunque, per un periodo non superiore ad anni trenta a condizione che il concessionario provveda a proprio carico a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 135.
Opere funzionali rete ferroviaria
1. Nella fascia di 150 metri a partire dalla battigia sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla rete ferroviaria, munite di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, prescindendo dalle deliberazioni del consiglio comunale di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
Art. 136.
Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina
1. Una quota del 15 per cento del contributo in favore dell'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina" è destinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, all'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina per il perseguimento della propria attività istituzionale.
Art. 137.
Opera nazionale mutilati ed invalidi civili
1. A decorrere dall'anno 2003 una somma pari al 30 per cento del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, è concessa all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili
(ONMIC).
Art. 138.
Corsa dell'Etna
1. E' consentito lo svolgimento della Corsa dell'Etna nella strada provinciale 92 della provincia di Catania dal chilometro 0,0 al chilometro 11,0, limitatamente al periodo dell'anno compreso tra il 15 marzo e il 15 settembre.
Art. 139.
Abrogazione e modifiche di norme
1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "delle banche dati" sono aggiunte le parole "Al fine di consentire ai comuni di migliorare l'accertamento dei propri tributi, il protocollo può stabilire le tecniche di utilizzo della banca dati dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per la visualizzazione dei redditi analiticamente dichiarati dai contribuenti".
3. All'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Con gli stessi fini e modalità dei commi 1 e 2 è concesso, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo all'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, all'Unione nazionale invalidi civili e all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili".
4. Alla fine del primo comma dell'articolo 59 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono aggiunti i seguenti punti:
"10) da un dottore agronomo forestale libero professionista, iscritto al relativo albo professionale su terna proposta dalla Federazione regionale degli ordini professionali;
11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio.".
5. Nelle more della nomina del dottore agronomo forestale di cui al comma 4 restano valide le sedute del consiglio nella composizione attuale.
6. All'articolo 81 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "tre quote quadrimestrali anticipate, di cui la prima" sono sostituite con le parole "due quote semestrali anticipate, rispettivamente" e dopo le parole "del bilancio stesso" sono aggiunte le parole "ed entro il quindici luglio dell'anno di riferimento".
7. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "maggio 2003" sono sostituite con le parole "dicembre 2004".
8. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole "soggetto beneficiario" sono aggiunte le parole "compresi i consorzi di garanzia fidi"; al secondo periodo dopo le parole "in ogni caso il tasso" sopprimere le parole "comprensivo di ogni onere accessorio".
9. Al punto 2) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da "contributi in conto interessi" a "lire 1.000 milioni" sono sostituite con le parole "contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a 100.000 euro e fino a 516.458,90 euro".
10. Al comma 1 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da "dei consorzi possono fare parte" a "enti pubblici" sono sostituite con le parole "dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali".
11. Al comma 4 dell'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole "duecento soci" sono aggiunte le parole "a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle garanzie o che intenda fruire".
12. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, le parole "anche in deroga al numero minimo di associati previsti dalla relativa normativa di settore" sono soppresse.
13. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, dopo le parole "e/o con sistemi allo stesso assimilabili" sono aggiunte le parole "che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".
14. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come modificato dall'articolo 2, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole "unitamente agli emendamenti approvati in sede di adozione ed alle osservazioni ed opposizioni accolte dal consiglio comunale, anche come prescrizioni esecutive del Piano regolatore generale".
15. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è abrogato.
16. Al comma 4 dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo le parole "dei principali quotidiani" è aggiunta la parola "regionali".
17. Al comma 5 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è soppressa la parola "non".
18. All'articolo 64 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è così sostituita: "Valorizzazione beni culturali e riserve naturali";
b) è aggiunto il seguente comma:
"5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente applica, in quanto compatibili e nel rispetto delle specifiche finalità istitutive di ciascuna area naturale protetta, le disposizioni del presente articolo con riferimento alle riserve naturali, sentito l'ente gestore e con priorità del medesimo a parità di servizi offerti e di oneri finanziari.".
19. Alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio. Detti soggetti accedono agli interventi di cui all'articolo 3 solo ove ricorrano le condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti destinatari.";
b) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente lettera:
"g) un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.".
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la parola "appositamente" è soppressa.
21. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la parola "appositamente" è soppressa.
22. Al comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite con le parole "ai commi 1 e 3".
23. Al comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "su richiesta del Presidente della Regione" sono soppresse.
24. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole "a tal fine" aggiungere la parola "anche" e al comma 5 dopo le parole "Per la progettazione" aggiungere le parole ", la conduzione, lo sviluppo".
25. All'articolo 42 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sostituire le parole "nei confronti della Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa" con le parole "e dell'Istituto autonomo delle case popolari di Palermo nei confronti degli istituti di credito" e sostituire le parole "del suddetto istituto di credito" con le parole "di ciascuno dei suddetti enti".
26. All'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è aggiunto il seguente comma:
"5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici".
27. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, le parole "in possesso dei requisiti di cui al comma 1" sono soppresse.
28. Per le finalità assistenziali e amministrativo-gestionali delle strutture dei presìdi del Servizio sanitario regionale, le parole "enti ospedalieri" di cui alle leggi vigenti, sono sostituite dalle parole "Aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere".
29. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "dipendenti regionali genitori" sono aggiunte le parole "o coniugi non legalmente od effettivamente separati".
30. Al comma 2 dell'articolo 16 bis della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, sono soppresse le parole "soli" e "all'1 novembre 2002".
31. Alla fine dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è aggiunto il seguente inciso:
"nonché per le spese di funzionamento della commissione giudicatrice di cui al bando di gara previsto dal decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002".
32. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, dopo la parola "2003" aggiungere le parole "2004 e 2005".
33. All'ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia si applicano, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, su proposta del direttore dell'ufficio speciale medesimo, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
34. A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa 550801 del bilancio della Regione non si applica il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "alla data del 31 dicembre 2002";
b) alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo "Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.".
37. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "alla data del 31 dicembre 2002";
b) alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo "Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.".
38. L'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è così sostituito:
"Articolo 13. - Il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 10 deve avvenire entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza della commissione in carica.".
39. Al comma 2 dell'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dal comma 15 dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "e a lire 1.000 milioni" sono sostituite con le parole "e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine".
40. All'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificata dal comma 17 dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "e a lire 1.000 milioni" sono sostituite con le parole "e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine".
41. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, sono abrogati.
42. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "2003" aggiungere le parole "2004 e 2005".
43. All'articolo 120 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1.";
b) è aggiunto il seguente comma:
"3. Le disposizioni assessoriali di cui al comma 2 si applicano anche alle istanze eventualmente già presentate riferite ad eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.".
44. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituita:
"b) per la concessione di acque termali il canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono corrispondere il saldo dell'anno precedente e un acconto per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno precedente.".
45. Il Titolo I della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, è abrogato.
46. Il comma 2 dell'articolo 107 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:
"2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo studio teologico San Tommaso con sede in Messina.".
47. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è sostituito dal seguente comma:
"4. I proventi di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili previsto dall'articolo 21 della presente legge.".
48. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, le parole "l'immediata" sono soppresse.
49. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 3, introdotto dall'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, le parole "5.000 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "7.500 migliaia di euro".
50. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole "di cui al comma 1" sono inserite le parole "nonché il contributo regionale per la costituzione e l'avvio della società di gestione del risparmio".
51. L'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.
52. All'articolo 36 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, le parole "della stessa legge" sono sostituite con le parole "della legge 10 marzo 2000, n. 62".
53. Al comma 3 dell'articolo 108 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le parole "e fruizione" sono aggiunte le parole "anche multimediale".
54. All'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
"7. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.".
55. L'articolo 5 bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83 convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, si applica in Sicilia per i conducenti di veicoli in uso a personalità istituzionali.
56. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunge le parole "per la quale è prevista la figura del vicepresidente".
57. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, è soppresso.
58. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è così sostituito:
"2. La lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è abrogata.".
59. La lettera l) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è così sostituita:
"l) dai presidenti dei consigli di circoscrizione di Ragusa Ibla e di Ragusa centro".
60. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali.".
61. Il quarto capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è abrogato.
62. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
63. Al comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "previsti dai Progetti integrati territoriali del P.O.R. 2000-2006" sono soppresse.
64. Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "promozione" sono aggiunte le parole "e/o gestione".
65. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: nella lettera b) le parole "a venti metri" sono sostituite dalle parole "a dieci metri"; nella lettera d) le parole "ad un quinto" sono sostituite dalle parole "ad un decimo"; dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera "f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c)".
66. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: "g) da un rappresentante designato dall'assoenologi".
67. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo le parole "coniuge superstite," sono aggiunte le parole "la vittima sopravvissuta," e dopo le parole "criminalità organizzata" sono aggiunte le parole "o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento".
68. Al punto f) dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, dopo le parole "dei lavoratori" aggiungere la parola "regionali" e sostituire la parola "confederazioni" con la parola "organizzazioni".
69. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è sostituito dal seguente:
"1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell'Assessore competente, la quale, previa acquisizione di relazione finanziaria dal dipartimento bilancio e tesoro ne autorizza l'adozione, della quale l'amministrazione è obbligata a dare conoscenza alla competente ragioneria centrale.".
70. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, le parole "l'Assessore per il bilancio e le finanze" sono sostituite dalle parole "il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze".
71. Alla fine del comma 11 bis dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sono aggiunte le parole "e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa".
72. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
73. All'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "marinocoltura" sono aggiunte le parole "nonché per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità".
74. All'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostituire le parole "Federazione regionale siciliana dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE)" con le parole "Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM)".
75. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, dopo le parole "primaria e secondaria" sono aggiunte le parole "di riqualificazione, arredo e decoro urbano".
Art. 140.
Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come sostituito dall'articolo 52, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2003, nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nella tabella medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2003, 2004 e 2005, nella tabella medesima.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella tabella F allegata alla presente legge sono abrogate.
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella tabella G allegata alla presente legge.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazio-ni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinate nella tabella H allegata alla presente legge.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella tabella I allegata alla presente legge.
Art. 141.
Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2003.
Art. 142.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 aprile 2003.
CUFFARO
Assessore regionale per il bilancio e le finanze
PAGANO
Allegati omessi