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Regione Piemonte
Legge regionale 10 novembre 2004, n. 33
Disposizioni regionali per l'attuazione della sanatoria edilizia.
(B.U.R. Piemonte n. 45 - S.O. n. 2 dell'11.11.2004)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Applicazione della sanatoria edilizia)
1. La sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si applica nella Regione Piemonte secondo la disciplina sostanziale e procedurale contenuta nel medesimo articolo 32 per tutte le tipologie elencate nell'allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003, salvo quanto disposto dalla presente legge.
2. Le domande di sanatoria presentate fino alla data di entrata in vigore della l. 191/2004 restano valide ed ai fini della relativa definizione non si applicano le disposizioni della presente legge.
Art. 2.
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge si intende per nuova costruzione il manufatto che risulti realizzato in forma autonoma non connesso o pertinente ad altro manufatto esistente.
Art. 3.
(Limiti di ammissibilità a sanatoria delle opere abusive)
1. La sanatoria degli abusi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, si applica alle nuove costruzioni con la riduzione dei limiti volumetrici massimi a 600 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 2.400 metri cubi.
2. Ai fini dell'applicazione della tipologia di opera abusiva numero 4 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003, per zone omogenee A si intendono, nel caso in cui lo strumento urbanistico non abbia individuato tale zona, gli insediamenti urbani ed i nuclei minori aventi carattere sia storico-artistico sia ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, individuati dal piano regolatore ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
Art. 4.
(Modalità di rilascio del parere per opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo)
1. Il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è subdelegato ai comuni, che lo rilasciano sentita la commissione edilizia integrata secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso, contestualmente alla relativa documentazione, alla competente soprintendenza ed alla Regione. Il Ministero può in ogni caso motivatamente annullare il provvedimento entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa completa documentazione ai sensi dell'articolo 159 del d.lgs. 42/2004.
Art. 5.
(Oneri di urbanizzazione)
1. Gli oneri di urbanizzazione dovuti sono determinati applicando le tabelle comunali in vigore al 31 marzo 2003 e sono incrementati del 30 per cento per opere abusive relative a nuove costruzioni riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1 e 2 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003.
2. All'atto della presentazione della domanda di sanatoria deve essere versata, a titolo di anticipazione, una quota non inferiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi del comma 1.
Art. 6.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 novembre 2004
Enzo Ghigo