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Regione Toscana
Legge Regionale n.39 del 27-07-2004
Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).
(B.U.R. n. 29 del 4 agosto 2004)
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge detta disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e
civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione
demografica, che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori
demografici, geo- morfologici, sociali ed economici, al fine di promuovere
l’uguaglianza tra le diverse aree territoriali della Regione e favorire
l’esercizio dei diritti delle persone.
2. Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge, rivolti
alle amministrazioni comunali, ai residenti e alle imprese, sono attuati
in armonia con la legislazione regionale e con gli strumenti ordinari
della programmazione regionale e ne assumono gli obiettivi di
conservazione, protezione e valorizzazione del territorio e delle sue
risorse rurali, naturali, paesaggistiche, architettoniche, culturali e
turistiche, nonché di sviluppo dei servizi, dei presìdi produttivi e dei
livelli occupazionali.
3. Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge sono
sviluppati in coerenza con la promozione e lo sviluppo delle gestioni
associate di funzioni e servizi comunali, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di
programma di riordino territoriale e di incentivazione delle forme
associative di Comuni), e dal programma di riordino territoriale approvato
con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225
(Programma di riordino territoriale).
ARTICOLO 2
Criteri per l’individuazione delle situazioni di disagio
1. La Regione, ai fini dell’attuazione della presente legge, individua un
indicatore unitario del disagio che tiene conto dei seguenti elementi:
a) maggiore montanità, riferita all’asperità morfologica;
b) particolare svantaggio derivante dall’insularità;
c) minore dimensione demografica;
d) minore densità demografica;
e) maggiore spopolamento nel corso del cinquantennio 1951-2001 e del
quinquennio 1996-2001, avuto riguardo ai dati ufficiali dell’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT);
f) maggiore incidenza della popolazione anziana;
g) minore tasso di attività;
h) minore reddito disponibile e minore gettito per tributi locali;
i) minore incidenza del gettito derivante dall’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP);
j) minore diffusione di unità produttive locali.
2. La definizione dell’indicatore unitario del disagio è effettuata, sulla
base dei dati elaborati dall’Istituto regionale per la programmazione
economica della Toscana (IRPET), con deliberazione della Giunta regionale,
previo parere della competente commissione consiliare e del Consiglio
delle autonomie locali (CAL). Il parere è espresso entro trenta giorni
alla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine
senza che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi,
il provvedimento può comunque essere adottato.
3. Sulla base dell’indicatore unitario di cui al comma 2, la Giunta
regionale determina una graduatoria generale del disagio, disponendo i
comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in
situazione di maggiore disagio.
4. In caso di aggiornamento dell’elenco di cui al comma 3, le modifiche
hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo
all’adozione della deliberazione di aggiornamento.
L’aggiornamento è comunque effettuato nell’anno 2006 e, successivamente,
con cadenza almeno biennale.
5. La valutazione del disagio, effettuata ai sensi del presente articolo,
ha carattere sperimentale ed è volta unicamente all’individuazione dei
comuni di cui all’articolo 1 per le finalità specifiche della presente
legge.
ARTICOLO 3
Orientamento delle politiche pubbliche regionali
1. La Regione orienta le proprie politiche pubbliche tenendo conto dei
territori nei quali sono compresi i comuni montani e di minore dimensione
demografica, che si trovano in situazione di maggiore disagio, come
risultanti dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3.
2. A tal fine, prevede azioni prioritarie o specifiche misure di sostegno,
anche di carattere finanziario, nell’ambito degli atti della
programmazione regionale e degli altri atti generali attuativi della
legislazione regionale che intervengono in materia di:
a) servizi educativi per l’infanzia;
b) servizi sociali;
c) servizi di emergenza sanitaria;
d) servizi di trasporto pubblico locale;
e) viabilità rurale;
f) attività artigianali, commerciali e turistiche.
3. In particolare, la Regione favorisce la diffusione dei servizi di
prossimità, erogati da soggetti privati, anche mediante la diffusione di
esercizi commerciali polifunzionali; per servizi di prossimità si
intendono i servizi di pubblica utilità essenziali per la vita delle
comunità locali. La Regione sostiene, altresì, le attività
economico–produttive, mediante misure di accesso a finanziamenti con tasso
agevolato.
4. In relazione alle diverse politiche che devono essere perseguite e alle
misure che devono essere attivate, gli atti di cui al comma 2 del presente
articolo individuano, sulla base degli elementi di cui all’articolo 2, il
grado di disagio da considerare rilevante e possono stabilire ulteriori
requisiti e condizioni di cui tenere conto per l’attuazione delle
politiche e l’applicazione delle misure. Quando vengono in rilievo livelli
ottimali di gestione associata o altri ambiti territoriali sovracomunali,
l’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, può essere riformulato in modo
aggregato, o può essere considerata la presenza nell’ambito territoriale
di comuni di minore dimensione demografica in situazione di maggior
disagio.
5. Quando la realizzazione delle politiche pubbliche comporta l’esercizio
di funzioni e servizi di competenza comunale, per l’applicazione delle
azioni e delle misure di cui al comma 2 può essere richiesta la gestione
in forma associata delle funzioni e dei servizi.
6. Alle disposizioni del presente articolo può essere data attuazione con
gradualità, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa
e l’efficacia delle politiche pubbliche già attivate.
7. La Regione verifica, in sede di approvazione della legge finanziaria e
compatibilmente con le politiche generali di bilancio, la possibilità di
operare agevolazioni dell’aliquota IRAP anche a favore di attività
produttive che insistono in territori montani di comuni di minore
dimensione demografica, non inseriti in comunità montane.
CAPO II
Contributi annuali
ARTICOLO 4
Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio
1. La Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni che risultano,
nella graduatoria di cui dell’articolo 2, comma 3, in situazione di
maggiore disagio e che risultano partecipare a gestioni associate che, nel
medesimo anno, hanno i requisiti per la concessione dell’incentivazione ai
sensi della l.r. 40/2001 e del programma di riordino territoriale.
2. Il contributo annuale per ciascun comune è concesso, di norma, nella
misura di euro 25.000,00, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel
bilancio regionale dell’anno finanziario di riferimento. L’individuazione
dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua
esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:
a) si individuano i comuni ai quali potrebbe essere concesso il
contributo, in considerazione del maggior disagio che risulta dalla
graduatoria e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi 25.000,00
euro; se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad
altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con
detto valore;
b) si prendono in considerazione nell’anno di riferimento solo i comuni,
tra quelli della lettera a), che risultano partecipare a gestioni
associate ai sensi del comma 1; le risorse disponibili sono ripartite in
modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa una somma di
identico ammontare.
3. Dall’anno 2006 i criteri del comma 2 possono essere modificati con
deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione
consiliare e del CAL. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla
comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine senza
che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il
provvedimento può comunque essere adottato.
4. I contributi sono utilizzati dai comuni per le attività, le iniziative
e gli interventi previsti dal presente capo, per le spese che risultano a
carico dei comuni medesimi anche a titolo di compartecipazione per
attività e interventi finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall’Unione
europea. Non è ammessa l’utilizzazione del contributo per le spese che
risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione
di soggetti privati.
5. Se il comune beneficiario del contributo realizza le attività, le
iniziative e gli interventi del presente capo in forma associata:
a) definisce nell’atto associativo o in un atto aggiuntivo le modalità di
realizzazione, in modo tale che le attività, le iniziative e gli
interventi riguardino il comune medesimo;
b) può utilizzare il contributo a copertura delle spese che la gestione
associata delle attività, delle iniziative e degli interventi comporta.
6. I contributi sono concessi nei termini e con le modalità stabilite
dalla Giunta regionale, in raccordo con i procedimenti di concessione dei
contributi di cui alla l.r. 40/2001 e del programma di riordino
territoriale. La Giunta regionale stabilisce altresì i termini, le
modalità e gli adempimenti per l’attuazione del presente articolo ed
effettua il monitoraggio sull’utilizzazione dei contributi.
7. Sulla base della relazione di cui all’articolo 17, comma 3, il
Consiglio regionale può stabilire con propria deliberazione criteri di
priorità per la concessione e l’utilizzazione dei contributi. Fino
all’indicazione delle priorità da parte del Consiglio regionale, le scelte
sull’utilizzazione dei contributi sono stabilite dal comune beneficiario.
8. Il comune beneficiario è tenuto a presentare relazione
sull’utilizzazione del contributo, sull’attività svolta e sui risultati
raggiunti, fino alla piena utilizzazione del contributo medesimo. Il
comune indica altresì l’eventuale partecipazione finanziaria a suo carico
per la realizzazione delle attività, delle iniziative e degli interventi
cui il contributo è stato destinato, nonché i programmi di attività per
gli anni successivi, come risultanti dal bilancio pluriennale e dalla
relazione previsionale programmatica.
9. Alla revoca del contributo si procede unicamente in caso di mancata
presentazione della relazione; in tal caso, non si procede altresì alla
concessione del contributo immediatamente successivo. L’utilizzazione del
contributo, in tutto o in parte, per finalità diverse da quelle previste
dal presente capo comporta l’impossibilità di accedere al contributo
immediatamente successivo. La mancata utilizzazione dell’intero contributo
per due anni consecutivi comporta l’impossibilità di accedere al
contributo negli anni successivi.
10. I contributi del presente articolo non sono considerati ai fini della
determinazione delle risorse finanziarie preordinate allo svolgimento
delle funzioni conferite ai comuni.
ARTICOLO 5
Progettazione e realizzazione di opere pubbliche
1. I contributi possono essere utilizzati per la progettazione di opere
pubbliche di carattere infrastrutturale, sociale e culturale.
2. I contributi, se utilizzati per la progettazione di opere pubbliche,
possono essere utilizzati anche nei casi di gestione associata prevista
dall’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n.
109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive
modificazioni, ovvero di gestione associata mediante ufficio comune
costituito ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali) nonché nei casi previsti dall’articolo 19, comma 3, della l.
109/1994 quando i progetti sono redatti dagli uffici dello Stato o della
Provincia.
3. I contributi possono essere utilizzati per l’ammortamento di mutui
contratti dai comuni per la realizzazione di opere pubbliche, o per il
pagamento dei ratei dei mutui medesimi che scadono nell’anno in cui i
contributi sono concessi.
4. La possibilità di utilizzare i contributi per le finalità del presente
articolo è ammessa solo per opere diverse da quelle per le quali è
attivato il fondo di rotazione ai sensi dell’articolo 15.
ARTICOLO 6
Redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia ambientale
1. I contributi possono essere utilizzati per le spese relative alla
redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia ambientale.
ARTICOLO 7
Interventi a favore dei residenti
1. I contributi possono essere utilizzati per uno o più dei seguenti
interventi rivolti ai residenti:
a) iniziative nel campo dei servizi alla persona, e in particolare dei
servizi educativi per l’infanzia e per l’adolescenza, dei servizi sociali,
del sostegno al diritto allo studio;
b) agevolazioni per favorire l’insediamento e il mantenimento della
residenza, anche per l’acquisto dell’abitazione principale, comprese
eventuali compensazioni per la riduzione degli oneri di urbanizzazione.
ARTICOLO 8
Iniziative per lo sviluppo della vita civile e sociale
1. I contributi possono essere utilizzati per iniziative di sostegno allo
sviluppo della vita civile e sociale della comunità locale, nonché per
iniziative di promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni
popolari.
ARTICOLO 9
Interventi per la mobilità
1. I contributi possono essere utilizzati per interventi, di competenza
dei comuni, relativi:
a) alla manutenzione della rete stradale;
b) all’attivazione di servizi di trasporto, finalizzati al miglioramento
delle condizioni di accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, in
particolare da parte delle persone anziane, dei minori, delle persone con
handicap.
ARTICOLO 10
Interventi per il miglioramento della pubblica amministrazione
1. I contributi possono essere utilizzati per il miglioramento
dell’efficienza delle amministrazioni comunali nei settori:
a) della formazione del personale;
b) dei servizi informatici e telematici.
2. E’ condizione per l’utilizzazione del contributo ai sensi del comma 1
che la gestione degli interventi sia svolta in forma associata, e che
dette gestioni siano state incentivate ai sensi della l.r. 40/2001 e del
programma di riordino territoriale.
CAPO III
Ulteriori disposizioni per il sostegno dei piccoli comuni, dei servizi di
pubblica utilità e delle attività economiche
ARTICOLO 11
Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
1. Dopo il comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 7 maggio 1985,
n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero
del patrimonio edilizio esistente), è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. L’entità massima del contributo previsto dal comma 2 del presente
articolo è elevata fino a euro 25.000,00, nel caso di comuni in situazione
di maggior disagio, come risultanti dall’elenco di cui all’articolo 2,
comma 3, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 31 (Atti del Consiglio);
la soglia del disagio rilevante per l’attuazione del presente comma è
individuata dalla Giunta regionale.”
ARTICOLO 12
Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
1. Per l’assegnazione dei contributi previsti dall’articolo 3, comma 1,
della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), e successive modificazioni, si
considerano prioritari i progetti che concorrono al miglioramento
qualitativo dei servizi e al contenimento delle tariffe a carico degli
utenti e che interessano i comuni in situazione di maggior disagio, come
risultanti dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della presente
legge; la soglia del disagio rilevante per l’attuazione del presente comma
è individuata dalla Giunta regionale. I contributi sono attribuiti sulla
base dei criteri di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della l.r. 25/1998.
ARTICOLO 13
Artigianato artistico e tradizionale
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 2
novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e
tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per
gli apprendisti artigiani), è inserita la seguente lettera:
“b1) il trasferimento, la localizzazione ed il nuovo insediamento nei
comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti dall’elenco di
cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 31
(Atti del Consiglio);” 2. La Giunta regionale provvede ad adottare direttive per
l’attuazione del comma 1, individuando la soglia del disagio rilevante per
l’attuazione del comma medesimo.
ARTICOLO 14
Recupero dei terreni marginali
1. La Regione favorisce il recupero di terreni marginali, localizzati nel
territorio dei comuni in situazione di maggior disagio, per il loro
utilizzo da parte di aziende zootecniche per la produzione di foraggi
freschi o per il pascolo. Prevede altresì misure di sostegno in favore di
agricoltori che, in aree di parco, in aree naturali protette, in siti di
importanza regionale o in altri contesti pregiati, si impegnino a
mantenere i chiari con finalità di tipo ambientale e paesaggistico.
2. Agli interventi e alle misure di sostegno di cui al comma 1 si provvede
nell’ambito del piano zootecnico regionale, che individua il grado di
disagio rilevante e gli ulteriori requisiti e condizioni di cui tenere
conto in relazione agli interventi e alle misure da attivare.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 3, commi 4, 5 e 6.
ARTICOLO 15
Fondo di rotazione per spese progettuali
1. E’ istituito un fondo di rotazione per favorire la progettualità
dei comuni facenti parte dell’elenco di cui all’articolo 2, comma
3, e che risultano con valori del disagio superiori alla media
regionale. Il fondo opera sino alla concessione massima
complessiva di euro 2.000.000,00, destinati alle spese
progettuali. L’importo massimo che può essere concesso per
ogni progetto è determinato nella misura di euro 200.000,00.
2. I comuni che accedono al fondo sono tenuti, entro diciotto
mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al
rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per
interessi.
3. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del
comma 2, la Regione si riserva di trattenere gli stessi importi
da erogazioni dovute ai comuni beneficiari, relative anche a
contributi concessi a qualunque titolo dallo Stato, dalla Unione
europea o da altri enti.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede a
definire i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione
dei finanziamenti, per il rimborso e il recupero delle somme
anticipate, privilegiando i comuni che risultano in situazione di
maggiore disagio.
5. Negli anni 2004 e 2005 possono accedere al fondo di
rotazione del presente articolo unicamente i comuni di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a).
CAPO IV
Disposizioni finali
ARTICOLO 16
Pubblicizzazione delle iniziative e degli interventi
1. Nell’ambito delle iniziative di comunicazione istituzionale e
delle risorse finanziarie a ciò destinate ai sensi della relativa
legislazione vigente, la Giunta regionale pubblicizza le iniziative
e gli interventi promossi e realizzati sulla base della presente
legge.
ARTICOLO 17
Relazione al Consiglio
1. Con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al
Consiglio una relazione sui finanziamenti attribuiti ai sensi del
capo II.
2. A decorrere dall’anno 2006, la relazione dà altresì conto dello
stato generale di attuazione della presente legge e delle
iniziative e degli interventi realizzati dai comuni sulla base dei
finanziamenti attribuiti ai sensi del capo II e dell’articolo 15.
3. Sulla base dell’esperienza svolta per l’attuazione della
presente legge, la relazione dell’anno 2007 contiene indicazioni
sulle priorità da definire per l’utilizzazione dei contributi del capo
II.
ARTICOLO 18
Disposizioni finanziarie
1. Per l’attuazione dell’articolo 4 della presente legge, sono
destinate per l’anno 2004 risorse pari a euro 2.000.000,00, cui
viene fatto fronte con la seguente variazione al bilancio di
previsione regionale 2004 per competenza e cassa:
in diminuzione:
UPB 741 "Fondo speciale per finanziamento nuovi
provvedimenti legislativi - spese correnti" per euro
2.000.000,00;
in aumento:
unità revisionale di base (UPB) 111 "Azioni di sistema
regioni-enti locali - spese correnti" per euro 2.000.000,00.
2. Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 15, sono
apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione
dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario anno 2004:
in aumento:
UPB 421 “Entrate inerenti la strategia istituzionale” per euro
2.000.000,00;
UPB 119 “Azioni di sistema Regioni – Enti Locali – Spese di
investimento” per euro 2.000.000,00.
3. Per gli anni successivi, agli oneri derivanti dalle presenti
disposizioni legislative si farà fronte con risorse stabilite
annualmente con legge di bilancio.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 27 luglio 2004
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta del 21.07.2004.