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Decreto 8 marzo 2006

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Completamento del Programma innovativo in ambito urbano - Contratti di quartiere II.

 (GU n. 61 del 14-3-2006)
 


IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, in data 11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, con il quale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono stati definiti i contenuti del progranima innovativo in ambito urbano, denominato «Contratti di quartiere II», finalizzato prioritariamente ad incrementare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta' a piu' forte disagio abitativo ed occupazionale, iniziativa per la quale era stato previsto la possibilita' di co-finanziamento da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003, di modifica del citato decreto 27 dicembre 2001, con il quale, si e' provveduto alla ripartizione concordata, sulla media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata fissati, per ciascuna regione, dalle tabelle A e C allegate alla delibera CIPE 22 dicembre 1998, di risorse da porre a bando per il varo del programma;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio il 1° dicembre 2003, registro n. 4, foglio n. 59, con il quale, in attuazione dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale 27 dicembre 2001, e' stata disposta la destinazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c ), del medesimo decreto al programma innovativo concernente le zone adiacenti alle stazioni ferroviarie delle grandi citta' e quelle limitrofe alle maggiori aree portuali;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio il 7 gennaio 2004, registro n. 1, foglio n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, con il quale si e' proceduto all'approvazione del secondo bando inteso a consentire l'accesso al programma dei comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria;
Vista la lettera n. 102229 del 7 settembre 2005 della Cassa depositi e prestiti, con la quale, e' stata accertata la residua disponibilita', ai fini del completamento del programma «Contratti di quartiere II», di euro 311.455.371.216;
Sentito il Ministro per gli affari regionali;
Ravvisata l'opportunita' di procedere al completamento del programma «Contratti di quartiere II», pervenendo alla piena utilizzazione delle risorse ad esso destinate;
Ritenuto di destinare l'importo di euro 308.340.817.703,84 al finanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano, e l'importo di euro 3.114.533.512,16, pari all'1% dell'intero finanziamento disponibile, alla realizzazione dei connessi servizi di assisteza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati;


Decreta:


Art. 1.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, essendo state esaurite le procedure sopraccitati bandi, provvede, con le residue disponibilita' di cui alle premesse, al completamento del programma «Contratti di quartiere II». L'importo complessivo e' comprensivo della quota dell'1%, che e' destinata ai servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati.
2. Ulteriori risorse da destinare al programma indicato al precedente comma 1 possono essere apportate dai comuni interessati, dagli enti territoriali e da altri soggetti pubblici e privati partecipanti ai relativi interventi.

Art. 2.
1 . Le modalita' di presentazione da parte dei comuni interessati delle domande di partecipazione ed il riepilogo del contenuto delle stesse, delle procedure di valutazione degli interventi e di attuazione, sono ripetute nell'avviso, che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1).

Art. 3.
1. I comuni interessati debbono presentare la domanda di partecipazione al programma, contenente le indicazioni e la documentazione di cui all'art. 2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 8 marzo 2006

Il Vice Ministro: Martinat

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 180


Allegato 1

AVVISO INTESO AL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO «CONTRATTI DI QUARTIERE II».

Art. 1.
Completamento del programma «Contratti di quartiere II»
1. Con la disponibilita' residua di Euro 311.455.000,00, segnalata dalla Cassa depositi e prestiti, si provvede al completamento del programma nazionale innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II», che ha previsto il cofinanziamento da parte dello Stato, e delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno manifestato la loro adesione al programma partecipando al finanziamento, di proposte, avanzate dai comuni, di contratti di quartiere recanti interventi, finalizzati prioritariamente ad incrementare, anche con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale, incluso l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di competenza delle amministrazioni pubbliche, dei quartieri degradati di comuni e citta' a piu' forte disagio abitativo. L'attuazione del programma si e' percio' articolata per bandi, regionali e provinciali laddove gli enti territoriali hanno manifestato la disponibilita', e statale, in carenza della detta manifestazione di disponbilita'. In relazione a quanto precede e' stata verificata la disponibilita' residua di cui al presente comma.
L'importo residuo del finanziamento statale e' percio' anche comprensivo della quota dell'1% destinata ai servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati.
2. Con l'attivazione del programma, che ora si porta a completamento a totale carico delle residue risorse statali, ci si e' proposto in particolare, di concorrere con i comuni, nel rispetto delle loro prerogative costituzionali, al superamento delle cause strutturali del disagio, incrementando, anche con il supporto di ulteriori investimenti pubblici e privati ed attraverso forme di progettazione partecipata con il coinvolgimento dei cittadini per la definizione degli obiettivi, la dotazione infrastrutturale e di servizi a fruizione collettiva in quartieri degradati di comuni, citta' o loro consorzi, prevedendo nel contempo misure ed interventi che favoriscano l'integrazione, o reintegrazione sociale, e l'occupazione.
3. Ulteriori risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1 previsti nei singoli progetti di intervento possono percio' essere apportate da soggetti pubblici, enti territoriali e/o privati partecipanti al progetto, e costituiscono elemento di valutazione delle relative proposte.
4. Nel presente avviso si recano pertanto nuovamente le modalita' di partecipazione al programma e si indica il termine per la presentazione delle relative proposte.


Art. 2.
Localizzazione degli interventi e modalita' di presentazione delle domande
1. I progetti di contratti di quartiere II, recanti proposte interventi innovativi in ambito urbano, di cui all'art.1, sono localizzati nei comuni, in quartieri caratterizzati da:
diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;
carenze di servizi;
contesti di scarsa coesione sociale connessa a marcato disagio abitativo.
2. Gli interventi devono essere compresi, in via prioritaria, nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi caratteristiche analoghe, eventualmente gia' individuate dalla vigente legislazione regionale, in aree degradate ed in quelle soggette a recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamita'.
3. Ai fini della partecipazione al programma i sindaci dei comuni interessati presentano domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, corredate da:
a) proposta di «Contratto di quartiere II», contenente la relazione descrittiva delle motivazioni e degli obiettivi degli interventi, delle loro modalita' di attuazione e delle forme di partecipazione degli abitanti alla definizione del programma;
b) piano di recupero adottato dal comune, redatto secondo le modalita' dell'art. 28 della legge n. 457/1978, ovvero stralcio del piano regolatore generale vigente, qualora sufficientemente dettagliato;
c) progetto preliminare delle opere proposte, con quantificazione dei costo dell'intervento, eventualmente in riferimento ai massimali regionali vigenti.
L'importo complessivo del finanziamento richiesto, esplicitato nel quadro tecnico economico degli interventi deve risultare dalla somma delle seguenti voci:
importo dei lavori, (di cui il 25 % destinato al programma di sperimentazione);
acquisizione aree o immobili;
IVA sui lavori, calcolata al 10%;
corrispettivo per progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilita', coordinamento per la sicurezza,collaudi e spese generali;
IVA sui corrispettivo, calcolata al 20%;
somme a disposizione dell'Amministrazione;
imprevisti;
individuate per ogni intervento previsto;
d) programma di sperimentazione, contenuto nel 25% dell'importo di finanziamento richiesto, costituito da oneri per lavori e attivita';
e) formale contratto preliminare, seppur condizionato alla realizzazione dell'opera, comprovante l'eventuale acquisto del o dei manufatti oggetto di intervento;
f) designazione del responsabile della realizzazione del progetto d'intervento, che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e costituisca riferimento, nelle diverse fasi del procedimento, della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;
g) schema di proposta di organizzazione delle attivita' e dei servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati, nel limite dell'1% dell'importo del finanziamento richiesto;
h) delibera di giunta comunale di approvazione della proposta di cui alla lettera a).
5. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura «Programma contratti di quartiere II - avviso di completamento pubblicato il (indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale )» al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, via Nomentana n. 2 - 00100 Roma, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
6. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione di cui all'art. 5, individuera' formalmente i comuni i cui progetti sono ritenuti finanziabili, fino ad esaurimento delle risorse economiche di cui all'art.1. Detti comuni dovranno predisporre il progetto definitivo entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento. La stessa Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative procedera' quindi alla stipula dei relativi protocolli d'intesa, previa verifica della conformita' del progetto definitivo, rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 4.
7. A decorrere dalla stipula del protocollo d'intesa i comuni individuati dispongono di sessanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza del finanziamento.
8. Per la redazione delle progettazioni, i comuni possono accedere al fondo di rotazione per la progettualita' di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1978, n. 135.


Art. 3.
Caratteristiche e finalita' dei progetti
1. I progetti sono finalizzati al recupero, al potenziamento e/o alla realizzazione ex novo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al miglioramento delle condizioni ambientali e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, nonche' al recupero, per la fruizione pubblica, di edifici ed aree degradati o suscettivi di degrado, ed alla ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamita';
2. I progetti stessi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.
3. I progetti sono caratterizzati:
dalla riqualificazione dell'ambito urbano, anche attraverso l'adeguamento e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
dalla dotazione di servizi volti al raggiungimento di piu' elevati standard di qualita';
dal recupero e riuso, a servizio della collettivita', di contenitori dismessi o da dismettere, da destinare ad opere di urbanizzazione;
dalla ristrutturazione di immobili colpiti da eventi sismici o pubblica calamita', da destinare ad opere di urbanizzazione;
dal miglioramento delle condizioni ambientali e sociali ed dall'incentivazione dell'offerta occupazionale.
4. Sono considerati a carattere sperimentale gli interventi innovativi mirati al contenimento dei consumi energetici, ed al miglioramento della qualita' ambientale, dell'economicita' della gestione e della manutenzione di servizi collettivi, ottenuti facendo ricorso a manufatti e/o tecnologie innovative, che comprovino l'abbattimento dei costi sopportati dalla pubblica amministrazione per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere di urbanizzazione.
5. In ogni caso ciascun progetto d'intervento potra' essere finanziato, con le risorse del precedente art. 1, comna 1, per un ammontare compreso tra 1 e 8 milioni di euro.
6. Nell'ambito dei citati progetti destinati al recupero e riqualificazione urbana, ulteriori risorse, diverse rispetto a quelle indicate all'art. 1, comma 1, di natura pubblica e/o privata, possono essere finalizzate ad interventi compresi in una o piu' categorie tra quelle di seguito elencate:
opere infrastrutturali;
strutture per servizi;
interventi residenziali e di dotazione connessa a quella residenziale, finanziabili con risorse private, per i quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne, la completa realizzazione;
interventi a completamento di opere di urbanizzazione, per le quali le risorse pubbliche sono insufficienti.
7. Ulteriori risorse aggiuntive, pubbliche e/o private, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 1, possono essere destinate all'ampliamento e/o integrazione e/o completamento di quanto finanziato con le risorse di cui al comma 1 citato, attraverso la concessione di diritti edificatori su tutto il territorio comunale ovvero mediante concessione di progettazione, realizzazione e gestione delle stesse opere per periodi temporali legati alla remunerazione dei capitali investiti.


Art. 4.
Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico -privato
1. Al fine di dare completa attuazione ai progetti di cui al presente bando possono essere formalizzati accordi tra le amministrazioni pubbliche, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani ed alle categorie svantaggiate, realizzazione di strutture per l'accoglienza.
2. Con analoghe finalita' possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.


Art. 5.
Commissione per la valutazione delle domande e criteri di valutazione
1. Con decreto del direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative e' nominata la Commissione per la valutazione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento. Detta Commissione ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Commissione formula la graduatoria delle proposte di intervento. La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui alle lettere successive, fino ad un massimo di 18 punti:
a) Caratteri del comune con riferimento a:
dimensionamento demografico;
tasso di disoccupazione;
rischio sismico;
dichiarazione di pubblica calamita';
potenzialita' di sviluppo economico e sociale.
La documentazione relativa a dimensionamento demografico, tasso di disoccupazione, classificazione sismica e dichiarazione/i di pubblica calamita', deve essere fornita dal comune interessato, ed unita alla domanda, insieme ad una relazione documentata sulle potenzialita' di sviluppo economico e sociale;
b) caratteri della proposte d'intervento con riferimento a:
risultati attesi per gli aspetti urbanistici, legate all'efficienza e fruibilita' dei servizi, anche connessa con il recupero di edifici e aree degradate;
risultati attesi per gli aspetti sociali;
risultati attesi per gli aspetti occupazionali;
risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico;
risultati attesi per il recupero delle zone colpite da pubblica calamita';
c) presenza ed entita' di finanziamenti apportati dallo stesso comune o da altri soggetti istituzionali e/o privati con riferimento a:
ulteriori interventi sia di ampliamento, che di integrazione, che di completamento;
interventi edilizi, di recupero, sostituzione e riqualificazione urbanistica;
interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;
interventi per favorire lo sviluppo economico dell'area;
interventi per favorire l'occupazione;
interventi tesi all'ammodernamento funzionale e gestionale;
d) caratteri del progetto preliminare con riferimento a:
opere sperimentali e/o innovative;
sostenibilita' ambientale e rapporto con il contesto urbano;
opere caratterizzate da semplificazione gestionale;
opere caratterizzate da alto tasso di investimento/redditivita';
e) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:
interesse e sjgnificativita' dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale;
2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementino la dotazione finanziaria anche attraverso interventi residenziali e/o infrastrutturali che contribuiscano ad elevare il tasso di reddito, l'occupazione e l'integrazione sociale. Cio' puo' avvenire anche ricorrendo ad operazioni di recupero, demolizione e ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti in disuso o meno, ovvero con interventi del capitale privato.


Art. 6.
Procedure
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato, sono resi esecutivi i risultati della procedura di valutazione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, e' affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I comuni ammessi al finanziamento dovranno presentare il progetto definitivo, accompagnato da delibera di giunta comunale di approvazione, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione da parte della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative dell'avvenuto finanziamento.
2. Il Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative procedera' stipulare i protocolli di intesa con i comuni ammessi al finanziamento, previa verifica di conformita' del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di gara, entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui sopra. A seguito dei protocolli di intesa, qualora necessario, le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti il medesimo direttore generale o un suo delegato, entro quarantacinque giorni dal protocollo d'intesa, stipulera' con i comuni di cui sopra le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, la cui efficacia e' subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.


Art. 7.
Monitoraggio e vigilanza
1. L'attivita' di vigilanza sull'attuazione del programma e' esercitata in base allo schema propositivo di cui all'art. 2, comma 4, lettera g), che viene recepito nella convenzione di cui all'art. 6. Il comune proponente nomina il responsabile del contratto di quartiere II come previsto dal precedente art. 2, comma 4, lettera f).