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Regione Toscana

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 48

 

Regolamento di attuazione dell’art. 117, comma 2 lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1(Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità.

Determinazione del campione da assoggettare a verifica.

 

(B.U.R. Toscana  n. 31 del 25-10-2006)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, dello Statuto;
Vista la delibera di Giunta regionale 19 giugno 2006, n. 431 (Riclassificazione sismica del territorio regionale: Attuazione del D.M. 14.9.2005 e O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.5.2006);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 105 ter e 117, comma 2 lettera g);
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 18 settembre 2006, n. 9 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, nonché delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per l’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;
Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla VI commissione consiliare nella seduta dell’11 ottobre 2006;
Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla VI commissione consiliare;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2006, n. 726 che approva il “Regolamento di attuazione. dell’articolo 117, comma 2 lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica”;


EMANA
il seguente Regolamento:

ARTICOLO 1
Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme sul governo del territorio), come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 24 giugno 2006, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1), il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione e svolgimento della vigilanza e verifica sulle opere e le costruzioni realizzate in zone soggette a rischio sismico classificate a bassa sismicità.
2. Nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 105 ter della l.r.1/2005, il presente regolamento individua in particolare:

a) la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati;
b) la dimensione del campione da assoggettare a verifica;
c) i criteri in base ai quali è effettuato il sorteggio degli interventi da assoggettare a verifica.

ARTICOLO 2
Classificazione delle zone soggette a rischio sismico. Zone a bassa sismicità
1. La classificazione delle zone soggette a rischio sismico è effettuata con la deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 96 della l.r.1/2005.
2. Tenuto conto della classificazione effettuata con la deliberazione di cui al comma 1, ai fini della differenziazione della dimensione del campione assoggettato a verifica mediante il metodo a campione ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r.1/2005, le zone a bassa sismicità si distinguono in:

a) zone 3S, quelle alle quali si applica la normativa tecnica prescritta per le zone a sismicità maggiore, in base a quanto disposto dall’articolo 96, comma 3 bis della l.r.1/2005;
b) zone 3, quelle a bassa sismicità;
c) zone 4, quelle a bassissima sismicità.

ARTICOLO 3
Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica mediante il metodo a campione
1. Sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione secondo le modalità previste nel presente regolamento tutti gli interventi da realizzare nelle zone 3S, 3 e 4 relativi ai progetti depositati.

ARTICOLO 4
Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica
1. Il campione da assoggettare a verifica è scelto tra i preavvisi relativi ai progetti di cui all’articolo 3, mensilmente, mediante sorteggio.
2. Il campione da assoggettare a verifica è determinato escludendo i preavvisi relativi ad interventi assoggettati alla verifica obbligatoria ai sensi dell’articolo 105 ter, commi 4 e 5 della l.r.1/2005.
3. La percentuale del campione da assoggettare a verifica è determinata su base provinciale nella misura di seguito indicata:

a) per le zone 3S, nella misura del 10 per cento dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento;
b) per le zone 3, nella misura del 3 per cento dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica;

c) per le zone 4, nella misura dell’1 per cento dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque a verifica.
4. La dimensione del campione è arrotondata per eccesso al numero intero divisibile per due, più vicino al valore calcolato.

ARTICOLO 5
Modalità di svolgimento del sorteggio
1. Il sorteggio avviene:
a) mediante estrazione manuale fra tutti i numeri assegnati sull’apposito registro delle denunce da sottoporre a controllo con le esclusioni sopra indicate;
b) ovvero mediante la generazione di numeri casuali per via elettronica.
2. Nel rispetto del termine di cui all’articolo 105 quater, comma 7 della l.r.1/2005, il sorteggio è effettuato pubblicamente dal responsabile della struttura regionale competente o da un suo delegato, il lunedì compreso fra il  quarto ed il decimo giorno del mese, alla presenza di almeno due tecnici regionali.
3. Delle operazioni e dell’esito del sorteggio è redatto apposito verbale, reso noto immediatamente mediante affissione pubblica nell’ufficio per l’intero mese in corso. Contestualmente all’affissione e comunque entro i tre  giorni successivi, l’esito del sorteggio è comunicato direttamente agli interessati.
4. La comunicazione diretta di cui al comma 3 indica la data prevista per la conclusione della verifica dei progetti oggetto del campione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 105 quater, comma 7 della l.r.1/2005.

ARTICOLO 6
Norma finale
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 1983, n.75 (Legge regionale 6 dicembre 1982, n.88 Criteri per la scelta del campione da sottoporre al controllo) cessano di avere applicazione.

ARTICOLO 7
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).


Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI
Firenze, 17 ottobre 2006