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Decreto 11 aprile 2007

Ministero delle infrastrutture. Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' di aggregati.

 

(G.U. n. 91 del 19-4-2007)

 

 

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


IL MINISTRO DELL'INTERNO


Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo  economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/l06/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che  con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delleinfrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';

Viste le decisioni della Commissione europea 98/598/EC del 9 ottobre 1998, 98/601/EC e 99/469/EC, modificate dalla decisione 01/596/EC, con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea pubblicate nel Giornale ufficiale dell'Unione europea  2002/C212/06 del 27 febbraio 2003, 2002/C320/05 del 20 dicembre 2002, 2003/C47/02 del 27 febbraio  2003, 2003/C75/08 del 27 marzo 2003, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate EN 13055-1: 2002, EN 13139: 2002, EN 13383-1: 2002, EN 12620: 2002, EN 13242: 2002, EN 13450: 2002;

Visti i decreti relativi alle comunicazioni dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. l, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 169 nell'adunanza  del 27 luglio2004.

Espletata, con notifica 2005/0236/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla  direttiva 98/48/CE;

 

Decretano:


Art. 1.

Metodi di attestazione della conformita'
1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1. 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel  Giornale ufficialedell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto  previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246. 3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformita' ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di  attestazione dellaconformita» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/93, il  fabbricante diaggregati o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

 

Roma, 11 aprile 2007

Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro

Il Ministro dello sviluppo economico Bersani

Il Ministro dell'interno Amato

Allegati omessi