Copyright © Ambiente Diritto.it
Regione Piemonte
Legge Regionale n. 1 del 26-01-2007
Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)
(B. U. R. Piemonte n. 5 del 5.2.2007 - S.O. n. 2)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)
1. La presente legge, in attuazione dei principi di sussidiarietà,
concertazione e copianificazione, disciplina le procedure di formazione ed
approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui al
comma 2.
2. La presente legge si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori
generali di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) adottate dopo l'entrata in vigore della
presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti
generali.
3. Le varianti strutturali di cui al comma 2 sono quelle che non riguardano
l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto
strutturale del piano regolatore, urbanistico o normativo, o quelle di
esclusivo adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino
idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente
conseguenti all'attuazione del P A I.
4. Alle varianti strutturali di cui al comma 2 non si applicano l'articolo
85, quinto comma e l'articolo 40, sesto e settimo commi, della l. r. 56/1977.
5. Le varianti strutturali ai piani regolatori generali adottate prima
dell'entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di
nuovi piani o di varianti generali sono approvate con le procedure e le modalità
previste dal titolo III della l. r. 56/1977.
ARTICOLO 2 (Inserimento del titolo IV bis nella l. r. 56/1977)
1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente titolo:
"Titolo IV bis. Nuove procedure per la pianificazione comunale
Art. 31 bis. (Conferenza di pianificazione)
1. Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione
della variante strutturale al piano regolatore generale.
2. La conferenza di pianificazione è composta dal comune, dalla provincia
competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di
voto, per le proprie competenze. La comunità montana, ove presente, è
invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La
comunità montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di
pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano
regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo
16.
3. Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai
fini dell'articolo 31 ter, comma 6, può invitare, senza diritto di voto,
amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a
qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture
o tutelare vincoli.
4. Responsabile della conferenza di pianificazione è il legale rappresentante
del comune o suo delegato.
5. Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere
il parere richiesto, ogni ente è rappresentato in conferenza di pianificazione
da un solo partecipante.
6. Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze, è
onere del suo rappresentante raccogliere all'interno del proprio ente, anche
con conferenze di servizio, i pareri necessari e ricondurli ad unitarietà
nell'ambito della conferenza di pianificazione.
7. Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se
condiviso dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.
8. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza di
pianificazione, i pareri espressi dalla Regione, con deliberazione della
Giunta regionale e riferiti ad atti formalizzati, a tutela di rilevanti
interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali,
pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o,
comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o
garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali,
nonché per violazione della presente legge.
9. Il funzionamento della conferenza di pianificazione è disciplinato da
apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la competente
Commissione consiliare.
10. Il comune può richiedere, alla comunità montana o alla provincia
competenti o alla Regione, l'assistenza tecnica all'organizzazione ed allo
svolgimento della conferenza di pianificazione.
11. Per quanto non disposto dalla presente legge o dal regolamento di cui al
comma 9, valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14
quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
Art. 31 ter. (Procedure
di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano
regolatore generale)
1. La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori
generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di
nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non
riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto
strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al
piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume
Po, di seguito denominato P A I, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti
all'attuazione del P A I.
2. Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le
finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.
3. Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e
modificare il quadro dei dissesti contenuto nel P A I.
4. Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene
più efficaci per assicurare l'attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero
8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi,
che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento
programmatico.
5. Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del
documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale
la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante
strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana
approvato ai sensi dell'articolo 16, visto il documento programmatico, entro
trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi
e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con
decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di
formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.
6. Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione
di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore
di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti
nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine
di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi
pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.
7. Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto
preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo
adotta.
8. Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa,
gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui
all'articolo 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la
relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di
trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi
dell'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per
la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la
rappresentazione su scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante.
Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in
sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le
conseguenti determinazioni del comune.
9. Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano
regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della
Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi
della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione
urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA
prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i
documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all'ARPA, che si esprime
sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede
all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli laborati
predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.
10. Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è
pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi,
durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni
chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
11. Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha controdedotto alle
osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la
conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità
montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore
intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16. La
conferenza di pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della
nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso
inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei
partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della
variante strutturale prosegue.
12. Il consiglio comunale
approva la variante strutturale al piano regolatore generale tenendo conto
delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di
aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla
conferenza di pianificazione.
13. Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere
della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione,
riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di
pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima
riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione
e programmazione sovralocale.
14. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore
generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.
15. La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del
comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione
nella sede del comune interessato.".
ARTICOLO 3 (Modifica all'articolo 8 della l. r. 56/1977)
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l. r. 56/1977, è sostituito dal seguente:
"2. Dalla data di
adozione dei piani territoriali si applicano le misure di salvaguardia di
cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente
individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta regionale, dal
consiglio provinciale o dal consiglio metropolitano nell'atto di adozione.".
ARTICOLO 4 (Modifica all'articolo 17 della l. r. 56/1977)
1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l. r. 56/1977, dopo
le parole: "è trasmessa alla provincia e alla Regione," sono inserite le
seguenti: "entro dieci giorni dalla sua adozione,".
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 17 della l. r. 56/1977, è aggiunto il
seguente:
"10 bis. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non
coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione,
motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).".
ARTICOLO 5 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione
della legge e dei risultati ottenuti in termini di funzionalità della
copia nificazione. A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente alla
Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte
documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura la conferenza di pianificazione ha inciso sui termini di
formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori
generali;
b) quali pareri vincolanti sono stati espressi dalla Regione ai sensi
dell'articolo 31 bis, comma 8, della l. r. 56/1977, inserito dall'articolo
2 della presente legge;
c) quali eventuali criticità sono state riscontrate nello svolgimento della
conferenza di pianificazione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 gennaio 2007
Mercedes Bresso