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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999
Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.
(G.U. n. 302 del 27.12.1999)
(D.P.C.M. abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241; Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996; Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, anche in considerazione del parere motivato complementare del 29 settembre 1998 con il quale la Commissione delle Comunità europee ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti di cui all'allegato II alla direttiva predetta quando questi abbiano un impatto ambientale importante; Visti gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", corredato delle relative note, che delega alle regioni le competenze in materia di valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma; Considerato che appare opportuno modificare la definizione di alcune delle categorie progettuali in materia di rifiuti elencate negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, secondo le classificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" e successive integrazioni e modificazioni; Dato atto che con successivo, atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono individuate le categorie di opere, interventi ed attività da sottoposte a valutazione d'impatto ambientale di competenza statale da trasferirsi alla competenza regionale; Sentite le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
Decreta:
é approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed intera il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.
Articolo 1
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, provvedono ad aggiornare le proprie vigenti disposizioni con quelle contenute nel presente atto.
Articolo 2
1. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, sono aggiunte le seguenti lettere:
" s ) Attività di coltivazione di minerali solidi.
t ) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.
u ) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
v ) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B , lettere D 3, D 4, D 6, D 7 e D 12 del decreto legislativo n. 22/1997).
z ) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc".
2. Nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 al punto 2. Industria energetica sono aggiunte le parole: "ed estrattiva"; allo stesso punto 2 alla fine della lettera a ) il punto è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:
" b ) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km".
3. Nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, al punto 7. Progetti di infrastrutture è aggiunta la seguente lettera:
z ) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
4. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 8, alla fine della lettera o ) il punto è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:
" p ) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.".
Articolo 3
1. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 le lettere i ), l ), m ), n ) e o ) sono sostituite dalle seguenti:
" i ) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C , lettere da R 1 a R 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, [ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997].(*)
l ) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento(**) o di trattamento di cui all'allegato B , lettere D 2 e da D 8 a D 11, ed all'allegato C , lettere da R 1 a R 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, [ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997](*).
m ) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D 13, D 14).
n ) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B , lettere D 1 e D 5 del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B , lettere D 1 e D 5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.
o ) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B , lettera D 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)".
2. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 7. Progetti di infrastrutture, le lettere r ), s ), t ) e u ) sono sostituite dalle seguenti:
" r ) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/ giorno (operazioni di cui all'allegato B , lettere D 2, D 8, D 9 D 10 e D 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B , lettere D 13 e D 14 del citato decreto n. 22/1997);
s ) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B , lettere D 2 e da D 8 a D 11 del decreto legislativo n. 22/1997);
t ) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B , lettera D 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
u ) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B , lettere D 1 e D 5 del decreto n. 22/1997, n. 22);".
(*) Nota: Periodo soppresso dall'art. 1 del D.P.C.M. 7 marzo 2007
(**) Nota: L'originario termine "incremento" è stato così rettificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 7 marzo 2007
Articolo 4
1. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 7: "Progetti di infrastrutture", alla lettera a ), le parole: "lavori per l'attrezzamento di aree industriali" sono sostituite dalle seguenti: "progetti di sviluppo di zone industriali o produttive"; alla lettera d ), le parole: "derivazione ed opere connesse di acque superficiali" sono sostituite dalle seguenti: "derivazione di acque superficiali ed opere connesse"; alla lettera i ), le parole: "simili linee di natura similare" sono sostituite dalle seguenti: "linee simili di tipo particolare".
2. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, "la lettera f ) è sostituita dalla seguente:
" f ) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.".
3. Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, al punto 8: "Altri progetti", la lettera g ) è sostituita dalla seguente:
" g ) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc;".
Articolo 5
1. Le regioni disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, per i quali la procedura di VIA è sottoposta alla loro competenza.
Articolo 6
1. La disciplina di cui al presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.