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Circolare 18 ottobre 2004
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, cosi' come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
(GU n. 305 del 30-12-2004)
Ciascun soggetto che intenda presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio istanza di compatibilita' ambientale per progetti di opere da sottoporre a procedura di VIA ordinaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 e 27 dicembre 1988, ovvero VIA speciale di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e' soggetto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, qualora detto valore superi i 5 milioni di euro (articolo 27, legge 30 aprile 1999, n. 136 e articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Con la presente nota si chiariscono gli adempimenti da porre in essere per l'assolvimento dell'obbligo sopradescritto.
1. Contestualmente a ciascuna istanza di VIA relativa ad opere il cui valore sia superiore a 5 milioni di euro deve essere presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la salvaguardia ambientale (nel seguito DSA) - Divisione III, via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma, una dichiarazione giurata con le modalita' previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, ovvero un'autocertificazione nei modi e nelle forme consentite dalla legge che attesti il valore delle opere da realizzare. La dichiarazione giurata o l'autodichiarazione dovranno essere prodotti dal legale rappresentante del richiedente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio, ovvero ancora, in entrambi i casi, dal professionista iscritto all'albo responsabile del progetto e/o del relativo studio d'impatto ambientale, e dovra' esservi riportato il valore dell'opera e l'ammontare del relativo contributo dello 0,5 per mille. Nel caso in cui, in base al valore progettuale delle opere sottoposte a procedura di VIA, il contributo non dovesse risultare dovuto, si e' tenuti comunque a trasmettere alla DSA la relativa comunicazione anch'essa attestata da dichiarazione legalmente certificata.
2. In funzione del grado di approfondimento legato al livello di progettazione al quale la procedura si riferisce (progetto definitivo per la VIA ordinaria e progetto preliminare per la VIA speciale) ed in considerazione delle differenziazioni dovute a particolari tipologie d'intervento da realizzare (opere pubbliche o impianti industriali), le dichiarazioni di cui al punto 1) devono riportare il valore complessivo dell'opera dettagliato secondo il "costo dei lavori" e le "spese generali", anch'esse a loro volta articolate secondo le singole voci di costo. Cio' al fine della successiva verifica da parte della commissione VIA ordinaria ovvero speciale, in sede di istruttoria tecnica, della congruita' e coerenza dei dati certificati con quelli risultanti dagli elaborati progettuali e dallo studio di impatto ambientale presentati a corredo dell'istanza.
Ai fini del calcolo del "costo dei lavori", il committente dovra' considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera incluse le opere di mitigazione e quelle comunque previste dallo studio di impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale. Si precisa, altresi', che il costo dei lavori dovra' essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Per quanto riguarda la determinazione delle "spese generali", devono essere considerate tutte le spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello Studio d'impatto ambientale, quelle relative alla direzione dei lavori nonche' al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione, quelle relative ad attivita' di consulenza o di supporto, le spese per pubblicita', quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, quelle inerenti allacciamenti ai pubblici servizi nonche' le spese per imprevisti, anch'esse correlate a possibili future esigenze di realizzazione del progetto. Al contrario, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare quelle "maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale" che costituiscono, ai sensi di legge, la causa giustificatrice del contributo, essendo correlati a fattori del tutto estranei al valore dell'opera.
Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A.
3. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse, comunque, emergere la necessita' di apportare modifiche al progetto originariamente presentato, dovra' essere trasmessa unitamente alla presentazione delle modifiche, una dichiarazione con il valore aggiornato del costo delle opere e l'attestazione del pagamento dell'eventuale relativo saldo.
4. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il soggetto proponente dovra' produrre alla DSA attestazione sopra descritta con comunicazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo, trasmettendo pure, unitamente alla comunicazione, un originale della quietanza (mod.121T) rilasciata dalla competente sezione di tesoreria o della ricevuta di c/c postale, analogamente intestata alla sezione di Tesoreria territorialmente competente, che ne attesti la data e la misura dell'importo. Sulla quietanza deve essere' indicata in maniera specifica la causale del versamento con l'indicazione puntuale della disposizione normativa di riferimento, secondo lo schema di seguito riportato.
5. La mancata produzione dell'attestazione del versamento del contributo dovuto in sede di presentazione dell'istanza di VIA comportera' che da parte della DSA non verra' dato avvio all'istruttoria tecnica da svolgersi a cura della Commissione VIA competente e cio' fino a quando non sara' formalmente assolto l'obbligo contributivo in discussione. In tal caso la Commissione non potra' comunque emanare il proprio parere sino a quando non sara' presentata la prescritta documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
Causale:
Contributo previsto dall'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modifiche di cui all'art. 77, legge n. 289/2002 da ascriversi al bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, esercizio finanziario corrente - valutazione impatto ambientale, U.P.B. 32.2.1. (Restituzioni ecc) a valere sul cap. n. 2592, art. 7 (versamento 0,5 per mille opere soggette a VIA);
Riferimento dettagliato al progetto presentato a VIA: .... ;
Soggetto proponente: ;
Roma, 18 ottobre 2004
Il direttore generale per l'inquinamento atmosferico e rischi industriali
Agricola