Copyright © AmbienteDiritto
Circolare 1 giugno 2005
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille
ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato
dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere
assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8
luglio 1989, n. 349.
(GU n. 143 del 22-6-2005)
Ai soggetti proponenti istanze di valutazione d'impatto ambientale di progetti
di opere di competenza statale
A tutte le Regioni
Alle Province autonome di Trento e Bolzano
Con la presente nota si chiariscono alcuni aspetti relativi agli adempimenti da
porre in essere per l'assolvimento dell'onere sopra citato.
Facendo seguito alla circolare emanata da questa Amministrazione in data 18
ottobre 2004, Prot. DSA/2004/0022981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305
del 30 dicembre 2004, che si intende qui integralmente trascritta, si specifica
che, a seguito di pareri consultivi resi a questa Direzione dalla Avvocatura
generale dello Stato, il contributo di cui all'art. 27 della legge n. 136/1999
e' da considerarsi a tutti gli effetti, e con tutte le conseguenze che tale
qualificazione importa, «tassa».
Infatti, secondo i consolidati principi dottrinari e giurisprudenziali, la tassa
si definisce come «una particolare fattispecie di corrispettivo avente natura
tributaria, caratterizzata dal fatto di avere come presupposto di fatto una
domanda (volontaria o coattiva) di prestazione costituente un servizio pubblico
istituzionale di un ente pubblico».
La qualificazione delle somme richieste in base all'art. 27, cit., come tassa
non trova ostacolo nella circostanza che il credito sia vantato da una
Amministrazione diversa da quella finanziaria e trova conferma nella pacifica
circostanza che il pagamento dovuto non e' soggetto a fatturazione, in coerenza
con il principio secondo cui una tassa non puo' costituire presupposto di altro
tributo.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che l'onere di cui
all'art. 27, legge n. 136/1999, quale prestazione imposta ex lege in relazione
all'espletamento di un pubblico servizio ed in adempimento dei generali doveri
di solidarieta' espresso dall'art. 53 Cost., e' per se' stesso svincolato da
rapporti di sinallagmaticita' con l'espletamento della prestazione richiesta e,
per la sua natura pubblicistica ed il suo carattere indisponibile, non e'
soggetta a forme di rinunzia, graduazione o riduzione.
Ne consegue che si ritiene che la quietanza dell'avvenuto assolvimento del
contributo in questione vada presentata unitamente all'istanza di VIA, che
determina, quindi, il momento di inizio del procedimento e in cui si perfeziona
anche l'obbligo di corrispondere l'onere impositivo ai sensi dell'art. 27 legge
30 aprile 1999, n. 136.
Roma, 1° giugno 2005
Il direttore generale per la salvaguardia ambientale
Agricola