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Provincia Autonoma di Bolzano

Legge provinciale n. 2 del 05.04.2007

Valutazione ambientale per piani e progetti

 (B.U.P. Bolzano n. 16 del 17.4.2007, suppl. n. 3)

 

 


IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

ARTICOLO 1
Finalità
1. Sono sottoposti a valutazione ambientale tutti i programmi, piani e progetti che possono avere rilevanti ripercussioni ambientali.
2. In particolare con la valutazione ambientale si individuano, descrivono e valutano, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti ed indiretti dell’adozione di un piano o programma e della realizzazione di un progetto sui seguenti fattori:
a) uomo, fauna e flora;
b) suolo, acqua, aria, clima e paesaggio;
c) patrimonio ambientale, storico e culturale;
d) interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).

ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) “procedura di VAS” (procedura di valutazione ambientale strategica): l’insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla valutazione ambientale strategica (VAS) di un programma o piano, all’individuazione delle possibili alternative e all’indicazione delle misure volte a evitare o ridurre gli effetti negativi;
b) “piani e programmi”: i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
c) “rapporto ambientale”: la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte nell’allegato A della presente legge;
d) “impatto ambientale”: l’insieme degli effetti, diretti o indiretti, a breve o a lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi, positivi o negativi che i piani e programmi o progetti hanno sull’ambiente;
e) “valutazione ambientale”: l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
f) “procedura di VIA” (procedura di valutazione di impatto ambientale): l’insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla stima dell’impatto ambientale di un’opera o di un intervento, all’individuazione delle possibili alternative e all’indicazione delle misure volte a evitare o ridurre gli effetti negativi;
g) “aree protette”: le aree sottoposte a vincoli specifici ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, o della direttiva 92/43/CEE e i parchi nazionali;
h) “progetto”: la documentazione organica e dettagliata relativa all’esecuzione di un’opera, costituita da una relazione descrittiva, dai disegni e da eventuali calcoli;
i) “committente”: l’autorità o il privato titolare del progetto;
j) “studio di impatto ambientale”: la parte della documentazione del progetto contenente le informazioni prescritte nell’allegato E della presente legge;
k) “impianto IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Control): l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato F e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
l) “gestore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto;
m) “migliori tecniche disponibili”: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso;
n) “rapporto ambientale integrato”: la parte della documentazione concernente gli impianti IPPC contenente le informazioni prescritte nell’allegato G della presente legge;
o) “modifica dell’impianto IPPC”: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull’ambiente;
p) “modifica sostanziale”: una modifica dell’impianto IPPC che, a parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, potrebbe avere effetti negativi e significativi sugli esseri umani o sull’ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato F indica valori di soglia è sostanziale una modifica che dia luogo a un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

ARTICOLO 3
Comitato ambientale
1. Il Comitato ambientale è un organo tecnico consultivo composto da:
a) una persona rappresentante il dipartimento competente per l’ambiente, designata dall’assessore o assessora provinciale;
b) una persona rappresentante la Ripartizione Sanità, esperta nel settore dell’igiene e della sanità pubblica, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
c) una persona rappresentante la ripartizione competente per la tutela del paesaggio e della natura, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
d) una persona rappresentante la ripartizione competente per la tutela delle acque, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
e) una persona rappresentante la ripartizione competente per l’adozione di provvedimenti contro l’inquinamento dell’aria e per la tutela dal rumore, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
f) una persona rappresentante la ripartizione competente per l’urbanistica, designata dal direttore o dalla direttrice di ripartizione;
g) due persone esterne esperte nel campo della tutela della natura e dell’ambiente, scelte dall’assessore o assessora provinciale competente per la tutela della natura e dell’ambiente tra una quaterna proposta dalle associazioni ambientaliste.
2. Per ogni membro del Comitato ambientale è nominato un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o impedimento. Il Comitato ambientale è legalmente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti.
3. La Giunta provinciale nomina con delibera i membri del Comitato ambientale e ne designa il o la presidente, nonché il o la vicepresidente.
4. Il Comitato ambientale resta in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.
5. Per particolari progetti il Comitato ambientale nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti altri membri con diritto di voto, scegliendoli tra esperti dipendenti dell’amministrazione provinciale oppure fra esperti esterni.
6. Il Comitato ambientale svolge le funzioni del Comitato provinciale per l’igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui alle leggi provinciali 20 novembre 1978, n. 66, e 4 giugno 1973, n. 12.

ARTICOLO 4
Gruppo di lavoro in materia ambientale
1. Il gruppo di lavoro in materia ambientale, di seguito denominato gruppo di lavoro, è un organo consultivo composto da:
a) una persona rappresentante l’Ufficio valutazione impatto ambientale;
b) ulteriori esperti interni o esterni a seconda del piano, programma o progetto.
2. Il gruppo di lavoro viene nominato dal presidente o dalla presidente del Comitato ambientale specificamente per ciascun piano, programma o progetto, dopo la presentazione dello stesso all’Agenzia per l’ambiente, di seguito denominata Agenzia.

ARTICOLO 5
Conferenza di servizi in materia ambientale
1. La Conferenza di servizi in materia ambientale, di seguito denominata Conferenza, esprime pareri e rilascia autorizzazioni ambientali nelle seguenti materie:
a) acque;
b) aria;
c) inquinamento acustico;
d) rifiuti;
e) natura;
f) paesaggio;
g) pesca;
h) risorse idriche;
i) vincoli idrogeologici forestali.
2. Alla Conferenza, che è presieduta dal presidente o dalla presidente del Comitato ambientale, partecipano i direttori o le direttrici degli uffici provinciali, o loro delegati, competenti a valutare i singoli progetti ai sensi delle normative vigenti nelle materie indicate al comma 1.
3. Per gli impianti IPPC la Conferenza è integrata da una persona rappresentante la ripartizione competente in materia di energia.

ARTICOLO 6
Commissione di collaudo
1. Il o la presidente del Comitato ambientale nomina una commissione di collaudo per ogni singolo progetto.
2. La commissione di collaudo è composta da una persona rappresentante l’Ufficio valutazione impatto ambientale e, a seconda della tipologia di progetto, da ulteriori esperti interni o esterni.
3. La commissione esegue i collaudi delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA).

TITOLO II
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ARTICOLO 7
Ambito di applicazione
1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) tutti i piani e programmi:
a) nel settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati C e D, o
b) per i quali è necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
2. Su proposta del Comitato ambientale, che nella sua valutazione si attiene ai criteri di cui all’allegato B, la Giunta provinciale sottopone a VAS i piani e i programmi non compresi al comma 1, che possano avere effetti significativi sull’ambiente.
3. Le decisioni della Giunta provinciale sulle proposte del Comitato ambientale sono pubblicate nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano.

ARTICOLO 8
Rapporto ambientale
1. L’autorità competente per l’adozione di piani e programmi da sottoporre a VAS, in seguito denominata autorità competente, redige un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché le eventuali alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma. Le informazioni da fornire a tale scopo sono indicate nell’allegato A.
2. Il rapporto ambientale contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste in base al livello di conoscenza e dei metodi di valutazione attuali, del contenuto e del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nell’iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.
3. L’autorità competente può presentare all’Agenzia una bozza dei piani o programmi con relativo rapporto ambientale, al fine di ottenere una consulenza che stabilisca quali informazioni devono essere in concreto fornite. A tal fine il o la presidente del Comitato ambientale procede alla nomina del gruppo di lavoro.

ARTICOLO 9
Consultazioni transfrontaliere per piani e programmi
1. Prima dell’adozione del piano o programma deve essere trasmessa una copia dello stesso e del rapporto ambientale allo stato membro dell’Unione Europea interessato, nei seguenti casi:
a) se l’attuazione del piano o programma ha effetti significativi sull’ambiente dell’altro stato;
b) se vi è una richiesta esplicita da parte dell’altro stato.
2. Qualora lo stato cui sia stato trasmesso il piano o programma e il rapporto ambientale comunichi entro 30 giorni che per esprimere il proprio parere intende procedere a consultazioni al proprio interno, viene concesso un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

ARTICOLO 10
Procedura VAS
1. Per l’approvazione dei piani urbanistici comunali e del relativo rapporto ambientale si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale. In tal caso la Commissione urbanistica provinciale è integrata da un membro del Comitato ambientale.
2. Per l’approvazione degli altri piani e programmi soggetti a VAS si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale per i piani di settore. In tal caso la proposta di piano o programma e il rapporto ambientale vengono trasmessi all’Agenzia. Il gruppo di lavoro redige un parere tecnico-scientifico di qualità. All’Agenzia vengono altresì trasmesse le osservazioni, le proposte e i pareri presentati dagli interessati e dai comuni durante il periodo di giacenza del piano o programma presso l’amministrazione provinciale e i comuni. Il Comitato ambientale esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o programma, tenendo conto del parere tecnico-scientifico e delle osservazioni, delle proposte e dei pareri presentati.

ARTICOLO 11
Informazioni circa la decisione
1. La Giunta provinciale pubblica la decisione nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, informa gli stati membri consultati e mette a disposizione le seguenti informazioni:
a) il piano o il programma adottato;
b) le considerazioni ambientali integrate nel piano o programma;
c) come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle osservazioni, delle proposte e dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni avviate e le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
d) un’indicazione delle misure di monitoraggio degli effetti ambientali previste.

TITOLO III
VALUTAZIONE AMBIENTALE PER PROGETTI

ARTICOLO 12
Ambito di applicazione per progetti
1. I progetti di opere che per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione esercitano un notevole impatto ambientale e, in quanto tali, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono elencati negli allegati C e D.
2. La procedura di VIA si applica altresì in caso di ampliamento delle opere di cui al comma 1 quando il singolo ampliamento o la somma degli ampliamenti effettuati negli ultimi cinque anni, compreso l’attuale, a parere del presidente del Comitato ambientale potrebbe avere un notevole impatto ambientale. In particolare, per ciascuna attività per la quale gli allegati C o D indicano valori di soglia, si applica la procedura di VIA quando gli ampliamenti superano il 50 per cento della soglia limite oppure, per progetti ricadenti nelle aree protette, il 30 per cento della soglia limite.
3. La Giunta provinciale, su parere conforme del Comitato ambientale, esenta in tutto o in parte un progetto specifico dalla VIA. In tal caso:
a) valuta se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione, le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell’autorizzazione, sui motivi che giustificano l’esenzione accordata e fornisce alla stessa le informazioni che mette a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 13
Studio di impatto ambientale

1. Lo studio di impatto ambientale, di seguito chiamato SIA, va allegato al progetto e deve contenere le informazioni di cui all’allegato E. In ogni caso il committente deve fornire:
a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, alla sua concezione e alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente;
d) una descrizione sommaria delle soluzioni alternative prese in esame dal committente, con indicazione dei principali criteri di scelta sotto il profilo dell’impatto ambientale;
e) una sintesi non tecnica in lingua italiana e tedesca delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).
2. Non è necessario riportare nel SIA i dati e le informazioni già inclusi in piani e programmi rispetto ai quali sia già stata effettuata la VAS, sempre che gli stessi non abbiano subito variazioni.
3. Per gli impianti IPPC devono altresì essere fornite le informazioni di cui all’allegato G.
4. Il committente può presentare all’Agenzia una bozza del progetto e del SIA, al fine di ottenere una consulenza circa la natura e l’entità delle informazioni che devono essere contenute nel progetto e nel SIA. A tal fine il o la presidente del Comitato ambientale procede alla nomina del gruppo di lavoro.

ARTICOLO 14
Consultazioni transfrontaliere per progetti
1. Prima della pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto deve essere trasmessa una copia dello stesso e del SIA allo stato membro
dell’Unione Europea interessato, nei casi seguenti:
a) se l’attuazione del progetto ha effetti significativi sull’ambiente dell’altro stato;
b) se vi è una richiesta esplicita da parte dell’altro stato.
2. Qualora lo stato cui sia stato trasmesso il progetto comunichi entro 30 giorni che per esprimere il proprio parere intende procedere a consultazioni al proprio interno, viene concesso un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

ARTICOLO 15
Procedura VIA
1. Il committente presenta all’Agenzia il progetto ed il relativo SIA, che devono essere qualitativamente adeguati e completi delle informazioni necessarie a consentire la valutazione dei possibili effetti sull’ambiente.
2. Il gruppo di lavoro verifica la completezza della documentazione ed esprime un parere tecnico-scientifico di qualità entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione.
3. Se il progetto o il relativo SIA sono incompleti o insufficienti, l’Agenzia richiede le integrazioni necessarie, concedendo al committente un termine ragionevole. Se il committente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine stabilito, si procede all’archiviazione del procedimento.
4. Il progetto e il relativo SIA sono depositati, per tutta la durata del procedimento, presso l’Agenzia e nel comune o nei comuni in cui viene realizzata l’opera o l’intervento.
5. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sulla completezza della documentazione, il committente pubblica su almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in lingua italiana e uno in lingua tedesca, l’avviso del deposito del progetto e del relativo SIA, secondo il testo predisposto dall’Agenzia.
6. Entro il termine di 30 giorni dalla data dell’ultima pubblicazione chiunque può prendere visione del progetto e del relativo SIA e presentare osservazioni scritte all’Agenzia. Il committente può prendere visione di tali osservazioni e replicare alle stesse entro i successivi 10 giorni.
7. Per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, o di tutela della proprietà intellettuale il committente può richiedere con istanza motivata che non siano rese pubbliche determinate informazioni. In tal caso allega una specifica descrizione delle caratteristiche dell’opera o dell’intervento, che può essere pubblicata.
8. Il comune o i comuni nel cui territorio sarà realizzato il progetto, oppure il rappresentante legale di un’associazione ambientalista operante a livello provinciale, possono richiedere all’Agenzia, entro il termine di 10 giorni dall’ultima pubblicazione, la presentazione pubblica del progetto e del relativo SIA da parte del committente.
9. Entro i successivi 20 giorni dalla richiesta ha luogo la presentazione pubblica del progetto, a pena di archiviazione del procedimento. Il verbale di tale audizione pubblica, redatto da una persona rappresentante l’Agenzia, va trasmesso al Comitato ambientale.
10. Il o la presidente del Comitato ambientale ha la facoltà di chiedere al gruppo di lavoro di esaminare le osservazioni presentate e il verbale dell’audizione e di predisporre una relazione in merito.
11. Entro il termine di 90 giorni dalla data dell’ultima pubblicazione, il Comitato ambientale esamina il progetto e il relativo SIA ed emette un parere motivato sul suo prevedibile impatto ambientale, tenendo conto delle osservazioni presentate e del verbale di cui al comma 9. Il committente ha diritto di essere ascoltato dal Comitato ambientale prima che venga rilasciato il parere. Il parere può contenere anche indicazioni su interventi idonei ad evitare, limitare o compensare le conseguenze negative e su misure di controllo da adottarsi in fase di realizzazione del progetto.
12. La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Comitato ambientale, tenendo conto delle osservazioni di cui al comma 6 e del verbale di cui al comma 9.
13. Qualora la procedura di VIA sia stata eseguita su un progetto preliminare, il relativo progetto definitivo o esecutivo va presentato all’Agenzia. Il Comitato ambientale verifica entro il termine di 60 giorni la conformità dello stesso al progetto preliminare approvato.
14. I progetti di variante con rilevanza ambientale relativi a progetti soggetti a VIA già approvati ed in corso di realizzazione sono da presentare al comune, il quale li trasmette all’Agenzia. Il Comitato ambientale si esprime entro il termine di 60 giorni sul prevedibile impatto ambientale.
15. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del parere del Comitato ambientale di cui ai commi 13 o 14, la Giunta provinciale decide se approvare il progetto definitivo o esecutivo o il progetto di variante, o se sottoporlo nuovamente a VIA.
16. L’esito positivo della VIA sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta sul progetto, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1.
17. Gli ulteriori atti autorizzativi o consultivi di competenza provinciale e la concessione edilizia, ove richiesta, sono subordinati all’esito positivo della VIA.
18. L’approvazione di cui ai commi 12 o 15 ha una validità di 5 anni. Su richiesta, e previo parere del Comitato ambientale, può essere concessa una proroga di 5 anni al massimo.

ARTICOLO 16
Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale
1. La Giunta provinciale pubblica la decisione nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, informa gli stati membri consultati e mette a disposizione le seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione ed eventuali condizioni;
b) i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;
c) se necessario, una descrizione delle principali misure atte a prevenire, ridurre e, se possibile, compensare effetti negativi rilevanti.

ARTICOLO 17
Progetti di competenza statale
1. Per i progetti ricadenti negli allegati C e D, per la cui esecuzione sia richiesta la previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, si applica l’articolo 15 della presente legge.

ARTICOLO 18
Collaudo per progetti VIA
1. Una volta terminata l’opera ed almeno 15 giorni prima della messa in esercizio, il committente presenta all’Agenzia una richiesta di collaudo. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità dell’opera alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto ad un albo professionale, a seconda delle materie concretamente interessate.
2. Con la presentazione della richiesta di collaudo di cui al comma 1 è provvisoriamente autorizzata la messa in esercizio a partire dalla data indicata nella richiesta stessa.
3. La commissione di collaudo di cui all’articolo 6 verifica la conformità dell’opera al progetto approvato e ne relaziona al Comitato ambientale.
4. Il Comitato ambientale, tenendo conto della relazione della commissione di collaudo, esprime un parere vincolante in merito al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale.
5. Nel caso di parere favorevole le ripartizioni competenti rilasciano, entro 180 giorni dalla ricezione della domanda, le autorizzazioni previste dalla normativa provinciale vigente nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1.
6. Per il collaudo di impianti IPPC si applica la procedura di cui all’articolo 23.

TITOLO IV
VALUTAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA PER PROGETTI IPPC

ARTICOLO 19
Ambito di applicazione
1. Sono sottoposti a procedura ambientale integrata gli impianti indicati nell’allegato F, ad eccezione degli impianti IPPC che sono già stati assoggettati ovvero che sono ancora da assoggettare a VIA ai sensi dell’articolo 15.

ARTICOLO 20
Rapporto ambientale integrato
1. Al progetto per impianti IPPC deve essere allegato un rapporto ambientale integrato, il cui contenuto è disciplinato dall’allegato G. In ogni caso il committente deve fornire tutte le informazioni idonee a verificare che:
a) siano state prese le opportune misure antinquinamento in applicazione delle migliori tecniche disponibili;
b) non avvengano fenomeni d’inquinamento rilevanti;
c) sia stata evitata la produzione di rifiuti; se ciò non dovesse essere possibile, è necessario verificare che i rifiuti siano recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, siano eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente;
d) l’energia sia utilizzata in modo efficace;
e) siano state adottate tutte le misure idonee a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze;
f) siano previste tutte le misure idonee a prevenire un qualsiasi rischio di inquinamento in caso di definitiva cessazione dell’attività e sia previsto il ripristino del sito ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 21
Consultazioni transfrontaliere per progetti IPPC
1. Prima della pronuncia sul progetto deve essere trasmessa una copia dello stesso e del rapporto ambientale integrato allo stato membro dell’Unione Europea interessato, nei casi seguenti:
a) se il funzionamento dell’impianto ha effetti significativi sull’ambiente dell’altro stato;
b) se vi è una richiesta esplicita da parte dell’altro stato.
2. Qualora lo stato cui sia stato trasmesso il progetto comunichi entro 30 giorni che per esprimere il proprio parere intende procedere a consultazioni al proprio interno, viene concesso un congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

ARTICOLO 22
Procedura di valutazione ambientale integrata
1. Il committente presenta all’Agenzia il progetto e il relativo rapporto ambientale integrato, nel quale sono inserite tutte le informazioni necessarie per la valutazione di eventuali effetti sull’ambiente.
2. Il progetto e il relativo rapporto ambientale integrato sono depositati, per la durata del procedimento, presso l’Agenzia e nel comune o nei comuni in cui viene realizzato l’impianto.
3. Per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, o di tutela della proprietà intellettuale il committente può richiedere con istanza motivata che non siano rese pubbliche determinate informazioni. In tal caso allega una specifica descrizione delle caratteristiche dell’impianto, che può essere pubblicata.
4. L’Agenzia, accertata la completezza del progetto e del relativo rapporto ambientale integrato, predispone l’avviso del deposito, che il committente provvede a pubblicare a proprie spese su almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in lingua italiana e uno in lingua tedesca.
5. Chiunque può prendere visione del progetto e del rapporto ambientale integrato e presentare osservazioni scritte all’Agenzia nel termine di 30 giorni dalla data dell’ultima pubblicazione. Il committente può prendere visione di tali osservazioni e prendere posizione in merito alle medesime entro i successivi 10 giorni.
6. Se il progetto o il relativo rapporto ambientale integrato non è completo, l’Agenzia richiede le integrazioni necessarie, da presentarsi entro un congruo termine.
7. Se il committente non fornisce le integrazioni richieste entro il termine stabilito, l’Agenzia archivia la pratica.
8. La Conferenza esamina il progetto e il relativo rapporto ambientale integrato ed emette un parere motivato, entro il termine di 90 giorni dall’ultima pubblicazione, tenendo conto anche delle osservazioni presentate. Il parere contiene anche indicazioni sugli interventi idonei ad evitare, limitare o compensare le conseguenze negative e sulle misure di controllo da attuarsi in fase di realizzazione del progetto.
9. Il parere positivo sulla valutazione ambientale integrata sostituisce a tutti gli effetti ogni altro parere sul progetto richiesto dalle vigenti disposizioni di legge nelle materie indicate all’articolo 5, comma 1.
10. Il parere sulla valutazione ambientale integrata ha una validità di 5 anni. Tale validità può essere prorogata di ulteriori 2 anni.

ARTICOLO 23
Autorizzazione integrata ambientale
1. Per gli impianti industriali per i quali si applica la procedura di autorizzazione ambientale integrata il gestore, una volta realizzato il progetto, presenta all’Agenzia domanda per il collaudo almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell’impianto. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione è sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto ad un albo professionale attinente alle materie concretamente interessate.
2. La messa in esercizio dell’impianto è provvisoriamente autorizzata a partire dalla data indicata nella domanda di collaudo di cui al comma 1.
3. Una volta eseguiti i collaudi necessari, la Conferenza rilascia, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, un’autorizzazione che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta previsti nelle materie indicate nell’articolo 5, comma 1.
4. L’autorizzazione riporta:
a) i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa;
b) i valori limite in materia di inquinamento acustico;
c) eventuali disposizioni per la protezione del terreno e delle acque sotterranee, nonché per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto;
d) i requisiti di controllo delle emissioni, con indicazione della frequenza di misurazione e delle modalità di valutazione;
e) l’indicazione delle amministrazioni alle quali comunicare i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione;
f) le misure da adottare in caso di condizioni diverse da quelle di normale esercizio.
5. I valori limite di emissione e le prescrizioni dell’autorizzazione fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili.
6. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l’autorizzazione riporta le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.
7. L’autorizzazione ha una validità di 5 anni. L’autorizzazione per impianti registrati ai sensi del regolamento 761/2001/CE ha una validità di 8 anni; per impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 l’autorizzazione ha una validità di 6 anni.
8. L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nelle materie indicate all’articolo 5, comma 1.
9. L’autorizzazione e i successivi aggiornamenti e rinnovi sono a disposizione del pubblico presso l’Agenzia.

ARTICOLO 24
Modifica degli impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all’Agenzia e al comune competente le modifiche progettate per l’impianto e le variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto. Nel caso di modifiche all’impianto devono essere allegati il progetto e il relativo rapporto ambientale integrato.
2. In caso di modifica sostanziale si applica quanto previsto dall’articolo 22.
3. In caso di modifiche non sostanziali la Conferenza esamina il progetto e il relativo rapporto ambientale integrato ed emette un parere motivato entro il termine di 60 giorni.
4. Il parere sulla valutazione ambientale integrata sostituisce a tutti gli effetti ogni altro parere sul progetto richiesto dalle vigenti disposizioni di legge nelle materie indicate all’articolo 5, comma 1.
5. Dopo la realizzazione delle modifiche il gestore presenta all’Agenzia la richiesta di collaudo ai sensi dell’articolo 23.
6. Se necessario, la Conferenza adegua l’autorizzazione.

ARTICOLO 25
Rinnovo dell’autorizzazione
1. Al rinnovo dell’autorizzazione provvede la Conferenza su domanda del gestore, corredata di una relazione contenente l’aggiornamento delle informazioni previste nell’allegato G. Tale domanda va presentata almeno 180 giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 26
Riesame dell’autorizzazione
1. Il riesame è effettuato dalla Conferenza, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza comportare costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni comunitarie o nazionali lo esigono.

ARTICOLO 27
Comunicazione annuale
1. I gestori degli impianti IPPC sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

TITOLO V
PROCEDURA CUMULATIVA

ARTICOLO 28
Ambito di applicazione
1. Per le attività nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, esentate dalle procedure previste dai titoli III e IV ma soggette, in base alla normativa vigente, a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri da parte dell’amministrazione provinciale, si applica la procedura di approvazione cumulativa.

ARTICOLO 29
Procedura di approvazione cumulativa
1. Il comune trasmette all’Agenzia i progetti di cui all’articolo 28, corredati degli allegati previsti dalla normativa vigente. Ove il progetto sia soggetto a concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata dal parere della commissione edilizia. I progetti di interesse provinciale vengono presentati direttamente all’Agenzia.
2. L’Agenzia accerta a quali autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta andrà sottoposto il progetto e indice la Conferenza di cui all’articolo 5.
3. La Conferenza si pronuncia sul progetto con parere vincolante, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi, e ne comunica l’esito al committente.
4. Tale parere sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta sul progetto previsti dalla vigente normativa nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1.
5. Il parere espresso dalla Conferenza ha una validità di 5 anni. Su richiesta motivata del committente la validità può essere prorogata di ulteriori 2 anni.

ARTICOLO 30
Lavori pubblici
1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, “Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale”, la persona rappresentante l’Agenzia nel Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici può sottoporre il progetto all’esame dell’Agenzia.

TITOLO VI
VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31
Ricorsi
1. Contro le decisioni adottate dal Comitato ambientale ai sensi dell’articolo 18, comma 4, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione delle stesse.
2. Contro le decisioni adottate dalla Conferenza ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione delle stesse.

ARTICOLO 32
Vigilanza
1. La vigilanza sulla corretta esecuzione e sulla gestione di tutte le opere approvate o autorizzate ai sensi della presente normativa spetta ai funzionari delle ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all’articolo 5, comma 1.
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 33, per il caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni imposte per opere soggette alla VIA, l’assessore o assessora competente per l’ambiente, su parere del Comitato ambientale, procede a seconda della gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) a ordinare la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato originario entro il termine stabilito. Decorso tale termine senza che il contravventore vi abbia provveduto, si provvede d’ufficio all’esecuzione dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Nel caso in cui la riduzione in pristino non sia possibile o possibile solo parzialmente, il contravventore deve risarcire il danno arrecato all’ambiente e presentare il progetto e il SIA per l’approvazione in sanatoria ai sensi dell’articolo 15. L’entità del risarcimento è determinata dall’assessore o assessora provinciale competente in materia di tutela dell’ambiente, sentite le ripartizioni competenti nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1.
3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 33, in caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni imposte per impianti IPPC, l’Agenzia, su parere della Conferenza, procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione e all’ordine di chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.

ARTICOLO 33
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque realizza un progetto per il quale sia prevista la VIA senza aver ottenuto l’approvazione di cui all’articolo 15, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro;
b) chiunque mette in esercizio una struttura per la quale è stata effettuata la VIA senza aver presentato la domanda di collaudo di cui all’articolo 18 o non rispetta le prescrizioni particolari imposte con la procedura di VIA ai sensi dell’articolo 15, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro;
c) chiunque realizza un progetto per il quale è prevista la valutazione ambientale integrata senza aver ottenuto il parere di cui all’articolo 22, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro;
d) chiunque esercita un’attività per la quale è prevista la valutazione ambientale integrata e non ha presentato la domanda di collaudo di cui all’articolo 23 o la comunicazione di modifica dell’impianto di cui all’articolo 24, o omette di comunicare i dati di cui all’articolo 23, comma 4, lettera e), soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 7.500 euro.

ARTICOLO 34
Abrogazione e adeguamento di norme
1. La legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, è abrogata.
2. Il comma 5 dell’articolo 15 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è abrogato.
3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:
“g) il rapporto ambientale di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001.”
4. Ove nella normativa provinciale ricorra l’espressione: “Comitato VIA“, essa è sostituita dalla seguente: “Comitato ambientale”.

ARTICOLO 35
Disposizioni transitorie
1. Non sono sottoposti a VAS i piani urbanistici comunali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano adottati dal consiglio comunale ai sensi del comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 5 aprile 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER


ALLEGATO 1
Allegato A
Contenuto del rapporto ambientale
(articolo 2, comma 1, lettera c)


a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri piani o programmi pertinenti;
b) aspetti rilevanti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione di carattere ambientale;
f) possibili effetti significativi (1) sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
(1) Detti effetti devono comprendere gli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

ALLEGATO 2
Allegato B
Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi
(articolo 7, comma 2)

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
c) la rilevanza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
e) la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
b) natura transfrontaliera degli effetti;
c) rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
d) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
e) valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
1) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
2) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
3) dell’utilizzo intensivo del suolo;
f) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.


ALLEGATO 3
Allegato C
1) PROGETTI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (Allegato I alla direttiva 85/337/CEE)
(articolo 12, comma
1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore a 300 MW; centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (1).
3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
b) impianti destinati:
- alla produzione o all’arricchimento di combustibile nucleare,
- impianti destinati al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,
- impianti destinati allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,
- impianti destinati esclusivamente allo smaltimento definitivo dei residui radioattivi,
- impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio; impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
5. Impianti per l’estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell’amianto, un’utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione di sostanze su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:
I) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
II) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
III) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
IV) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
V) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
VI) per la fabbricazione di esplosivi.
7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché di aeroporti (²) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m;
b) costruzione di autostrade o vie di rapida comunicazione (³);
c) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.
8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate;
b) porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l’esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.
9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (ossia rifiuti per i quali si applica la direttiva 91/689/CEE) (5) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell’allegato II A, punto D 9, della direttiva 2006/12/CE (4), o interramento di rifiuti pericolosi.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell’allegato II A, punto D 9, della direttiva 2006/12/CE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.
11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno;
b) in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150.000 abitanti equivalenti, quali definiti all’articolo 2, punto 6, della direttiva 91/271/CEE (6).
14. Estrazione di petrolio o di gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 metri cubi al giorno per il gas naturale.
15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
16. Gasdotti, oleodotti o condutture per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.
17. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
c) 900 posti per scrofe.
18. Impianti industriali destinati:
a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) alla fabbricazione di carta e cartoni, con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.
20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio pari o superiore a 220 kV e di lunghezza superiore a 15 km.
21. Impianti per l’immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200.000 tonnellate.
(1) Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l’impianto.
(2) Gli "aeroporti" ai fini del presente allegato corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell’organizzazione internazionale dell’aviazione civile (allegato 14).
(3) Le "vie di rapida comunicazione" ai fini del presente allegato corrispondono alla definizione data nell’accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.
(4) GU n. L 114 del 27.4.2006, pag. 59.
(5) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
(6) GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU n. L 284 del 31.10.2003, pag. 1).




ALLEGATO 4
Allegato D
PROGETTI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(articolo 12, comma 1)


 

PROGETTI

SOGLIE

1) Agricoltura, silvicoltura ed acquicoltura

a) Progetti di ricomposizione rurale:

oltre i 50 ettari (ha)

b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva:

oltre i 20 ha

c) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo

oltre i 20 ha

d) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura (compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre):

 

1. Progetti di irrigazione:

oltre i 300 ha su aree che costituiscono una unità funzionale o quantità complessiva di estrazione da acque superficiali o da sorgenti superiore e 5 milioni di m3/anno area

2. Progetti di drenaggio delle terre:

 oltre i 20 ha
 

e) Malghe (stalle)

 oltre le 200 unità bestiame adulto (UBA)
 

f) Impianti di allevamento intensivo di volatili da cortile o di suini (progetti non contemplati nell’allegato C):

 

1. Impianti che possono ospitare volatili da cortile:

oltre i 30.000 capi

2. Impianti che possono ospitare suini e scrofe:

oltre i 500 capi

g) Impianti che possono ospitare bovini:

oltre le 100 UBA da latte ed oltre le 200 UBA da ingrasso

h) Impianti che possono ospitare conigli:

oltre i 5.000 capi

i) Pescicoltura:

oltre i 5 ha di superficie delle vasche

j) Recupero di terre dal mare:

tutti i progetti


2) Industria estrattiva

 

a) Estrazione di torba e di argilla; cave; attività minerarie a cielo aperto ( progetti non contemplati nell’allegato C):

con estrazione superiore a 400.000 metri cubi (m3) di materiale

b) Attività mineraria sotterranea:

con estrazione superiore a 400.000 m3 di materiale

c) Trivellazioni per l’approvvigionamento di acqua, escluse trivellazioni intese a studiare la stabilità del suolo o indagine del sottosuolo:

volume annuale dell’acqua estratta superiore a 5 milioni di m3

d) Trivellazioni geotermiche o utilizzo geotermico:

quantità di calore superiore a 20.000 GJ/anno o volume di estrazione dell’acqua superiore a 1 milione m3/anno

e) Trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari:

tutti i progetti

f) Estrazione di carbone fossile, lignite, di petrolio, gas naturale e minerali metallici nonché di scisti bituminosi:

tutti i progetti

g) Estrazione di sabbia, ghiaia e minerali da acque:

oltre 100.000 m3 di materiale per anno

h) Impianti destinati alla produzione di cemento, calce, gesso o refrattari:

tutti i progetti

 
3) Industria energetica

 

a) Impianti industriali, impianti termici o altri impianti di combustione per la produzione di energia elettrica, vapore o acqua calda (progetti non contemplati nell’allegato C):

con potenza termica complessiva superiore a 30 megawatt (MW)

b) Installazione di oleodotti o gasdotti, nonché impianti industriali per il trasporto di gas, vapore ed acqua calda, escluse le reti all’interno dei centri urbani (progetti non contemplati nell’allegato C):

con condotte di diametro nominale superiore a 10 pollici (250 mm) e di lunghezza superiore a 10 km

c) Costruzione di linee aeree di energia elettrica (progetti non contemplati nell’allegato C):

superiori a 200 Kilovolt (kV) e con una lunghezza superiore a 5 km

d) Stoccaggio di combustibili liquidi:

con capacità complessiva superiore a 10.000 tonnellate (t)

e) Impianti di ricerca per la produzione e trasformazione di materiali fissili e fertili; per la produzione o l’arricchimento di combustibili nucleari; impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell’allegato C):

tutti i progetti

f) Stoccaggio in superficie o in serbatoi sotterranei di gas naturale o combustibili gassosi o gassosi liquefatti:

con capacità complessiva superiore a 200 t

g) Stoccaggio in superficie o in serbatoi sotterranei di combustibili fossili:

con capacità complessiva superiore a 10.000 t

h) Agglomerazione industriale di carbone fossile e lignite:

tutti i progetti

i) Impianti per la produzione di energia idroelettrica:

con potenza nominale media superiore a 3 MW

j) Impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda mediante lo sfruttamento del vento e del sole:

con potenza termica o elettrica complessiva al generatore superiore a 1 MW


 

4) Produzione e trasformazione dei metalli

a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua:

capacità superiore a 2,5 t all’ora

b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

 

I) laminazione a caldo:

capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all’ora
 

II)°forgiatura con magli:

energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e con una potenza calorifica superiore a 20 MW
 

III) applicazione di strati protettivi di metallo fuso:
 

capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo l’ora
 

c) Fonderie di metalli ferrosi:

capacità superiore a 20 t al giorno

d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero, (raffinazione, formatura in fonderia, ecc.):

capacità superiore a 4 t al giorno per piombo e cadmio o 20 t al giorno per gli altri metalli

e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici:

 insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 m2 di superficie coperta o 30.000 m3 di volume edificato

f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori:

 insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 m2 di superficie coperta o 30.000 m3 di volume edificato

g) Cantieri navali:

 insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 m2 di superficie coperta o 30.000 m3 di volume edificato

h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili:

 insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 m2 di superficie coperta o 30.000 m3 di volume edificato

i) Costruzione di materiale ferroviario:

insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 m2 di superficie coperta o 30.000 m3 di volume edificato

j) Imbutitura di fondo con esplosivi:

superficie impegnata superiore a 5.000 m2 o volume superiore a 50.000 m3

k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici:

tutti i progetti

 


 

5) Industria dei prodotti minerali

a) Cokerie (distillazione a secco del carbone):

tutti i progetti

b) Impianti destinati alla produzione di amianto o alla fabbricazione di prodotti a base di amianto; impianti per la produzione di mole e di altri corpi abrasivi (progetti non compresi nell’allegato C):

tutti i progetti

c) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, di lana di vetro o di lana di silicati:

 tutti i progetti

d) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali:

tutti i progetti

e) Fabbricazione di tegole, mattoni, refrattari o piastrelle mediante cottura:

tutti i progetti

 
 

6) Industria chimica (progetti non compresi nell’allegato C)

a) Produzione di sapone e detergenti sintetici, di prodotti per l’igiene del corpo e di profumeria:

 insediamenti produttivi pari o superiori a 1.000 m2 di superficie coperta o 5.000 m3 di volume edificato

b) Trattamento di prodotti chimici intermedi; fabbricazione di prodotti chimici:

 tutti i progetti

c) Produzione di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di elastomeri o perossidi; produzione di mastici, di pitture, di vernici o di inchiostri da stampa:

 tutti i progetti

d) Impianti di stoccaggio di petrolio e di prodotti derivati di prima distillazione:

con capacità complessiva superiore a 3.000 m3

e) Impianti di stoccaggio di altri prodotti chimici e petrolchimici:

con capacità complessiva superiore a 1.000 m3


 

7) Industria dei prodotti alimentari

a) Impianti per la produzione di oli o grassi animali:

con produzione annua superiore a 500 tonnellate (t)

b) Impianti per la produzione di oli o grassi vegetali:

con produzione annua superiore a 1.500 t

c) Impianti per la produzione di vino; impianti per la produzione della birra e del malto:

con produzione annua superiore a 100.000 ettolitri (hl)

d) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari:

con capacità di lavorazione annua superiore a 150.000 t di latte

e) Impianti per la macellazione di animali:

con capacità di macellazione superiore a 5.000 capi grossi/anno o a 100.000 animali di bassa corte/anno

f) Impianti per la lavorazione, conservazione o trasformazione industriale della carne, del pesce o dei prodotti alimentari marini:

con capacità di lavorazione superiore a 5.000 t/anno di prodotto lavorato

g) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce; impianti per la produzione di conserve di prodotti animali:

con capacità di lavorazione superiore a 5000 t/anno di prodotto lavorato

h) Fabbricazione di dolciumi o sciroppi

con capacità di lavorazione annua superiore a 20.000 t

i) Industria per la produzione della fecola:

con capacità di lavorazione annua superiore a 10.000 t

j) Industria per la trasformazione della frutta, degli ortaggi o dei funghi; impianti per la produzione di conserve di origine vegetale:

con capacità di lavorazione superiore a 40.000 t/anno di prodotto lavorato

k) Impianti per la surgelazione della frutta, degli ortaggi o dei funghi:

con capacità superiore a 12.000 t/anno di prodotto surgelato

l) Impianti per la produzione di alcool etilico, acquaviti o liquori:

con capacità di produzione superiore a 1.000 hl/anno di alcool puro

m) Zuccherifici:

con capacità di produzione o raffinazione superiore a 5.000 t/anno

 

8) Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta

a) Fabbricazione di pannelli di fibre di legno, pannelli di particelle o compensati:

insediamento complessivo pari o superiore a 3.000 m2 di superficie coperta o 30.000 m3 di volume edificato

b) Impianti per la fabbricazione di pasta per carta, carta o cartoni (progetti non compresi nell’allegato C):

insediamento complessivo pari o superiore a 3.000 m2 di superficie coperta o 30.000 m3 di volume edificato

c) Impianti per la produzione o la lavorazione di cellulosa:

insediamento complessivo pari o superiore a 3.000 m2 di superficie coperta o 30.000 m3 di volume edificato

d) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili:

 insediamento complessivo pari o superiore a 3.000 m2 di superficie coperta o 30.000 m3 di volume edificato

e) Impianti per la concia delle pelli:

insediamento complessivo pari o superiore a 1.000 m2 di superficie coperta o 10.000 m3 di volume edificato

 

9) Industria della gomma e delle materie plastiche

a) Industria delle materie plastiche:

 insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 m2 di superficie coperta o 30.000 m3 di volume edificato

b) Fabbricazione o trattamento di prodotti a base di elastomeri:

insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 m2 di superficie coperta o 30.000 m3 di volume edificato

c) Industria della gomma; ricostruzione di pneumatici:

 tutti i progetti

 

10) Altre industrie

a) Impianti per la produzione di prodotti in ceramica mediante cottura, in particolare gres o porcellane, con esclusione dei laboratori artistici:

insediamenti produttivi pari o superiori a 3.000 m2 di superficie coperta o 30.000 m3 di volume edificato

b) Fabbricazione, confezionamento, caricamento o messa in cartucce o involucri di polveri ed esplosivi:

insediamenti produttivi pari o superiori a 1.000 m2 di superficie coperta o 10.000 m3 di volume edificato

 

11) Progetti d’infrastrutture

a) Progetti nuovi o ampliamento di progetti di sviluppo di zone per insediamenti produttivi o di zone industriali:

per aree superiori a 30 ha

b) Progetti nuovi o ampliamento di progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi:

per aree superiori a 30 ha

c) Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell’allegato C):

tutti i progetti

d) Costruzione di vie navigabili interne (non comprese nell’allegato C):

tutti i progetti

e) Costruzione di

 

- ferrovie (progetti non compresi nell’allegato C):

tutti i progetti

- di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non compresi nell’allegato C):

per aree superiori a 5 ha

f) Tram, metropolitane sopraelevate o sotterranee:

tutti i progetti

g) Costruzione di aerodromi (progetti non compresi nell’allegato C):

con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 1.500 m

h) Costruzione, spostamento o provvedimenti per la sicurezza di strade poderali, interpoderali, forestali o strade a una corsia:

con una lunghezza ininterrotta del singolo lotto superiore a 15 chilometri (km)

i) Costruzione, spostamento o provvedimenti per la sicurezza di strade a due corsie:

con una lunghezza ininterrotta del singolo lotto superiore a 5 km

j) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d’acqua, esclusi gli interventi della massima urgenza:

per opere che comportano una spesa complessiva superiore a 8 milioni euro per progetti funzionalmente unitari

k) Dighe o altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell’allegato C):

con capacità superiore a 100.000 m3 o di altezza della diga superiore a 10 m ai sensi della legge n. 584/94.

l) Installazione di acquedotti a lunga distanza:

oltre 30 km

m) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere:

tutti i progetti

n) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nei punti 1 d) o 11 p):

 volume annuo dell’acqua estratta o ricaricata superiore a 5 milioni m3

o) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell’allegato C:

con una portata media superiore a 5.000 l/s

p) Sistemi di estrazione delle acque superficiali o delle acque freatiche per raffreddamento o riscaldamento:

volume di estrazione dell’acqua superiore a 1 milione di m3/anno

q) Costruzione di tunnel o cunicolo pilota:

con una lunghezza ininterrotta superiore a 5 km

 

12) Altri progetti
a) Fiere, interporti, mercati all’ingrosso o centri direzionali: di superficie superiore a 10 ha o di una cubatura complessiva superiore a 200.000 m3
b) Piste permanenti per corse o prove di veicoli a motore: lunghezza complessiva superiore a 1 km
c) Depositi di fanghi: superficie superiore a 1 ha
d) Stoccaggio di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli: superficie superiore a 1 ha
e) Banchi di prova per motori, turbine o reattori: insediamenti complessivi pari o superiori a 3.000 m2 di superficie coperta o 15.000 m3 di volume edificato
f) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali: insediamenti produttivi pari o superiori a 1.000 m2 di superficie coperta o 10.000 m3 di volume edificato
g) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive: tutti i progetti
h) Stabilimenti di squartamento: più di 15.000 t/anno di materiale lavorato o più di 2 t/giorno in caso di incenerimento
i) Discariche o depositi di materiali da costruzione o di materiale inerte: capacità complessiva superiore a 400.000 m3
j) Discariche per  
- rifiuti urbani o speciali non pericolosi: capacità complessiva superiore a 300.000 m3
- rifiuti speciali pericolosi: tutti i progetti
k) Impianti di incenerimento o trattamento termico di rifiuti urbani o speciali non pericolosi (progetti non compresi nell’allegato C): potenzialità superiore a 50 t/giorno
l) Impianti di trattamento termico di rifiuti speciali pericolosi (progetti non compresi nell’allegato C): con capacità superiore a 7 t/giorno
m) Impianti di cernita o trattamento di rifiuti urbani: potenzialità superiore a 50.000 t/anno
n) Impianti di trattamento di rifiuti speciali pericolosi: capacità massima superiore a 20 t/giorno
o) Impianti di recupero per materiali da costruzione e demolizione (compresa l’eventuale colavorazione di materiale da scavo): materiale lavorato complessivo superiore a 100.000 t/anno
p) Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti non compresi nell’allegato C): potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti
q) Stazione di trasbordo rifiuti: potenzialità superiore a 70.000 t/anno

 

13) Turismo e svaghi

a) Costruzione di nuove piste da sci da discesa:

tutte le piste con lunghezza superiore a 2.000 m o superficie superiore a 5 ha

b) modifiche o estensioni di piste da sci da discesa o la somma delle modifiche o estensioni di piste da sci da discesa degli ultimi cinque anni, comprese l’attuale richiesta:

con lunghezza superiore a 1200 m o superficie superiore a 3 ha

c) Impianti di risalita o funivie e strutture connesse:

portata oraria massima superiore a 2.200 persone/ora

d) Porti turistici:

tutti i progetti

e) Villaggi di vacanza o complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse:

con oltre 300 posti-letto o superiore a 30.000 m3 di volume edificato

f) Terreni da campeggio o caravaning:

superficie superiore a 2 ha

g) Realizzazione di piste artificiali di bob o slittino:

tutti i progetti

h) Parchi tematici:

superficie superiore a 2 ha

i) Impianti di innevamento artificiale:

con una derivazione media superiore a 10 l/sec (escluso il rinnovo della concessione senza aumento della quantità di derivazione d’acqua)

j) Campi da golf e strutture connesse:

 area superiore a 5 ha


ALLEGATO 5
ALLEGATO E
Contenuto dello studio di impatto Ambientale
(articolo 2, comma 1, lettera j)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di
costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione, per esempio, della natura e delle quantità
dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.), risultanti dall’attività del progetto proposto.
2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale.
3. Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti sull’ambiente del progetto proposto:
- dovuti all’esistenza del progetto;
- dovuti all’utilizzazione delle risorse;
- dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull’ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.
(1) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

ALLEGATO 6
Allegato F
Categorie di attività soggette a Autorizzazione integrata ambientale
(articolo 2, comma 1, lettera k)


1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non sono disciplinati nel presente allegato.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.
1. Attività energetiche
1.1. impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW
1.2. raffinerie di petrolio e di gas
1.3. cokerie
1.4. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici, compresi i minerali solforati
2.2. impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 t all’ora
2.3. impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all’ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e con una potenza calorifica superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all’ora;
2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno
2.5. impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 t al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t al giorno per tutti gli altri metalli;
2.6. impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t al giorno, oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t al giorno
3.2. impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto
3.3. impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno
3.4. impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 t al giorno
3.5. impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 t al giorno, e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica
Nell’ambito delle categorie di attività della presente sezione, per produzione si intende la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1. a 4.6.
4.1. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, resina epossidica;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie;
4.2. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base come:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;
4.3. impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi
4.5. impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
4.6. impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti
Fatti salvi l’articolo 11 della direttiva 2006/12/CE e l’articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi (1):
5.1. impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi ai sensi della lista di rifiuti pericolosi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 2006/12/CE, nonché impianti ai sensi della direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l’eliminazione degli oli usati (2), con una capacità di oltre 10 t al giorno
5.2. impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (3), e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), con una capacità superiore a 3 t all’ora 5.3. impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi, quali definiti nell’allegato II A della direttiva 2006/12/CE, (punti D 8, D 9), con una capacità superiore a 50 t al giorno
5.4. discariche che ricevono più di 10 t al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attività
6.1. impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta da legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni, con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno
6.2. impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o per la tintura di fibre o di tessili, la cui capacità di trattamento supera le 10 t al giorno
6.3. impianti per la concia delle pelli, qualora la capacità di trattamento superi le 12 t al giorno di prodotto finito
6.4. a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
- materie prime animali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t al giorno;
- materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annua);
6.5. impianti per l’eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali, con una capacità di trattamento di oltre 10 t al giorno
6.6. impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o
c) 750 posti scrofe
6.7. impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno
6.8. impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
(1) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).
(2) GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/76/CE (GU n. L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
(3) GU n. L 163 del 14.6.1989, pag. 32.
(4) GU n. L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

ALLEGATO 7
Allegato G
Contenuto della richiesta di autorizzazione per gli impianti IPPC
(articolo 20 , comma 1)


1. La richiesta per il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti IPPC contiene la descrizione:
- dell’impianto, del tipo e della portata delle sue attività;
- delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’impianto;
- delle fonti di emissione dell’impianto;
- dello stato del sito di ubicazione dell’impianto;
- del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’impianto in ogni settore ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
- della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall’impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- ove necessario, delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;
- delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all’articolo 20;
- delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;
- delle eventuali principali alternative prese in esame dal richiedente in forma sommaria.
La domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui ai trattini precedenti.
2. Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al presente allegato; tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.