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Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09-02-2007 n.4
Regolamento di attuazione
dell’articolo 11, comma 5,
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione
integrata.
(B.U.R. Toscana n. 2 del 14-2-2007)
(Il numero del DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 4/R)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato
dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, e n. 66, comma 3 dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio) ed in particolare il titolo II capo I,che detta disposizioni per la
valutazione integrata di piani e programmi e prevede, all’articolo 11 comma 5,
l’emanazione di un apposito regolamento, in coerenza con la legge regionale 11
agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), anche in
attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti
di determinati piani e programmai sull’ambiente;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 27
adottata previa acquisizione deipareri del Comitato Tecnico della
Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione
interistituzionale e dell’informazione del Tavolo di concertazione generale, e
trasmessa, ai fini dell’acquisizione del parere, alla Commissione consiliare
competente ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale ed al
Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello
Statuto regionale;
Dato atto che la 6^ commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella
seduta del 18 gennaio 2007;
Dato atto che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso, nella seduta del
23 gennaio 2007, parere favorevole con condizioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 5 febbraio 2007 che
approva il regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia
di valutazione integrata;
EMANA
il seguente Regolamento:
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ,
disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione
della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione.
2. Il presente regolamento prevede, all’interno della valutazione integrata,
l’effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti della
pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e degli atti di
governo del territorio di competenza dei comuni e le relative forme di
consultazione in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
3. Il processo di valutazione integrata, comprende tutte le valutazioni degli
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del
territorio previsti dalla l. r. 1/2005, compresi gli adempimenti riferiti ai
siti di interesse regionale o comunitario.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano :
a) al piano territoriale di coordinamento provinciale e relative varianti
comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedono
specifiche localizzazioni;
b) al piano strutturale comunale e relative varianti ivi comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni;
c) agli atti di governo
del territorio di competenza dei comuni e delle province di cui all’articolo 10
della l. r. 1/2005.
2. Gli atti comunali di governo del territorio sono soggetti a valutazione
integrata salva diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri
di cui all’articolo 14 della l. r. 1/2005.
3. Gli atti comunali di governo del territorio che determinano l’uso di piccole
aree a livello locale e le modifiche minori agli atti comunali di governo del
territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata sulla base dei
criteri di cui all’articolo 14 della l. r. 1/2005. L’esclusione dalla
valutazione
integrata è soggetta a motivazione.
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e
provinciale e gli atti di governo del territorio di competenza comunale sono
soggetti alla valutazione ambientale in attuazione della dir. 2001/42/CE per le
parti rientranti nel suo ambito di applicazione.
ARTICOLO 3
Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) “pubblico” persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o
gruppi;
b) “valutazione ambientale” il processo che comprende l’elaborazione di un
rapporto concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione di un
determinato strumento di pianificazione territoriale o atto di governo del
territorio da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la
messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
c) “rapporto ambientale”
la documentazione di carattere tecnico scientifico contenente le informazioni di
cui allegato 1 della dir. 2001/42/CE .
ARTICOLO 4
Processo di valutazione integrata
1. La valutazione integrata è il processo che evidenzia, nel corso della
formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti
di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti
e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale,
territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro
complesso.
2. Il processo di valutazione integrata comprende:
a) la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione procedente e la
messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa ;
b) il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori
predeterminati;
c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.
3. Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i programmi
rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento
ordinario di approvazione.
4. Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi previste
agli articoli 5 e 7. La valutazione integrata può essere svolta in un’unica fase
o in più fasi in relazione alla complessità del provvedimento oggetto di
valutazione, motivandone la scelta nella relazione di sintesi.
ARTICOLO 5
Valutazione iniziale
1. Nella fase iniziale la valutazione ha ad oggetto:
a) l’esame del quadro analitico comprendente i principali scenari di riferimento
e gli obiettivi;
b) la fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria
degli obiettivi, con particolare riferimento all’eventuale impegno di risorse
dell’amministrazione procedente;
c) la coerenza degli
obiettivi dello strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di governo
del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione e
atti di governo del territorio che interessano lo stesso mbito territoriale;
d) l’ individuazione di idonee forme di partecipazione.
2. In tale momento è definito altresì il programma della valutazione comprensivo
dei fondi eventualmente disponibili, ivi compresi i fondi per il monitoraggio e
per la diffusione dei suoi risultati
ARTICOLO 6
Valutazione iniziale di coerenza
1. La valutazione della coerenza degli obiettivi degli strumenti della
pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio, di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera c) concerne l’analisi della coerenza fra:
a) il quadro conoscitivo analitico e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio in corso di elaborazione;
b) l’analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale e settoriale;
c) l’analisi, gli scenari
e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o
dell’atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli altri
strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del
territorio di altri soggetti istituzionali.
ARTICOLO 7
Valutazione intermedia
1. Nella fase intermedia la valutazione ha ad oggetto:
a) i quadri conoscitivi analitici specifici da condividere, la definizione degli
obiettivi specifici, le azioni per conseguirli con le possibili soluzioni
alternative e l’individuazione degli indicatori;
b) la coerenza interna tra gli elementi previsti all’articolo 8, lett. a);
c) la coerenza esterna dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti della pianificazione territoriale e atti governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale;
d) la probabilità di
realizzazione delle azioni previste dallo strumento della pianificazione
territoriale o dall’atto di governo del territorio ;
e) la valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali,
sociali ed economici e sulla salute umana attesi delle azioni previste, anche ai
fini della scelta tra le possibili soluzioni alternative di cui all’articolo 9;
f) la valutazione dell’efficacia delle azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi;
g) l’eventuale
riformulazione o adeguamento delle azioni dello strumento della pianificazione
territoriale o dell’atto di governo del territorio ipotizzate e le relative
valutazioni.
2. Nella fase intermedia si provvede a:
a) mettere a disposizione delle autorità e del pubblico i contenuti dello
strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del
territorio in corso di elaborazione con le modalità di cui all’ articolo 12 al
fine di acquisire pareri, segnalazioni, proposte, contributi;
b) valutare la
possibilità di integrare la proposta dello strumento della pianificazione
territoriale o dell’atto di governo del territorio in base agli eventuali
pareri, segnalazioni, proposte, contributi acquisiti, trasmettendola alle
autorità interessate.
ARTICOLO 8
Valutazione intermedia di coerenza interna
1. La valutazione di coerenza interna di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera b) concerne l’analisi della coerenza fra: a) linee di indirizzo,
scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali
alternative dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di
governo del territorio;
b) azioni e risultati
attesi dello strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di governo del
territorio.
ARTICOLO 9
Valutazione degli effetti attesi
1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi, di cui
all’articolo 7 comma 1, lettera e), evidenzia le ricadute attese e prevedibili,
derivanti dall’attuazione dello strumento di pianificazione territoriale o
atto di governo del territorio, dal punto di vista ambientale, territoriale,
sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.
ARTICOLO 10
Relazione di sintesi
1. La relazione di sintesi è il documento che descrive tutte le fasi del
processo di valutazione svolte in corrispondenza con l’attività di elaborazione
degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo
del territorio e comprende :
a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;
b) la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;
c) la definizione del
sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della
pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e alla
valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni
programmate;
d) il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all’allegato 1 della
dir. 2001/42/CE.
2. Preliminarmente all’adozione degli atti deliberativi da parte dei competenti
organi dell’amministrazione la relazione di sintesi è messa a disposizione delle
autorità e dei soggetti privati interessati, con le modalità di cui all’articolo
12.
3. Al momento dell’adozione degli atti deliberativi i competenti organi
dell’amministrazione esaminano distintamente gli esiti del processo di
valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e ne tengono
conto ai fini della decisione.
4. La relazione di sintesi è allegata agli atti da adottare ai sensi
dell’articolo 16 comma 3, della l. r. 1/2005.
ARTICOLO 11
Varianti
1. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale di cui
all’articolo 9 della l. r. 1/2005 e per le varianti agli atti di governo del
territorio di cui all’articolo 10 della l. r. stessa la valutazione può essere
effettuata con modalità semplificata.
2. La valutazione con modalità semplificata comporta la possibilità di prendere
in considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali
e sulla saluta umana che possono derivare dalla variante stessa.
3. Nella valutazione, con modalità semplificata si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10 fermo restando quando disposto dall’art.
4, comma 3. La valutazione con modalità semplificata è soggetta a motivazione.
4. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti
di governo del territorio che determinano l’uso di piccole aree a livello
locale, in deroga all’articolo 2 comma 3. anche in caso di valutazione secondo
la modalità semplificata di cui al comma 1 del presente regolamento, sono
comunque soggetti a valutazione degli effetti ambientali, in attuazione della
dir. 2001/42/CE:
a) le varianti agli
strumenti e gli atti di governo del territorio che presentano entrambi i
seguenti requisiti:
1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico;
2) contengono la
definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione,
l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui
progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA)
econdo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale,
che deve essere comunque effettuata tenendo conto della valutazione precedente,
evitando reiterazioni di procedimenti già svolti;
b) le varianti agli
strumenti e gli atti di governo del territorio concernenti i siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione
degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli
articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche.
5. La decisione di applicare la modalità di valutazione semplificata, adottata
ai sensi del comma 1, comprese le motivazioni del mancato esperimento della
valutazione ambientale, sono contenute nella relazione di sintesi di cui
all’articolo 10 e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste
all’articolo 12 .
ARTICOLO 12
Partecipazione
1. La partecipazione è parte essenziale della valutazione e i suoi risultati
devono essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma le
proprie determinazioni.
2. La partecipazione alla valutazione integrata dello strumento di
pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio si sviluppa,
fino dalla prima fase, attraverso:
a) il confronto e la
concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni
ambientaliste;
b) l’informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna nel
corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi
rilevanti ai fini dell’informazione e partecipazione e l’accessibilità dei
contenuti.
c) il coordinamento con
le forme di partecipazione alla valutazione ambientale.
3. Il pubblico e le autorità con specifiche competenze ambientali devono
disporre tempestivamente di una effettiva opportunità di esprimere in
termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e
sulla relazione di sintesi, prima della adozione del piano.
4. Nel caso degli atti di governo del territorio costituiscono oggetto di
partecipazione i contenuti previsionali individuati dall’ente procedente.
ARTICOLO 13
Efficacia differita
1. Le procedure di valutazione integrata si applicano agli strumenti della
pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e alle loro
varianti da adottarsi trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della