DIRETTIVA (CE) 97/11 DEL CONSIGLIO, 3 marzo 1997
G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 073
Modifica alla direttiva 85/337/CEE concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,
Viste le proposte della Commissione (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
Visto il parere del Comitato delle regioni (3),
Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
189 C del trattato (4),
1) Considerando che la direttiva 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati problemi pubblici e privati (5) mira a fornire alle
autorità competenti le informazioni adeguate che permettano di decidere su un
determinato progetto con cognizione di causa per quanto riguarda il possibile
notevole impatto sull'ambiente; che la procedura di valutazione è uno strumento
fondamentale della politica ambientale quale definita all'articolo 130 R del
trattato e del quinto programma comunitario di politica e d'azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;
2) Considerando che a norma dell'articolo 130 R,
paragrafo 2 del trattato la politica della Comunità nel settore dell'ambiente è
fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della
correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all'ambiente, nonché sul
principio “chi inquina paga”;
3) Considerando che sarebbe opportuno armonizzare i
principi fondamentali della valutazione dell'impatto ambientale; che gli Stati
membri possono stabilire norme più severe a tutela dell'ambiente;
4) Considerando che l'esperienza maturata nella
valutazione dell'impatto ambientale, esposta nella relazione sull'applicazione
della direttiva 85/337/CEE, adottata dalla Commissione il 2 aprile 1993, indica
che è necessario introdurre disposizioni intese a chiarire, completare e
migliorare le regole relative alla procedura di valutazione, per far sì che la
direttiva sia applicata in modo sempre più armonizzato ed efficace;
5) Considerando che per lo sviluppo dei progetti per i
quali si richiede una valutazione si dovrebbe prevedere un'autorizzazione; che
la valutazione dovrebbe precedere il rilascio dell'autorizzazione;
6) Considerando che è opportuno completare l'elenco
dei progetti che hanno incidenze notevoli sull'ambiente e che pertanto devono
essere sottoposti di norma ad una valutazione sistematica;
7) Considerando la possibilità che progetti di altri
tipi non abbiano in tutti i casi incidenze notevoli sull'ambiente; che è
opportuno che detti progetti siano sottoposti a valutazione qualora, a giudizio
degli Stati membri, possano influire in modo rilevante sull'ambiente;
8) Considerando che gli Stati membri possono fissare le
soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere
sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale; che
per gli Stati membri non sarebbe obbligatorio esaminare caso per caso i
progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri;
9) Considerando che nel fissare tali soglie o criteri
e nell'esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi
debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto
ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di
selezione contenuti nella presente direttiva; che, secondo il principio di
sussidiarietà, gli Stati membri sono i soggetti più idonei per l'applicazione
di detti criteri nei casi concreti;
10) Considerando che il criterio di ubicazione
relativo alle zone di protezione speciale designate dagli Stati membri a norma
delle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (6) e 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche (7) non comporta necessariamente che i
progetti in dette zone debbano essere automaticamente sottoposti a valutazione
a norma della presente direttiva;
11) Considerando che è opportuno introdurre una
procedura che permetta al committente di ottenere dalle autorità competenti un
parere sul contenuto e l'ampiezza delle informazioni da elaborare e da fornire
al fine della valutazione; che gli Stati membri, nel quadro della presente
procedura, possono esigere che il committente fornisca, tra l'altro,
alternative ai progetti per i quali intende presentare una domanda;
12) Considerando che è opportuno rafforzare le
disposizioni concernenti la valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, per tener conto degli sviluppi a livello internazionale;
13) Considerando che il 25 febbraio 1991 la Comunità
ha firmato la convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un
contesto transfrontaliero,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 85/337/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è
sostituito dal testo seguente:
“1. Gli Stati membri adottano le disposizioni
necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per
i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro
natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione
e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo
4.”
2) All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo:
“2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una
procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della
direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il
controllo integrati dell'inquinamento (1).
(1) G.U. 10 ottobre 1996, n. L 257”
3) All'articolo 2, il primo comma del paragrafo 3 è
così formulato:
“3. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in
casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico
dalle disposizioni della presente direttiva.”
4) Nel testo in inglese dell'articolo 2, paragrafo 3,
lettera c), le parole “where appropriate” sono sostituite da “where
applicable”.
5) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
“Articolo 3
La valutazione dell'impatto ambientale individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma
degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui
seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo
e terzo trattino.”
6) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
“Articolo 4
1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 i
progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli
articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 per i
progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a
norma degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare
entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o
criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione
riportati nell'allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni
adottate dall'autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a
disposizione del pubblico.”
7) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
“Articolo 5
1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4,
devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli
articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni
specificate nell'allegato IV, qualora:
a) gli Stati membri ritengano che le informazioni
siano appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed
alle caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto
e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;
b) gli Stati membri ritengono che si possa
ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra
l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinché le autorità competenti, se il committente lo richiede prima di
presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle
informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di
dare il loro parere le autorità competenti consultano il committente e le
autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in
questione abbiano dato il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a
che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni.
Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle
autorità competenti anche se il committente non lo ha chiesto.
3. Le informazioni che il committente deve fornire a
norma del paragrafo 1 comprendono almeno:
- una descrizione del progetto con informazioni
relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare,
ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per individuare e valutare i
principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- una descrizione sommaria delle principali
alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali
ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- una sintesi non tecnica delle informazioni indicate
nei precedenti trattini;
4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono
affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni
pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all'articolo 3.”
8) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è
sostituito dal testo seguente:
“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro
specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di
esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla
domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità
da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le
informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione
sono stabilite dagli Stati membri.”
All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito
dal testo seguente:
“2. Gli Stati membri si adoperano affinché ogni
domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte a norma dell'articolo
5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare
la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del
rilascio dell'autorizzazione”;
9) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
“Articolo 7
1. Qualora uno Stato membro sia a conoscenza che un
progetto possa influire in modo rilevante sull'ambiente di un altro Stato membro,
o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne
faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la
realizzazione del progetto comunica quanto prima, e non più tardi del giorno in
cui informa i suoi propri cittadini, all'altro Stato membro, tra l'altro:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le
informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che potrà
essere adottata
e lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso
di tempo per far sapere se desidera partecipare alla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2.
2. Se uno Stato membro, cui sono pervenute le informazioni
di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alla procedura di
valutazione dell'impatto ambientale, lo Stato membro nel cui territorio è
prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a
inviare all'altro Stato le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 nonché
quelle pertinenti riguardo alla suddetta procedura, compresa la domanda di
autorizzazione.
3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto
lo concerne:
a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a
mettere a disposizione delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
nonché dei cittadini interessati per quanto riguarda il territorio dello Stato
membro che rischi di subire un rilevante impatto ambientale, le informazioni di
cui ai paragrafi 1 e 2; e
b) si accertano che le suddette autorità e i suddetti
cittadini interessati abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio
dell'autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di
tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all'autorità competente dello
Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.
4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni
riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e
le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine
ragionevole per la durata del periodo di consultazione.
5. Le modalità di applicazione delle disposizioni di
questo articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati.”
10) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
“Articolo 8
I risultati delle consultazioni e le informazioni
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione
nel quadro della procedura di autorizzazione.”
11) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
“Articolo 9
1. All'adozione di una decisione di rilascio o di
diniego di un'autorizzazione, la o le autorità competenti informano al riguardo
i cittadini secondo le procedure appropriate e mettono a loro disposizione le
seguenti informazioni:
- il contenuto della decisione e le condizioni
eventualmente aggiunte alla decisione;
- i motivi principali e le considerazioni su cui è
basata la decisione;
- eventualmente una descrizione delle principali misure
utili per pervenire, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi
gravi.
2. La o le autorità competenti informano ogni Stato
membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le
informazioni di cui al paragrafo 1.”
12) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo
seguente:
“Articolo 10
Le disposizioni della presente direttiva lasciano
impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni
imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle
prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale
e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela
dell'interesse pubblico.
In caso di applicazione dell'articolo 7, l'invio di
informazioni ad un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un
altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in
cui il progetto è proposto.”
13) All'articolo 11, il testo del paragrafo 2 è
sostituito dal testo seguente:
“2. In particolare, gli Stati membri informano la
Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione
dei progetti in questione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.”
14) L'articolo 13 è soppresso.
15) Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli
allegati I, II, III e IV che figurano in allegato.
Art. 2
Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente
direttiva, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia della direttiva 85/337/CEE
qual è emendata dalla presente direttiva. La relazione è basata sullo scambio
di informazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2.
Sulla base di questa relazione la Commissione presenta
al Consiglio ulteriori proposte, se necessario, per assicurare un maggior
coordinamento nell'applicazione della presente direttiva.
Art. 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro e non oltre il 14 marzo 1999. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere
corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Per le domande di autorizzazione sottoposte
all'autorità competente anteriormente allo scadere del termine fissato al
paragrafo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva
85/337/CEE nella versione originaria.
Art. 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. DE BOER
NOTE:
(1) G.U. 12 maggio 1994, n. C 130. G.U. 19 marzo 1996,
n. C 81
(2) G.U. 31 dicembre
1994, n. C 393
(3) G.U. 14 agosto 1995, n. C 210
(4) Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1995
(G.U. 30 ottobre 1995, n. C 287), posizione comune del Consiglio del 25 giugno
1996 (G.U. 26 agosto 1996, n. C 248) e decisione del Parlamento europeo del 13
novembre 1996 (G.U. 2 dicembre 1996, n. C 362)
(5) G.U. 5 luglio 1985, n. L 175. Direttiva modificata
da ultimo dall'atto di adesione del 1994
(6) G.U. 25 aprile 1979, n. L 103. Direttiva
modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994
(7) G.U. 22 luglio 1992, n. L 206
ALLEGATO
“ALLEGATO I
PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4,
PARAGRAFO 1
1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che
producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone
o di scisti bituminosi.
2. - Centrali termiche ed altri impianti di
combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e
- centrali nucleari ed altri reattori nucleari,
compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (*)
(esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle
materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata
permanente termica).
3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili
nucleari irradiati.
b) Impianti destinati:
- alla produzione o all'arricchimento di combustibile
nucleare,
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
residui altamente radioattivi,
- allo smaltimento definitivo dei combustibili
nucleari irradiati,
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di
residui radioattivi,
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di
10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito
diverso da quello di produzione.
4. - Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa
e dell'acciaio.
- Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi
da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il
trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto:
per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20000
tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione
annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi
dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica,
di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente
connessi tra di loro:
i) per la fabbricazione di prodotti chimici organici
di base;
ii) per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base;
iii) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
iv) per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi;
v) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di
base mediante procedimento chimico o biologico;
vi) per la fabbricazione di esplosivi.
7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico
a grande distanza, nonché aeroporti (1) con piste di decollo e di atterraggio
lunghe almeno 2100 m.
b) Costruzione di autostrade e vie di rapida
comunicazione (2).
c) Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie
o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo
per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di
strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10
km.
8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna
che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1350 tonnellate;
b) Porti marittimi commerciali, moli di carico e
scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli
attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a
1350 tonnellate.
9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti
cui si applica la direttiva 91/689/CEE) (3) mediante incenerimento, trattamento
chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva
75/442/CEE (4), o interramento di rifiuti pericolosi.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante
incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti
nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità
superiore a 100 tonnellate al giorno.
11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale
delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata
sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche
tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un
volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno.
b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento
di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del
bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un
volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di
acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una
capacità superiore a 150000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2,
punto 6 della direttiva 91/271/CEE (5).
14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini
commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno
per il petrolio e a 500000 m3 al giorno per il gas naturale.
15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le
acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare
volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri
cubi.
16. Gasdotti, oleodotti o condutture per prodotti
chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.
17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di
suini con più di:
a) 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 posti per
galline;
b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)
o
c) 900 posti per scrofe.
18. Impianti industriali destinati:
a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal
legno o da altre materie fibrose;
b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità
di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con
superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del
sito superiore a 150 ettari.
20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio
di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.
21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio,
prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200000
tonnellate.
NOTE:
(*) Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari
cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri
elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo
definitivo dal sito in cui si trova l'impianto.
(1) Gli "aeroporti" ai fini della presente
direttiva corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago nel
1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione
civile (allegato 14).
(2) Le "vie di rapida comunicazione" ai fini
della presente direttiva corrispondono alla definizione data nell'accordo
europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.
(3) G.U. 31 dicembre
1991, n. L 377. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 94/31/CE (G.U. 2 luglio 1994, n. L 168)
(4) G.U. 25 luglio 1975, n. L 194. Direttiva
modificata da ultimo dalla decisione 94/3/CE della Commissione (G.U. 7 gennaio
1994, n. L 5)
(5) G.U. 30 maggio 1991, n. L 135. Direttiva modificata
da ultimo dall'atto di adesione del 1994
ALLEGATO II
PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4,
PARAGRAFO 2
1. Agricoltura, silvicoltura ed acquacoltura
a) Progetti di ricomposizione rurale.
b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni
seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
c) Progetti di gestione delle risorse idriche per
l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.
d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di
conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.
e) Impianti di allevamento intensivo di animali
(progetti non contemplati nell'allegato I).
f) Piscicoltura intensiva.
g) Recupero di terre dal mare.
2. Industria estrattiva
a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere
(progetti non compresi nell'allegato I).
b) Attività mineraria sotterranea.
c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o
fluviale.
d) Trivellazioni in profondità, in particolare:
- trivellazioni geotermiche,
- trivellazioni per lo stoccaggio dei residui
nucleari,
- trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua,
escluse quelle intese a studiare la stabilità del
suolo.
e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione
di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché
di scisti bituminosi.
3. Industria energetica
a) Impianti industriali per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I).
b) Impianti industriali per il trasporto di gas,
vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree
(progetti non compresi nell'allegato I).
c) Stoccaggio in superficie di gas naturale.
d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi
sotterranei.
e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili.
f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite.
g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di
residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I).
h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
i) Impianti di produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento (centrali eoliche).
4. Produzione e trasformazione dei metalli
a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.
b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli
ferrosi mediante:
i) laminazione a caldo,
ii) forgiatura con magli,
iii) applicazione di strati protettivi di metallo
fuso.
c) Fonderie di metalli ferrosi.
d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi,
esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,
formatura in fonderia ecc.).
e) Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.
f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e
costruzione dei relativi motori.
g) Cantieri navali.
h) Impianti per la costruzione e riparazione di
aeromobili.
i) Costruzione di materiale ferroviario.
j) Imbutitura di fondo con esplosivi.
k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di
minerali metallici.
5. Industria dei prodotti minerali
a) Cokerie (distillazione a secco del carbone).
b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla
fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti con compresi
nell'allegato I).
d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.
e) Impianti per la fusione di sostanze minerali,
compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o
porcellane.
6. Industria chimica (progetti non compresi
nell'allegato I)
a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione
di prodotti chimici.
b) Produzione di antiparassitari e di prodotti
farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti
petrolchimici e chimici.
7. Industria dei prodotti alimentari
a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.
b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e
vegetali.
c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
d) Industria della birra e del malto.
e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.
f) Impianti per la macellazione di animali.
g) Industrie per la produzione della fecola.
h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e
di olio di pesce.
i) Zuccherifici.
8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della
carta
a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione
di carta e cartoni (progetti non compresi nell'allegato I).
b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di
lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili.
c) Impianti per la concia delle pelli.
d) Impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa.
9. Industria della gomma
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di
elastomeri.
10. Progetti di infrastruttura
a) Progetti di sviluppo di zone industriali.
b) Progetti di riassetto urbano, compresa la
costruzione di centri commerciali e parcheggi.
c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali
e di terminali intermodali (progetti non compresi nell'allegato I).
d) Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi
nell'allegato I).
e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali,
compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I).
f) Costruzione di vie navigabili interne non comprese
nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.
g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le
acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell'allegato
I).
h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie
o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al
trasporto di persone.
i) Installazioni di oleodotti e gasdotti (progetti non
compresi nell'allegato I).
j) Installazione di acquedotti a lunga distanza.
k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e
lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per
esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la
manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
l) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale
delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I.
m) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra
bacini imbriferi, non comprese nell'allegato I.
11. Altri progetti
a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a
motore.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non
compresi nell'allegato I).
c) Impianti di depurazione delle acque reflue
(progetti non compresi nell'allegato I).
d) Depositi di fanghi.
e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le
carcasse di veicoli.
f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
g) Impianti per la produzione di fibre minerali
artificiali.
h) Impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive.
i) Stabilimenti di squartamento.
12. Turismo e svaghi
a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e
strutture connesse.
b) Porti turistici.
c) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati
fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
d) Terreni da campeggio e caravaning a carattere
permanente.
e) Parchi tematici.
13. - Modifiche o estensioni di progetti di cui
all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
- Progetti di cui all'allegato I, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
ALLEGATO III
CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4,
PARAGRAFO 3
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono essere
considerate tenendo conto, in
particolare:
- delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi ambientali,
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in
particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità ambientale
delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo
conto, in particolare:
- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della
capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con
particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione
degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base
alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale
fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti
debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e
tenendo conto, in particolare:
- della portata dell'impatto (area geografica e
densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità
dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità
dell'impatto.
ALLEGATO IV
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5,
PARAGRAFO 1
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
- una descrizione delle caratteristiche fisiche
dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le
fasi di costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei
processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle
quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui
e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,
rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività
del progetto proposto.
2. Una descrizione sommaria delle principali
alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali
ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente
potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con
particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo,
all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il
patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra
questi vari fattori.
4. Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti
del progetto proposto sull'ambiente:
- dovuti all'esistenza del progetto,
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali,
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione
di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, e la descrizione da parte
del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti
sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare,
ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto
sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni
trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune
tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta
dei dati richiesti.
NOTE:
(1) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti
diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve,
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del
progetto.”