Sito giuridico ambientale
Legge 24 novembre 2000, n. 340
"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275
del 24 novembre 2000
Capo I
NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI
Artt.
1-8 (omissis)
Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
Art.
9.
(Ricorso
alla conferenza di servizi)
1.
L’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art.
14. – 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando
l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento, avendoli
formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche
per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal
caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. Per i
lavori pubblici si continua ad applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni. L’indizione della conferenza può
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato,
dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici
giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA)".
2.
Per l’approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la
conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione
ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La
conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa,
ai sensi della presente legge e con riferimento all’articolo 25, comma secondo,
della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione
di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell’ambito
regionale.
Art.
10.
(Conferenza
di servizi su istanze o progetti preliminari)
1.
L’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall’articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è
sostituito dal seguente:
"Art.
14-bis. – 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti
di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta
dell’interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si
pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da
ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano,
sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare
di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto
previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta
giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime
comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza,
l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione
del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che
costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità
esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base
della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di
incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della
conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo
in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto
definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e
convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi
alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o
concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la
conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto
previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni".
Art.
11.
(Procedimento
della conferenza di servizi)
1.
L’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall’articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è
sostituito dal seguente:
"Art.
14-ter. – 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche
per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della
riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente
concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o
del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le
amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta
giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,
l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell’articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA
non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento,
l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale
si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di
servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato
di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 14-quater, nonchè quelle di cui agli articoli 16, comma 3,
e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato,
dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7.
Si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente
la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all’amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio
motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8.
In sede di conferenza di servizi
possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai
progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame
del provvedimento.
9.
Il provvedimento finale conforme
alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta
o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto
della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale
in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati".
Art.
12.
(Dissensi
espressi in sede di conferenza di servizi)
1.
L’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall’articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è
sostituito dal seguente:
"Art.
14-quater. – 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle
amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve
essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso
nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta
dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori
indicati dall’articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza
delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è
immediatamente esecutiva.
3.
Qualora il motivato dissenso sia
espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è
rimessa al Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione dissenziente o quella
procedente sia un’amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali
esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei
ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano
entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il
presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco,
valutata la complessità dell’istruttoria, decidano di prorogare tale termine
per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4.
Quando il dissenso è espresso da una
regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al
comma 3 sono adottate con l’intervento del presidente della giunta regionale
interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a
partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2,
lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303".
Art.
13.
(Disposizioni
in materia di trasferimento di funzioni amministrative)
1.
Nell’ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle
regioni e agli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti
destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti
altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria
connessi all’esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività
attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale
disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche
norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute; in tali casi, l’amministrazione procedente è sempre tenuta a
convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art.
14.
(Abrogazioni
e norma di raccordo)
1.
All’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo
sostituito dall’articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi
da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 9, comma 1,
della presente legge.
2.
Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme
di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonchè degli atti assunti
da ciascuna amministrazione interessata.
Art.
15.
(Norme
in materia di accesso ai documenti amministrativi)
1.
Il comma 4 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente:
"4.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, dell’accesso, il richiedente può presentare ricorso
al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente
articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente
che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se
questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora
il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui
al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente,
dell’esito della sua istanza al difensore civico".
Capo III
NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ DELLE PUBBLICHE
AMMISTRAZIONI
Artt. 16-20 (omissis)
Art.
21.
(Disposizioni
in materia di infrastrutture autostradali e viarie)
1.
Per la costruzione e l’affidamento in gestione delle infrastrutture
autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell’ordinamento
italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte
autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano
generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all’articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le
vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di
impatto ambientale.
3.
Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove
infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili
sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
Art.
22.
(Piani
urbani di mobilità)
1.
Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare
l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la
riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del
trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale
dell’automobile privata e la moderazione del traffico, l’incremento della
capacità di trasporto, l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai
sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e
la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti
appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della
mobilità comprendenti l’insieme organico degli interventi sulle infrastrutture
di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle
tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto
attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e
regolazione del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie
destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le
autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui
al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall’anno 2002, concernenti
fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo
di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall’anno finanziario
medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2.
Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura
non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per
l’attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni
di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province
aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000
abitanti, d’intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree
metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d’intesa con i comuni
interessati.
3.
Una percentuale non superiore al 5 per cento dell’importo complessivo derivante
dall’attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni
tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle
aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del
restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui all’articolo 22 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al
comma 2.
4.
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dei lavori pubblici e dell’ambiente, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono definiti l’elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al
comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti
minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorità nell’assegnazione delle
somme, nonchè le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo
dei risultati e delle relative procedure.
5.
Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati,
fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di
valutazione di cui al comma 4.
Artt.
23-37 (omissis)
Allegato
A ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE (omissis)
Allegato
B NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI
(omissis)