Deliberazione 2 agosto 2002 n.63/2002
Comitato interministeriale per la programmazione economica. Legge n. 388/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001 - Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: Programma di attività per gli anni finanziari 2001-2002.
(GU n. 279 del 28-11-2002)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'art. 109 con il quale e' stato istituito un apposito Fondo presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con lo scopo di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo
sostenibile;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, l'art. 62 che, nel modificare il comma 3 dell'art. 109 della citata
legge n. 388/2000, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisca il
programma annuale di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e lo sottoponga all'approvazione di questo Comitato;
Considerato che l'art. 109 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001, individua i settori
destinatari prioritariamente delle risorse a valere sul suddetto Fondo e, nel contempo, stabilisce che nel programma devono essere
individuati, oltre ai settori prioritari di intervento con particolare riferimento a quelli indicati dalla stessa norma, le
specifiche tipologie di azione, i fondi attribuibili alle singole misure, le condizioni e le
modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, le categorie dei soggetti beneficiari e le
modalità di verifica del programma medesimo;
Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), che approva il programma di
attività per l'anno finanziario 2001 per l'utilizzo del predetto Fondo;
Vista, in particolare, la misura 2 del citato "Programma di attività per l'anno finanziario 2001", recante gli "Interventi di
promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del
consumo delle risorse naturali o all'incremento dell'efficienza energetica (importo: 23.240.560,46 euro)";
Tenuto conto che, per il breve periodo intercorso dall'adozione della predetta delibera, non sono stati ancora concretamente avviati
gli interventi previsti dal citato programma di attività per l'anno finanziario 2001;
Preso atto della grave carenza di disponibilità della risorsa idrica determinata dal perdurare della situazione di
siccità che interessa il nostro Paese;
Considerato che, anche sulla base della direttiva 2000/60/CE in materia di acque e della decisione 2455/2001/CE, occorre
prioritariamente finalizzare l'innovazione tecnologica alla riduzione del consumo di risorsa idrica e alla sua restituzione, dopo il
processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
Ritenuto, altresì, opportuno, sulla base di quanto proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dare
priorità alla diffusione della certificazione ambientale che, pur se volontaria, puo' assicurare l'aumento della competitivita' delle
piccole e medie imprese (PMI);
Considerato che l'importo iniziale previsto, per l'anno 2001, dall'art. 109 della citata legge n. 388/2000, pari a 77.468.534,86
euro (150 miliardi di lire), e' stato ridotto a 72.303.965,87 euro (140 miliardi di lire) dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di
conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1;
Considerato che l'importo previsto per il biennio 2002-2003 dall'art. 109 della legge sopra citata e' pari rispettivamente a
25.822.844,95 euro (50 miliardi di lire) annui;
Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 prevede che questo
Comitato definisca le linee strategiche di indirizzo per il rafforzamento del coordinamento tra le amministrazioni centrali
e le regioni finalizzato ad una migliore programmazione delle risorse idriche per evitare sprechi e ottimizzarne l'utilizzo;
Tenuto conto dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita' delle risorse
comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate al programma di cui trattasi;
Vista la proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmessa con la nota n. 177/SSN/2002 del 21 giugno 2002 e
la successiva illustrazione resa in seduta dal rappresentante dello stesso Ministero che, nel rimodulare il precedente programma delle
attività del 2001, già approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 16/2002, presenta un piano di
attività per l'anno 2002 con revisione di prosecuzione delle medesime azioni nel 2003;
Ritenuto quindi di dovere procedere alla revisione del "Programma di attività per l'anno finanziario 2001", approvato con la sopra
citata delibera, limitatamente a quanto previsto alla misura 2 e all'approvazione del programma per l'anno 2002;
Ritenuto di dovere garantire la corretta attuazione, il raggiungimento degli obiettivi
nonché la puntuale verifica in itinere delle diverse azioni del predetto programma, anche ai fini del monitoraggio effettuato da questo Comitato;
Delibera:
1. La misura 2 del programma di attività per l'anno finanziario 2001 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile,
approvato con delibera n. 16 del 28 marzo 2002, e' modificata, per un valore pari a 23.240.560,46 euro, come riportato all'allegato A)
della presente delibera di cui costituisce parte integrante.
2. E' approvato il programma di attività per l'anno finanziario 2002 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile per un
valore pari a 25.822.844,96 euro di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante della presente delibera.
3. Le risorse del predetto Fondo, relative agli interventi previsti dai programmi delle
attività 2001 e 2002, devono essere destinate in misura non inferiore al 30% alle regioni del Mezzogiorno.
4. Eventuali rimodulazioni del programma, di cui agli allegati richiamati ai precedenti punti 1 e 2, verranno sottoposte
all'approvazione di questo Comitato.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica la corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e la
valutazione dei risultati conseguiti dai programmi annuali, garantendo, in particolare, la trasparenza delle procedure di
assegnazione delle risorse alle imprese nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio presenterà al Comitato, entro il 31 gennaio 2003, il programma di
attività 2003, che sarà formulato secondo criteri di continuità con gli interventi di cui al programma approvato al punto 2 della
presente delibera.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in occasione dell'approvazione annuale del programma, relaziona
sull'utilizzo del Fondo a questo Comitato sulla base di un apposito modello predisposto dalla segreteria del Comitato entro il 30 ottobre
2002.
Roma, 2 agosto 2002
Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 211
Allegato A
FONDO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001)
Modifiche al programma di attività per l'anno finanziario 2001, approvato con deliberazione del CIPE n. 16 del 28 marzo 2002:
Misura 2. Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate al minor inquinamento, alla
riduzione del consumo della risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano la
riutilizzazione (importo: euro 23.240.560,46).
Finalità.
Realizzazione di interventi aventi carattere innovativo finalizzati a:
miglioramento qualitativo degli scarichi ed eliminazione delle sostanze pericolose identificate come prioritarie dalla normativa
comunitaria, con particolare riferimento alla eliminazione del mercurio nel ciclo produttivo del cloro-soda e degli inquinanti con
effetto sul sistema endocrino;
riduzione del consumo di acqua e delle acque di scarico nel ciclo produttivo;
riutilizzazione, nel ciclo produttivo, ed a scopo di raffreddamento, delle acque reflue depurate.
Criteri.
Le risorse della misura sono ripartite tra le regioni secondo i seguenti criteri (tabella 1):
a) 66%, finalizzato, in particolare, all'eliminazione del mercurio dal ciclo produttivo della cloro-soda, e' attribuito
proporzionalmente alle regioni, sulla base della potenzialità produttiva degli impianti risultanti sul territorio;
b) 34%, destinato all'eliminazione dagli scarichi industriali di inquinanti con effetto sul sistema endocrino e al riutilizzo delle
acque nel ciclo produttivo, e' attribuito proporzionalmente alle regioni sulla base del numero degli addetti all'industria
manifatturiera, settori conciario, cartaceo e tessile.
La predetta ripartizione tra le regioni tiene conto, inoltre, dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini
del soddisfacimento del principio di addizionalita' delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse.
Le risorse saranno attribuite alle regioni per il tramite di Accordi di programma quadro (APQ) di cui alla legge n. 662/1996 a
favore di soggetti economici interessati, che abbiano stipulato specifici accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e le regioni, le province e gli enti locali interessati relativi all'oggetto del contributo, individuati nel
rispetto dei seguenti criteri:
della potenzialità del sistema cloro-soda risultante, calcolata sulla base della produzione media dell'ultimo triennio;
del carico inquinante addotto nel corpo recettore dagli scarichi, con particolare riferimento alle sostanze pericolose di cui
alle disposizioni comunitarie;
della idroesigenza del ciclo produttivo, calcolata in mc/giorno;
del quantitativo di acqua riutilizzata, con conseguente riduzione di utilizzo di risorsa pregiata, calcolata in mc/giorno.
Modalita'.
I progetti verranno finanziati mediante contributi a soggetti economici interessati che abbiano stipulato, ai sensi dell'art. 28,
comma 10, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, specifici accordi di programma
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni, le province e gli enti locali interessati.
Tali specifici accordi sottoscritti verranno notificati alla Commissione europea per il vaglio preventivo del rispetto dei
principi di aiuti di Stato alle imprese in materia ambientale.
Vedere allegato
Allegato B
FONDO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001)
Programma di attività per l'anno finanziario 2002.
Le condizioni e le modalità sono così individuate con riferimento alle diverse misure:
Misura 1. Iniziative finalizzate all'incentivazione e diffusione della certificazione ambientale a norma del regolamento comunitario
761/2001/CE (EMAS), nelle piccole e medie imprese (importo 12.500.000,00 euro).
Finalità.
Diffondere la certificazione ambientale a norma del regolamento 761/2001/CE (EMAS), nel tessuto produttivo nazionale, caratterizzato
da piccole e medie imprese (di seguito PMI), così come definite dalla vigente normativa (decreto ministeriale industria 18 settembre
1997 - Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997). L'adesione allo strumento volontario in questione
potrà assicurare la competitività delle stesse, rispetto ai criteri di sviluppo definiti dalla politica europea,
nonché il perseguimento degli obiettivi posti dal VI Programma di azione comunitario per l'ambiente (2001-2010), recepiti dalla Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in
Italia.
A tal fine vengono promosse iniziative di agevolazione finalizzate a ridurre i costi sostenuti dalle piccole e medie imprese
per il conseguimento della certificazione ambientale.
Criteri e modalità.
Le azioni sono finalizzate ad agevolare i costi sostenuti dalle PMI per il conseguimento della registrazione ambientale EMAS,
attraverso la definizione e la pubblicazione di un bando nazionale che preveda il rimborso delle spese sostenute.
Il rimborso verrà erogato ai sensi del regolamento 69/2001/CE sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore ("de minimis"), che prevede una sovvenzione diretta fino a un massimo di 100.000 euro in tre anni.
In considerazione della differenza esistente tra piccole imprese e medie imprese, sia in termini di dimensioni che in termini di
fatturato, il contributo concedibile - e relativa intensità di aiuto - verrà diversificato a seconda dell'appartenenza all'una o
all'altra categoria, tenendo anche conto del fatto che l'impresa abbia già conseguito la certificazione UNI EN ISO 14001.
Misura 2. Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate alla riduzione del consumo di
risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano la riutilizzazione (importo
10.822.844,96 euro).
Finalità.
La misura e' intesa quale integrazione finanziaria alle disponibilità assegnate alla misura 2 del "Programma di attività per l'anno finanziario 2001" come modificato dalla presente delibera e verrà attuata secondo i criteri riportati nell'allegato A).
Misura 3. Azioni di assistenza tecnica a supporto di soggetti pubblici e privati per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo per la
promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 109, legge n. 388/2000, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 (importo
2.500.000,00 euro).
Finalita'.
Avviare azioni di assistenza e supporto ai soggetti pubblici e privati destinatari delle iniziative promosse a valere sul Fondo per
la promozione dello sviluppo sostenibile, al fine di contribuire alla definizione ed al consolidamento di un metodo di pianificazione e
progettazione improntati sul principio dello sviluppo sostenibile.
L'attività' di supporto e affiancamento sarà quindi assicurata impiegando a tempo determinato risorse umane specializzate collocate
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o gli enti locali interessati, che assisteranno i soggetti destinatari
delle iniziative nel perseguimento degli obiettivi alla base della costituzione del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile,
attraverso azioni di assistenza tecnica che potranno sostanziarsi:
nella predisposizione di strumenti tecnici adeguati (linee guida, metodologie di progettazione/attuazione, studi, etc.)
destinati, ad esempio, alle iniziative - individuate all'art. 109, legge n. 388/2000 - che prevedono la elaborazione ed attuazione:
di piani di sostenibilità;
di azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
delle agende 21 locali;
della promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto
marittimo sugli ecosistemi marini;
di misure/interventi che prevedono in generale una utilizzazione razionale delle risorse naturali,
nonché la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
nell'attività' di monitoraggio delle iniziative oggetto di agevolazione e nell'affiancamento specialistico dei soggetti
beneficiari, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi in coerenza con gli obiettivi previsti dal Fondo. Tale affiancamento
potrà sostanziarsi anche nella partecipazione ad eventuali tavoli tecnici previsti nell'ambito di accordi di programma per la
sostenibilità (promossi dal Fondo medesimo), quale sede per definire - in modo condiviso - termini e
modalità di attuazione delle iniziative ammesse a finanziamento;
Nell'attività' di sensibilizzazione e divulgazione finalizzate a garantire uniformità
di approccio - rispetto al principio dell'integrazione ambientale - in sede di programmazione, pianificazione e progettazione, prescindendo dall'origine
istituzionale dello strumento, sia esso comunitario (fondi strutturali) ovvero nazionale programmazione negoziata).
Criteri e
modalità.
l personale
verrà selezionato secondo procedure ad evidenza pubblica in linea con la normativa comunitaria, tenuto conto del
curriculum universitario, della esperienza e della capacità professionale
nonché della conoscenza di almeno una lingua comunitaria.
Modifiche al programma di
attività per l'anno finanziario 2001 approvato con deliberazione del CIPE n. 16 del 28 marzo 2002
Misura: Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate alla riduzione del consumo
di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano la
riutilizzazione, importo 23.240.560,46 euro.
Programma di attività per l'anno finanziario 2002
Misura 1: Iniziative finalizzate all'incentivazione e diffusione della certificazione ambientale a norma del regolamento comunitario
761/2001/CE (EMAS), nelle piccole e medie imprese, importo 12.500.000,00 euro.
Misura 2: Interventi di promozione di innovazioni tecnologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate alla riduzione del consumo
di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano la
riutilizzazione, importo 10.822.844,96 euro.
Misura 3: Azioni di assistenza tecnica a supporto di soggetti pubblici e privati per l'attuazione degli interventi a valere sul
Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 109, legge n. 388/2000, modificato dall'art. 62 della legge n.
448/2001, importo 2.500.000,00 euro.