Sito giuridico
ambientale
Impiego di sementi e
materiale di moltiplicazione vegetativa in agricoltura biologica, articoli 6 e
6-bis del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.
(Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2001)
Premessa.
La questione dell’impiego delle sementi e del materiale di
moltiplicazione vegetativo prodotto secondo il metodo dell’agricoltura
biologica, nonchè delle relative deroghe previste dalla regolamentazione
comunitaria per portare a regime il sistema, sono state trattate, a livello
nazionale, con note circolari del 22 luglio e del 22 dicembre 1999 e da ultimo
con nota dell’8 novembre 2000 (circolare n. 12).
Per
consentire agli operatori una più agevole consultazione delle disposizioni
emanate in materia, si è ritenuto opportuno provvedere ad un coordinamento
delle stesse, confortati anche dalle richieste pervenute in tal senso da
diverse parti. Pertanto, con la presente circolare, si intende riformulare ed
aggiornare le disposizioni nazionali emanate in merito ai seguenti argomenti:
1)
campo di applicazione dell’art. 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n. 2092/91
modificato;
2)
norme di produzione per le sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa e
piante destinate al trapianto ottenute col metodo dell’agricoltura biologica;
3)
regime di deroga per l’impiego di sementi e materiale di moltiplicazione
proveniente da agricoltura convenzionale:
a)
procedure relative al funzionamento della banca dati ENSE sulla disponibilità
di sementi e altro materiale di propagazione vegetativo;
b)
attività di verifica da parte degli organismi di controllo;
4)
disposizioni transitorie e finali.
1.
Campo di applicazione dell’art. 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n.
2092/91.
Il
campo di applicazione dell’art. 6 è da riferirsi alle sementi ed al materiale
di moltiplicazione vegetativo quali marze e prodotti assimilati.
Il
campo di applicazione dell’art. 6-bis è da riferirsi alle "piante intere
destinate ad essere piantate per la produzione di vegetali". Ciò riferito
esclusivamente alle piantine orticole destinate al trapianto.
2.
Norme di produzione per le sementi, materiale di moltiplicazione vegetativo
e piante destinate al trapianto ottenute col metodo dell’agricoltura biologica.
a)
Sementi, materiale di moltiplicazione vegetativo, per tali materiali il metodo
di produzione biologico implica che la pianta porta-seme, per le sementi, e la
pianta porta marze, per i materiali di moltiplicazione vegetativa, siano state
ottenute senza l’impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti
derivati da tali organismi e conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b)
dell’art. 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91, per almeno una generazione o, in caso
di colture perenni, per almeno due cicli colturali.
In
altre parole, la piante porta seme e la pianta porta marze debbono essere
coltivate con le stesse norme di produzione previste per l’ottenimento dei
prodotti di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n.
2092/91, ad eccezione del rispetto della lettera c) del paragrafo 1 dell’art. 6
dello stesso regolamento.
Ciò
consente, quindi, l’utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione
vegetativo derivante da agricoltura convenzionale come materiale di partenza
per l’ottenimento del materiale di moltiplicazione biologico.
Pertanto,
si potranno ottenere sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa "da
agricoltura biologica", mettendo a coltura piante porta seme e piante
porta marze di origine convenzionale su appezzamenti che abbiano completato il
periodo di conversione previsto dall’allegato I, parte A, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 2092/91 (almeno due anni prima della semina o, nel caso di
colture perenni diverse dai prati di almeno tre anni prima del primo raccolto)
e continuando ad applicare, per le stesse piante, il metodo di produzione
biologico per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno
due cicli colturali.
Nel
caso di bulbose e/o tuberose, che per ragioni tecniche, per la produzione del
seme, richiedono il reimpianto del bulbo o del tubero, il ciclo generazionale
parte dal reimpianto del bulbo o del tubero stesso.
Per
detto materiale, come previsto dall’art. 6, par. 3, lettera a) del regolamento
(CEE) n. 2092/91, modificato dal regolamento (CE) n. 1804/99, il regime di
deroga scade il 31 dicembre 2003.
b)
Piantine orticole destinate al trapianto, per tali materiali di riproduzione il
metodo di produzione biologico implica che le piante debbano essere state
prodotte conformemente all’art. 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91.
Le
piantine orticole destinate al trapianto, quindi, devono essere ottenute
impiegando sementi da agricoltura biologica ed applicando il metodo di
produzione biologico fino all’ottenimento del prodotto commerciale.
Si
ricorda che, per quanto riguarda i prodotti di cui all’art. 6-bis (piantine
orticole destinate al trapianto), la deroga per l’utilizzo di materiale
convenzionale è scaduta il 31 dicembre 1997.
3.
Regime di deroga per l’impiego di sementi e materiale di moltiplicazione
provenienti da agricoltura convenzionale.
a)
Procedure relative al funzionamento della banca dati ENSE sulla disponibilità
di sementi e altro materiale di propagazione vegetativo.
Questo
Ministero, al fine di facilitare la conoscenza della disponibilità di materiali
di moltiplicazione e una corretta concessione di deroghe per il materiale non
disponibile di cui all’art. 6, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n.
2092/91, ha sottoscritta una convenzione con l’ENSE, che prevede la
centralizzazione presso tale Ente, delle informazioni di mercato sulla
disponibilità di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo biologico.
Per
effetto della predetta convenzione, l’ENSE è stato, altresì, autorizzato ad
acquisire informazioni sulla disponibilità di mercato del materiale di
moltiplicazione biologico e a concedere deroghe, nel caso di accertata non
disponibilità di prodotto, per il quale la deroga stessa è consentita fino al
31 dicembre 2003.
L’ENSE
provvede, pertanto, sulla base di tale convenzione e delle esigenze degli
operatori, a dare informazioni al Ministero, alle regioni e province autonome,
agli organismi di controllo, alle organizzazioni professionali agricole e alle
associazioni di categoria per consentire agli operatori stessi di conoscere le
disponibilità di materiale sementiero e/o di moltiplicazione vegetativo
biologico sul mercato nazionale e comunitario.
Tali
dati sono anche resi disponibili sul sito web dell’ENSE all’indirizzo:
www.ense.it
a.
1) Aggiornamento della banca dati ENSE.
Allo
scopo di mantenere la banca dati quanto più aggiornata possibile, l’invio da
parte degli interessati, all’ENSE, di tutte le dichiarazioni relative alla
disponibilità di sementi o altro materiale di propagazione da agricoltura
biologica, deve essere rinnovato mensilmente. In caso contrario la
disponibilità verrà considerata esaurita, e, la ditta che non conferma
mensilmente tale disponibilità, depennata dalla banca dati.
a.1.
1) Per le sementi per le quali vige l’obbligo della certificazione varietale.
L’operatore
moltiplicatore o chi ha l’obbligo di presentare la domanda di controllo in
campo all’ENSE deve: specificare, nella domanda, la superficie destinata alla
moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonchè
l’organismo di controllo cui l’azienda agricola è sottoposta. Ciò al fine di
consentire all’ENSE di acquisire il dato previsionale sulla entità della
superficie destinata alle colture biologiche da seme;
comunicare
all’ENSE notizie e dati sulle sementi prodotte e certificate da parte
dell’organismo di controllo come biologiche (allegato 1). Tali notizie sono
acquisite allo scopo di disporre di dati sulle potenziali disponibilità di
sementi biologiche da parte delle ditte sementiere.
Resta
inteso che le deroghe verranno comunque concesse sulla base dei quantitativi di
sementi biologiche dichiarate dalle ditte sementiere.
La
ditta sementiera deve:
precisare,
nella domanda di cartellinatura ufficiale dell’ENSE, successivamente alla
produzione di sementi biologiche in campo, che si tratta di sementi biologiche,
indicando l’operatore agricolo moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto
e l’organismo di controllo cui la stessa ditta fa riferimento, nonchè la
quantità di prodotto biologico ottenuto distinto per varietà (allegato 2).
a.1.
2) Per le sementi per le quali non vige l’obbligo della certificazione
ufficiale (es. sementi ortive cat. Standard). L’operatore moltiplicatore deve
comunicare all’ENSE: la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in
regime di agricoltura biologica, nonchè l’organismo di controllo cui l’azienda
agricola è sottoposta. Ciò al fine di consentire all’ENSE stesso di acquisire
il dato previsionale sulla entità della superficie destinata alle colture
biologiche da seme (allegato 3);
notizie
e dati sulle sementi prodotte e certificate da parte dell’organismo di
controllo come biologiche (allegato 4). Tali notizie sono acquisite allo scopo
di disporre di dati sulle disponibilità di sementi biologiche da parte delle
ditte sementiere. Resta inteso che le deroghe verranno comunque concesse sulla
base dei quantitativi di sementi biologiche dichiarate dalla ditte sementiere.
La
ditta sementiera deve:
comunicare
all’ENSE, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, il
nome dell’operatore moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto, notizie e
dati sul prodotto biologico ottenuto. Tale comunicazione dovrà essere vidimata
dall’organismo di controllo cui la ditta stessa fa riferimento (allegato 5).
a.1.
3) Per il materiale vivaistico.
La
ditta vivaistica biologica deve: indicare all’ENSE la disponibilità del
materiale di moltiplicazione vegetativo ottenuto in produzione biologica,
l’organismo di controllo certificatore della stessa, nonchè una attestazione
vidimata dall’organismo di controllo sulle quantità di prodotto biologico
ottenuto distinte per varietà (allegato 6).
a.
2) Rilascio della deroga.
a.2.
1) La richiesta di deroga deve essere inviata all’ENSE, utilizzando l’apposito
modulo (allegato 7), per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento
(via F. Wittgens n. 4 – 20123 Milano), per fax 02/80691649 o per e-mail
aff-gen@ense.it almeno trenta giorni prima della semina per le sementi e l’impiego
del materiale di moltiplicazione vegetativo, e almeno dieci giorni prima
dell’impianto per le sementi ortive.
L’ENSE
deve dare risposta per posta, per fax o per e-mail con le stesse modalità sopra
indicate, non oltre trenta giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga)
per le sementi con l’obbligo di certificazione e per il materiale di
moltiplicazione vegetativo e non oltre dieci giorni per le sementi ortive,
motivazioni del diniego e indicando, se del caso, la/le ditte sementiere o il/i
vivaista/i che hanno segnalato la disponibilità del materiale richiesto. In
assenza di risposta dell’ENSE nei termini previsti al precedente capoverso, la
deroga si può considerare concessa. In caso di diniego della deroga, l’ENSE
deve inviare copia della relativa comunicazione all’operatore interessata e,
nello stesso tempo, all’organismo di certificazione di riferimento.
a.2.
2) La deroga per l’utilizzo di sementi e/o materiale di moltiplicazione
convenzionale deve intendersi parimenti concessa nel caso in cui l’operatore
possa comprovare, attraverso adeguata documentazione cartacea (dichiarazione
rilasciata dalla ditta sementiera o, in assenza di questa, copia della
richiesta di dichiarazione inviata alla ditta stessa) che la ditta sementiera o
il vivaista, indicati dall’ENSE, all’atto della negazione della deroga, non ha
più disponibilità del materiale richiesto.
a.2.
3) Qualora le informazioni fornite all’ENSE, risultanti dal modulo di richiesta
di deroga dovessero risultare incomplete, la richiesta di deroga viene respinta
e copia della relativa comunicazione deve essere inviata dall’ENSE
all’operatore interessato e all’organismo di controllo di riferimento nei tempi
previsti al precedente punto a.2. 1) esplicitando le motivazioni del diniego.
a. 3) Procedure di ricorso avverso la decisione dell’ENSE di negazione della
deroga. Avverso la decisione dell’ENSE di negare la deroga può essere
presentato ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di
diniego.
Il
ricorso deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento
al Ministero delle politiche agricole e forestali e, per conoscenza, all’ENSE,
specificando le motivazioni per le quali il ricorso viene presentato.
Il
Ministero, sentito l’ENSE decide sul ricorso, entro trenta giorni dal
ricevimento dello stesso, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle procedure previste dall’art. 8 della
medesima legge.
b)
Attività di verifica che devono essere effettuate da parte degli organismi di
controllo.
L’organismo
di controllo al fine del riscontro della conformità di impiego di sementi e
materiale di moltiplicazione vegetativo convenzionale in deroga, deve
verificare:che la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo i
tempi prestabiliti;
che
la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state
comunicazioni di diniego da parte dell’ENSE, o che si configuri il caso di cui
al punto a.2.2);
che
la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state
comunicazioni di diniego da parte dell’ENSE, o che si configuri il caso di cui
al punto a.2.2);
che
la varietà acquistata e seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta
di deroga.
4.
Disposizioni transitorie e finali.
Quanto
statuito, in materia di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo con
metodo biologico, nelle note di questo ministero del 22 luglio 1998, 22
dicembre 1999 e 8 novembre 2000, viene sostituito dal presente provvedimento a
far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per
le richieste di deroga avanzate prima della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di questa circolare, valgono le disposizioni di cui al regolamento
(CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni nonchè le disposizioni
emanate da questa amministrazione con riferimento alla materia in esame.
Tuttavia,
e con particolare riferimento alla nota dell’8 novembre 2000, tenuto conto
delle difficoltà applicative incontrate dagli operatori interessati, specie per
quanto riguarda la ristrettezza dei
tempi
considerati per l’impiego delle sementi concernenti la campagna di semine
invernali 2000-2001, le eventuali mancate applicazioni della suddetta nota,
saranno considerate a partire dalle semine primaverili 2001 e comunque con
decorrenza dal 1 aprile 2001.
Con
l’occasione si ritiene opportuno ricordare che restano ferme, nel caso in cui
occorra, le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa
comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica e ad essa
applicabile (ivi compreso l’art. 316-ter del codice penale introdotto dall’art.
4 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
(Allegati
omessi)