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CIRC. 6 agosto 2001, n. 3

 

Impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa in agricoltura biologica, articoli 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.

(Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2001)

 

Premessa.

La questione dell’impiego delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo prodotto secondo il metodo dell’agricoltura biologica, nonchè delle relative deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria per portare a regime il sistema, sono state trattate, a livello nazionale, con note circolari del 22 luglio e del 22 dicembre 1999 e da ultimo con nota dell’8 novembre 2000 (circolare n. 12).

Per consentire agli operatori una più agevole consultazione delle disposizioni emanate in materia, si è ritenuto opportuno provvedere ad un coordinamento delle stesse, confortati anche dalle richieste pervenute in tal senso da diverse parti. Pertanto, con la presente circolare, si intende riformulare ed aggiornare le disposizioni nazionali emanate in merito ai seguenti argomenti:

1) campo di applicazione dell’art. 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n. 2092/91 modificato;

2) norme di produzione per le sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa e piante destinate al trapianto ottenute col metodo dell’agricoltura biologica;

3) regime di deroga per l’impiego di sementi e materiale di moltiplicazione proveniente da agricoltura convenzionale:

a) procedure relative al funzionamento della banca dati ENSE sulla disponibilità di sementi e altro materiale di propagazione vegetativo;

b) attività di verifica da parte degli organismi di controllo;

4) disposizioni transitorie e finali.

 

1. Campo di applicazione dell’art. 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n.

2092/91.

Il campo di applicazione dell’art. 6 è da riferirsi alle sementi ed al materiale di moltiplicazione vegetativo quali marze e prodotti assimilati.

Il campo di applicazione dell’art. 6-bis è da riferirsi alle "piante intere destinate ad essere piantate per la produzione di vegetali". Ciò riferito esclusivamente alle piantine orticole destinate al trapianto.

 

2. Norme di produzione per le sementi, materiale di moltiplicazione vegetativo e piante destinate al trapianto ottenute col metodo dell’agricoltura biologica.

a) Sementi, materiale di moltiplicazione vegetativo, per tali materiali il metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme, per le sementi, e la pianta porta marze, per i materiali di moltiplicazione vegetativa, siano state ottenute senza l’impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi e conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b) dell’art. 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91, per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.

In altre parole, la piante porta seme e la pianta porta marze debbono essere coltivate con le stesse norme di produzione previste per l’ottenimento dei prodotti di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91, ad eccezione del rispetto della lettera c) del paragrafo 1 dell’art. 6 dello stesso regolamento.

Ciò consente, quindi, l’utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo derivante da agricoltura convenzionale come materiale di partenza per l’ottenimento del materiale di moltiplicazione biologico.

Pertanto, si potranno ottenere sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa "da agricoltura biologica", mettendo a coltura piante porta seme e piante porta marze di origine convenzionale su appezzamenti che abbiano completato il periodo di conversione previsto dall’allegato I, parte A, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 (almeno due anni prima della semina o, nel caso di colture perenni diverse dai prati di almeno tre anni prima del primo raccolto) e continuando ad applicare, per le stesse piante, il metodo di produzione biologico per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.

Nel caso di bulbose e/o tuberose, che per ragioni tecniche, per la produzione del seme, richiedono il reimpianto del bulbo o del tubero, il ciclo generazionale parte dal reimpianto del bulbo o del tubero stesso.

Per detto materiale, come previsto dall’art. 6, par. 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91, modificato dal regolamento (CE) n. 1804/99, il regime di deroga scade il 31 dicembre 2003.

b) Piantine orticole destinate al trapianto, per tali materiali di riproduzione il metodo di produzione biologico implica che le piante debbano essere state prodotte conformemente all’art. 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Le piantine orticole destinate al trapianto, quindi, devono essere ottenute impiegando sementi da agricoltura biologica ed applicando il metodo di produzione biologico fino all’ottenimento del prodotto commerciale.

Si ricorda che, per quanto riguarda i prodotti di cui all’art. 6-bis (piantine orticole destinate al trapianto), la deroga per l’utilizzo di materiale convenzionale è scaduta il 31 dicembre 1997.

 

3. Regime di deroga per l’impiego di sementi e materiale di moltiplicazione provenienti da agricoltura convenzionale.

a) Procedure relative al funzionamento della banca dati ENSE sulla disponibilità di sementi e altro materiale di propagazione vegetativo.

Questo Ministero, al fine di facilitare la conoscenza della disponibilità di materiali di moltiplicazione e una corretta concessione di deroghe per il materiale non disponibile di cui all’art. 6, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91, ha sottoscritta una convenzione con l’ENSE, che prevede la centralizzazione presso tale Ente, delle informazioni di mercato sulla disponibilità di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo biologico.

Per effetto della predetta convenzione, l’ENSE è stato, altresì, autorizzato ad acquisire informazioni sulla disponibilità di mercato del materiale di moltiplicazione biologico e a concedere deroghe, nel caso di accertata non disponibilità di prodotto, per il quale la deroga stessa è consentita fino al 31 dicembre 2003.

L’ENSE provvede, pertanto, sulla base di tale convenzione e delle esigenze degli operatori, a dare informazioni al Ministero, alle regioni e province autonome, agli organismi di controllo, alle organizzazioni professionali agricole e alle associazioni di categoria per consentire agli operatori stessi di conoscere le disponibilità di materiale sementiero e/o di moltiplicazione vegetativo biologico sul mercato nazionale e comunitario.

Tali dati sono anche resi disponibili sul sito web dell’ENSE all’indirizzo: www.ense.it

a. 1) Aggiornamento della banca dati ENSE.

Allo scopo di mantenere la banca dati quanto più aggiornata possibile, l’invio da parte degli interessati, all’ENSE, di tutte le dichiarazioni relative alla disponibilità di sementi o altro materiale di propagazione da agricoltura biologica, deve essere rinnovato mensilmente. In caso contrario la disponibilità verrà considerata esaurita, e, la ditta che non conferma mensilmente tale disponibilità, depennata dalla banca dati.

a.1. 1) Per le sementi per le quali vige l’obbligo della certificazione varietale.

L’operatore moltiplicatore o chi ha l’obbligo di presentare la domanda di controllo in campo all’ENSE deve: specificare, nella domanda, la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonchè l’organismo di controllo cui l’azienda agricola è sottoposta. Ciò al fine di consentire all’ENSE di acquisire il dato previsionale sulla entità della superficie destinata alle colture biologiche da seme;

comunicare all’ENSE notizie e dati sulle sementi prodotte e certificate da parte dell’organismo di controllo come biologiche (allegato 1). Tali notizie sono acquisite allo scopo di disporre di dati sulle potenziali disponibilità di sementi biologiche da parte delle ditte sementiere.

Resta inteso che le deroghe verranno comunque concesse sulla base dei quantitativi di sementi biologiche dichiarate dalle ditte sementiere.

La ditta sementiera deve:

precisare, nella domanda di cartellinatura ufficiale dell’ENSE, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, che si tratta di sementi biologiche, indicando l’operatore agricolo moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto e l’organismo di controllo cui la stessa ditta fa riferimento, nonchè la quantità di prodotto biologico ottenuto distinto per varietà (allegato 2).

a.1. 2) Per le sementi per le quali non vige l’obbligo della certificazione ufficiale (es. sementi ortive cat. Standard). L’operatore moltiplicatore deve comunicare all’ENSE: la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonchè l’organismo di controllo cui l’azienda agricola è sottoposta. Ciò al fine di consentire all’ENSE stesso di acquisire il dato previsionale sulla entità della superficie destinata alle colture biologiche da seme (allegato 3);

notizie e dati sulle sementi prodotte e certificate da parte dell’organismo di controllo come biologiche (allegato 4). Tali notizie sono acquisite allo scopo di disporre di dati sulle disponibilità di sementi biologiche da parte delle ditte sementiere. Resta inteso che le deroghe verranno comunque concesse sulla base dei quantitativi di sementi biologiche dichiarate dalla ditte sementiere.

La ditta sementiera deve:

comunicare all’ENSE, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, il nome dell’operatore moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto, notizie e dati sul prodotto biologico ottenuto. Tale comunicazione dovrà essere vidimata dall’organismo di controllo cui la ditta stessa fa riferimento (allegato 5).

a.1. 3) Per il materiale vivaistico.

La ditta vivaistica biologica deve: indicare all’ENSE la disponibilità del materiale di moltiplicazione vegetativo ottenuto in produzione biologica, l’organismo di controllo certificatore della stessa, nonchè una attestazione vidimata dall’organismo di controllo sulle quantità di prodotto biologico ottenuto distinte per varietà (allegato 6).

a. 2) Rilascio della deroga.

a.2. 1) La richiesta di deroga deve essere inviata all’ENSE, utilizzando l’apposito modulo (allegato 7), per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (via F. Wittgens n. 4 – 20123 Milano), per fax 02/80691649 o per e-mail aff-gen@ense.it almeno trenta giorni prima della semina per le sementi e l’impiego del materiale di moltiplicazione vegetativo, e almeno dieci giorni prima dell’impianto per le sementi ortive.

L’ENSE deve dare risposta per posta, per fax o per e-mail con le stesse modalità sopra indicate, non oltre trenta giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per le sementi con l’obbligo di certificazione e per il materiale di moltiplicazione vegetativo e non oltre dieci giorni per le sementi ortive, motivazioni del diniego e indicando, se del caso, la/le ditte sementiere o il/i vivaista/i che hanno segnalato la disponibilità del materiale richiesto. In assenza di risposta dell’ENSE nei termini previsti al precedente capoverso, la deroga si può considerare concessa. In caso di diniego della deroga, l’ENSE deve inviare copia della relativa comunicazione all’operatore interessata e, nello stesso tempo, all’organismo di certificazione di riferimento.

a.2. 2) La deroga per l’utilizzo di sementi e/o materiale di moltiplicazione convenzionale deve intendersi parimenti concessa nel caso in cui l’operatore possa comprovare, attraverso adeguata documentazione cartacea (dichiarazione rilasciata dalla ditta sementiera o, in assenza di questa, copia della richiesta di dichiarazione inviata alla ditta stessa) che la ditta sementiera o il vivaista, indicati dall’ENSE, all’atto della negazione della deroga, non ha più disponibilità del materiale richiesto.

a.2. 3) Qualora le informazioni fornite all’ENSE, risultanti dal modulo di richiesta di deroga dovessero risultare incomplete, la richiesta di deroga viene respinta e copia della relativa comunicazione deve essere inviata dall’ENSE all’operatore interessato e all’organismo di controllo di riferimento nei tempi previsti al precedente punto a.2. 1) esplicitando le motivazioni del diniego. a. 3) Procedure di ricorso avverso la decisione dell’ENSE di negazione della deroga. Avverso la decisione dell’ENSE di negare la deroga può essere presentato ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.

Il ricorso deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle politiche agricole e forestali e, per conoscenza, all’ENSE, specificando le motivazioni per le quali il ricorso viene presentato.

Il Ministero, sentito l’ENSE decide sul ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle procedure previste dall’art. 8 della medesima legge.

b) Attività di verifica che devono essere effettuate da parte degli organismi di controllo.

L’organismo di controllo al fine del riscontro della conformità di impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo convenzionale in deroga, deve verificare:che la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo i tempi prestabiliti;

che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state comunicazioni di diniego da parte dell’ENSE, o che si configuri il caso di cui al punto a.2.2);

che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state comunicazioni di diniego da parte dell’ENSE, o che si configuri il caso di cui al punto a.2.2);

che la varietà acquistata e seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga.

 

4. Disposizioni transitorie e finali.

Quanto statuito, in materia di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo con metodo biologico, nelle note di questo ministero del 22 luglio 1998, 22 dicembre 1999 e 8 novembre 2000, viene sostituito dal presente provvedimento a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per le richieste di deroga avanzate prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di questa circolare, valgono le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni nonchè le disposizioni emanate da questa amministrazione con riferimento alla materia in esame.

Tuttavia, e con particolare riferimento alla nota dell’8 novembre 2000, tenuto conto delle difficoltà applicative incontrate dagli operatori interessati, specie per quanto riguarda la ristrettezza dei

tempi considerati per l’impiego delle sementi concernenti la campagna di semine invernali 2000-2001, le eventuali mancate applicazioni della suddetta nota, saranno considerate a partire dalle semine primaverili 2001 e comunque con decorrenza dal 1 aprile 2001.

Con l’occasione si ritiene opportuno ricordare che restano ferme, nel caso in cui occorra, le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica e ad essa applicabile (ivi compreso l’art. 316-ter del codice penale introdotto dall’art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

 

(Allegati omessi)