Sito giuridico ambientale
(suppl. ordinario n.149 alla gu n. 137 del
15 giugno 2001)
Orientamento
e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57.
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente decreto
sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento
fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale
del territorio della Repubblica italiana, nonchè alla conservazione,
all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale,
nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario
dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile con particolare
riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze
interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo,
Helsinki e Lisbona.
2. Per il perseguimento delle finalità di
cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero
dell'ambiente e le regioni svolgono, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, in modo coordinato le attività volte a garantire la maggiore
efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e
sociale, soprattutto nelle zone montane, e l'utilizzo delle risorse naturali in
maniera sostenibile.
Art. 2.
Definizione di bosco e di arboricoltura da
legno
1.
Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore
nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono
equiparati.
2.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la
definizione di bosco e:
a)
i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinchè un'area
sia considerata bosco;
b)
le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del
bosco;
c)
le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi
bosco.
3.
Sono assimilati a bosco:
a)
i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa
idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio
idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e
dell'ambiente in generale;
b)
le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a
causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi
accidentali, incendi;
c)
le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri
quadrati che interrompono la continuità del bosco.
4.
La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei
territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5.
Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non
boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La
coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
6.
Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non
diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni
coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di
origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti,
le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e
privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura
e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5.
Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere
estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore
a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione
effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a
sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a
bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa
idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio
idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e
dell'ambiente in generale, nonchè le radure e tutte le altre superfici
d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del
bosco.
Art. 3.
Programmazione forestale
1.
In relazione alle linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole e
forestali e dal Ministero dell'ambiente, ciascuno per quanto di propria
competenza, in materia forestale ed alle indicazioni fornite ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni
definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del
settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e
la revisione dei propri piani forestali. A tal fine, le linee di indirizzo e
coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo,
agroindustriale, agroalimentare e forestale comprendono specifiche linee di
politica forestale nazionale atte a:
a)
verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia
nazionale e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento
alla conservazione della biodiversità;
b)
stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore
forestale, anche in attuazione delle Risoluzioni delle Conferenze
interministeriali di Helsinki e Lisbona, e indicare gli indirizzi di intervento
nazionale ed i criteri generali di realizzazione, nonchè le previsioni di
spesa.
2.
Le regioni promuovono la pianificazione forestale per la gestione del bosco e
definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il
controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani.
Art. 4.
Trasformazione del bosco e rimboschimento
compensativo
1.
Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo,
ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente
finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2.
La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate
dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la
stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe
e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento
e di igiene ambientale locale.
3.
La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie
autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati. Le
regioni stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a
trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione.
4.
Il rimboschimento compensativo, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali
frammentate, è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla
trasformazione di coltura.
5.
Le regioni prescrivono le modalità e i tempi di realizzazione del
rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree
devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata
autorizzata la trasformazione di coltura.
6.
In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono prevedere il
versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto
dell'intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di
interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti
anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione
di opere di miglioramento dei boschi esistenti.
7.
A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento di
boschi esistenti, le regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.
Art. 5.
Forme di sostituzione, gestione e cessione
del bosco
1.
Le regioni dettano norme affinchè venga garantito il recupero dei boschi
qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica
incolumità.
2.
Le regioni dettano norme per la concessione in gestione dei boschi degli enti
pubblici, assicurando che resti inalterata la loro superficie, destinazione
economica e multifunzionalità.
3.
Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile delle
risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie
promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre
forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di
un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di cui
all'articolo 7, comma 1.
Art. 6.
Disciplina delle attività selvicolturali
1.
Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di
miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonchè
a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma
associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva
degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.
2.
Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la conversione
dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti
salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa
fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato
altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non
siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai
piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della
gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Sono
fatti salvi gli interventi disposti dalle regioni ai fini della difesa
fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.
3.
Le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con
particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle
necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare
all'invecchiamento a tempo indefinito.
4.
I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche norme
regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
Art. 7.
Promozione delle attività selvicolturali
1.
Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la
professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per
l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale. Tali soggetti
possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso
pubblico.
2.
Le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estese
ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della gestione e per la
realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.
Art. 8.
Esercizio di attività selvicolturali
1.
Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche
nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le
sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.
Art. 9
Materiale
forestale di moltiplicazione
1.
Le regioni istituiscono il libro dei boschi da seme per il territorio di
propria competenza, in cui sono iscritti i boschi, gli arboreti, gli alberi e
le piantagioni di alberi da seme per la produzione di materiale forestale di
moltiplicazione. Le regioni inviano al Ministero delle politiche agricole e
forestali i dati degli elenchi suddetti al fine di costituire il Registro
nazionale del materiale forestale di moltiplicazione.
Art. 10.
Strutture statali per la conservazione
della biodiversità forestale
1.
Al fine di tutelare la diversità biologica del patrimonio forestale nazionale
in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti per le sementi forestali di
Pieve S. Stefano e Peri e il laboratorio per la biodiversità di Bosco Fontana sono
riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della
biodiversità forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle politiche
agricole e forestali, previa costituzione di una commissione paritetica, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, formata da un numero di esperti
non superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in numero e modalità
sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. A tali
stabilimenti è riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la qualifica di
Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.
2.
Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresì abilitati alla certificazione
delle analisi sulla qualità del seme e possono coadiuvare le regioni
nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei materiali di base di cui
all'articolo 9.
Art. 11.
Certificazione delle attività forestali
ecocompatibili
1.
Nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale le
regioni promuovono la certificazione dei processi gestionali e produttivi del
settore forestale.
Art. 12.
Ricerca, formazione e informazione
1.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale
anche in conformità al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nonchè
attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel
settore forestale.
2.
Le regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo
operanti nel settore forestale.
3.
È istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Osservatorio nazionale del
mercato dei prodotti e dei servizi forestali, costituito da rappresentanti
dello Stato, delle regioni e delle categorie economiche del comparto forestale,
con il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi
forestali.
4.
È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato tecnico-scientifico
nazionale per il sughero, cui partecipano le regioni interessate, con il
compito di suggerire nuovi indirizzi di ricerca sulla base delle esigenze degli
operatori del settore e coordinare il trasferimento dei risultati a questi
ultimi.
5.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove
attività di informazione e di educazione sul significato e lo stato del bosco e
sulle esternalità da esso svolte in favore della società, avvalendosi a tale
scopo anche del sistema per l'educazione ambientale coordinato dal Ministero
dell'ambiente, in collaborazione con quest'ultimo.
Art. 13.
Disposizioni applicative
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei
limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 14.
Disposizioni
finanziarie
1.
All'onere derivante dall'articolo 8 del presente decreto, quantificato in lire
11,166 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:
a)
quanto all'anno 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 25 della legge n. 144 del 1999;
b)
per gli anni 2002 e 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
- ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 -
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.