Legge 27 dicembre 2002, n.289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
(GU n. 305 del 31-12-2002- Suppl. Ordinario n.240)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2003, il
livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di
competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000
milioni di euro per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il
livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e'
determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di
euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro
per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato e' determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in
298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005,
il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in
289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del
ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita'
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti
dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo
netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria
di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita'
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della
pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel
Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
PRIMO MODULO DELLA
RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Art. 2
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3,
relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: "al netto degli
oneri deducibili indicati nell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ",
nonche' della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo
l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito il
seguente:
"Articolo 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposizione)
1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta
di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10,
si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere
a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata
di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3
e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma
2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a
4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al
periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo
49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e'
aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle
deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui
all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di
cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro.
Se il predetto rapporto e'
maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o
minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";
c) all'articolo 11,
relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della
deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo
10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro,
23 per cento
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c)
oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e
fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2)
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e
quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel
periodo precedente, i redditi di pensione
sono superiori a 7.500 euro ma non
a 7.800 euro, non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la
differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro";
d) l'articolo 13,
relativo alle altre detrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 13.
(Altre detrazioni)
1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu'
redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta
una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito
complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se
il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c)
180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500
euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non
a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700
euro ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito
complessivo e' superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se
il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c)
290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 31.000
euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non
a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500
euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore
a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo e'
superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al
comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo e'
superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito
complessivo e' superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il
reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.
4. Le
detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro".
2.
All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i corrispondenti
scaglioni annui di reddito" sono inserite le seguenti: ", al netto della
deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,".
3. Ai fini
della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul
reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione
dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se piu'
favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva
ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto
dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di
bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre
2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota
pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º
gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi
anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita'
immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n . 449, e successive
modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita'
immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal
venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari
di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non
inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita,
rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
6.
All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31
dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del comma 1
dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2003".
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un
contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a
carico per l'attivita' educativa di altri componenti del medesimo nucleo
familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo il comma 4
dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' inserito il
seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in
deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita'
qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente
riconosciuti".
9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi
destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo
di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialita' medicinali o di
ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e
degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente
articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31
dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente
prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel
territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo
eccedente 8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo
25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite
a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' commisurata all'ammontare
delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito".
13. Al comma 4
dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente
l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto
ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2003".
Art. 3
(Sospensione degli aumenti
delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. In
funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e
in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle
addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le
regioni, nonche' la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non
siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a
quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali
sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
b) fermo restando quanto
stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni,
le province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno 2002, e' istituita
l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di
cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118
e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione del principio della
compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di
comuni, province, citta' metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119
della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone
anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle
imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in
regioni diverse.
In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto
dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita'
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e
commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa
obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione, e' definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale
fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo
funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue attivita'.
Il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo
e' emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al
Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al
Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto
degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione
all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attivita'
l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione
tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data
di costituzione dell'Alta Commissione.
Il Ministero dell'economia e delle
finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A
tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della
soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al
funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli
emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Per
l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi
comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro".
Art.
4
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1. Al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito
d'imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "al 53,85
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b)
all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di
credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole:
"del 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,
al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al
51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate
all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento
indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 467, e'
ridotta al 44,12 per cento.
Art. 5
(Riduzioni
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)
1. Al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole:
"attribuiti fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo
10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre
1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della
produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in
deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni
sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il
personale assunto con contratti di formazione lavoro";
2) alla lettera b), il
numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attivita'
commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di
cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennita'
di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare
il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla
generalita' dei dipendenti e dei collaboratori " sono sostituite dalle
seguenti:
c) "alla generalita' o a categorie dei dipendenti e dei
collaboratori";
d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Per
i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in
deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base
imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile
supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base
imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la
base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.";
e) dopo il
comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis.1. Ai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che
concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo
d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro
2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un
massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni di durata del rapporto
di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a
tempo parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai
dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di
dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai
fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la
deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei
disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.
4-bis.2.
In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in
caso di inizio e cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle
deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis e dei componenti positivi
di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.";
f) al comma
4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"di
cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La
disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge
concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti
negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale
concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista
l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che
l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero
da altre disposizioni di carattere speciale".
Capo
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Art. 6
(Concordato
preventivo)
1. E' istituito il concordato triennale preventivo. Al
concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di
lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche'
all'imposta regionale sulle attivita' produttive che hanno realizzato, nel
periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della
definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di
euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base
imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori
imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad
imposta e quest'ultima non e' ridotta per gli imponibili eventualmente
minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere
dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative
norme di attuazione.
Art. 7
(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro
autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)
1. I soggetti
titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei
redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del
predetto articolo 5, relativi ad annualita' per le quali le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente
articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o piu' periodi
d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei
tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei
criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo
conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in
ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o
compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da
181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per
i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti
parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in
classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce
di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di
redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i
ricavi o compensi con le modalita' di cui alle lettere a) e b).
2. La
definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con riferimento alle
medesime annualita' di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari
esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonche' dalle imprese
di
allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive
modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
La definizione automatica
da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento
degli importi determinati, per ciascuna annualita', sulla base di una specifica
metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene
conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i
soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non
hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il
reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a
5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218;
d) nei cui riguardi e' stato avviato procedimento
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui
il contribuente ha formale conoscenza.
4. In caso di avvisi di accertamento
parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi
oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui
all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione
e' ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le
somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta
data.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono
effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003
esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta
successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il
20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui
al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di
maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le
persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori
imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte
complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella
misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le
persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi
dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro
per ciascuna annualita' oggetto di definizione, escluso il 1997.
La somma di
cui al periodo precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora
gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano,
per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate,
di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003.
L'omesso versamento
nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della
definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle
predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi
legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di
coerenza economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui
all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al
comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna
annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda
su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione
originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti
che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti
sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro
autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti dalla dichiarazione. e' pertanto escluso e, comunque, inefficace il
riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa
riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non e'
intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta
l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo
dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte
eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se
superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le
societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria
o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo
le modalita' del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio
2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme
dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente
articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17
settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo
periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi
dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche
che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di
imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle societa' o associazioni
nonche' dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o
dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma
associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi',
per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti
soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti
dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore
a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da
181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data
del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le
disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente
all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui
agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e
55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle presunzioni di
cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
L'inibizione
dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilita' delle presunzioni
previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante
esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo
possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne´ soggetta a
impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte del competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto
salvo quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica,
limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle
imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di
deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di
esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle
dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non
rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente
articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali
rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
14. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le
classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la
individuazione degli importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di
coerenza economica, nonche' i criteri per la determinazione delle relative
maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in
ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo esclusivo del
sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da
parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, e le
modalita' di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni
caso la compensazione ivi prevista.
16. I contribuenti che hanno presentato
successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di
cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.
L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
Art. 8
(Integrazione degli imponibili per gli anni
pregressi)
1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali
i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002,
possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo.
L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio
sanitario
nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare
ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente
articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente
comma.
2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo
8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il
termine e' scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono
essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione
di
dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un
importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle
quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non piu'
impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30
per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. L'integrazione si perfeziona con
il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante
l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative
ai tributi indicati nel comma 1 nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e
contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la
medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la
dichiarazione gia' presentata. La predetta dichiarazione integrativa e'
presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari
abilitati indicati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e'
presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi da versare per ciascun
periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e,
per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi e ccedenti possono
essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16
marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo
2003.
L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non
determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa di ammontare
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di
versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,
e
gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo
per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste
in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente
dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito
risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito
spettante
in base alla dichiarazione integrativa, e' versata secondo le
modalita' previste dal presente articolo. e' in ogni caso preclusa la
deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute
indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa
sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I
versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati
secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi
prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di
cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno
omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta
di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in
forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli
interessati
copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro
il 21 marzo 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel
capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la
compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e
comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime
somme senza indicazione dei
nominativi dei soggetti che hanno presentato la
dichiarazione integrativa riservata. e' esclusa la rateazione di cui al comma
3.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque
modalita', anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, e'
dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 13 per
cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva
si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al
comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo
comporta, limitatamente alle annualita' oggetto di integrazione ai sensi del
comma 3 e del comma 4 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute
risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e
del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:
a) la preclusione, nei
confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento
tributario e contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano
stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui
all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni
effetto della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5
e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
d) l'esclusione ad ogni
effetto della punibilita' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621,
2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per
eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria.
L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in
corso.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per
cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d) del
medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui
all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle
attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli
effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti
diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori
imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra
attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione
riservata di cui al comma 4 puo' opporre agli organi competenti gli effetti
preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi 6 e 7
con invito a controllare la congruita' delle somme di cui ai commi 3 e 5, in
relazione
all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonche' delle
ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data
di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale
di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi
di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente
ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, l'integrazione e' ammessa a condizione che il
contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme
derivanti
dall'accertamento parziale notificato entro la predetta
data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia
stato gia' avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alle lettere
c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto
formale conoscenza.
11. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' i
titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa
familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le
modalita' del presente articolo, comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona
presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione integrativa di cui al
comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le
modalita' di cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione
integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma
costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi
prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione
dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo
o facolta' della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce
notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
definite le modalita' applicative del presente articolo.
Art. 9
(Definizione automatica per gli anni pregressi)
1. I
contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente
articolo, presentano una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4
dell'articolo 8, chiedendo, a pena di nullita', la definizione automatica per
tutte le imposte e concernente tutti i periodi d'imposta per i quali i termini
per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31
ottobre 2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi
soggetti a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al comma 5
dell'articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilita' di
avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo
le modalita' ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il
versamento per ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' dell'imposta sul patrimonio netto
delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un
importo pari al 18 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive
risultanti dalla dichiarazione originariamente
presentata; se ciascuna
imposta lorda o sostitutiva e' risultata di ammontare superiore a 10.000 euro,
la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 16 per cento, mentre se e'
risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a
quest'ultima eccedenza e' pari al 13 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un
importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni
imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta
detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta relativa alle operazioni
imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli importi di 200.000 euro, le
percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i
predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.
3. Il versamento delle maggiori
imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, in
ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche
e le societa' semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da
quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni;
b) ai seguenti
importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e
professioni, per le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i
soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 450 euro, se
l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 10.000 euro;
2) 900
euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 100.000
euro;
3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 200.000 euro;
4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi
non e' superiore a 500.000 euro;
5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o
compensi non e' superiore a 5.000.000 di euro;
6) 450 euro, per ogni 500.000
euro in piu'.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i
collaboratori
dell'impresa familiare nonche' il titolare e il coniuge
dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella
dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare
dell'importo minimo da versare determinato, con le modalita' indicate nel comma
3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso
tale importo puo' risultare di
ammontare inferiore a 200 euro.
5. In
presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di
ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base
al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari a:
a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000
euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro
ma non a 200.000 euro;
c) 2.000 euro, per gli altri soggetti.
7. Ai fini
della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle
eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. e' pertanto escluso
e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Per la
definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e'
versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3,
lettera b),
per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle
dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di
esse e per ciascuna annualita', un importo pari a 1.500 euro per le persone
fisiche, elevato a 3.000 euro per le societa' e le associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87
del medesimo testo
unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita',
rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione
con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti
della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente
all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non
rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente
articolo. La
definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali
rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle
imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La dichiarazione
integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e
crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne´ per il riconoscimento di
esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni
d'imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate.
10. Il
perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:
a)
la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di
ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita'
per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli
482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari,
ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria; i predetti effetti operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi
di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla
regolarizzazione contabile di tutte le attivita', anche detenute all'estero,
secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in
caso di parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
L'esclusione di
cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso.
11.
Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui
al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui
all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione
contabile di tutte le attivita' detenute all'estero secondo le modalita'
ivi
previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale
regolarizzazione delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi da versare
ai sensi del presente articolo, per ciascun periodo di imposta, eccedano
complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo
2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina
l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi
legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra
attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione
riservata puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi
e di esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito a controllare
la congruita' delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella
medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge,
sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di
cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione
e' ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le
somme derivanti dall'accertamento parziale notificato alla predetta data;
b)
alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica di
cui al presente articolo sia stato gia' avviato un procedimento penale per gli
illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, di cui il soggetto che presenta la
dichiarazione ha avuto formale conoscenza;
c) il contribuente abbia omesso la
presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al
comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni
di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento
ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi
indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati
non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente
presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso
degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
16. I
contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al
presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.
L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. I
soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le
province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3
dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21
dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre
1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La
definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare
dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il
perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10.
Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro
le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione
automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli interessi legali.
18. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sono definite le modalita' applicative del presente
articolo.
Art. 10
(Proroga di termini)
1. Per i contribuenti
che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della
presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.
Art.
11
(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli
immobili)
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti
pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private
registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le
dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni
ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione
sono definiti,
ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo
2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato
precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore
imposta.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via
principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga
eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione
dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione e' priva di
effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce
o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al
pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16
marzo 2003.
Art. 12
(Definizione dei carichi di ruolo
pregressi)
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici
statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione
fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza
corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma
pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al
concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure
esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei trenta giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai
ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari
informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono
sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolta'
attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse, ai concessionari
spetta un aggio pari al 4 per cento.
3. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e
sono stabilite le modalita' di versamento delle somme pagate dai debitori, di
riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle
somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei
rapporti contabili connessi all'operazione.
Art. 13
(Definizione
dei tributi locali)
1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le
province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi
stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonche'
l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in
cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano
ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2.
Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i
casi in cui siano gia' in corso procedure di accertamento o procedimenti
contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri
effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri
procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi
delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del
procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia
eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente
locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto
stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del
giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono
tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui
titolarita' giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai
predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi
erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito,
totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con
le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi
statuti.
Art. 14
(Regolarizzazione delle scritture
contabili)
1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in
nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonche'
le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi
d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 8,
possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le
variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i
maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni
stesse;
con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori
perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo
comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto e' conservato
per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio
competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del
comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla
regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002,
ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data. Le quantita' e i
valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi
di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non e'
stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo
che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti
indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei medesimi documenti di cui
al comma 2, alla eliminazione delle attivita' o delle passivita' fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni
non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della
determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi
fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle
disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione
contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute all'estero alla
data del 31 dicembre 2001, con le modalita' anche dichiarative di cui ai commi 3
e 4 del medesimo articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso
al 31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione
delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti,
nonche', nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle
iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre
2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data, di attivita'
in precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni
iscritti e' dovuta un'imposta sostitutiva del 13 per cento dei predetti valori.
L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' dovuta anche con
riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001
che siano oggetto di regolarizzazione
contabile ai sensi del periodo
precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalita' dichiarative di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non e'
dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma 5
dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si
considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva
e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
6. I soggetti che effettuano la definizione automatica
del reddito d'impresa di cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per
le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002,
possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni ai sensi
dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. L'adeguamento puo'
essere effettuato mediante l'iscrizione come esistenze iniziali delle
rimanenze in precedenza omesse e con il versamento dell'imposta sostitutiva di
cui al comma 5, ovvero mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di
quantita' o valori superiori a quelli effettivi. L'adeguamento non rileva ai
fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori valori iscritti si considerano
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relative ai periodi d'imposta successivi.
Art.
15
(Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei
processi verbali di constatazione)
1. Gli avvisi di accertamento per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i
termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui
agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora
intervenuta la definizione, nonche' i processi verbali di constatazione
relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non
e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalita' previste dal
presente articolo, senza applicazione di interessi e sanzioni. La definizione
non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui
il contribuente ha formale conoscenza.
2. La definizione degli avvisi di
accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano
dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con
riferimento a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al
contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori
imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al
contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
c)
35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati
ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3.
La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa nelle ipotesi di rettifiche
relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2
emergano imposte o contributi dovuti.
In tal caso la sola perdita
risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio successivo nei limiti
previsti dalla legge.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione
di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003,
di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali
ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per cento alla somma dei
maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente
risultanti dal verbale medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette,
riducendo del 50 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal
verbale stesso.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
articolo sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalita' previste
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Qualora gli
importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone
fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo,
entro il 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi
legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette
eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali
scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi
legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della
prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza
dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalita'
di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su
dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di
cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli
importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
7. Il
perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della
punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli
articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche'
dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. L'esclusione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti
in corso.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
18 marzo 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso
gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonche' quelli per il
perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218
del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma
1.
Art. 16
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)
1. Le liti fiscali
pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a
seguito di rinvio, nonche' quelle gia' di competenza del giudice ordinario,
ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del
giudizio, con il pagamento della somma:
a) di 150 euro, se il valore della
lite e' di importo fino a 2.000 euro;
b) pari al 10 per cento del valore
della lite, se questo e' di importo superiore a 2.000 euro.
2. Le somme
dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 marzo 2003, secondo le
ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite
si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette
somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate
trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro
il termine indicato nel primo periodo.
Gli interessi legali sono calcolati
dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle
rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze
si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono
altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del
presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella avente ad oggetto
avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro
atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella per la
quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non
passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla
data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in
giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti
indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento
del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del
calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di
contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in
caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo,
delle stesse si tiene conto ai
fini del valore della lite; il valore della
lite e' determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio,
indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di
cui al comma 2, un separato versamento ed e' presentata, entro il 21 marzo 2003,
una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
5. Restano
comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il
cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche
se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in
precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento,
sono versate secondo le modalita' e nei termini specificati al comma 2; se
iscritte a ruolo e gia' notificate alla data del versamento di cui al comma
2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia'
versate.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata gia' fissata la
trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta
del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del
presente articolo.
7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresi'
sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle
commissioni tributarie nonche' quelle dei tribunali e delle corti di
appello.
8. Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di
definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L'estinzione del
giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al
comma 1 attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento
integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata
nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari
entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla
cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui
all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per
impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della
definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento
in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita'
dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione
dell'ufficio.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno
dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i
quali la lite non sia piu' pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo
periodo del comma 5.
Art. 17
(Regolarizzazione di inadempienze di
natura fiscale)
1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.
880, e successive modificazioni, nonche' alla tassa di concessione governativa
prevista, da ultimo, dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, commesse fino al
31 dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche
nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in
corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni annualita' dovuta.
Il versamento e' effettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni
caso la compensazione ivi prevista.
Non si fa comunque luogo a restituzione
di quanto gia' versato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle
norme in materia di affissioni e pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002
mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque
ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme
eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico
del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle
violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale
versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente
o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un
comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei
comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non da' luogo ad alcun
diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni
per le predette violazioni. Il termine per il versamento e' fissato, a pena
di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si
applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre
1993, n. 515.
Capo III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art.
18
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa
automobilistica su alcuni quadricicli)
1. Per i veicoli storici e d'epoca
nonche' per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, e'
consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento
delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono
superare la retroattivita' triennale. La reiscrizione consente il mantenimento
delle targhe e dei documenti originari del veicolo.
2. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a
decorrere dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, 'importo minimo della tassa
automobilistica e' pari a 50 euro.
Art. 19
(Proroghe di
agevolazioni per il settore agricolo)
1. All'articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie
in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, le parole da: "per i
periodi d'imposta in corso" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 1998 e per i quattro
periodi successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per
il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003 l'aliquota e' stabilita nella
misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori
agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003"; b) al comma 5-bis, le parole: "a
decorrere dal 1º gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal
1º gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei
boschi, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di
100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del
territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.
4. Per l'anno
2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da
accisa.
Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
5. Al comma 6-bis
dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo
modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
6.
Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1º gennaio 2003".
Art. 20
(Emersione di attivita'
detenute all'estero)
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate
tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che
seguono:
a) la somma da versare e' pari al 4 per cento dell'importo
dichiarato. Il versamento della somma e' effettuato in denaro ed e'
conseguentemente esclusa la facolta' di corrisponderla nelle forme previste
dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il
tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attivita'
finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati e' stabilito entro
il 15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione riservata e' approvato
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d)
relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio o di
regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la
punibilita' per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge
per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita', gli interessati
non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4
del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data
di presentazione della dichiarazione riservata nonche' per il periodo d'imposta
precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei
cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
e) la
determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate
percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione della
dichiarazione riservata puo' essere effettuata sulla base del criterio
presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni. In tale caso sui redditi cosi' determinati l'intermediario al
quale e' presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva
e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli
interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a
quello in cui si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per i redditi
derivanti dalle attivita' regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al
31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la
punibilita' per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonche'
la punibilita' per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il
pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori
calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella
dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da
trasmettere esclusivamente in via telematica.
2. All'articolo 10, comma 4,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad
operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi
siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del
decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai
commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per
cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i
provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
4. Il comma 4-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal
seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti,
trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero
complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti
realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti
con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
5. Il comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal
seguente:
"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche'
per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli
altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti
tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o
causali e possono esserne variati gli importi".
6. La definizione degli
imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente
ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui
al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227.
Art. 21
(Disposizioni in materia di
accise)
1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002,
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30
giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas
metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002,
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri
specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30
giugno 2003.
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino
al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono
ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in
materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di
cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7,
comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per
autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni
della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30
luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993,
e' prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri 23
milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della
provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli
aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone,
sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle emulsioni stabilizzate di
cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote
decorrenti dal 1º gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento
dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma
1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I
decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati,
eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965,
n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura
non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I
benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il
periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese
armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero
anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello
Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti
di servizio.
11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "1-quater. Le imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche
analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo
pari a euro 59,65 al
giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte
all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".
12. Le
disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente
inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'articolo 61, comma 4,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno
2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle
seguenti:
"di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro
49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
14. Fino al 31 dicembre 2003 e'
sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di
motorizzazione aisensi dell'articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n.
870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.
Art. 22
(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le
scommesse ippiche e sportive)
1. Per una piu' efficiente ed efficace azione
di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno
dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli
apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il
gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno
- dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni
rilasciate, previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei congegni
alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al gioco lecito, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31
dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il
gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente
la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni
per il gioco lecito.
2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' sostituito dal seguente:
"Articolo 38. - (Nulla osta rilasciato
dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e
intrattenimento).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori
e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' ai loro gestori. A
questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero
predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e
proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano
che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite
dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono
muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita' delle
caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento e di distribuzione
dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne
bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con
l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e
gli importatori autocertificano altresi' che la manomissione dei dispositivi
ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e'
dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori
approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla
osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche
relative alla memoria, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei
premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I
produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei
congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno
ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono
altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasi one di ogni
loro ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui
al comma 1 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi
gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle
tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei
congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno
che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica
della loro conformita' alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6,
del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne
garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle
modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di
programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o,
in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla
memoria.
La verifica tecnica vale altresi' a constatare che la manomissione
dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta
automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno
ovvero che essa e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica
tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche,
anche relative alla memoria, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione
dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e
congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o
dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame.
Dell'esito positivo della verifica e' rilasciata apposita certificazione.
Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato puo' stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica
tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli
importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro
gestori.
A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione
di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con
un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori
autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il
quale e' stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e
gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta
di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli
importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia
del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa
scheda esplicativa.
La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono
altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni
loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui
al comma 3 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo
di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta e' effettuata nonche'
gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi
relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del
nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo
le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza,
nonche' il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di
polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e
con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli
apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque
li detengono anche temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni
apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano
contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda
esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il nulla osta al produttore o
all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni
irregolari, e il relativo titolo e' ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti
gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della
Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per
l'attivita' finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai
fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione
delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi
pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di
propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni".
3. L'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 110. - 1. In
tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli
privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi
da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono
indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di
vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici
che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al
comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3.
L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b),
del presente articolo e' consentita negli esercizi assoggettati ad
autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed
associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che
hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un
qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti
fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo
Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il
gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta
metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti
rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi
di euro, la durata di ciascuna partita non e' inferiore a dieci secondi e
che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non
superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina
subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.
In tal
caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non
predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non
inferiori al 90 per cento delle somme giocate.
In ogni caso tali apparecchi
non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue
regole fondamentali.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i
quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica,
attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore
complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono,
direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi
consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie.
In tal caso il valore complessivo di
ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli
automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di
abilita' che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore
non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli
elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto
all'elemento
aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito
dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a
un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla
presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi
dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le
relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il
prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la
conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per
la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita
puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola
partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro.
8. L'utilizzo degli
apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e' vietato ai minori di anni
18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco
d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque
specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e
congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda
da 4.000 a 40.000 euro. e' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi
e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e'
raddoppiata.
Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo
apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del
divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti
di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente
l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto
dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000
euro e puo', inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni.
In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a
darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli
illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la
licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva
ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge
24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza
motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
11.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate
violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente
articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone
l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il
periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato
nell'esecuzione della sanzione accessoria".
4. L'articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal
seguente:
"Articolo 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e
intrattenimento).
1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui
all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento
delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di
cui ai commi 2 e 3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni
installati dopo il 1º marzo.
Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come
definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico,
installati prima del 1º gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito
modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia
apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale
pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui
all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato
articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del
15 febbraio 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli
anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate
a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e
terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i
proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi
dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede
al ritiro del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la
gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il
gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un
imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno
di quelli successivi.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo
110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta
sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi
previsto alla data del 1º gennaio 2001, e'per l'anno 2001 e per ciascuno di
quelli successivi:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli
apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c)
di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7
dell'articolo 110.
4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica
degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e' istituita una o piu' reti
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete
o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' avvalersi
di uno o piu' concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente
comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato
entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere
stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3,
nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi
meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli
apparecchi medesimi".
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati
nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e
quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
6. Con decreto dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del
parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati il
numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di
raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' le prescrizioni da osservare ai fini
dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione
e natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;
b)
ubicazione dell'esercizio o del locale.
7. Una quota pari a 10 milioni di
euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo e' assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per
essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei
compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e
divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il
trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle
scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli
articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e successive modificazioni, e' consentito previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
L'assenso e' subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della
stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilita' da parte
del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto
rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle
diverse amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per
i quali, al momento della richiesta, sono gia' in atto altre concessioni,
tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle scommesse in rapporto
alla densita' e alla composizione demografica della zona.
9. Relativamente
alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita, previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
il cui il rilascio e' comunque subordinato alla valutazione del non decremento
della complessiva capacita' di raccolta, definita in funzione di quella gia'
riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di
scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non piu' di due
concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purche' rappresentati
da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10. Ai
concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 e' consentito
gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle
discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente
e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato,
rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attivita' diverse
dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente
connesse, in ogni caso
finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle
di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le
pratiche oggetto di scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi
inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato.
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di
cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono partecipare anche le
societa' di capitali.
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del
riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due
eventi.
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli
sportelli all'interno degli ippodromi e' consentita, esclusivamente nei giorni
di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri
campi.
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per
iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma
scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della
corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresi', dal diritto
alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo
precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le
scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su
avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti
che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che
prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136
e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.
16. I decreti ministeriali di
attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di
ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al
concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura
della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la riduzione, in
misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta unica
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa,
per le scommesse di cui al numero 2) della predetta lettera b).
17. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto
periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Art. 23
(Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del
bilancio)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi
intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In
ciascuno stato di previsione della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel
corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze
di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e' costituita dal
10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del
periodo precedente.
La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del
Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2. Ai fini
del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli
enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate
nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto
alla legislazione vigente; analoga riduzione e' disposta per gli stanziamenti di
bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli
indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative
autorizzazioni di spesa.
3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai
principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento
per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al
consuntivo 2001. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in considerazione
dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo
di tutte le disponibilita' finanziarie dell'ente.
4. Agli enti territoriali
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29.
5. I provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei
conti.
Art. 24
(Acquisto di beni e servizi)
1. Per ragioni di
trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate
nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione,
rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi
disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o
ristrette, con le modalita' previste dalla normativa nazionale di recepimento
della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto e' superiore a
50.000 euro. e' comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di
progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Sono esclusi
dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano
ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
101;
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
3. Fermo quanto previsto dagli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate
nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici
istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite
dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i
prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti
relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per
consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il
conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi',
aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999 ,
n. 157.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di
utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il
dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle
obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli
stessi e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione
del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto
nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
5. Anche
nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le
pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e
motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone
comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.
6. Al fine di
razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio
dei consumi pubblici, la CONSIP Spa puo' stipulare convenzioni quadro ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse
di una o piu' amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel
rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero puo'
svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta
delle amministrazioni medesime, le attivita' di stazione appaltante, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.
7.
Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso alla procedura di
acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su
proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977,
previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. I servizi
prestati dalla CONSIP Spa alle societa' per azioni interamente partecipate dallo
Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nei confronti delle quali e' previsto il controllo della Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive
modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di
settore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le
regioni, norme di principio e di coordinamento.
Art.
25.
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
1. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni
relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto
ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti
pubblici economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli
importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme
onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme
riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed
esecutiva.
Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta
precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Sono
esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a
pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In
sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non
puo' essere inferiore a 12 euro.
Art. 26
(Disposizioni in materia
di innovazione tecnologica)
1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' istituito il Fondo per il finanziamento
di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel
Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui
finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per
l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni
per consumi intermedi di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare, stabilisce le modalita' di funzionamento del Fondo,
individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione
tra le amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore
efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e
inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonche' di
indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche,
secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la
pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle
pubbliche amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;
b) approva, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi
aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei
progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica
rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio
dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere
realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate
assicurandone il coordinamento e definendone le modalita' di
realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione
della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e
la telematica da parte delle singole amministrazioni;
f) stabilisce le
modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni
relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di
cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
g) individua specifiche
iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le
isole minori;
h) promuove l'informazione circa le iniziative per la
diffusione delle nuove tecnologie.
3. Nei casi in cui i progetti di cui ai
commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni
e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identita'
elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni
interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei
Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della
salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle
seguenti forme anche cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di
credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di
promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di
cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di
accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione
al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate
risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura
di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse
tecnologie per la gestione dell'interattivita', salvaguardando il principio
della loro usabilita';
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente
valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c)
garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di
apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di
interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di
apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di
teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle
conoscenze in funzione della certificazione delle competenze
acquisite;
provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative
di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali
relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
6. Per la
realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per la
informatizzazione delle prefetture e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 27
(Progetto "PC
ai giovani")
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale
affluiscono le disponibilita', non impegnate alla data di entrata in vigore
della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il
Fondo e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso
dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai giovani",
diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e
digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura
non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita' di presentazione delle istanze degli interessati, nonche' di
erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di avvalersi
a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione.
2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' abrogato.
Art. 28
(Acquisizione di
informazioni)
1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed
organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle
convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali
o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di
finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio
rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' acquisire le suddette informazioni
avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei
revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di
controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3.
Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni
dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme
conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica
rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei
servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi
servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
6. Il comma 6
dell'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal
seguente:
"6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telepaticamente
alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni
relative al rispetto del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e protocollo di comunicazione
per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei conti".
7. Il
decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 29
(Patto di stabilita' interno per gli enti territoriali)
1.
Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, ciascuna regione a
statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore
a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilita' e
crescita, nonche' alla condivisione delle relative responsabilita', con il
rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117 e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto
ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilita' interno di cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
Per
l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Le regioni
a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilita' interno
nei confronti dei propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al
comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia,
computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001
migliorato del 7 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 e'
calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale
differenza tra le entrate finali e le spese correnti.
Nel disavanzo
finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente
sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che
partecipano al patto di stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla
compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione
di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese
per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo
di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti
esclusivamente da calamita' naturali, nonche' quelle sostenute per lo
svolgimento delle elezioni amministrative;
e) le spese connesse all'esercizio
di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
6. Per gli stessi fini di
cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non puo'
essere superiore a quello dell'anno 2001.
7. Il disavanzo finanziario di cui
al comma 6 e' calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di
cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti.
Nel
disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte
corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti
che partecipano al patto di stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla
compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di
beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per
interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di
destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente
da calamita' naturali, nonche' quelle sostenute per lo svolgimento delle
elezioni amministrative.
8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo
24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2002, n. 75, e' soppresso.
9. Il comma 5 dell'articolo 24
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato. Al comma 9 dello stesso
articolo 24 della citata legge n. 448 del 2001, le parole da: "Per l'anno 2002,
qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse.
10. Per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il disavanzo
finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore
a 5.000 abitanti non puo' essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato
secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso
d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia
e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo
finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilita'
interno e' calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa,
quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo
finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente
che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti
che partecipano al patto di stabilita' interno;
b) i trasferimenti statali
attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
c) le
entrate derivanti dai proventi della dismissione di attivita' finanziarie e
dalla riscossione dei crediti;
d) le spese derivanti dall'acquisizione di
partecipazioni azionarie e di altre attivita' finanziarie, dai conferimenti di
capitale e dalle concessioni di crediti.
12. Il disavanzo finanziario, come
definito dal comma 11, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, non puo' essere superiore a quello risultante
dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno
precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni
considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per
l'anno 2005, la percentuale e' fissata nel 7,8 per cento rispetto al
2003.
13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno anche secondo i criteri adottati in contabilita'
nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del
predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il
conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti
possono costituire societa' consortili con le locali strutture specialistiche
universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei
necessari controlli.
14. Per le regioni a statuto ordinario che non
conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate
dall'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. In caso di mancato
conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e
dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica
di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in
proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
Gli enti sono, altresi',
tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per
l'acquisto di beni e servizi.
Tali misure operano per ciascun anno successivo
a quello per il quale e' stato accertato il mancato conseguimento degli
obiettivi.
16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e
11.
Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne da'
comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono
personalmente i componenti del collegio inadempiente.
17. Le province
ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre
entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in
termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale,
che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il collegio dei
revisori dei conti e' tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo
al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua
coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne da'
comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento
del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando
non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti
correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo
stesso titolo nell'anno 2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si
applicano le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al
monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei
rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai
commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
18. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e
delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese
correnti e dei relativi pagamenti.
Fino a quando non sia raggiunto l'accordo,
i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2003-2005. Alle finalita' di cui al presente articolo
provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli
enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente
articolo.
Art. 30
(Disposizioni varie per le regioni)
1. Al
fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di
definire le modalita' per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la
fiscalita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente,
non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un
fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
I
criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le
riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.
All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole da:
"attraverso bandi annuali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di
risorse e' da finalizzare al miglioramento della qualita' dell'offerta
turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali
di cui all'articolo 5". Il comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 135 del
2001 e' abrogato.
3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30
settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2 si provvede, entro il 30
novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002".
4.
L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' sostituito dal
seguente:
"Articolo 6. - (Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite)
1. Il trasferimento dal bilancio
dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del
trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1º gennaio 2004.
2. Entro il
30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e
3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine
di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni
attribuite alle regioni a statuto ordinario".
5. Per gli anni 2001 e 2002 la
perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla
riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal
maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo
17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico del
bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni
da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004.
Alla ripartizione tra le
regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. In attuazione
dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarieta' nazionale per gli anni
2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, e' corrisposto
alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione e' autorizzata a
contrarre mutui di durata quindicennale.
L'erogazione del contributo e'
subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la
regione Sicilia e' tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra
PIL regionale e PIL nazionale.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e' avviata con la regione Valle d'Aosta-Valle
'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalita' previste
dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a
regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli
connessi alle competenze in materia sanitaria.
8. Per la copertura del
maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione
Friuli Venezia Giulia e' riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore
compartecipazione ai tributi statali di pari importo.
9. Al fine di regolare
i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia
conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al
personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, nonche' all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalita' di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro
automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo
10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi
statali della regione Friuli Venezia Giulia e' ridotta, a decorrere dall'anno
2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.
10.
All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione
Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e
successive modificazioni, le parole: "sei decimi" sono sostituite dalle
seguenti: "otto decimi" in attuazione dei commi 8 e 9.
11. Restano fermi i
limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui gia' assunti dalla
regione.
12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra
lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono
ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo e' pari alla differenza
tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi
alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle
formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA
relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento
dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica
relativa agli anni 2000-2002, nonche' alle risorse relative alle funzioni e al
personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura
del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione e'
operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
13. La regione Friuli Venezia Giulia puo'
destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli
importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione
del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia
Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo,
secondo le procedure previste dall'articolo 63, quinto comma, dello statuto
speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1.
15. Qualora gli enti territoriali ricorrano
all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in
violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti
sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono
irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la
condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un
massimo di venti volte l'indennita' di carica percepita al momento di
commissione della violazione.
Art. 31
(Disposizioni varie per gli
enti locali)
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151
milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione
per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e per le
finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui
all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2.
Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che,
previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di
comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunita' montane ad incremento del
contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento e' destinato ad incremento del
fondo ordinario e per il restante 50 per cento e' distribuito secondo i criteri
e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse e' considerato il
fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.
3. Fino alla
revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto
previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni
di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo
le modalita' individuate con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
4. Per
l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di
cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e' incrementata di complessivi 60 milioni di euro.
5. Per l'anno 2003 ai
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a
carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun
ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime
finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per
gli investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di
comuni e alle comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni
comunali e' incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali
contributi, e di quelli previsti per le stesse finalita' da altre disposizioni
di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno
1º settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri
di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
7. Allo scopo di realizzare
soluzioni integrate per lo sviluppo delle attivita' di controllo del territorio
finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia
di prossimita':
a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni
di cui al comma 6, della presente legge e' aumentato di ulteriori 5 milioni di
euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati
a finalita' di investimento;
b) gli enti locali, nell'ambito dei propri
poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e
caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite
tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale
di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, puo'
prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantita' complessiva di
spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette
sedi di servizio o caserme;
c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza
provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione
dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle
risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.
8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo
stesso anno 2003 e' istituita per le province una compartecipazione al gettito
dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza
affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti
dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province
si applicano le modalita' di riparto e di attribuzione previste per i comuni
dalla richiamata normativa.
9. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dopo le parole:
"Per i comuni" sono inserite le
seguenti: "e le province" e, alla fine del periodo, le parole: "e comuni" sono
sostituite dalle seguenti: ", province e comuni".
10. A decorrere dal 1º
gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'articolo 27, comma
10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18
euro e 4,50 euro.
11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002
dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere
dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di
cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e' determinato annualmente nella misura necessaria
all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in
essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85.
12. Nei confronti degli enti locali per i quali,
a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti
per gli anni 1999 e seguenti, non si e' reso possibile operare in tutto o in
parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui
all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13
maggio 1999, n. 133,
al completamento di tali riduzioni si provvede:
a)
per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero
dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo
67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura stabilita dal comma 8 del
presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione,
in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di
addizionale all'IRPEF. Le somme cosi' recuperate sono portate, con apposito
decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente
capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003,
all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte
dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna
provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al
pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.
14. Per
il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero
dell'interno e' autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella
misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a
prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al
gettito dell'IRPEF. e' fatta salva la facolta', su richiesta dell'ente, di
procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive
modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle
somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di
procedere alla rateizzazione in dieci annualita' decorrenti dall'esercizio
successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da
recuperare.
15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte
seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta
Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in
ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale
dissestato, nonche' la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento.
Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento
degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto e' stata adottata prima
della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
16.
In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli
immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003,
limitatamente alle annualita' d'imposta 1998 e successive.
17. All'articolo
8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato
dall'articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e
4-bis) sono sostituiti dai seguenti: "4) anno 2003 per i comuni con popolazione
da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti".
18. L'esenzione degli immobili destinati ai
compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista
all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere
applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano
individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
19. Le
comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici
giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta
dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute
dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli
adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei
comuni le proprie banche dati.
20. I comuni, quando attribuiscono ad un
terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a
mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantirne l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente.
21. All'articolo 11, comma 1, lettera
a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le
parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
22. Le
disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze
dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle
necessita' di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli
enti territoriali.
Art. 32
(Flussi di tesoreria e dati di cassa)
1. Per il triennio
2003-2005 conservano validita' le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. In relazione all'esigenza di
definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la
predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei
dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore
pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30
della citata legge n. 468 del 1978, e' fissato al 20 del mese successivo alla
scadenza del periodo di riferimento.
3. Ai soli fini di consentire
l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e
trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono
estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti
ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la
loro autonomia patrimoniale e gestionale.
4. Per l'esercizio in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con
volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attivita' nei piccoli
comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che
abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo
triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello
stesso, l'importo di 3.000 euro.
5. Nel primo periodo del comma 2
dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"117.797.672,84 euro" sono sostituite dalle seguenti: "159.114.224,77
euro".
Capo II
ONERI DI PERSONALE
Art. 33
(Rinnovi
contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione
integrativa)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere
dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione
della produttivita'. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata
legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
2. Le risorse previste
dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni
di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici,
finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle
apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A
decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro,
di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della
legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della
carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della
carri era diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le
ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a
quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza
del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di
grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle
Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e
tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al
fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti
economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi
corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e
delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi
da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri
Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4.
Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del
personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle
autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle
disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti
per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e
provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei
medesimi benefici economici individuando le quote da destinare
all'incentivazione della produttivita'.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, dopo le parole:
"per gli enti pubblici non
economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di
ricerca".
6. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in relazione alla peculiarita'
dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore
aero-navigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle
accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il
progressivo allineamento alle indennita' corrisposte al personale specialista
delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo
47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e
amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono
incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalita' e
criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai
profili del settore aero-navigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
istituiti dall'articolo 28 dello stesso con tratto collettivo nazionale ed
al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio
presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi' incrementate
le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro
1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi
navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le
risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo
31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo
al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero
della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla
direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e
dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a
compensare i rischi e le responsabilita' connesse all'espletamento delle
attivita' stesse.
Art. 34
(Organici, assunzioni di personale
e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)
1. Le amministrazioni
pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla
rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui
all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto
conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6
luglio 2002, n. 137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di
funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della
spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il
numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre
2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui
al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura
pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i
quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di
reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi
gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo
periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche' dai provvedimenti di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio
2002, n. 137, gia' formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai
provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione dell'articolo 52, comma
68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale
del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.
4. Per l'anno 2003
alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie
protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002
sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge nonche' quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel
limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. In
deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili
esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti
pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere
ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A
tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80
milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura
di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni
internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al
settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori
di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di
svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della
relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le
richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche
l'indicazione delle esigenze piu' immediate e urgenti al fine di individuare,
ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a
valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 5.
7. Allo scopo di
conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento
dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 230 unita'. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette
unita' e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili
professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero
dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma nonche' nel
limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma. Alla
copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico disponibili
nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento,
mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184
posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27
marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per
cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si
provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di
vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 92 del 20
novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica sono
determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000 euro per
l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere
dall'anno 2005.
Le assunzioni del personale operativo portato in aumento
vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle
vigenti procedure di programmazione e di approvazione.
8. In relazione alle
esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo
restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente
aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560
unita'. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2, della legge
1º agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere
dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per
l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente
comunque non superiore a 110 unita' e ad incremento della dotazione organica
fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il
servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto e'
ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unita' e nell'anno 2004 a 2.575
unita'.
9. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole:
"in conseguenza
delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate"
sono aggiunte le seguenti:
"ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi
di polizia o di soccorso pubblico ".
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e
agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonche' al
comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per
le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
11. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002,
per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali
assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono,
comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale
infermieristico
del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non
superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso
dell'anno 2002 tenuto conto, in relaz ione alla tipologia di enti, della
dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere,
della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del
personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di
personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita, in ogni
caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto
dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3,
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche.
I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare
il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita' interno per
l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 4.
Nei confronti delle province
e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002 rimane
confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista
dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
In ogni caso sono
consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al
passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
delle unita' di personale. Con i decreti di cui al presente comma e' altresi'
definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attivita'
produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le
condizioni di equilibrio economico-finanziario.
12. I termini di validita'
delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni
pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di
personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle
procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore
ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata per
l'anno 2003. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le categorie di
personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta'
di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di
eta'".
13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di
quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa
media annua sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. Tale
limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie
locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non
abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, nonche' nei
confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per
il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di
settore.
Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanita', per
l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, nonche' per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi
derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui
all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da
contratti con le imprese.
14. e' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di
euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di sanita' per proseguire
l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
15. Per la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, e' autorizzato lo
stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio
2003-2005.
16. e' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per
l'anno 2003 in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia
(INFM).
17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la
pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali
nel rispetto del patto di stabilita' e dei bilanci comunali, ferme restando le
piante organiche stabilite dalle regioni.
18. Le procedure di
conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di
formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono
sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il
personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre
2003.
19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le
attivita' culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi,
sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a
tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo
34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
20. I
comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste italiane e
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre
2003.
21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure
semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilita', anche
intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.
22. Per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti
previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilita', le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre
amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di
personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi
fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalita'
indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di
personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati
previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni
2004 e 2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
23. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi,
con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale,
individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo
Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono piu'
proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati,
disponendone se necessario anche la trasformazione in societa' per azioni o in
fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o
organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari. Scaduto il termine di
cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato
alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione ";
b) al
comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) svolgono
compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale".
24. Il termine
di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia'
differito di diciotto mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.
25. All'articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito, previo
superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni
pubbliche o private.";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. In
coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di
ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i
posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso
e' bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31
dicembre di ciascun anno".
Art. 35
(Misure di razionalizzazione in
materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal
comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio
d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di
lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di
moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle
cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina e
con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole
minori.
In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme
di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente
comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano
a determinarsi situazioni di soprannumerarieta', escluse quelle derivanti
dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di
insegnamento, di frazioni di orario gia' comprese in cattedre costituite fra
piu' scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei
collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una
riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione
organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni
considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3.
Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la
sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni
durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno
scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del
comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I,
titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, e' restituito ai compiti d'istituto.
5.
Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le
aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti, e' sottoposto ad accertamento medico da effettuare
dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di
servizio. Tale commissione e' competente altresi' ad effettuare le periodiche
visite di controllo disposte dall'autorita' scolastica. Il personale docente
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente
ai compiti di istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli
dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente
pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene
mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del
provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti.
Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla
base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Per il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal
profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo.
I
collocamenti fuori ruolo eventualmente gia' disposti per detto personale cessano
il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti
portatori di handicap si intendono destinatari delle attivita' di sostegno ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni
che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui
all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le
garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come
soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base
di accertamenti collegiali, con modalita' e criteri definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei
Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8.
Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti
dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad
incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della scuola,
subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39
milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le
risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico
e
ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie
derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche
possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene
ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come
previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione
dei predetti servizi comporta la indisponibilita' dei posti di collaboratore
scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la
percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno
scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in
appalto del servizio di vigilanza.
La indisponibilita' dei posti permane per
l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di
soprannumerarieta'.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla
predetta indisponibilita' di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di
bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.
Art.
36
(Indennita' e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo
della vita)
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere
all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli
emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla
variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio
2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennita', compensi e
rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari
incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali e' comunque
previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonche', fino alla
stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall'articolo 37
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte
ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane
consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi
12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990,
n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n.
109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e
12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
Art.
37
(Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)
1. Il primo comma
dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal
seguente:
"I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una
retribuzione corrispondente al piu' elevato livello tabellare che sia stato
raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle piu' alte
funzioni, aumentato della meta'. Al Presidente e' inoltre attribuita una
indennita' di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione ".
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art.
38
(Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti
dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e'
stabilito per l'anno 2003:
a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 105,84
milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti
attivita' commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a
quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato
sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di
cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui
al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e
2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a),
della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,20
milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
4. All'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega
conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per
l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia".
5. I lavoratori
iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente
dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e
successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione
societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilita' a seguito di
ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con
le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni
pensionistiche del Fondo stesso, hanno facolta', in presenza di contestuale
contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione
generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei
contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per
le predette prestazioni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
6. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici
possono presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero
di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono
all'estero.
7. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione
risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno 1998, il
termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo
periodo, della citata legge n. 335 del 1995 e' sospeso per un periodo di 18 mesi
a decorrere dal 1º gennaio 2003.
8. Il comma 6 dell'articolo 36 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24
dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal
seguente:
"6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano
ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente
alla data del 1º gennaio 2003".
9. A decorrere dal 1º gennaio 2003, previa
verifica della condizione reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della
presente legge, ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, nel rispetto
delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo
della predetta maggiorazione sociale nonche' di trattamenti previdenziali e
assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da raggiungere un potere di
acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per
tredici mensilita', tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di
residenza. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel
mondo, stabilisce, con proprio decreto, da eman are entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il livello di reddito
equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con la medesima procedura puo' essere
annualmente modificato l'importo della maggiorazione sociale di cui al primo
periodo del presente comma, che non puo', in ogni caso, concorrere a determinare
un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici mensilita' e,
nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo della vita nel Paese
di residenza, non puo' comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro
mensili per tredici mensilita'. Il predetto incremento puo' essere superiore a
123,77 euro mensili per tredici mensilita' a condizione che il titolare di
pensione sia in possesso del requisito di cui all'articolo 8, secondo comma,
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2003. Qualora dalla verifica reddituale prevista
dall'articolo 49, comma 1, della presente legge si accerti un numero di
beneficiari che comporti un onere inferiore a quello della predetta
autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per gli italiani nel mondo, sono modificati i requisiti di
accesso previsti dal quarto periodo del presente comma. Qualora, viceversa, si
accerti un maggiore onere, con lo stesso decreto sono conseguentemente rideterminati i requisiti di accesso al beneficio.
10. e' autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla
corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o
societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Tunisia.
11. e'
autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati
alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o
societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge
6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e
interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorita' libiche a
partire dal 1º gennaio 1969, e che hanno altresi' beneficiato delle disposizioni
di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio
1994, n. 98.
Art. 39
(Spesa assistenziale e benefici previdenziali
per i lavoratori esposti all'amianto)
1. Al fine di garantire l'integrale
finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato,
il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi,
determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per
l'anno 2002, e' integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione
della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per
l'anno 2002 ingloba anche la somma
dei trasferimenti all'INPS a titolo di
regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L'integrazione e' pari a
353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
2. Le risorse derivanti dai
minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono
al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' al
rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per
l'occupazione.
3. e' autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640
milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti
dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la
regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
4. Il comma 1
dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso
che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo
della eventuale maggiorazione sociale, non puo' superare l'importo mensile
determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del
trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno
sociale.
5. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della
relativa pensione.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2004 l'indennita' speciale
istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a
favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' aumentata
dell'importo di 41 euro mensili.
7. Per la prosecuzione degli
interventi di carattere sociale ed assistenziale svolti dall'Associazione
nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), e' assegnato
un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
8. La lettera d) del
comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel
senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del
predetto articolo.
9. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi
oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80,
comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' esteso ai casi di indebito
pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei
successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze
definitive. La disposizione non si applica ai recuperi gia' effettuati alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 40
(Utilizzo
degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come
accompagnatori dei ciechi civili)
1. Gli obiettori di coscienza di cui alla
legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui
alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del
servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970,
n. 382, che ne facciano richiesta.
2. Possono presentare la richiesta di cui
al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attivita' lavorativa o sociale o
abbiano la necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
3. La
sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e' certificata dal datore di
lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per
i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono
attivita' sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento e' necessario
per motivi sanitari e per periodi determinati.
4. L'indennita' di
accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata
legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti
istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di
93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita'
usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente
articolo.
5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art.
41
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita' e
contratti di solidarieta)
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l'anno
2003, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministero dell'economia e finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003,
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge,
anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni, anche
senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere
stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30
giugno 2003. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. La riduzione
non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Nel limite
complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 376.433.539
euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a
prorogare, limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in
deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente
con i comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio in corso, di attivita'
straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilita' degli
stessi comuni da almeno un triennio.
Italia Lavoro Spa assiste i comuni
perche' predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili
nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.
2.
All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo
modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e dopo
le parole: "nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002" sono aggiunte le
seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003".
3. All'articolo 1,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato
dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31
dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003". All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle
risorse preordinate per la medesima finalita' nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non
utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di
euro.
4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tale
finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro
5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008".
5. Per le finalita' di
cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
puo' proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite
di 91 milioni di euro.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai
lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai
sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel
settore della sanita' privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a
processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di
700 unita'.
8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura
massima di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e
di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
9. Fino al 31 dicembre
2003, alle imprese industriali che svolgono attivita' produttiva di fornitura o
sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese
operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione
salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, puo' essere concesso per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu' periodi
non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi
in un triennio.
10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo
dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione
salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario
sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai
lavoratori occupati nell'unita' produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore
si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
11. Fino al
10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi
dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164,
non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991,
n. 223.
12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 e' autorizzata
la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di euro per
l'anno 2004. All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Art. 42
(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
1. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge
27 dicembre 1953, n. 967, e' soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono
trasferite all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con
effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti
pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La
suddetta iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Il bilancio consuntivo per
l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 e' deliberato dal
Comitato di cui al comma 4. Tutte le attivita' e le passivita', quali risultano
dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al
comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni
individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non
pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende
industriali e' uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello
degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1º
gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso
INPDAI, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) delle quote di
pensione corrispondenti alle anzianita' contributive acquisite fino al 31
dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il
massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24
aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2003, applicando, per il
calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo
della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le
norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad
applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso
Istituto.
4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le
strutture e le funzioni, e' costituito, per un triennio, un Comitato di
integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello
dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002,
nonche' da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale
generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto,
che dovra' pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti
entro il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. Il personale in
servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso e' trasferito
all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di
provenienza, nonche' il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla
data di approvazione del nuovo contratto collettivo.
6. Il comitato di cui
all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrato, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria,
limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di
aziende industriali.
7. e' autorizzato il trasferimento all'evidenza
contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno
2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo
trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le
disponibilita' finanziarie della predetta evidenza contabile.
Art. 43
(Norme in materia di ENPALS)
1. Nell'ambito del processo di
armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1º
gennaio 2003:
a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli
assicurati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
e' quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
b)
l'ENPALS non e' tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge 28
febbraio 1986, n. 41;
c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, e' estesa
all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di
composizione e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il
quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica.
2. L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' sostituito dal
seguente:
"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che
provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel
campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti
assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' essere, altrei', integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei
lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
".
3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso
contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie
di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto
d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento
dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla
medesima attivita'.
Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e
pensionabile.
La disposizione si applica anche per le posizioni contributive
per le quali il relativo contenzioso in essere non e' definito alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 1, comma 15, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto
sono soppressi.
Art. 44
(Abolizione del divieto di cumulo tra
pensioni di anzianita' e redditi da lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio
2003, il regime di totale cumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e
dipendente e pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
esteso ai casi di anzianita' contributiva pari o superiore ai 37 anni a
condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di eta'. I predetti
requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.
2. Gli iscritti alle
forme di previdenza di cui al comma 1, gia' pensionati di anzianita' alla data
del 1º dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di
divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale
cumulabilita' di cui al comma 1 a decorrere dal 1º gennaio 2003 versando un
importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio
2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come
differenza fra la somma dei requisiti di anzianita' contributiva e di eta'
anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in
possesso alla data del pensionamento di anzianita'.
Le annualita' di
anzianita' contributiva e di eta' sono arrotondate al primo decimale e la loro
somma e' arrotondata all'intero piu' vicino. Se l'importo da versare e'
inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero
e' nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti
entrambi i requisiti di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento
della pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo e' stabilito in misura
pari a tre volte la predetta pensione.
La disposizione si applica anche agli
iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianita',
hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento
entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la
pensione di anzianita', e' considerata come base di calcolo la prima rata di
pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 e'
provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo
entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
3. Per gli iscritti
alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno
prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non
hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta
vigente, le penalita' e le trattenute previste, con i relativi interessi e
sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo
2003,
qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione
relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni
relativamente ai quali si e' verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni
di anno sono arrotondate all'unita' superiore. Il versamento non puo' eccedere
la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di
versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene
restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al
comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua un
versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione
della pensione definitiva.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati
entro il 16 marzo 2003, secondo modalita' definite dall'ente previdenziale di
appartenenza.
L'interessato puo' comunque optare per il versamento entro tale
data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate
trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per i pensionati
non in attivita' lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento puo'
avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purche' entro tre mesi dall'inizio
del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima
mensilita' di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attivita'
lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi
determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al
penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta
giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione.
Per i soggetti di
cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, il
versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall'erogazione della pensione
definitiva.
5. Dalla data del 1º aprile 2003 i comparti interessati
dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli
enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono
all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per
l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti
di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma
3.
6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi
contributivi delle diverse tipologie di attivita' di lavoro, anche in relazione
alla riforma delle relative discipline, l'aliquota di finanziamento e l'aliquota
di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui
all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione
previdenziale
diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1º
gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2004, ripartiti
tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro
parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate
di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli
iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati criteri e modalita' di finanziamento e di gestione delle relative
risorse.
7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le
disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia
previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3,
comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art.
45
(Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)
1. In
sede di sperimentazione, per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti
nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza
maggiore all'espletamento dell'attivita' lavorativa, nonche' i coltivatori
diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di
prodotti agricoli, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi
anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non
superiore a novanta giorni. e' fatto comunque obbligo dell'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
delle politiche agricole e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione
del presente articolo, con indicazione delle cause di forza maggiore in
relazione alle quali e' possibile avvalersi delle collaborazioni di cui al comma
1, nonche' le modalita' di comunicazione agli enti previdenziali interessati. Le
suddette modalita' di attuazione e cause di forza maggiore devono essere
definite in modo che l'onere conseguente a carico della finanza pubblica non sia
superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2003.
Art. 46
(Fondo
nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri
del lavoro)
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi
disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli
stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo
medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al
Fondo senza vincolo di destinazione.
2. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti,
alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita'
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente
l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti
soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle
politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per
l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla
natalita'.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa
sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilita'
finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di
programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da
garantire su tutto il territorio nazionale.
4. Le modalita' di esercizio del
monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono
definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte
degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede
alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.
6. Per
far fronte alle spese derivanti dalle attivita' statutarie della federazione dei
maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di
facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione
volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle
opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed
agli anziani non autosufficienti, e' conferito alla federazione medesima, per il
triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro.
All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Art. 47
(Finanziamento di interventi per la formazione
professionale)
1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le
modalita' per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per
il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "per l'anno 2001" sono aggiunte le
seguenti:
"e di 100 milioni di euro per l'anno 2003".
Art.
48
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)
1. All'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le
funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in
un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici
dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme
di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono
prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche', all'interno
degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I
fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti
comparativamente piu' rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si
possono articolare regionalmente o territorialmente.
I fondi possono
finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali,
settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali
ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti.
I progetti relativi a tali piani ed
iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate affinche' ne possano tenere conto nell'ambito delle
rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo
le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito
del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di
lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2. L'attivazione dei fondi e'
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, previa verifica della conformita' alle finalita' di cui
al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di
funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita' dei gestori. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la vigilanza ed
il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarita' o di
inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporne
la sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro tre anni
dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito, con decreto
ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'"Osservatorio per l a formazione continua" con il compito di elaborare
proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di
esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi, anche
in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio
e' composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la Commissione centrale per
l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nonche' da un rappresentante di ciascuna delle
confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai
componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso ne' rimborso spese per
l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della
legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal
datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 2,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
L'adesione ai fondi e' fissata
entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal
30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita'
di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante
acconti bimestrali.";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6.
Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come
soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice
civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi degli
articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito
dal seguente:
"8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di
lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni,
che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.";
e) il comma 10 e'
sostituito dal seguente:
"10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20
per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul
terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo
medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento
per il 2003.";
f) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Gli importi
previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17
maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui
al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via
prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati
tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle
risorse di cui al presente comma ed al comma 10".
2. I fondi costituiti
secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi alle
disposizioni dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal
presente articolo.
Art. 49
(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento
indennizzi ex Jugoslavia)
1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti
in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti
reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche,
devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente
autorita' estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le
certificazioni e i casi in cui la certificazione puo' essere sostituita da
autocertificazione.
Per le prestazioni il cui diritto e' maturato entro il 31
dicembre 2002 la certificazione dell'autorita' estera sara' acquisita in
occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre
2003.
2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad
uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.
137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese
operanti in territori della ex Jugoslavia, gia' soggetti alla sovranita'
italiana.
Art. 50
(Disposizioni in materia di lavori socialmente
utili)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, e' sostituito dal seguente:
"1. Ai soggetti aventi titolo
all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili e
relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei
requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12,
comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni, determinati con riferimento ai
requisiti
pensionistici vigenti alla data del 1º gennaio 2003, e'
riconosciuta una indennita' commisurata al trattamento pensionistico spettante
in relazione all'anzianita' contributiva posseduta alla data della domanda di
ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate
allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale
indennita' non potra' comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di
cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta
domanda.
Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai
beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di
quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei
requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1º
gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle
disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 21 maggio 1998".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' inserito il seguente:
"1-bis.
I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi
avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita
domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello
nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione
volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo
1º dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1,
ovvero, qualora abbiano gia' maturato detti requisiti anteriormente al 1º
gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro
confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di
attivita' socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello entro il quale possono presentare la relativa domanda".
3. Per
facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con
onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per
l'anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso
agevolato non puo' comportare un onere finanziario complessivo a carico del
predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro,
che a tale fine e' preordinata nell'ambito del Fondo.
4. I lavoratori aventi
titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di
utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili e relative prestazioni
accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne
facciano richiesta per intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma,
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi
in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto
assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le
mensilita' gia' riscosse alla data della domanda, con la conseguente
cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovra'
essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilita' con la quale
l'interessato dovra' fornire le indicazioni sull'attivita' che intende
intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attivita'. L'assegno
anticipato e' cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere
dal 1º gennaio 2003, e' concesso con le modalita' previste per l'assegno
anticipato.
5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172,
le parole: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003". Gli interventi di cui
al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003
e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilita'
interno per l'anno 2002.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per
l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno
2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008,
si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Le istituzioni scolastiche proseguono
nell'affidamento delle attivita' in base alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per
l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.
Art. 51
(Disposizioni in
materia di assicurazione degli sportivi)
1. A decorrere dal 1º luglio 2003,
sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in
qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali,
alle discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva.
2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di
infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attivita'
sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita'
permanente.
Capo IV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art.
52
(Razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. A decorrere dal 1º gennaio
2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei
soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di
guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio,
degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono
tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.
2. A decorrere dal
1º gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della
legge 24 ottobre 2000, n. 323, sara' fissata la misura dell'importo massimo di
partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le
previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano necessaria
l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di
consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione
delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Tra gli
adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi
anche i seguenti:
a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio
delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui
ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalita' definite in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
b) l'adozione dei criteri e delle modalita'
per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di
appropriatezza organizzativa e di economicita' nella utilizzazione delle
risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e
province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la relativa verifica avviene
secondo modalita' definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c)
l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del
significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo
svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in
maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio
nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo
tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalita' di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A
tale fine, la flessibilita' organizzativa e gli istituti contrattuali della
turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilita', potranno
essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per
finalita' non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con
diminuzione delle giornate complessive di degenza.
Annualmente le regioni
predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei
presenti adempimenti e i risultati raggiunti;
d) l'adozione di provvedimenti
diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali
nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende
sanitarie e ospedaliere, nonche' delle aziende ospedaliere autonome.
5. Il
comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e' abrogato.
6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "e al 12,5 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: ", al 12,5 per cento" e le parole: "pari o superiore
a lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti:
"compreso tra euro 103,29 e
euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie
pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i
limiti di fatturato, di cui al presente comma".
7. Il secondo periodo del
comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' soppresso.
Conseguentemente, sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base
alla deliberazione del CIPE 1º febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
8. La riduzione del prezzo delle
specialita' medicinali di cui al decreto del Ministro della salute 27 settembre
2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23
ottobre 2002, e' rideterminata nella misura massima del 20 per cento.
9.
Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al
comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonche' di
accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti
con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici
servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro
dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di
natura non regolamentare stabilisce le modalita' per l'assorbimento, in
via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
della tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi e per
la progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra
descritti.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3,
le parole: "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"gli anni 2002 e
2003"; al comma 4, le parole: "l'esercizio 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"gli esercizi 2002 e 2003".
11. Dalla data di entrata in vigore del
decreto di riclassificazione dei medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9,
commi 2 e 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre
il 16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, e' rideterminata nella misura del 7 per
cento.
12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2,
comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della
legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
13. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese
produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni
medicinale omeopatico per il quale sia stato gia' corrisposto il contributo di
lire 40.000 previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di
primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera A), annesso
al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
14. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dei medicinali
omeopatici di cui al comma 13 sara' attribuito, da parte del Ministero della
salute, un numero provvisorio di registrazione.
15. A tutti i medicinali
omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire
40.000, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti
casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantita' del
contenuto;
c) variazione di una o piu' diluizioni del o dei materiali di
partenza purche' la nuova diluizione sia piu' alta della precedente;
d)
sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o piu'
componenti;
f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla
commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del
sito di produzione;
i) variazione del produttore.
16. Il richiedente deve
allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento
della tariffa prevista dal citato decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre
1997. La variazione si intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di
notifica.
17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540,
introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1º marzo 2002, n. 39.
18.
Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via aggiuntiva
rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, l'importo di 165 milioni di euro a
compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie e
l'importo di 50 milioni di euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino
Gesu'" di Roma.
19. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito organizzare o
contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o
all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e
successive modificazioni, nella misura massima del 50 per cento di quelli
notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del
comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale
di cui al periodo precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla
Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
20.
A decorrere dal 1º gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato
all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1993, n. 433, e'
elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto puo' essere elevato ogni due anni con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
21. Al fine di
potenziare le attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, e'
assegnato al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5
milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005 per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia
oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie
utilizzanti fasci di particelle ad alta energia.
22. Al comma 37
dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole:
"di alta
formazione", sono inserite le seguenti:
"di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287,";
b) nel secondo periodo, dopo le parole:
"credito di
imposta", sono inserite le seguenti:
", riconosciuto automaticamente secondo
l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente
di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31
marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
per le politiche fiscali, e' assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro
per ciascun istituto richiedente, ";
c) nel terzo periodo, le parole: "sono
individuati annualmente gli istituti" sono sostituite dalle seguenti: "sono
individuate annualmente le categorie degli istituti" e le parole:
"e la
misura massima dello stesso" sono soppresse.
23. La lettera e) dell'articolo
2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, e' sostituita
dalla seguente:
"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti
agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri
e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della
fondazione, che ne fissa misura e modalita' di versamento con regolamenti
soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509".
24. All'articolo 29 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 e' abrogato;
b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "e'
autorizzato" fino a: "per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti: "puo'
assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti
dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali";
c) al comma 4, dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: "Le rate di ammortamento dei mutui
contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza
direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di
autofinanziamento".
25. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da
effettuarsi secondo criteri e modalita' stabilite dal CIPE, sulla base dei dati
di vendita e dei prezzi nell'anno 2001 nei paesi dell'Unione europea, avranno
effetto a partire dal 1º luglio 2003.
Fino a tale data e' comunque
sospeso il processo di riallineamento al prezzo medio europeo calcolato secondo
i criteri di cui alla deliberazione del CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998.
26. Il termine
di cui al comma 25 e' ulteriormente prorogato nel caso in cui l'incidenza della
spesa per l'assistenza farmaceutica risulti eccedere il tetto programmato
previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
27.
L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' sostituito dal
seguente:
"9. e' istituita la struttura tecnica interregionale per la
disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per
il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale, e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di
rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai
rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti
accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e
49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la
spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003".
Art. 53
(Medici con titolo di specializzazione)
1. Ai
medici che conseguono il titolo di specializzazione e' riconosciuto, ai fini dei
concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.
Art. 54
(Livelli essenziali di assistenza)
1. Dal 1º gennaio 2001
sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di
assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8
febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del
citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e
le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' le modifiche agli
allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 55
(Interventi di ristrutturazione
edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico)
1.
All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, dopo le parole:
"nei limiti delle disponibilita'
finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti:
"e
nei bilanci regionali".
Art. 56
(Fondo per progetti di
ricerca)
1. e' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di
ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della
salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225
milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004. Alla ripartizione del fondo, istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita' provvede il
Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione
tecnologica.
Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalita' e
strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli
anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di
spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi
strutturali.
Art. 57
(Commissione unica sui dispositivi
medici)
1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui
dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il
compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di
classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con
l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui
dispositivi medici e' nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice
presidente da lui designato ed e' composta da cinque membri nominati dal
Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle
finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti
di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei
medicinali e della farmaco-vigilanza del Ministero della salute e il presidente
dell'Istituto superiore di sanita' o un suo direttore di laboratorio.
3. La
Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una
sola volta.
4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue
riunioni
esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono
esporre on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati
semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni
devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate
almeno ogni sei mesi.
Art. 58
(Incentivi per la ricerca
farmaceutica)
1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci
innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento e'
riconosciuto un sistema di "premio di prezzo" (premium price) alle aziende
farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati
alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.
Tale procedura
negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura
nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di
mutuo riconoscimento in Europa.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma
1, la cui entita' e' sottoposta a verifica annuale, e' determinato sulla base
dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilita' finanziarie prefissate per
la spesa farmaceutica:
a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi
ed in ricerca;
b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno
considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio
precedente;
c) livelli annuali delle esportazioni;
d) rapporto
incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto
all'anno precedente;
e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per
la ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli
addetti dei tre anni precedenti;
f) incremento del rapporto tra la spesa per
la ricerca effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli
anni precedenti.
I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e
l'entita' massima del "premio di prezzo" in rapporto al prezzo negoziato sono
definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari
allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa
farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai
prodotti in licenza.
Art. 59
(Deducibilita' delle erogazioni
liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche)
1. Le erogazioni
liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei
primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti,
anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che
alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o
indirettamente attivita' di studio e di ricerca scientifica sulle
malattie
neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono
deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Capo V
FINANZIAMENTI
DEGLI INVESTIMENTI
Art. 60
(Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo)
1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della presente legge nonche' le risorse del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree
sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate agli strumenti
di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere
diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e
ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente
legge, e' effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato i n merito alle
singole misure di incentivazione.
2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il
Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti
gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano
al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per
gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, le disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonche' le
risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1.
Allo stesso Fondo
confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
degli interventi citati, nonche' quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della
legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto
per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5
marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attivita' di assistenza
tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo istituito dal
presente comma, gravano su detto Fondo. A tal fine provvede, con proprio
decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli
stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato alla spesa per la
tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali. Con
regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e
le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al
precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del
programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Per le
attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti
territoriali e dei contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attivita'
produttive e' autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni
a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE 17 marzo
2000, n. 31, e 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002.
Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando le
condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con
gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle
attivita' previste dalle stesse convenzioni.
Art. 61
(Fondo per le
aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)
1. A decorrere
dall'anno 2003 e' istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti
con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998,
n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo,
con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche'
la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A
decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il
Fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni
legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse
disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche':
a)
per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a
titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre
disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei
criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n.
448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla
base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del
mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita'
di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al
comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principii contenuti nel
comma 2 dell'articolo 72.
Sino all'adozione delle delibere di cui al
presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di
attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un
monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro
stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di
monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno
il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno
precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta
nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.
7.
Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il
Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato,
in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al
Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti
Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra
le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di
revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative
imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi
contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma,
una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree
sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce
la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli
interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite
del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi
contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma
una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse
del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE)
n. 1260/ 1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del
Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al
predetto regolamento.
11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Sono esclusi
dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal
CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da
disposizioni comunitaria.".
12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. La
societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal Ministero dell'economia e
delle finanze ad effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere
sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti
maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti
dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere riutilizzati
per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entita' e della destinazione
dei ricavi suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE".
13. Nei
limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in
favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti
nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione
commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate
dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie
dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con
propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti,
stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che
intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre
istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare
il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande
pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non
risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare
una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio
fiscale.
Art. 62
(Incentivi agli investimenti)
1. Al fine di
assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di
agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonche' di
favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di
acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e
pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei
contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:
a) i soggetti che
hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio
2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo
conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli
investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli
investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti
interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli
investimenti, le modalita' di regolazione finanziaria delle spese relative agli
investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli
ancora da utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati
sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, con il quale sono altresi' approvati il modello di comunicazione e il
termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I
soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori
utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non superiore al
rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno
2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non
utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo
periodo. L'entita' massima della predetta misura e' determinata con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione
dei contributi;
b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno
conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza
presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 effettuano
la comunicazione di cui alla lettera a), sospendono l'effettuazione degli
ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003.
La
ripresa della utilizzazione dei contributi e' consentita fino a concorrenza del
35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente,
del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi;
c) a decorrere
dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della legge n.
388 del 2000 e' attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente
per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, nonche' nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso
Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato, il contributo spetta nel
limite dell'85 per cento dell'intensita' fissata per tali aree dalla Carta
italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006;
nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga, ai
sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, il contributo
spetta nella misura della i ntensita' fissata per tali aree dalla predetta
Carta.
Per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato,
diverse da quelle di cui al primo e al secondo periodo della presente lettera,
e' attribuito un contributo nelle forme di credito d'imposta secondo le stesse
modalita' di cui al primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino
al 2006.
L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea;
d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni
di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono
conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista
nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo
all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta,
nonche' gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori
elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
previsto dalla lettera a).
Rispettate tali condizioni, i soggetti di
cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorita' conseguito con la
precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8
della legge n. 388 del 2000;
e) le istanze presentate per la prima volta dai
soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003
contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della
legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge
n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera
a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi
delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo
suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con
riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due
immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione
al singolo investimento, e' consentito esclusivamente entro il secondo anno
successivo a quello nel quale e' presentata l'istanza e, in ogni caso, nel
rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al
20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70
per cento, nell'anno successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo
pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino
effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una
nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza
si e' verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze
rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e),
provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n.
388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138
del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;
i) i soggetti comunque ammessi ai
benefici di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella
dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati
gli investimenti il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti
effettuati suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo
utilizzato in compensazione, il limite di intensita' di aiuto utilizzabile,
nonche' ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei
modelli della predetta dichiarazione.
2. e' abrogato il comma 1-quater
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Al comma 1
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole:
"pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" sono
sostituite dalle seguenti:
"pari a
1.725 milioni di euro per l'anno
2003,
1.740 milioni di euro per l'anno 2004,
1.511 milioni di euro per
l'anno 2005,
1.250 milioni di euro per l'anno 2006,
700 milioni di euro
per l'anno 2007
e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
4.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250
milioni di euro per l'anno 2005.
5. I contribuenti titolari di reddito
d'impresa o di lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di
ammontare non superiore a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003,
l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti
dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante da
dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre
2002.
6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in
violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle
sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462.
7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253; restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti
giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.
Art. 63
(Incentivi alle assunzioni)
1. L'incentivo per l'incremento
dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito
di imposta, e' prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti
disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura
massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi
stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai
datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del
decreto-legge n. 209 del 2002.
Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che
da' luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla
misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello
stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro
ovvero di 150 euro, se l'assunto e' di eta' superiore ai quarantacinque anni,
nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al
secondo periodo, se l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali di cui
al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, e' attribuito un
ulteriore contributo di 300 euro, ne l limite finanziario complessivo fissato
con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente
legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1º gennaio
2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di
cui alla lettera a), e dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai
datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che da' luogo ad un
incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media
riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002, e' attribuito il
contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonche' quello ulteriore di 300
euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per
l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a)
e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo
periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di
euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera
a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE
in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi
previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e
b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della
legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalita' e ai tempi
di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base
occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo,
puo' essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al
comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere
attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti
dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche
successivamente a tali date, in caso di incapienza.
3. Per maturare il
diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e
lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva
contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima
Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base
occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la
durata dell'assunzione, l'entita' dell'incremento occupazionale nonche' gli
identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al
periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto
di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni
dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle
entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresi', in
funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli
effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa
progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi
assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
4. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta
previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Al maggiore onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per
l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178.
Art. 64
(Misure compensative per le regioni e gli enti
locali)
1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste
all'articolo 62, comma 1, lettera h), e' garantita alle regioni o agli enti
locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli
stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative
determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con
gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia
delle entrate - struttura di gestione.
2. Allo scopo di quantificare le
minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali
conseguenti ai crediti d'imposta concessi per gli esercizi pregressi e'
istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito
Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art.
65
(Operazioni sui titoli di Stato)
1. Ai fini dell'articolo 8,
ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive
modificazioni, i titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26
novembre 1993, n. 483, possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre
2002 con altri titoli di Stato per un ammontare di pari valore di mercato,
previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia. Modalita' e termini dell'operazione sono disciplinati con apposita
convenzione.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al
predetto concambio e' integralmente deducibile anche in deroga al limite
temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e comunque non oltre il ventesimo periodo
d'imposta successivo.
3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la
Banca d'Italia puo' utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti con
la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1º gennaio 1999 e ancora
esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'oro e'
pari al valore iscritto in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione
che residua dopo il concambio.
4. e' abrogata la lettera b) del comma 1
dell'articolo 104 del citato testo unico.
Art. 66
(Sostegno della
filiera agroalimentare)
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del
sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole
e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite
finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli
articoli 60 e 61 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza
nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate,
finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere
interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di
aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte
delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto
dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura
nonche' dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235
03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21 agosto 2001. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art.
67
(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)
1. La
normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni,
concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno, e' estesa, fino all'ammontare
massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000
abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. I criteri e le procedure
applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione
della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 68
(Interventi per fronteggiare la
malattia vescicolare dei suini)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di
interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e
in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei
suini, nell'ambito delle disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e'
destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformita'
all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese
costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle
infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.
2. Il Ministero
delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla
malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi
per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi
di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Il programma regionale deve
contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali
in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di
protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i
territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;
b) per quanto
concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari,
test e altre indagini;
2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e
al relativo smaltimento;
3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti
dalla difficolta' di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri
periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorita' competenti, con
priorita' per le imprese ricadenti in zona di protezione;
c) per quanto
concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone
indicate alla lettera a) e per le quali l'autorita' sanitaria abbia previsto un
idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia,
predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;
d) l'entita' del
contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi
indicati alla lettera b) entro i limiti, comunque, dell'importo trasferito ai
sensi del comma 2.
4. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) interventi
strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie
negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;".
Art. 69
(Misure in
materia agricola)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti:
"ovvero ai
sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione
delle Comunita' europee".
2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti:
"nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della
Commissione delle Comunita' europee".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, e' inserito il seguente:
"3-bis. Per le domande di cui
al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano
state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della
compatibilita' dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la
normativa comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero
delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".
4. Al comma 5
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "85 milioni di
euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004"
e' inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2003, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali e' determinato l'ammontare
delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni".
5.
Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' inserito il
seguente:
"5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita'
annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate
ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo
10 del presente decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno".
6. Al fine di dare
attuazione all'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma
7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui
ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta'
coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive
modificazioni.
7. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le
parole: "e' prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato
di due anni".
8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti
legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2003 e' destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 729/70
del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della
Commissione, del 7 luglio 1995.
9. Per l'attuazione degli interventi
autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero e' destinata
per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede,
quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell'ambito delle
risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n.
228.
10. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con
esclusione di quella zootecnica";
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo,
sono soppresse le parole: "esclusa quella zootecnica".
11. All'articolo 3,
comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole "primo
comma, numero 5),", sono inserite le seguenti: "lettere a) e b)".
12. Le
disponibilita' finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate alla pertinente unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui all'articolo 127, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
13. Al comma 1 dell'articolo 11
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "e' esteso" e' inserita la
seguente: "esclusivamente".
14. Per armonizzare e coordinare le misure
nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il
consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di
vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui
alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e' prorogato
sino al 31 dicembre 2003.
15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14,
le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono finalizzate agli
interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14.
16. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare
di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modificazioni, si provvede all'aggiornamento del Piano di cui al comma
14.
17. All'articolo 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' aggiunto il
seguente comma:
"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si
applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di
aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive
modificazioni".
18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione
" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".
Art. 70
(Fondo
rotativo per la progettualità)
1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a) "54. Al fine di
razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare
riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento
comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli
altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo
rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la
redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle
esigenze, degli studi di fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale,
dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi
previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita
periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua
alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle
somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti
annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione
del Fondo e' riservata, per un b iennio ed entro il limite del 30 per cento,
alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di
messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli
che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La quota
residua del Fondo e' riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree
depresse del territorio nazionale nonche' per l'attuazione di progetti
comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta
formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento
per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate
nelle predette aree depresse";
b) "56. I criteri di valutazione, i documenti
istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e
il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del
consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni,
concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare
l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla
vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto
dell'opera.
56-bis. Nello stabilire le modalita' di cui al comma 56,
relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il
consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' tenuto ad
introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:
a) studio di
fattibilita' valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di
valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di
quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di
valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si da'
per acquisita la valutazione positiva;
b) provvedimento del presidente
della regione che certifichi la compatibilita' dell'opera con gli indirizzi
della programmazione regionale.";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti
stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le
anticipazioni gia' concesse, le cause, le modalita' e i tempi di revoca e
riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il piu'
efficace utilizzo".
2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita' del Fondo
sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il
31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere
entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo' essere emanato".
4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita'
del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni,
da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i
quali il decreto puo' essere emanato".
Art. 71
(Fondo rotativo per
le opere pubbliche)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
con il quale e' istituita Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e
prestiti e' istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).
2. Il
Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed e' alimentato dalla
Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore
generale della Cassa depositi e prestiti, puo' apportare con proprio decreto
variazioni alla consistenza del Fondo.
3. Il Fondo e' finalizzato al sostegno
finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare
mediante:
a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) concessione di
costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
4. Il Fondo,
al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie,
in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella
gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo
equilibrio economico-finanziario.
5. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti,
fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalita', caratteristiche della
prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della
redditivita' potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione
o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo'
essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4.
Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con
l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della
strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta
regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente
interesse nazionale.
Art. 72
(Fondi rotativi per le imprese)
1.
Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi
cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio
dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla
produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in
ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei fondi
di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti
secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti
principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non
puo' essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la
decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione
contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel
secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme
rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento
annuo.
3. Al fine di assicurare la continuita' delle concessioni, i decreti
interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto
degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di
principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono
ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente
articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contributi in conto interessi nonche' alla concessione di incentivi per
attivita' produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di
programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza
degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e' definita la
programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti
amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.
Art.
73
(Estensione di interventi di promozione industriale)
1. Con delibera
del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attivita' produttive, puo'
essere disposto che gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da
crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate ai
sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989, nonche' nelle
aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri e' stato dichiarato o prorogato lo stato di
emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su proposta del Ministro delle
attivita' produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli
ripercussioni sull'economia locale.
2. Il programma di promozione
imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e
dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da
Sviluppo Italia Spa, su direttive del Ministero delle attivita' produttive,
approvato dallo stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla
salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonche' allo sviluppo del
tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attivita' sostitutive, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Al
fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli
interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero
delle attivita' produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di
attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri
stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.
4. L'applicazione
dell'estensione di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione da parte della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
Art. 74
(Incentivi per la
riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e
medie imprese commerciali)
1. Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo di
10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento
per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di
sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
2. Il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle attivita' produttive, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1,
nonche' all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore
incidenza di fenomeni di criminalita' e microcriminalita' urbana a danno delle
piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:
a) la
sussistenza e l'eventuale natura ed entita' degli incentivi disposti da leggi
regionali o da provvedimenti adottati da province, comuni e citta'
metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e
medie imprese commerciali;
b) la densita' di popolazione delle aree
interessate dagli incentivi;
c) gli indici di criminalita'
locali.
Art. 75
(Interventi ferroviari)
1. Infrastrutture Spa
finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o piu'
patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura
ferroviaria per il "Sistema alta velocita/alta capacita' ", anche al fine di
ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti
sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di
trasparenza ed economicita'. Al fine di preservare l'equilibrio economico e
finanziario di Infrastrutture Spa e' a carico dello Stato l'integrazione
dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di
Infrastrutture Spa che non e' adeguatamente remunerabile utilizzando i soli
flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del
"Sistema alta velocita/alta capacita'".
2. Nei casi di decadenza e revoca
della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla
realizzazione e gestione del "Sistema alta velocita/alta capacita'", il nuovo
concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito
residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti
contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente
concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del
servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate
prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture
Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa
fino al rilascio della nuova concessione.
3. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture
Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di
cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema
alta velocita/alta capacita'".
4. I crediti e i proventi derivanti
dall'utilizzo del "Sistema alta velocita/alta capacita'" sono destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa;
su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da
Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.
5. Il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' autorizzato a compensare l'onere
relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso
l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6. All'articolo 48, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone
prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza
media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di
2.600 chilometri.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione".
Art. 76
(Interventi stradali)
1. All'articolo 7
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in
societa' per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il
comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per azioni, di seguito
denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete
autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti
previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'ANAS Spa,
nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici
competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di
trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime
giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile,
dei beni demaniali trasferiti. Modalita' e valori di trasferimento e
di iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342 a
2345 del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale
sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS
Spa medesimae in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' quantificato l'importo da conferire e sono
definite le modalita' di erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS Spa e'
autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo
speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete autostradale e
stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto
all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. e' escluso dal fondo il valore delle
relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attivita' della stessa
societa' e gia' trasferite in proprieta' all'Ente dall'articolo 3, commi da
115 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e
stradale nazionale. Detto fondo e' finalizzato principalmente alla copertura
degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al
mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonche' alla
copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria";
b)
al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"All'ANAS Spa
sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, di seguito denominata "concessione", i compiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere da a) a g), nonche' l), del decreto legislativo 26 febbraio
1994, n. 143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) al comma
6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le azioni sono inalienabili e
attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i
diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei
ministri";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Agli atti ed
operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni si
applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n. 75";
f) e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade
in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da
intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'ammortamento del
debito".
2. Per il completamento degli interventi di adeguamento
infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1º
agosto 2002, n. 166, e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno
2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 77
(Interventi
ambientali)
1. Ai fini dell'accelerazione dell'attivita' istruttoria della
commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e' autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente
capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per fare
fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite
di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento
dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136,
e' portato a 5 milioni di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova
realizzazione, relativi alle attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377,
rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996.
4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono
disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso in cui piu' impianti o
parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore,
e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da piu' di una
autorita' competente.
L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le
regioni interessate.
5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui
ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessita' delle attivita'
svolte dall'autorita' competente, sulla base del numero dei punti di emissione,
della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali
interessate.
Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.
6.
Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla
lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione
di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7.
All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono
inseriti i seguenti:
"2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di
depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro
sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
2-ter.
Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento
degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due
punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, e' differito di un anno
dal ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento
oltre l'anno dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per
cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture
o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati
prima del 1º gennaio 2003 il termine di pagamento e' fissato al 31 dicembre
2003".
Art. 78
(Fondo per lo sviluppo sostenibile)
1. La dotazione
del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per
cento della dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi
ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
istituite a decorrere dal 1º gennaio 2000.
Art. 79
(Limiti di
impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di
cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno
terminale ivi indicati.
Capo VI
ALTRI INTERVENTI
Art.
80
(Misure di razionalizzazione diverse)
1. Alla legge 25 luglio 2000, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1,
lettera a), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 3.000
miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di
lire italiane" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le
parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di
lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire
italiane" sono soppresse;
c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati
progressivamente".
2. Le disponibilita' finanziarie esistenti sul conto
corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di
cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo 6 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per
cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro delle attivita' produttive, a fondi rotativi per
l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attivita' di
investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in
via di transizione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla
societa' costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma
fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la
valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali
interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla
rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato,
di uno o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale finalita', e'
effettuata in conformita' ai criteri fissati nel citato decreto.
4. Al fine
della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della
riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di
ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio
dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni
all'Agenzia del demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del
demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche
sulle modalita' e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la
propria disponibilita' all'eventuale cessione.
6. Al fine di favorire
l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attivita', di interesse generale, in
attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni
di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti
finalita' umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di
beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla
"Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, ne´ suscettibili di utilizzazione per usi
governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4
della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.
7. Le
operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano gia' negoziati in
mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato
facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo
dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la
domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche
qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate
offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita' del prezzo di cui al primo
periodo e' attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella
strutturazione dell'operazione di alienazione.
8. Per la piena efficacia
degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro
le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida
attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e' autorizzato
l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene
definito il riparto tra le singole unita' previsionali di base. Con lo stesso
stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni
2003, 2004 e 2005, e' incrementato l'organico del personale dei ruoli della
Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata l'assunzione di
personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di
1.000 unita' delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico
esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei
seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2
milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2
milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'amministrazione
civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro
per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il
personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno, di
cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma 4,
della presente legge.
9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini
dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO
(International Civil Aviation Organization) e' autorizzata per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005.
10. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo
le parole: "ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero
dell'interno e all'INPS" sono inserite le seguenti: "nonche' all'INAIL".
11.
All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "Le questure forniscono all'INPS" sono
inserite le seguenti "e all'INAIL".
12. All'articolo 33, comma 4, della legge
30 luglio 2002, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e' data
facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato".
13.
All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 70 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"all'80 per cento";
b) le parole da:
"incentivazione per" fino a: "istruzione universitaria" sono sostituite dalle
seguenti: "incentivazione per l'alta formazione professionale tramite
l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la
professionalita' nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o
convenzionate con gli stessi.
Tali misure, in una percentuale non superiore
al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione,
tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture".
14.
Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio
2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno
luogo a maggiori entrate, ancorche' le stesse, pur non manifestando i relativi
effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le finalita'
di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un
periodo pluriennale.
15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi
culturali del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono
assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004.
16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati,
per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione
internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione
dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida
dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti
aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, e' destinata al
finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel
quadro della cooperazione interparlamentare.
17. A decorrere dal 1º gennaio
2003, l'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21
novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma
dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di
41 euro per dodici mensilita'.
18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo
delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e
azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni
dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse
disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le
politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e
statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualita' successive il fondo
procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del
Programma.
19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti
disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute
nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema
2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati
in favore del medesimo Programma nell'ambito delle procedure di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183.
20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario,
finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di
controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale societa' bancaria conferitaria,
ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato
rilievo economico o patrimoniale";
b) all'articolo 25, dopo il comma 3, e'
aggiunto il seguente:
"3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni
di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto
speciale, le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio", contenute negli
articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "settimo", "sette" e "settennio"".
21.
Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di
ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed e' inserito un
piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con
particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a
rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3
della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
22. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive
modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di
determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei
processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci
in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a
tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale.
La disposizione di cui
al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente.
23. Dopo il comma 11 dell'articolo
176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' inserito il
seguente:
"11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso
e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati
solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito
dall'articolo 196".
24. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo
per quindici anni da erogare annualmente.
25. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza
sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle
guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran
Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come gia'
previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947,
n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti
uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
26. All'articolo
55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione".
27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la
promozione della cultura italiana all'estero e per le attivita' degli Istituti
italiani di cultura all'estero, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2003.
28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo
13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, puo' essere destinata al finanziamento
degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
con le modalita' ivi previste, nonche' di quelli previsti dalle relative
ordinanze di protezione civile.
29. Per il completamento degli
interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei
rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni
1994, 2000 e 2002, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le
procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.
448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamita'
naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali
sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti
competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine e' autorizzato un limite
d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione
del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi
dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano
predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto
dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei
finanziamenti gia' autorizzati.
30. Al fine di consentire la prosecuzione del
programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano,
nonche' per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, e' autorizzata
la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli oneri per
la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione
urbana e della rete della mobilita'.
31. Ai fini della promozione culturale
delle citta' e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare
riferimento al patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003 e'
autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali, la
spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attivita' dell'Agenzia per il
patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette
iniziative di promozione culturale e' individuata nella citta' di Lecce.
32.
I benefici previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si
applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del
medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti,
anche religiosi, nonche' alle istituzioni che perseguono scopi di natura
sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamita'
idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.
33.
All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "e 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", 2000 e 2002".
34. Al
comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le
parole:
"per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per
l'anno 2003".
35. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma
18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma e'
incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
36. Al fine di favorire il
coordinamento delle attivita' e degli interventi per il contrasto dello
sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonche' il funzionamento
della Commissione per le adozioni internazionali, e' autorizzata, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa
nonche' le spese relative al coordinamento delle attivita' di contrasto dello
sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17
della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
37. Le disposizioni recate dal
regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei
corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si
applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse
organizzate.
38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le
attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e'
incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.
39. Il soccorso in
montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, e', di norma, attribuito al
CNSAS del CAl ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS).
Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di
altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o
calamita'.
40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto
gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex
dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio
1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta
dall'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' soppresso a decorrere
dal 30 giugno 2003.
41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da
emanare entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui
all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, e successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento degli
importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle
somme riscosse, per analoghe finalita', dagli altri Stati che aderiscono alla
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
42. Il 10 per cento
delle maggiori entrate, determinate prendendo a base la differenza tra la somma
accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti
dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli
affari esteri, e' prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della
contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale
non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori
impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione
europea e dalle attivita' di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali
sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
43. All'articolo 10, comma 7, della
legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole da: "ventiquattro " fino a: "legge" sono
sostituite dalle seguenti: "il 30 marzo 2005".
44. All'articolo 1, comma 5,
del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, la parola: "quattro"
e' sostituita dalla seguente: "sei".
45. All'articolo 141 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al
fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1
nonche' per la realizzazione di ulteriori investimenti e' autorizzato il limite
d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il
30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole
e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e
alla realizzazione di investimenti".
46. Al terzo comma dell'articolo 490 del
codice di procedura civile, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono equiparati ai
quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali
editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e
aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che
garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata".
47. Per la
prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche
attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato puo' partecipare, e'
autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di
euro per l'anno 2005.
48. E' concesso un contributo straordinario di
516.000 euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
49. I trasferimenti
erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono aumentati: a) di 20 milioni di euro per l'anno 2003; b) di 20
milioni di euro per ciascuno degli ani 2004 e 2005. Agli oneri derivanti
all'attuazione della lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
50. Le disposizioni
previste dall'articolo44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni,si intendono applicabili alle procedure di
alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle
permute.
51. E' concessa al Ministro dell'interno la facolta', per
l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unita'
previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella
misura massima di euro 2.521.300, ed altresi' tra le unita' previsionali di
base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e
strumentali,1.1.1.0. e 2.1.1.0, 3.1.1.1., 5.1.1.1.,5.1.1.3. nella misura massima
rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457
ed euro 816.543.
52. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali e ambientali", sono
sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi relativi ai beni culturali di
interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e
c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2000, n. 283";
b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da:
"servizi finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle
seguenti:
"servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale
".
53. All'Istituto per la contabilita' nazionale e' concesso un contributo a
valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilita'
nazionale viene inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1
allegata alla citata legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle
risorse di cui al predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle
Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di bilancio, i rendiconti dell'attivita' svolta.
54. Le disponibilita'
finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in
liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in liquidazione coatta
amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni, e dell'articolo 156, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali
e diverse, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003
e corrispondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, sulla base delle
comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione
coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle suddette
procedure liquidatorie, e' determinato l'ammontare delle somme da versare al
Capo X dello stato di previsione dell'entrata e le modalita' di
versamento.
55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici
di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa.
56. Ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle
aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre
1990 e da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle
aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati e scaduti fino alla data
di entrata in vigore della presente legge, e' concessa una sospensione fino al
30 giugno 2003.
57. All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n.
1316, e' aggiunto il seguente comma:
"Il venditore ha tuttavia facolta' di
produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di
cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata la
prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea
autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della
contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti;
l'iscrizione e' cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel
termine".
58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui
all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio
2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo
dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
59. Per
fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi nell'anno 2002, per le quali e' intervenuta la dichiarazione dello
stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
del 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n.
290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della
protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate, ed e'
autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che
contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a
disposizione del Dipartimento medesimo, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per l'anno 2003.
60. Per l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European
Fighter Aircraft).
Art. 81
(Misure di contenimento dell'inflazione
nel mercato assicurativo)
1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno
dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal
diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre,
sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di
assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente
significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa.
2. Il Ministro
delle attivita' produttive e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari
per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Art.
82
(Continuita' territoriale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 36
della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga,
Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria
e Lampedusa, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n.
2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia'
preordinate.
Art. 83
(Mutui agevolati)
1. Al fine di assicurare, per l'anno
2003, il finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai
titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' concesso un
contributo, limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per
l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri per interessi
derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa puo' contrarre sul mercato, o
derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla medesima
Sviluppo Italia.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1
del precedente articolo 61.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unita'
previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate.
Art. 84
(Privatizzazione del patrimonio immobiliare
delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici)
1. Le regioni,
le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a
promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a
responsabilita' limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto
esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei
proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.
2.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui
redditi, ai titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1 si applica il
trattamento stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n.
130.
3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del comma 1 con
atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo
competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta
delibera ha il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al trasferimento
sono ridotti a un terzo.
4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al
comma 3 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
5. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9, 17,
18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351
del 2001.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai
beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed
altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di
riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli
enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al
trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la
disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25
settembre 2001 n. 351.
7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono
trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione
delle operazioni di cartolarizzazione in conformita' alle disposizioni del
presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di
trasferimento.
8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di
cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione
preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. All'articolo 15,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alla
fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero di altri
crediti dello Stato e di altri enti pubblici".
10. La destinazione del ricavo
delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 e'
stabilita con le modalita' previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15
della legge n. 448 del 1998.
Art. 85
(Tutela dei prodotti tipici
delle zone di montagna)
1. Al fine di tutelare l'originalita' del patrimonio
storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro
prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in
accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio
d'Europa il 3 settembre 2002, e' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi
della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita dall'indicazione
geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunita'
montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni
montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di
trasformazione sia la provenienza della materia prima.
2. Le produzioni di
cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a
piu' vasti comprensori di consorzi di tutela.
3. L'iscrizione all'Albo di cui
al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto nella montagna" e' esente dai
diritti annuali di segreteria.
4. In deroga ai requisiti previsti
dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni,
e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di
prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalita', le
regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il
rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare
l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla
normativa vigente.
5. L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e'
abrogato.
Art. 86
(Interventi per la ricostruzione nei comuni
colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)
1. Al
fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui
all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria, e' nominato, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in
regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario
al completamento del programma, le cui opere siano state gia' individuate e
la cui progettazione gia' affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il
commissario provvede altresi' alla realizzazione degli interventi resi necessari
da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via
definitiva al destinatario finale, nonche' alla consegna definitiva delle opere
collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2. Sono
revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita', finanziate
ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31
dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre
anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalita'
ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della
medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne
cura l'esecuzione.
3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui ai
commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il
CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni
destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati.
All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura
di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle
attivita' produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere
sulle disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive di cui alla
contabilita' speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto
Ministero.
Art. 87
(Banconote e monete)
1. Dopo il comma 1
dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e' inserito il
seguente:
"1. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso
le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
2. Dopo il
comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e'
aggiunto il seguente:
"1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in
euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio
2012".
3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle
monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n.
96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e
2.
4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e
la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede
non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il
65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sara' corrisposto
dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per
cento dell'importo risultante dalla stima sara' corrisposto dalla Banca
d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei
rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate
per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sara' corrisposto dalla
Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore
delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi
versati all'erario, la Banca d'Italia provvedera' alla conversione in euro,
utilizzando le disponibilita' del conto di cui all'articolo 4 della legge 26
novembre 1993, n. 483.
5. E' autorizzata la coniazione e l'emissione di
monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10,
20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono
determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data
dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale in
Italia.
Art. 88
(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)
1.
All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di cui agli
articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero
delle attivita' produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole
e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attivita'
dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui
al presente comma".
2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Nel caso in cui per la
presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un
commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine
di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione
ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie,
in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, puo'
essere nominato, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, della presente
legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di
cui all'articolo 2543 del codice civile".
Art. 89
(Contributo per
l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e
per l'accesso a larga banda ad Internet)
1. Per l'anno 2003, in sostituzione
di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle
persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o
noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi
in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattivita', e'
riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.
2. Un contributo
statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle persone fisiche o
giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di
utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet.
Il contributo e' corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente,
praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di
accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1º dicembre 2002.
3.
Nel caso dell'acquisto, il contributo e' riconosciuto immediatamente sulle prime
bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del
noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata
annuale, il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del
primo anno.
4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 e'
disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere
sulle disponibilita', utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile,
derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della
legge 5 marzo 2001, n. 57.
5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo.
6.
Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la disciplina
dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali
per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri
indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
7. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina
transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002.
Art.
90
(Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)
1. Le
disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e
le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche
costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche. ";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole:
"a lire
10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le
Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di
acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli
atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento
dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura
fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole:
"e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:
"organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) " sono inserite le
seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il
corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive
dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di
associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili
riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione
sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo
complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta
alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una
specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla
seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo
in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) e'
abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui
redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed
alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il
credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti
sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o
associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.
13. Il
Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento
disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione
all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito
e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15.
La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e
con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i
limiti delle disponibilita' del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo
e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e
associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione
sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e
seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita'
giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di
capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che
prevedono le finalita' di lucro.
18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento
sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i
contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1)
assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia
interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle
attivita' sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di
ricoprire cariche sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito
della medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli
amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento delle societa' e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi
alle norme e alle direttive del CONI nonche' agli statuti e ai regolamenti delle
Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la
societa' o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione
dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o
piu' Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive
associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche
su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare
funzionamento o di gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai
gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e'
istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, il registro delle societa' e delle associazioni sportive
dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni
sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica;
b) associazioni
sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa' sportive
dilettantistiche costituite nella forma di societa' di capitali.
21. Le
modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le procedure di
verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono
disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e'
trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi
natura, le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche devono
dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
23. I
dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro,
purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono
essere riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla
base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente
legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale
a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione
di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le
regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento.
26. Le
palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente
con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere
posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi
sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni
confinanti.
Art. 91
(Asili nido nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di assicurare
un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con
prole, e' istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento
dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido
e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2.
Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita
domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti
indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al
finanziamento;
b) entita' del finanziamento richiesto, in valore assoluto e
in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di
esecuzione dell'opera.
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 2 e le relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003.
In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del
contributo, il finanziamento e' revocato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti
sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
le pari opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei
seguenti principi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme
rimborsate e' determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento
annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per
cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni,
articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno
successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
c) equa
distribuzione territoriale dei finanziamenti.
5. Per l'anno 2003, nell'ambito
delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno
delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel
limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare
per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni
successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata la quota
da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo
nazionale per le politiche sociali.
6. Il comma 6 dell'articolo 70 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione
relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi
nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica
con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di
lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art.
92
(Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)
1. I centri sociali
per anziani gestiti dai soggetti e per le finalita' di cui al comma 2, nelle cui
strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati
all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di
abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresi' esentati dal
pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attivita'
indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e
in attuazione delle finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
2.
L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai centri sociali per anziani gestiti
da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di
patronato, da organizzazioni di volontariato nonche' da altri soggetti, pubblici
o privati, le cui finalita' rientrino nei principi piu' generali del sistema
integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000,
n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione
delle persone anziane.
3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1,
primo periodo, e' presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per
anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve
riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma
2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, e'
presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio
accertatore territorialmente competente.
4. Per l'attuazione del presente
articolo e' istituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale
fondo e' definito in 300.000 euro annui.
TITOLO IV
NORME
FINALI
Art. 93
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere
nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e
triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella
C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2,
comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio
in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A
valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a
carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione
di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2. All'articolo 46,
comma 1, della citata legge n. 448 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle
corrispondenti autorizzazioni legislative".
8. Al fine di ricondurre
all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la
finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono
le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1º luglio
2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive
modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono
versate le relative disponibilita' per essere riassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base.
L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti
presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente
comma, e' allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 94
(Disposizioni varie)
1. Nei comuni con sede di
tribunale e' mantenuta l'autonomia dell'Ufficio unico delle entrate. Ove questa
sia stata soppressa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, essa e' ripristinata con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni.
2. All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il difensore sia iscritto
nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello
dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono
sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura
minima consentita".
3. In considerazione del carattere specifico della
disabilita' intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in
particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia
di tali soggetti nella gestione delle necessita' della vita quotidiana e i danni
conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da
presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni
insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento
delle condizioni di invalidita' e la conseguente erogazione di indennita',
secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le
commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i
criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o
dalle unita' di valutazione Alzheimer.
4. Fra le calamita' naturali, di cui
all'articolo 80, comma 29, si intendono comprese anche le ceneri
vulcaniche.
5. Il termine per l'installazione degli apparecchi misurati
fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di
accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per la
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli
intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1999, n. 544, e' prorogato al 30 giugno 2003.
6. Al fine di accrescere la
presenza e la professionalita' di personale italiano nell'ambito delle
organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee, le amministrazioni
pubbliche e gli enti territoriali, per finalita' connesse alle attribuzioni
istituzionali delle amministrazioni interessate, nell'ambito dei programmi
formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in forma
consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi
finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche
universitarie e di alta formazione europea, corsi specialistici e di
aggiornamento del proprio personale su tematiche comunitarie ed
internazionali.
7. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'incarico ha durata
quadriennale ed e' rinnovabile tenendo presenti professionalita', produttivita'
ed attivita' gia' svolta".
8. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n.
212, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione annuale, il
Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale ".
9. Le
disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della presente legge
riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 2006.
10. e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2003 a favore del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione
del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).
11. I contributi erogati
ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, ai fini di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati in compensazione
della parte capitale di precedenti finanziamenti per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti.
12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del
Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti
della Laga e' autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo,
rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005
e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
13. Le
disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualita' di cui
all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di
idee e di progettazione.
14. Il contributo di cui all'articolo 62,
comma 1, lettera c), primo periodo, della presente legge e' concesso nella
misura di 2 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i
territori individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni.
Art. 95
(Copertura finanziaria ed
entrata in vigore)
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. La presente
legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.
Allegati
omessi