Deliberazione 17 marzo 2004 n. 146
Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna.
Nuovo regolamento generale e conseguente trasformazione dell'INRM in Istituto
nazionale per la montagna. (Deliberazione n. 146).
(GU n. 77 del 1-4-2004)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 che, tra l'altro, all'art. 8 riconosce agli
enti e istituzioni nazionali di ricerca a carattere non strumentale autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 33 della
Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha istituito l'INRM, al fine di
coordinare e promuovere l'attività' di studio e di ricerca nel settore, in
collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei
ed internazionali;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 che, tra l'altro, inserisce
esplicitamente l'INRM tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale e lo
dichiara disciplinato dalle richiamate disposizioni di cui all'art. 8 della
legge n. 168; Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 72, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1999, n. 71, con il quale e' stato
adottato, in aderenza al disposto della citata legge n. 266, il regolamento
dell'INRM, ai fine di consentire l'avvio concreto del nuovo ente;
Visto il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito con modificazioni
nella legge 27 dicembre 2002, n. 284, che all'art. 6-bis ha dichiarato decatuti
gli organi ordinari dell'Istituto, in vista di un riordino dell'INRM finalizzato
alla sua trasformazione in Istituto Nazionale della Montagna (IMONT), da
sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIUR;
Visto il decreto ministeriale IUR del 9 gennaio 2003, applicativo del
decreto-legge n. 236, con il quale sono stati soppressi gli Organi dell'lNRM; e'
stato nominato il Commissario straordinario; e' stato affidato a quest'ultimo il
compito di elaborare e predisporre una proposta di riordino dell'Istituto ed e'
stata riconfermata, fino a riordino avvenuto, la vigilanza in capo al MIUR;
Vista la deliberazione n. 144 del 5 marzo 2004 con la quale il Commissario
Straordinario ha formulato alle Amministrazioni interessate la proposta di
riordino dell'Istituto, nella forma di uno schema di nuovo regolamento;
Considerato che nella formulazione del nuovo atto generale si e' operato
attenendosi ai principi ispiratori della piu' recente legislazione di riordino
del settore degli enti pubblici di ricerca ed alle linee di politica economica e
scientifica definite nelle competenti sedi istituzionali; Considerato che il
regolamento appena citato riconferma l'IMONT ente pubblico nazionale di ricerca
non strumentale; Tenuto altresi' conto che oltre alle gia' previste finalità di
promozione e coordinamento dell'attività' di studio e ricerca sulla e per la
montagna, il regolamento, interpretando la volontà del legislatore, individua
ulteriori attività di supporto scientifico e di servizio alle politiche del
territorio montano, nonchè di consulenza tecnica ai governi nazionale, regionali
e locali;
Vista la nota n. 5020/GP, in data 5 marzo 2004, con la quale il ViceMinistro
dell'istruzione, dell'università' e della ricerca On.le Guido Possa,
esplicitamente richiamato l'art. 8 della legge n. 168, comunica che il MIUR,
avendo proceduto ad effettuare i controlli di legittimità e di merito, non ha
nulla da eccepire sulla proposta di cui alla deliberazione commissariale n. 144
del 5 marzo 2004;
Vista la nota n. 8081/GA dell'11 marzo 2004 con la quale il Ministro per gli
affari regionali sen. Enrico La Loggia esprime il proprio assenso alla proposta
di regolamento di cui alla deliberazione commissariale n. 144 del 5 marzo 2004;
Ritenuto che l'insieme delle vigenti norme legislative di riferimento per l'IMONT,
anche per l'autorevole interpretazione che ne viene fornita in sede governativa
nazionale, consentano all'Istituto stesso di dotarsi direttamente di un suo
regolamento generale a valenza statutaria, in applicazione della più volte
richiamata legge n. 168; Ritenuto altresì che per effetto dell'emanazione del
nuovo statuto potrà essere disapplicato, in attuazione di disposti del
decreto-legge n. 236 e del decreto ministeriale 9 gennaio 2003, il regolamento
di cui al decreto ministeriale n. 72; Richiamato tutto quanto sopra esposto:
Delibera:
1. L'Istituto Nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna
e' trasformato in Istituto nazionale della Montagna (IMONT).
2. L'IMONT e' regolato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, di
cui e' parte integrante.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 168/1989.
4. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
5. Dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al precedente punto 2,
viene disapplicato il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 72.
Roma, 17 marzo 2004
Il commissario straordinario: Morandi
REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SULLA MONTAGNA (INRM) TRASFORMATO IN ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA (IMONT).
Art. 1.
Denominazione e sede
1. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna (INRM), istituito con la legge 7 agosto 1997, n. 266, assume la
denominazione di Istituto nazionale della montagna (IMONT). L'Istituto, ente
pubblico nazionale di ricerca non strumentale,promuove e coordina attività di
studio e di ricerca sulla e per la montagna, svolge attività di supporto
scientifico e di servizio per l'individuazione delle linee di indirizzo per le
politiche del territorio montano e per la consulenza tecnica dei governi
nazionale, regionali e locali.
2. L'IMONT opera secondo le disposizioni previste dal presente regolamento,
sulla base degli indirizzi generali definiti dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero dal Ministro delegato per i problemi della montagna e dal
Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca.
3.
L'IMONT ha sede in Roma ed e' articolato, con proprie strutture, sul
territorio nazionale; esso opera anche in collaborazione con istituzioni
scientifiche e di ricerca regionali, nazionali e internazionali, pubbliche e
private.
Art. 2.
Autonomia e controllo
1. L'IMONT gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile e si dota di propri regolamenti concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento degli organi e delle strutture, l'amministrazione, la finanza e la
contabilità, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127. I regolamenti sono trasmessi alle Autorità
amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano i controlli di
legittimità e di merito nel rispetto delle procedure e dei termini previsti
dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Con la stessa procedura
possono essere apportate modifiche al presente regolamento.
Art. 3.
Finalita' e organizzazione
1. L'IMONT:
a) promuove e coordina programmi di ricerca di interesse nazionale che
favoriscono lo sviluppo del settore montano;
b) partecipa alla elaborazione, al coordinamento e all'esecuzione di programmi
di ricerca comunitari e internazionali;
c) provvede al trasferimento a favore del settore produttivo dei risultati delle
ricerche e degli studi svolti, curando anche la realizzazione di prototipi;
d) stipula convenzioni e contratti di collaborazione di studio e di ricerca con
enti pubblici e privati;
e) svolge attività di coordinamento e di sintesi dei dati e delle conoscenze
sulla montagna detenuti da enti pubblici e privati, provvedendo, tra l'altro,
alla costituzione e all'aggiornamento della banca dati dei saperi e della
conoscenza sulla montagna;
f) svolge attività di consulenza e tutoraggio a favore delle aziende che operano
nel settore montano;
g) assicura, nel settore, quanto necessario per il coordinamento scientifico
delle attività istituzionali italiane all'estero;
h) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori
italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca e
promovendo e realizzando corsi di dottorato di ricerca, anche con il
coinvolgimento del settore produttivo, sulla base di apposite convenzioni con le
università nonchè con istituzioni locali, regionali e nazionali; i) predispone e
realizza, anche tramite il coordinamento di soggetti esterni, progetti speciali
finalizzati alla valorizzazione del territorio montano, allo sviluppo delle
attività economiche e sociali e alla sicurezza ambientale, al miglioramento
delle vie d'accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse,
alla diffusione, alla tutela ed alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio storico-scientifico, monumentale, culturale e delle tradizioni locali
delle popolazioni montane.
2. L'organizzazione dell'Istituto e' definita dal regolamento di organizzazione
e funzionamento degli organi e delle strutture sulla base del principio di
separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e
responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, prevedendo
il Direttore generale e la costituzione di strutture articolate su due aree di
competenza e di intervento concernenti le attività di ricerca scientifica e
tecnologica e l'attività' di supporto progettuale.
Art. 4.
Strumenti
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra
attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria
ricerca, l'IMONT, secondo criteri e modalità determinati con proprio
regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire
consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici o privati italiani o
stranieri previa autorizzazione delle Autorità amministrative di cui
all'articolo 1, comma 2. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle Autorità
amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione si intende
concessa. L'IMONT può altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in
collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.
2. L'IMONT persegue le proprie finalità istituzionali anche in collaborazione
con regioni, enti locali, università, enti di ricerca ed altri organismi
pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), con convenzioni o
partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'IMONT può dare
applicazione anche a normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri
soggetti pubblici rivolti alla diffusione dei risultati della ricerca nel
sistema economico.
Art. 5.
Piani di attività
1. L'IMONT predispone piani triennali riguardanti le proprie attività
istituzionali, aggiornati annualmente, da trasmettere alle Autorità
amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, per le rispettive competenze, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti,
deliberati dal Consiglio di amministrazione, sono approvati dalle Autorità
amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano
triennale senza osservazioni da parte delle stesse Autorità amministrative, il
piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti
annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei
Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, che devono
esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 6.
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie dell'IMONT sono costituite:
a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca finanziati dal Ministro dell'istruzione, dell'università' e della
ricerca di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano di cui
all'articolo 5;
b) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per
l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
c) da eventuali contributi dell'Unione Europea o di altri organismi
internazionali per la partecipazione a programmi e
progetti;
d) da ogni altra eventuale entrata.
2. Al funzionamento dell'Istituto si provvede anche con il concorso finanziario
dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, che collaborano, previa
convenzione, alle attività del medesimo.
3. Le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile sono
determinate con il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 2.
Art. 7.
Organi
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8.
Presidente
1. Il Presidente e' nominato, secondo le modalità previste dall'articolo 6
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tra personalità di riconosciuta
qualificazione nei settori scientifico, istituzionale ed economico d'interesse
dell'Istituto.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed e' responsabile delle relazioni
istituzionali;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del
giorno;
c) vigila, sovrintende e controlla lo svolgimento dell'attività' dell'Istituto;
d) presenta entro il 30 giugno alle Autorità amministrative di cui all'articolo
1, comma 2, una relazione sull'attività' svolta nell'anno precedente;
e) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, il conto
consuntivo e le relative relazioni e i regolamenti di cui all'art. 3;
f) attribuisce gli incarichi di direzione delle strutture di cui all'articolo 3,
previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del
Direttore generale;
g) adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del
Consiglio di amministrazione cui li sottopone per la ratifica nella prima
adunanza successiva;
h) adotta provvedimenti che sono a lui delegati dal Consiglio di
amministrazione, che ne definisce i criteri e le modalità.
3. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola
volta.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente e' sostituito dal
Vicepresidente che può operare in virtù di deleghe specifiche secondo quanto
previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
Art. 9.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' così composto:
a) il Presidente dell'Istituto;
b) il Presidente del Consiglio scientifico;
c) sei componenti, scelti fra persone di alta qualificazione tecnico-scientifica
istituzionale o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o
amministrativa: due designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero
dal Ministro delegato per i problemi della montagna, uno designato dal Ministro
degli affari esteri, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università' e della
ricerca, uno designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
d) un componente designato dalla Conferenza delle Regioni;
e) un componente designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani
(UNCEM).
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto
adottato di concerto dalle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma
2 sulla scorta dei nominativi segnalati in base al comma 1 del presente
articolo; durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
volta.
3. Le modalità di convocazione e di validità delle sedute, di redazione
dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali e di espressione del voto sono
disciplinate da regolamenti di cui all'articolo 2.
4. Il Consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative
relazioni;
b) delibera i regolamenti di cui all'articolo 2 e le modifiche statutarie;
c) delibera in ordine ai programmi d'attività' di cui all'articolo 5, sentito il
Consiglio scientifico, e approva la relazione sull'attivita' dell'ente di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera d);
d) nomina il Direttore generale su proposta del Presidente;
e) delibera, su proposta del Direttore generale, la nomina dei direttori delle
strutture e l'affidamento degli incarichi ai dirigenti;
f) esercita ogni altra attribuzione
prevista dalla legge e dai regolamenti di cui all'articolo 2.
g) nomina i componenti del Consiglio scientifico.
Art. 10.
Consiglio scientifico
1. Il Consiglio scientifico e' composto da nove componenti, ivi compreso il
Presidente, di cui: uno designato dal Presidente dell'IMONT, due dal Presidente
del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro delegato per i problemi della
montagna, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca,
uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro delle politiche agricole
e forestali e uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Presidente del Consiglio scientifico e' nominato dal Ministro
dell'istruzione dell'università' e della ricerca, scelto tra personalità di
riconosciuta qualificazione nei settori scientifico, istituzionale, economico e
produttivo d'interesse dell'Istituto. Il Presidente del Consiglio scientifico
assume le funzioni di Vicepresidente dell'IMONT. Dura in carica quattro anni e
può essere confermato una sola volta. Convoca e presiede il Consiglio
scientifico stabilendone l'ordine del giorno.
3. I componenti del Consiglio scientifico sono nominati dal Consiglio di
amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una
sola volta.
4. Le modalità di convocazione e di validità delle sedute, di redazione
dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali, di espressione del voto sono
disciplinate con i regolamenti di cui all'articolo 2.
5. Il Consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime il proprio parere sugli
strumenti di cui all'articolo 4 e sui piani di attività di cui all'articolo 5;
b) esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo
all'attività' dell'IMONT, sottopostogli dal proprio Presidente e dal Presidente
dell'Istituto;
c) raccoglie le istanze delle Associazioni a livello nazionale che operano nei
territori montani per raccordarle all'attività' scientifica dell'Istituto.
Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della
regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto e svolge i compiti previsti
dall'articolo 2403 del codice civile per quanto applicabili.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da 3 membri effettivi e 3
membri supplenti, così designati:
a) un revisore effettivo e uno
supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; il revisore
effettivo assume le funzioni di Presidente del collegio;
b) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri ovvero dal Ministro delegato per i problemi della montagna;
c) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'università' e della ricerca.
3. I componenti di cui al comma 1 sono iscritti al registro dei revisori
contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4. I componenti del collegio dei revisori sono nominati dal Presidente dell'IMONT,
durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 12.
Comitato di valutazione
1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati
dell'attività' dell'Istituto anche in relazione agli obiettivi definiti nel
piano triennale in accordo con i criteri di valutazione e i parametri di qualità
definiti dalle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, sentito
il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il Comitato di valutazione e' composto da tre componenti esterni all'IMONT,
scelti tra esperti di valutazione, nominati dal Consiglio di amministrazione. Il
Presidente del Comitato di valutazione e' nominato fra i componenti dello
stesso. Il Presidente e i componenti del Comitato di valutazione durano in
carica tre anni.
Art. 13.
Direttore generale
1. Il Direttore generale dell'Istituto, il cui rapporto di lavoro a tempo
pieno e' regolato con contratto di diritto privato, dura in carica quattro anni
ed e' scelto tra persone di comprovata esperienza gestionale, con profonda
conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il
relativo incarico e' attribuito dal Presidente previa delibera del Consiglio di
amministrazione.
2. Il Direttore generale:
a) e' responsabile della gestione dell'Istituto e della attuazione delle
deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dirige, coordina e controlla la
struttura centrale e i servizi generali dell'Istituto; partecipa alle riunioni
del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto;
b) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
c) predispone gli schemi dei regolamenti e le proposte di modifiche statutarie
da sottoporre al Presidente, che li presenta al Consiglio di amministrazione;
d) elabora lo schema di relazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d);
e) propone, d'intesa con il Presidente, la nomina dei responsabili delle
strutture di cui all'articolo 3, comma 2;
f) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del Consiglio di
amministrazione.
Art. 14.
Disposizioni specifiche
1. I compensi dei direttori delle strutture e del Direttore generale sono
determinati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente
dell'ente, con riferimento al trattamento economico di organi omologhi di altri
enti di ricerca.
2. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di
esigenze di adeguamento della attività dell'ente alle politiche della ricerca
scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea
cessazione del Presidente e di un numero di componenti del Consiglio di
amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con
decreto adottato di concerto dalle Autorità amministrative di cui all'articolo
1, comma 2, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del
collegio dei revisori ed e' nominato un commissario straordinario per la durata
massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la
funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo Presidente e del nuovo
Consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più
subcommissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività.
Art. 15.
Personale
1. La dotazione organica del personale dell'Istituto e' determinata
annualmente, in base ad un piano di fabbisogno previsto nell'ambito del piano
triennale di cui all'articolo 5 ed è articolata in ruoli, livelli e profili
professionali, in relazione alle esigenze dell'Istituto. Le modalità di
assunzione ed il rapporto di lavoro del personale in organico sono disciplinati
dal contratto collettivo concernente il personale degli enti di ricerca.
2. Presso l'IMONT opera, inoltre, personale comandato da pubbliche
amministrazioni e nell'ambito di specifiche convenzioni, personale delle
università, di enti pubblici e privati e delle imprese in misura
complessivamente non superiore al venticinque per cento dell'organico.
3. Entro i limiti del proprio bilancio l'IMONT può stipulare, altresì, contratti
per l'assunzione di personale a tempo determinato.
4. L'IMONT, sentito il Consiglio scientifico, nell'ambito della dotazione
organica e nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata
diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale
del personale di ricerca, un numero massimo di soggetti italiani o stranieri
dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti
di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, pari al 3% della
dotazione organica dei ricercatori.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a
tempo determinato negli enti di ricerca, l'IMONT, sentito il Consiglio
scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei
limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con
contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata
del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi
italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o
documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei
stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di
chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal
contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una
eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto
Art. 16.
Bilanci e controlli
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di
accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione
annuale sull'attività' dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono
trasmessi alle Autorita' amministrative di cui all'articolo 1, comma 2.
2. L'IMONT e' soggetto al controllo della Corte dei Conti previsto dall'articolo
3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.