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Deliberazione  17 marzo 2004 n. 146

Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna. Nuovo regolamento generale e conseguente trasformazione dell'INRM in Istituto nazionale per la montagna. (Deliberazione n. 146). 
 

(GU n. 77 del 1-4-2004) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 che, tra l'altro, all'art. 8 riconosce agli enti e istituzioni nazionali di ricerca a carattere non strumentale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha istituito l'INRM, al fine di coordinare e promuovere l'attività' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei ed internazionali;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 che, tra l'altro, inserisce esplicitamente l'INRM tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale e lo dichiara disciplinato dalle richiamate disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 168; Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1999, n. 71, con il quale e' stato adottato, in aderenza al disposto della citata legge n. 266, il regolamento dell'INRM, ai fine di consentire l'avvio concreto del nuovo ente;
Visto il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 2002, n. 284, che all'art. 6-bis ha dichiarato decatuti gli organi ordinari dell'Istituto, in vista di un riordino dell'INRM finalizzato alla sua trasformazione in Istituto Nazionale della Montagna (IMONT), da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIUR;

Visto il decreto ministeriale IUR del 9 gennaio 2003, applicativo del decreto-legge n. 236, con il quale sono stati soppressi gli Organi dell'lNRM; e' stato nominato il Commissario straordinario; e' stato affidato a quest'ultimo il compito di elaborare e predisporre una proposta di riordino dell'Istituto ed e' stata riconfermata, fino a riordino avvenuto, la vigilanza in capo al MIUR;
Vista la deliberazione n. 144 del 5 marzo 2004 con la quale il Commissario Straordinario ha formulato alle Amministrazioni interessate la proposta di riordino dell'Istituto, nella forma di uno schema di nuovo regolamento;
Considerato che nella formulazione del nuovo atto generale si e' operato attenendosi ai principi ispiratori della piu' recente legislazione di riordino del settore degli enti pubblici di ricerca ed alle linee di politica economica e scientifica definite nelle competenti sedi istituzionali; Considerato che il regolamento appena citato riconferma l'IMONT ente pubblico nazionale di ricerca non strumentale; Tenuto altresi' conto che oltre alle gia' previste finalità di promozione e coordinamento dell'attività' di studio e ricerca sulla e per la montagna, il regolamento, interpretando la volontà del legislatore, individua ulteriori attività di supporto scientifico e di servizio alle politiche del territorio montano, nonchè di consulenza tecnica ai governi nazionale, regionali e locali;


Vista la nota n. 5020/GP, in data 5 marzo 2004, con la quale il ViceMinistro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca On.le Guido Possa, esplicitamente richiamato l'art. 8 della legge n. 168, comunica che il MIUR, avendo proceduto ad effettuare i controlli di legittimità e di merito, non ha nulla da eccepire sulla proposta di cui alla deliberazione commissariale n. 144 del 5 marzo 2004;


Vista la nota n. 8081/GA dell'11 marzo 2004 con la quale il Ministro per gli affari regionali sen. Enrico La Loggia esprime il proprio assenso alla proposta di regolamento di cui alla deliberazione commissariale n. 144 del 5 marzo 2004; Ritenuto che l'insieme delle vigenti norme legislative di riferimento per l'IMONT, anche per l'autorevole interpretazione che ne viene fornita in sede governativa nazionale, consentano all'Istituto stesso di dotarsi direttamente di un suo regolamento generale a valenza statutaria, in applicazione della più volte richiamata legge n. 168; Ritenuto altresì che per effetto dell'emanazione del nuovo statuto potrà essere disapplicato, in attuazione di disposti del decreto-legge n. 236 e del decreto ministeriale 9 gennaio 2003, il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 72; Richiamato tutto quanto sopra esposto:

Delibera:

1. L'Istituto Nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna e' trasformato in Istituto nazionale della Montagna (IMONT).
2. L'IMONT e' regolato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, di cui e' parte integrante.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 168/1989.
4. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al precedente punto 2, viene disapplicato il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 72.

Roma, 17 marzo 2004

Il commissario straordinario: Morandi

 

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SULLA MONTAGNA (INRM) TRASFORMATO IN ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA (IMONT).


Art. 1.
Denominazione e sede
1. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), istituito con la legge 7 agosto 1997, n. 266, assume la denominazione di Istituto nazionale della montagna (IMONT). L'Istituto, ente pubblico nazionale di ricerca non strumentale,promuove e coordina attività di studio e di ricerca sulla e per la montagna, svolge attività di supporto scientifico e di servizio per l'individuazione delle linee di indirizzo per le politiche del territorio montano e per la consulenza tecnica dei governi nazionale, regionali e locali.
2. L'IMONT opera secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, sulla base degli indirizzi generali definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro delegato per i problemi della montagna e dal Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca.
3. L'IMONT ha sede in Roma ed e' articolato, con proprie strutture, sul territorio nazionale; esso opera anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e di ricerca regionali, nazionali e internazionali, pubbliche e private.


Art. 2.
Autonomia e controllo
1. L'IMONT gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di propri regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e delle strutture, l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. I regolamenti sono trasmessi alle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano i controlli di legittimità e di merito nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Con la stessa procedura possono essere apportate modifiche al presente regolamento.


Art. 3.
 Finalita' e organizzazione
1. L'IMONT:
a) promuove e coordina programmi di ricerca di interesse nazionale che favoriscono lo sviluppo del settore montano;
b) partecipa alla elaborazione, al coordinamento e all'esecuzione di programmi di ricerca comunitari e internazionali;
c) provvede al trasferimento a favore del settore produttivo dei risultati delle ricerche e degli studi svolti, curando anche la realizzazione di prototipi;
d) stipula convenzioni e contratti di collaborazione di studio e di ricerca con enti pubblici e privati;
e) svolge attività di coordinamento e di sintesi dei dati e delle conoscenze sulla montagna detenuti da enti pubblici e privati, provvedendo, tra l'altro, alla costituzione e all'aggiornamento della banca dati dei saperi e della conoscenza sulla montagna;
f) svolge attività di consulenza e tutoraggio a favore delle aziende che operano nel settore montano;
g) assicura, nel settore, quanto necessario per il coordinamento scientifico delle attività istituzionali italiane all'estero;
h) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca e promovendo e realizzando corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del settore produttivo, sulla base di apposite convenzioni con le università nonchè con istituzioni locali, regionali e nazionali; i) predispone e realizza, anche tramite il coordinamento di soggetti esterni, progetti speciali finalizzati alla valorizzazione del territorio montano, allo sviluppo delle attività economiche e sociali e alla sicurezza ambientale, al miglioramento delle vie d'accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla diffusione, alla tutela ed alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, monumentale, culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.
2. L'organizzazione dell'Istituto e' definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, prevedendo il Direttore generale e la costituzione di strutture articolate su due aree di competenza e di intervento concernenti le attività di ricerca scientifica e tecnologica e l'attività' di supporto progettuale.


Art. 4.
Strumenti
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, l'IMONT, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri previa autorizzazione delle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione si intende concessa. L'IMONT può altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.
2. L'IMONT persegue le proprie finalità istituzionali anche in collaborazione con regioni, enti locali, università, enti di ricerca ed altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), con convenzioni o partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'IMONT può dare applicazione anche a normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolti alla diffusione dei risultati della ricerca nel sistema economico.


Art. 5.
Piani di attività
1. L'IMONT predispone piani triennali riguardanti le proprie attività istituzionali, aggiornati annualmente, da trasmettere alle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, per le rispettive competenze, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberati dal Consiglio di amministrazione, sono approvati dalle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte delle stesse Autorità amministrative, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, che devono esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

 

Art. 6.
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie dell'IMONT sono costituite:
a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano di cui all'articolo 5;
b) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
c) da eventuali contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e
progetti;
d) da ogni altra eventuale entrata.
2. Al funzionamento dell'Istituto si provvede anche con il concorso finanziario dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, che collaborano, previa convenzione, alle attività del medesimo.
3. Le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile sono determinate con il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, da emanarsi ai sensi dell'articolo 2.

 
 Art. 7.
Organi
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

 
Art. 8.
Presidente
1. Il Presidente e' nominato, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tra personalità di riconosciuta qualificazione nei settori scientifico, istituzionale ed economico d'interesse dell'Istituto.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed e' responsabile delle relazioni istituzionali;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
c) vigila, sovrintende e controlla lo svolgimento dell'attività' dell'Istituto;
d) presenta entro il 30 giugno alle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, una relazione sull'attività' svolta nell'anno precedente;
e) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni e i regolamenti di cui all'art. 3;
f) attribuisce gli incarichi di direzione delle strutture di cui all'articolo 3, previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale;
g) adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione cui li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva;
h) adotta provvedimenti che sono a lui delegati dal Consiglio di amministrazione, che ne definisce i criteri e le modalità.
3. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente e' sostituito dal Vicepresidente che può operare in virtù di deleghe specifiche secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 9.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' così composto:
a) il Presidente dell'Istituto;
b) il Presidente del Consiglio scientifico;
c) sei componenti, scelti fra persone di alta qualificazione tecnico-scientifica istituzionale o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa: due designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro delegato per i problemi della montagna, uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
d) un componente designato dalla Conferenza delle Regioni;
e) un componente designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto adottato di concerto dalle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2 sulla scorta dei nominativi segnalati in base al comma 1 del presente articolo; durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Le modalità di convocazione e di validità delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali e di espressione del voto sono disciplinate da regolamenti di cui all'articolo 2.
4. Il Consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
b) delibera i regolamenti di cui all'articolo 2 e le modifiche statutarie;
c) delibera in ordine ai programmi d'attività' di cui all'articolo 5, sentito il Consiglio scientifico, e approva la relazione sull'attivita' dell'ente di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d);
d) nomina il Direttore generale su proposta del Presidente;
e) delibera, su proposta del Direttore generale, la nomina dei direttori delle strutture e l'affidamento degli incarichi ai dirigenti;

f) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge e dai regolamenti di cui all'articolo 2.
g) nomina i componenti del Consiglio scientifico.

Art. 10.
Consiglio scientifico
1. Il Consiglio scientifico e' composto da nove componenti, ivi compreso il Presidente, di cui: uno designato dal Presidente dell'IMONT, due dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro delegato per i problemi della montagna, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali e uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Presidente del Consiglio scientifico e' nominato dal Ministro dell'istruzione dell'università' e della ricerca, scelto tra personalità di riconosciuta qualificazione nei settori scientifico, istituzionale, economico e produttivo d'interesse dell'Istituto. Il Presidente del Consiglio scientifico assume le funzioni di Vicepresidente dell'IMONT. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Convoca e presiede il Consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno.
3. I componenti del Consiglio scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Le modalità di convocazione e di validità delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali, di espressione del voto sono disciplinate con i regolamenti di cui all'articolo 2.
5. Il Consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime il proprio parere sugli strumenti di cui all'articolo 4 e sui piani di attività di cui all'articolo 5;
b) esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività' dell'IMONT, sottopostogli dal proprio Presidente e dal Presidente dell'Istituto;
c) raccoglie le istanze delle Associazioni a livello nazionale che operano nei territori montani per raccordarle all'attività' scientifica dell'Istituto.


Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile per quanto applicabili.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti, così designati:

a) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; il revisore effettivo assume le funzioni di Presidente del collegio;
b) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro delegato per i problemi della montagna;
c) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca.
3. I componenti di cui al comma 1 sono iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4. I componenti del collegio dei revisori sono nominati dal Presidente dell'IMONT, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

 
Art. 12.
Comitato di valutazione
1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività' dell'Istituto anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale in accordo con i criteri di valutazione e i parametri di qualità definiti dalle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il Comitato di valutazione e' composto da tre componenti esterni all'IMONT, scelti tra esperti di valutazione, nominati dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Comitato di valutazione e' nominato fra i componenti dello stesso. Il Presidente e i componenti del Comitato di valutazione durano in carica tre anni.

Art. 13.
Direttore generale
1. Il Direttore generale dell'Istituto, il cui rapporto di lavoro a tempo pieno e' regolato con contratto di diritto privato, dura in carica quattro anni ed e' scelto tra persone di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico e' attribuito dal Presidente previa delibera del Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale:
a) e' responsabile della gestione dell'Istituto e della attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dirige, coordina e controlla la struttura centrale e i servizi generali dell'Istituto; partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto;
b) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
c) predispone gli schemi dei regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Presidente, che li presenta al Consiglio di amministrazione;
d) elabora lo schema di relazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d);
e) propone, d'intesa con il Presidente, la nomina dei responsabili delle strutture di cui all'articolo 3, comma 2;
f) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.
Disposizioni specifiche
1. I compensi dei direttori delle strutture e del Direttore generale sono determinati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente dell'ente, con riferimento al trattamento economico di organi omologhi di altri enti di ricerca.
2. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della attività dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del Presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto adottato di concerto dalle Autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più subcommissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività.

Art. 15.
Personale
1. La dotazione organica del personale dell'Istituto e' determinata annualmente, in base ad un piano di fabbisogno previsto nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 5 ed è articolata in ruoli, livelli e profili professionali, in relazione alle esigenze dell'Istituto. Le modalità di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale in organico sono disciplinati dal contratto collettivo concernente il personale degli enti di ricerca.
2. Presso l'IMONT opera, inoltre, personale comandato da pubbliche amministrazioni e nell'ambito di specifiche convenzioni, personale delle università, di enti pubblici e privati e delle imprese in misura complessivamente non superiore al venticinque per cento dell'organico.
3. Entro i limiti del proprio bilancio l'IMONT può stipulare, altresì, contratti per l'assunzione di personale a tempo determinato.
4. L'IMONT, sentito il Consiglio scientifico, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, un numero massimo di soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, pari al 3% della dotazione organica dei ricercatori.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, l'IMONT, sentito il Consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto

Art. 16.
Bilanci e controlli
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale sull'attività' dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono trasmessi alle Autorita' amministrative di cui all'articolo 1, comma 2.
2. L'IMONT e' soggetto al controllo della Corte dei Conti previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.