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Decreto Legislativo 24 dicembre 2004, n.335
Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.
(GU n. 37 del 15-2-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e
l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri della Comunita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Convenzione FAL dell'IMO: la Convenzione sulla facilitazione nel traffico
marittimo internazionale adottata dalla Conferenza internazionale sulla
facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi il 9 aprile 1965;
b) nave: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo
di rimorchio, di pesca, di diporto, o altro scopo, ai sensi dell'articolo 136
del codice della navigazione;
c) provviste di bordo: le merci diverse dalle attrezzature e dalle parti di
ricambio, destinate ad essere utilizzate a bordo della nave, tra cui merci in
vendita ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio, combustibile, lubrificanti;
d) attrezzature della nave: i beni mobili non di consumo, diversi dalle parti di
ricambio, destinati ad essere usati a bordo della nave, tra cui accessori quali
scialuppe di salvataggio, dispositivi salvagente, mobilio, armamenti ed elementi
simili;
e) parti di ricambio: le parti utilizzate per la riparazione o la sostituzione,
destinate ad essere integrate nella struttura della nave che le trasporta;
f) effetti personali dell'equipaggio: gli indumenti, gli oggetti di uso
quotidiano ed altri articoli, compreso il denaro, appartenenti all'equipaggio e
trasportati sulla nave;
g) equipaggio: l'insieme delle persone iscritte nel ruolo dell'equipaggio,
arruolate per svolgere durante il viaggio mansioni operative o il servizio di
bordo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato ii rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee, legge Comunitaria 2003), cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economa e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato.».
«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento
reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli
Stati membri della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che
modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa
all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della
direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono
vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva
77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facolta' di autorizzare gli Stati
membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensita'
di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che
stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia
sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e
l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla
giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme
minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la
riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che
modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita' specifiche
relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale
comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive
66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali,
68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle
piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione
delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla
commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto
riguarda le analisi comparative comunitarie.».
- La direttiva 2002/6/CE e' pubblicata in GUCE n. L 67 del 9 marzo 2002.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, 421».
- L'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per
la realizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita' di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), cosi' recita:
«Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato a
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla
razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico
impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla
sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento
degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche
amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli
articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,
siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati
mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina
transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente
in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente
articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del
personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti sindacali e della
contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per
la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria,
mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica,
sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
operante in conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio
dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai
necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa
dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al
Governo che dovra' pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine
non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende
rilasciata; prevedere che la legittimita' e la compatibilita' economica
dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei
conti, che dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il
controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici
dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le
controversie riguardanti il personale di cui alla lettera
e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla
giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il
processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del
decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria
di cui alla lettera a); la procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta
subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di
esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono
regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi
dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei
medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al
lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva. Le
dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione
alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego
pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e
incarichi pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla
lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parita' di trattamenti contrattuali
e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per
quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e
procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, al
personale delle carriere diplomatica e prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di ruolo dirigenziale, fatti
salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative
modalita' di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di
piu' elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacita'
professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso
alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino
della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla
funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
prevedendo figure di vertice con distinte responsabilita' didattico-scientifiche
e gestionali-organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione
amministrativa; l'affidamento ai dirigenti, nell'ambito delle scelte di
programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo, di
autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la
gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di
bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali;
cio' al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da
dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi
pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti, nonche' la rimozione dalle
funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli
obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione,
degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e
complessita' delle funzioni e della quantita' delle risorse umane, finanziarie,
strumentali assegnate; tale individuazione dovra' comportare anche eventuali
accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per
l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che
risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente
norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale
non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali
del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali;
la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni;
l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo
che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i
dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per
ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei
bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa
complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la
revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli
sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei
rappresentanti dell'ente controllato, adeguando. altresi' la composizione degli
organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformita' dei criteri di
esercizio del controllo stesso;
i) prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e
il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del
settore privato;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi
stabiliti per le azioni amministrative, nonche' sul contenimento dei costi
contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di
bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la
possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria
dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi
del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria
generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto
nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento di tali obiettivi,
realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica
con la Ragioneria generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entita'
globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal
Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il
Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla
pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando
Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103
del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce
il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la
temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni
superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con
il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta
e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori
l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse,
definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che
influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che
prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a
favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con
corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare
direttamente tali trattamenti alla produttivita' individuale e a quella
collettiva ancorche' non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo,
raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere
introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento
effettivo di attivita' particolarmente disagiate ovvero obiettivamente
pericolose per l'incolumita' personale o dannose per la salute; prevedere che
siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in
godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della
responsabilita' personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei
trattamenti economici accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica
amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in
ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o persona fisica che
hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione
incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei
mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano
tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo
gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di
favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo
stesso art. 24;
q) Omissis;
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale
nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli
enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle
riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle
piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei posti vacanti
mediante mobilita' volontaria, ancorche' realizzabile a seguito della copertura
del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette
ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza
dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il
relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione,
ecscludendo anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi o
distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i
trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 29 dicembre l988, n. 554, siano adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non
accetti la mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio e, qualora
non ottemperi, sia collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 72 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina
del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica
anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende
municipalizzate o consortili a societa' private per effetto di norme di legge,
di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle modalita' di accesso
all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale,
da espletarsi a livello regionale, abilitanti all'impiego presso le pubbliche
amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi,
previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di
svolgimento dei concorsi, nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di
idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresi' la
possibilita', in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli
titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove
psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresi' il
decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile
1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti
pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla
base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture
delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili
esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche
funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di
flessibilita', per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali
di qualifica funzionale immediatamente inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche
d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e
grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarita', anche per
ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale
docente soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea abilitazione
e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il
passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e
provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e
nelle sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti delle dotazioni
organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione
scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste
cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di
riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante,
l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di
rendere possibile una maggiore mobilita' professionale all'interno del comparto
scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai
cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere
nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilita'
professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il
superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilita' e
quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per
le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di
mobilita' in ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche
aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione
secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della
consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma,
della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni;
sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e
undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere
norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che
autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle
di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista una nuova regolamentazione
di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita' di
particolare utilita' strettamente attinenti al settore educativo e per fini di
istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova
regolamentazione potra' consentire una utilizzazione complessiva di personale
non superiore alle mille unita';
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate
prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle
quote attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui all'art. 14 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle
supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico
ed ausiliario prevedendo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze annuali
solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali
non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno
scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo
di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione
della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende
servizio dopo l'aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole
classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni,
viene confermato il supplente a garanzia della continuita' didattica e i docenti
di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del
reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e
funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di
accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello
svolgimento delle procedure di concorso mediante un piu' razionale accorpamento
delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di
esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle
commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni,
ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei
casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La
corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata
economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la
sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento; ff) procedere
alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del
personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di
subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilita' di cattedre
e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di
subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la
pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con
particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in
rapporto anche alla mortalita' scolastica, agli abbandoni e al non adempimento
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10
aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di
garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
ai sensi della 7 agosto 1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale,
al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa
senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai fini dell'anzianita'
di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle
amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi
informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia
di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresi' la definizione dei
relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia;
procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito
organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli
investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso
previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo
costituiscono altresi' per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le
norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per
la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la
riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del
parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data
di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e
previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con
uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.».
Art. 2.
Formalita' di arrivo e partenza
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 179 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituiti
dai seguenti:
«All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave
o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal
comandante devono far pervenire, anche in formato elettronico, al comandante del
porto o all'autorita' consolare i formulari in appresso indicati, di cui alla
Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita dalla
direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio
2002:
Formulario FAL dell'IMO n. 1 Dichiarazione generale;
Formulario FAL dell'IMO n. 3 Dichiarazione delle provviste di bordo;
Formulario FAL dell'IMO n. 4 Dichiarazione degli effetti personali
dell'equipaggio;
Formulario FAL dell'IMO n. 5 Ruolo dell'equipaggio;
Formulario FAL dell'IMO n. 6 Elenco dei passeggeri per le navi certificate per
trasportare un massimo di 12 passeggeri.
All'arrivo in porto il comandante della nave comunica inoltre al comandante del
porto, con separata dichiarazione, il nome dell'armatore e indica la
sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonche' gli altri elementi
richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente
determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Prima
della partenza il comandante della nave comunica al comandante del porto una
dichiarazione integrativa relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza,
di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. In ogni caso sono
annotati, a margine del formulario FAL dell'IMO n. 6 insieme ai dati anagrafici
dei passeggeri imbarcati, che non siano cittadini di Stati membri, gli estremi
dei documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 179, del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato,
cosi' recita: «Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita' marittima). -
All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave
o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal
comandante devono far pervenire, anche in formato
elettronico, al comandante del porto o all'autorita' consolare i formulari in
appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile
1965, come recepita dalla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 febbraio 2002:
Formulario FAL dell'IMO n. 1 Dichiarazione generale;
Formulano FAL dell'IMO n. 3 Dichiarazione delle provviste di bordo;
Formulario FAL dell'IMO n. 4 Dichiarazione degli effetti personali
dell'equipaggio;
Formulario FAL dell'IMO n. 5 Ruolo dell'equipaggio;
Formulario FAL dell'IMO n. 6 Elenco dei passeggeri per le navi certificate per
trasportare un massimo di 12 passeggeri.
All'arrivo in porto il comandante della nave comunica inoltre al comandante del
porto, con separata dichiarazione, il nome dell'armatore e indica la
sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonche' gli altri elementi
richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente
determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Prima della partenza il comandante della nave comunica al comandante del porto
una dichiarazione integrativa relativa all'adempimento di ogni obbligo di
sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. In ogni
caso sono annotati, a margine del formulario FAL dell'IMO n. 6 insieme ai dati
anagrafici dei passeggeri imbarcati, che non siano cittadini di Stati membri,
gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio
dello Stato.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la
sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovra'
provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato le
comunicazioni di cui al primo e secondo comma limitatamente agli elementi
disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sara'
resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di
inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilita' di procedere alle
comunicazioni di cui sopra, del fatto dovra' darsi pronta e motivata notizia
nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorita' consolare
nel successivo porto di approdo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con proprio decreto,
stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla
navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi
adibite a servizi particolari.».
- Per la direttiva 2002/6/CE vedi note alle premesse.
Art. 3.
Formulari
1. I formulari di cui al primo comma dell'articolo 179 del codice della
navigazione, come modificato dall'articolo 2, sono allegati al presente decreto
legislativo.
Art. 4.
Modifiche al codice della navigazione
1. Al terzo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, le parole:
«la comunicazione di cui al primo comma», sono sostituite dalle seguenti: «le
comunicazioni di cui al primo e secondo comma».
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 179, del codice della navigazione, come modificato dal
presente decreto legislativo, e' riportato nelle note all'art. 2.
Art. 5.
Verifiche ed ispezioni
1. Il primo comma dell'articolo 180 del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente:
«Il comandante del porto, o l'autorita' consolare, puo' in ogni momento
verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via
radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei
libri e degli altri documenti di bordo.».
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 180, del codice della navigazione, cosi' come modificato
dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 180 (Verifiche ed ispezioni). - Il comandante del porto, o l'autorita'
consolare, puo' in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni
presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere
di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. Le
predette autorita' possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi
risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali
prescrizioni impartite.».
Art. 6.
Modifica del testo unico delle leggi doganali
1. All'articolo 106 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Devono essere, infine, descritte
nel manifesto di carico le autovetture al seguito dei passeggeri.»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si utilizzano i formulari FAL di
cui alla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
febbraio 2002,».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 106, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni. legislative in
materia doganale), cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
«Art. 106 (Requisiti del manifesto del carico). - Il manifesto del carico deve
contenere le seguenti indicazioni: il nome e la bandiera della nave: la stazza
netta; il numero degli uomini di equipaggio; il cognome e nome del capitano; la
provenienza gli approdi fatti durante il viaggio; le specie del carico e,
secondo i casi, la quantita' in peso od in volume delle merci alla rinfusa; il
numero, la qualita' e il peso lordo dei colli, se questo sia indicato nei
documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche; i documenti che
accompagnano le merci. Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in
lettere, salvo il disposto dell'art. 351, secondo comma.
Deve essere altresi' indicato, quando risulta dalla polizza di carico, il nome
del destinatario di ogni partita.
Devono essere, in fine, descritte nel manifesto di carico le autovetture al
seguito dei passeggeri.
Non e' obbligatoria nel manifesto l'iscrizione dei bagagli dei passeggeri,
purche' non si tratti di colli commerciali.
Le merci destinate a localita' diverse devono essere annotate nel manifesto
separatamente, secondo il luogo di loro destinazione.
Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, senza
cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano o chi per esso. Mancando
taluno dei suddetti requisiti, il manifesto non e' accettato dalla dogana e,
agli effetti del presente testo unico, si considera come non presentato.
In deroga a quando stabilito nel primo comma, puo' prescindersi dall'indicare il
numero dei colli relativi a merce di unica qualita' costituente in tutto od in
parte il carico della nave, quando sia indicata la quantita' complessiva di
detta merce in peso od in volume, a seconda della specie, e purche' non si
tratti di colli chiusi a macchina o comunque sigillati. In tali casi la merce e'
considerata «alla rinfusa» agli effetti dell'applicazione dell'art. 302.
Si utilizzano i formulari FAL di cui alla direttiva 2002/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002.».
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'interno, in relazione alle eventuali
modifiche ad essi apportate in sede comunitaria.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegati omessi